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Lex e interpretazio sono legate da un rapporto particolare e comune
alla cultura giuridica francese, germanica e italiana. Non possono
essere tradotte semplicemente come legge e interpretazione, non
erano due entità diverse e si cui la seconda era strumentale alla
prima. Lex ed interpretatio sono due complessi di materiali giuridici
autoritativi e indipendenti l’uno dall’altro. La lex era l’intervento
legislativo del sovrano, il testo del Corpus Iuris Civilis se recepito in
quanto testo sovrano, le consuetudini fissate e compilate e tutta la
legislazione statuaria. Per interpretatio si intendeva qualsiasi
espressione normativa enunciata dai tribunali o da giuristi, in
assenza di una lex applicabile ad un caso, in base a ragioni o ad
opinioni cui si attribuiva autorità. Il materiale normativo ricondotto
sotto l’interpretatio era considerato sussidiario. I tribunali che
cercavano di opporsi all’accentramento cercavano di restringere la
portata della lex e aumentavano la loro attenzione verso
l’interpretatio. Tutte le vicende culturali e politiche del XVIII secolo
soddisfano quella che è un’esigenza di certezza del diritto: il diritto
ideale è certo, conoscibile e prevedibile, inizia ad essere teorizzato.
L’esigenza di certezza nel conflitto tra lex ed interpretario trovava
risposta solo con la subordinazione della seconda alla prima o con
un’organizzazione giuridica strutturata su una gerarchia delle fonti
del diritto in cui al vertice doveva trovarsi la volontà sovrana o
comunque un’organizzazione in cui al livello più alto si trovano i
precedenti. Ovunque prevale l’accentramento del potere e quindi la
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tendenza a privilegiare la lex e a codificarla, mentre l’unica
eccezione è l’Inghilterra, in cui l’equilibrio costituzionale porta a
privilegiare l’interpretatio e la cristallizzazione dei precedenti
giudiziari.
Nel continente, le situazioni giuridiche più significative sono quelle
francesi, quelle degli stati germanici dell’Impero e quella degli Stati
Italiani. La Francia – tra l’inizio del XVIII secolo e la Rivoluzione
francese – è un’entità contraddittoria. Da una parte la Francia è un
unico grande Stato nazionale con un’amministrazione e una
giurisdizione relativamente accentrata; dall’altra parte ha una
profonda frattura da punto di vista dell’unitarietà del diritto privato
e penale, tra il sud di diritto romano e il nord di diritto
consuetudinario. La Francia presenta alcuni tentativi di unificazione
del diritto e di razionalizzazione dei concetti giuridici, ma ha anche
una maggiore impermeabilità della pratica a questi tentativi di
unificazione descrittiva. Ci sono frequenti tentativi di riforma del
diritto privato e di codificazione, ma è anche l’unico Paese europeo
in cui questi tentativi falliscono sempre. Si era manifestata in
maniera evidente la fondazione teorica e la concreta incidenza
dell’assolutismo monarchico, ma sono anche presenti le antiche
dottrine storicistiche-feudali e le tendenze centrifughe dei
particolarismi locali. L’unico elemento univoco è la formazione di
una nuova classe, quella borghese, con interessi propri e
caratteristici che non trovano una tutela lineare nelle istituzioni
esistenti e nelle dottrine giuspolitiche feudali, ma nemmeno
nell’assolutismo. Vi è, prima di tutto, una frattura nel diritto civile.
Nel sud della Francia vigeva il diritto romano scritto, ossia l’uso
pratico del Corpus giustinianeo e del Codex teodosiano, ma il loro
impiego era comunque condizionato dalle esigenze emerse e che
hanno portato alla loro modificazione, con l’aggiunta del diritto
feudale, del diritto delle corporazioni e dal nuovo diritto penale. Nel
sud c’è una concezione più autoritaria e unitaria della famiglia, il
capofamiglia godeva di poteri penetranti sulla moglie, sui figli e
sulle nuore; c’era anche una concezione della proprietà più
individualistica e penetrante; d’altro canto si poteva disporre dei
propri beni in maniera più ampia attraverso le forme del contratto e
del testamento. Nel settentrione, invece, vi erano i diritti
consuetudinari delle varie regioni: la famiglia era meno accentrata,
meno autoritaria e unitaria, i figli erano autonomi e la situazione
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giuridica della donna era migliore; la proprietà era meno
individualistica; vi era una minore possibilità di disporre dei beni
attraverso contratti e testamento. Oltre a questa frattura tra nord e
sud, a titolo di diritto particolare, vi erano il diritto feudale e il diritto
canonico. Questi sistemi giuridici non erano un elemento unificatore
del sistema giuridico, ma al contrario accentuavano maggiormente i
differenti regimi giuridici. Il diritto canonico vigeva soprattutto per le
capacità personali, per la famiglia e per il diritto penale; sottraeva il
clero alla giurisdizione comune, sottraeva al diritto comune il
matrimonio e i rapporti personali tra coniugi, privava i non cattolici
dell’istituto della famiglia legittima di diritto comune e dei
conseguenti diritti successori. Il diritto feudale metteva in rilievo le
differenze per i beni immobili, determinando un numero e una
casistica altissime di situazioni giuridiche reali che portano a
conflitti di giurisdizione. Sotto il profilo dei soggetti vi erano diverse
distinzioni:
1. C’erano soggetti il cui diritto comune è il diritto scritto e
soggetti il cui diritto comune è una consuetudine.
2. C’erano soggetti di religione cattolica e tutti gli altri soggetti:
questa distinzione condiziona il regime matrimoniale, familiare
e successorio, con gravi conseguenze sulle capacità di
accedere ad uffici, di esercitare professioni, di essere
proprietari di determinati classi di beni e di concedere mutui,
oltre che sulla libertà personale.
3. C’erano soggetti nobili, soggetti non nobili, clero e soggetti
servi. I nobili hanno diritti feudali reali e personali, in alcuni
casi sono sottoposti a particolari giurisdizioni e possono essere
titolari di alcuni uffici e di alcune giurisdizioni, avvalendosi di
particolari istituti giuridici. I non nobili non possono essere
titolari di diritti feudali, ma possono praticare alcuni mestieri e
il commercio. Il clero è assoggettato a particolari giurisdizioni. I
servi, invece, sono soggetti ad un regime distinto che viene
considerato come diritto speciale.
4. C’era distinzione tra soggetti maschi e soggetti femmine,
incidendo sulla capacità giuridica.
5. Soggetti sottoposti e soggetti non sottoposti a patria potestà.
Sotto il profilo dei beni, invece, abbiamo anche qui diverse
distinzioni:
1. Beni mobili e beni immobili. 8
2. Nei beni immobili si distinguevano gli edifici urbani dalle terre
extraurbane.
3. Nei beni immobili extraurbani si colloca la differenza tra le
terre libere (o allodiali) e le terre assoggettate ad una signoria.
Originariamente solo per le prime è possibile una proprietà
piena nel senso romano e solo nelle seconde è possibile una
suddivisione infinita dei diritti reali di godimento e di
disposizione. La politica dei sovrani, però, tendeva a limitare
l’estensione delle terre allodiali e a sostenere la tesi del
dominio eminente del sovrano.
4. Nelle terre signorili abbiamo la differenza tra le terre nobili e le
terre non nobili: le prime si chiamano feudi. In entrambe
poteva goderne il proprietario o il feudatario. Le terre erano
dette ferme. In entrambe il titolare del diritto preminente può
costituire un numero illimitato di diritti feudali o di diritti reali
minori, separando così un dominio diretto da un dominio utile
che consisteva nel godimento del bene, salve le prestazioni
trattenute dal primo concedente.
Nella seconda metà del Seicento di era provato a razionalizzare la
legislazione con l’Ordonnance criminelle di Luigi XIV: è il primo
tentativo di tendenza all’accentramento assolutistico nel momento
in cui si richiede che per i casi reali anche le giurisdizioni signorili ed
ecclesiastiche usino la stessa procedura delle prime. Nonostante
questo intervento legislativo, il sistema restava piuttosto
complesso: in Francia restava in vita la distinzione generale tra
diritto penale comune e diritti penali particolari. Il diritto penale
comune era costituito da materiali normativi provenienti dal diritto
romano e dal diritto canonico, cui si aggiungeva la riformulazione
dell’Ordonnance; il diritto penale particolare era costituito dalle
norme penali del diritto canonico che non erano parte del diritto
penale comune e dalle interpretationes particolari che tribunali con
competenza determinata aveva prodotto. Sia il diritto penale
comune sia i diritti penali particolari facevano riferimento a tutti gli
status soggettivi del reo o della parte lesa: in particolare lo status di
nobile, lo status di funzionario, lo status di vagabondo, lo status di
protestante o di ebreo. Le pene erano varie e terribili, ma la pena di
morte non era più una sanzione generale, sebbene ci fossero molti
modi per infliggerla. Questa complessità qualitativa delle pene
rendeva molto difficile formulare una scala di gravità dei reati e
contabilizzarli mediante una quantità di pena. Il sistema
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dell’inquisizione era basato sulla confessione, dichiarazioni estorte
agli indiziati con la tortura sia precedentemente la condanna sia
successiva. Il diritto commerciale inizia un processo di
razionalizzazione e di riforma già ai tempi di Luigi XIV. Il diritto
mercantile del XVIII secolo fino alla Rivoluzione è visto in un sistema
più complesso in cui assumeva il ruolo di diritto speciale applicabile
da una giurisdizione speciale ad una speciale classe di persone.
L’organizzazione giuridica di Francia rispondeva poco alle nuove
esigenze della classe borghese, senza contare che il Terzo Stato
iniziava a nutrire malcontento: le terre avevano difficoltà ad essere
pienamente godute a causa dell’estrema suddivisione dei titoli
giuridici dei fondi, c’era troppa pressione dei canoni, la struttura
giuridica della famiglia rendeva difficile l’iniziativa economica dei
figli, oltretutto nella nobiltà il tutto era acuito.
Nei territori germanici sotto il profilo del diritto pubblico, esiste un
diritto pubblico dell’Impero meno importante e sempre più
contrastato, ma esistono anche dei diritti pubblici particolari. Sotto
il profilo del diritto privato, il diritto romano recepito fungeva da
diritto comune e questo perché il diritto romano è il diritto comune
imperiale. Il diritto romano comune era già considerato suppletivo
ver