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1°FASE: STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE

Vengono chiamati in causa i genitori dei figli e devono dimostrare che il figlio

non si trovi in stato di abbandono né dal punto di vista morale, né da quello

materiale. Se il Tribunale per i minorenni constata lo stato di abbandono,

emette dichiarazione di adottabilità del minore.

2°FASE: RICHIESTA DI ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA

La coppia deve essere sposata da almeno 3 anni, non si deve essere mai

separata, deve superare minimo di 18 anni e massimo di 45 l'età del minore,

deve essere in grado di educare e mantenere il minore che intendono adottare,

deve essere una coppia idonea moralmente e fisicamente

3°FASE: PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE

E sempre preceduto da un affidamento preadottivo di un anno, dopodiché se

l'esito è positivo, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione, se è negativo,

può prolungare l'affidamento preadottivo oppure revocarlo.

EFFETTI DELL’ADOZIONE

Il minore interrompe i rapporti con la famiglia di origine

 Il minore entra a far parte della nuova famiglia come "figlio nato nel

 matrimonio" e assume il cognome del padre

Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a non fornire notizie che riguardino

l'adozione

ADOZIONE INTERNAZIONALE = la legge n.184/1983 ha previsto l'istituzione

di una

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI che provvede a ricercare un

ente a cui saranno devolute tutte le pratiche necessarie per avviare l'adozione

internazionale.

- La coppia, che ha requisiti previsti anche dalle adozioni italiane, si avvale

quindi della collaborazione di quest'ente

- Dopodiché la Commissione verifica la regolarità della procedura e l'ingresso

del minore straniero in Italia

- II tribunale per i minori autorizza la trascrizione del provvedimento di

adozione del minore straniero nei registridello stato civile

- Il minore acquista la cittadinanza italiana ed è figlio della coppia adottante

AFFIDAMENTO FAMILIARE = se il minore risulta temporaneamente privo di

un ambiente familiare che l'accolga, può essere affidato ad un'altra famiglia

oppure ad un single che possa provvedere alla sua educazione, istruzione e

mantenimento. Diversamente, i servizi sociali del comune nel quale il minore è

inserito, provvedono ad inserirlo in una comunità familiare. L’ affidamento, a

differenza dell'adozione, ha carattere temporaneo, infatti la famiglia affidataria

deve tenere i contatti con la famiglia di origine del minore e deve agire come

facilitatore del suo reinserimento

LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Con la riforma del diritto di famiglia del 2012 non si parla più di potestà

genitoriale, bensì di responsabilità genitoriale. La prospettiva da quale

guardare il rapporto genitori-figli cambia a favore di quella dei figli. Non esiste

più un rapporto di soggezione dei figli ai genitori, come faceva supporre il

termine potestà. Esiste, invece, l’impegno che i genitori devono assumersi

sempre nell’interesse dei figli.

L’art 315 bis. cc stabilisce che:

il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito

o moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni

naturali e aspirazioni

quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni devono contribuire

o affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli

(art 316 bis)

il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti

o significativi con i parenti

il figlio ha il dovere di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle

o proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al

mantenimento della famiglia finché convive con essa

L’art 30 della Cost afferma che: “è dovere e diritto dei genitori di mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

E l’art 316 recita che

- entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di

comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e

delle aspirazioni del figlio

- i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore

- in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei

genitori può ricorrere senza formalità (anche verbalmente) al giudice

indicando i provvedimenti che ritiene più idonei al minore

- il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia

compiuto anni 12 o anche di età inferiore ove capace di discernimento,

suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e

dell'unità familiare

- se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello

dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del

figlio

I genitori sono i rappresentanti legali dei figli, nati nascituri, in tutti gli atti civili

cioè compiono atti in nome e per loro conto. I genitori amministrano i beni dei

figli minorenni. I genitori non possono compiere nessun atto di disposizione

(vendita, pegno, ipoteca) sui beni deifigli. Se i genitori decidono di compiere un

atto di disposizione che abbia ad oggetto un bene del loro figlio e nell'interesse

del figlio, devono comunque chiedere l'autorizzazione al giudice

L'art. 317 stabilisce che:

- la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa con la

separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili, l'annullamento

e la nullità del matrimonio

- resta inteso che la responsabilità genitoriale non si esaurisce nemmeno al

compimento della maggiore età dei figli

1. gli ascendenti (i nonni) hanno diritto di mantenere i rapporti significativi

con i nipoti minorenni

2. l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al

giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i

provvedimenti più idoneinell'esclusivo interesse del minore

L'art. 318 prevede che il figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione, non

può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la

responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne

allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, se necessario

ricorrendo al giudice tutelare

Art. 330 il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità

genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri

con grave pregiudizio nei confronti del figlio. In tali casi gravi, il giudice può

provvedere ad inserire il minore in un'altra famiglia mediante l'affidamento o

l'adozione

L’AFFIDO CONDIVISO

Con la riforma del Codice civile nel 2006, è stato introdotto l’affido condiviso

(sia al padre che alla madre). Infatti fino al 2005 l’affido esclusivo era una

regola e, solo se i genitori lo richiedevano, i figli erano affidati ad entrambi i

genitori (affido congiunto). Si parla quindi di bigenitorialità, cioè il diritto dei

minori ad “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” e “di

ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi” (art 337). Quindi, il

giudice, dopo la separazione dei genitori, in primis assegna il figlio/i ad

entrambi i genitori. Successivamente potrà decidere di affidarlo ad uno dei

genitori qualora venga fatta richiesta motivata da uno dei genitori (es:

comportamento di uno dei genitori che non va nell’interesse del figlio). Rispetto

al 2005, l’affido condiviso è regola, l’affido esclusivo è l’eccezione.

IL DIRITTO AGLI ALIMENTI

Gli alimenti corrispondono alla somministrazione di denaro alla persona e,

secondo l’art 438 “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato

di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Inoltre

“devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle

condizioni economiche di chi deve somministrarli”. Le condizioni economiche

possono anche mutare nel tempo e allora “l’autorità giudiziaria provvede per la

cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze”.

Chi è obbligato a dare gli alimenti? (in ordine)

il coniuge

o i figli o, in mancanza, i discendenti

o i genitori o, in mancanza, gli ascendenti

o i generi e le nuore

o il suocero e la suocera

o i fratelli e sorelle

o

L’obbligo cessa se la persona che riceve gli alimenti contrae nuovo matrimonio

L’UNIONE CIVILE

La legge 2016/76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso

sesso e disciplina delle convivenze, è stata approvata allo scopo di

regolamentare la vita delle coppie non sposate.

La legge si divide in due parti:

- unione civile = tra due persone dello stesso sesso

- convivenza di fatto = tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso

L’unione civile è un accordo tra due persone maggiorenni dello stesso sesso,

reso in forma di dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile e alla presenza

di due testimoni. L’accordo, differenza del matrimonio, non richiede

pubblicazioni. Le parti possono stabilire un cognome comune scegliendo tra i

loro cognomi oppure possono anteporlo o posporlo. L’unione civile annulla se:

uno dei due coniugi è ancora sposato oppure è unito civilmente con un’altra

 persona

uno entrambe le parti sono infermi di mente

 esiste un rapporto di affinità o parentela tra le due parti

 una delle parti sia stata condannata definitivamente per omicidio

 consumato o tentato nei confronti di una persona sposata o unita civilmente

con l’altra parte

Le parti hanno gli stessi diritti e gli identici doveri:

obbligo reciproco di assistenza morale e materiale

o obbligo alla coabitazione

o devono contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle proprie sostanze e

o capacità di lavoro professionale e casalingo

concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune

o non hanno l’obbligo reciproco di fedeltà, come avviene nel matrimonio

o hanno diritto alla comunione dei beni, ma posso decidere un regime

o diverso

in caso di morte di una delle due parti, quella superstite ha il diritto alla

o quota legittima (pari a metà dell’eredità) e quello che resta va ai figli

eventuali del defunto

la parte superstite ha diritto alla reversibilità della pensione e alla quota

o maturata del Tfr

L’unione civile si può sci

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Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elicensi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Di Bona Laura.