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1°FASE: STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE
Vengono chiamati in causa i genitori dei figli e devono dimostrare che il figlio
non si trovi in stato di abbandono né dal punto di vista morale, né da quello
materiale. Se il Tribunale per i minorenni constata lo stato di abbandono,
emette dichiarazione di adottabilità del minore.
2°FASE: RICHIESTA DI ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA
La coppia deve essere sposata da almeno 3 anni, non si deve essere mai
separata, deve superare minimo di 18 anni e massimo di 45 l'età del minore,
deve essere in grado di educare e mantenere il minore che intendono adottare,
deve essere una coppia idonea moralmente e fisicamente
3°FASE: PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE
E sempre preceduto da un affidamento preadottivo di un anno, dopodiché se
l'esito è positivo, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione, se è negativo,
può prolungare l'affidamento preadottivo oppure revocarlo.
EFFETTI DELL’ADOZIONE
Il minore interrompe i rapporti con la famiglia di origine
Il minore entra a far parte della nuova famiglia come "figlio nato nel
matrimonio" e assume il cognome del padre
Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a non fornire notizie che riguardino
l'adozione
ADOZIONE INTERNAZIONALE = la legge n.184/1983 ha previsto l'istituzione
di una
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI che provvede a ricercare un
ente a cui saranno devolute tutte le pratiche necessarie per avviare l'adozione
internazionale.
- La coppia, che ha requisiti previsti anche dalle adozioni italiane, si avvale
quindi della collaborazione di quest'ente
- Dopodiché la Commissione verifica la regolarità della procedura e l'ingresso
del minore straniero in Italia
- II tribunale per i minori autorizza la trascrizione del provvedimento di
adozione del minore straniero nei registridello stato civile
- Il minore acquista la cittadinanza italiana ed è figlio della coppia adottante
AFFIDAMENTO FAMILIARE = se il minore risulta temporaneamente privo di
un ambiente familiare che l'accolga, può essere affidato ad un'altra famiglia
oppure ad un single che possa provvedere alla sua educazione, istruzione e
mantenimento. Diversamente, i servizi sociali del comune nel quale il minore è
inserito, provvedono ad inserirlo in una comunità familiare. L’ affidamento, a
differenza dell'adozione, ha carattere temporaneo, infatti la famiglia affidataria
deve tenere i contatti con la famiglia di origine del minore e deve agire come
facilitatore del suo reinserimento
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Con la riforma del diritto di famiglia del 2012 non si parla più di potestà
genitoriale, bensì di responsabilità genitoriale. La prospettiva da quale
guardare il rapporto genitori-figli cambia a favore di quella dei figli. Non esiste
più un rapporto di soggezione dei figli ai genitori, come faceva supporre il
termine potestà. Esiste, invece, l’impegno che i genitori devono assumersi
sempre nell’interesse dei figli.
L’art 315 bis. cc stabilisce che:
il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
o moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni
quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni devono contribuire
o affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli
(art 316 bis)
il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti
o significativi con i parenti
il figlio ha il dovere di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle
o proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convive con essa
L’art 30 della Cost afferma che: “è dovere e diritto dei genitori di mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
E l’art 316 recita che
- entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di
comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni del figlio
- i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore
- in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità (anche verbalmente) al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei al minore
- il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia
compiuto anni 12 o anche di età inferiore ove capace di discernimento,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare
- se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello
dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del
figlio
I genitori sono i rappresentanti legali dei figli, nati nascituri, in tutti gli atti civili
cioè compiono atti in nome e per loro conto. I genitori amministrano i beni dei
figli minorenni. I genitori non possono compiere nessun atto di disposizione
(vendita, pegno, ipoteca) sui beni deifigli. Se i genitori decidono di compiere un
atto di disposizione che abbia ad oggetto un bene del loro figlio e nell'interesse
del figlio, devono comunque chiedere l'autorizzazione al giudice
L'art. 317 stabilisce che:
- la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa con la
separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili, l'annullamento
e la nullità del matrimonio
- resta inteso che la responsabilità genitoriale non si esaurisce nemmeno al
compimento della maggiore età dei figli
1. gli ascendenti (i nonni) hanno diritto di mantenere i rapporti significativi
con i nipoti minorenni
2. l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al
giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i
provvedimenti più idoneinell'esclusivo interesse del minore
L'art. 318 prevede che il figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione, non
può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la
responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, se necessario
ricorrendo al giudice tutelare
Art. 330 il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità
genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio nei confronti del figlio. In tali casi gravi, il giudice può
provvedere ad inserire il minore in un'altra famiglia mediante l'affidamento o
l'adozione
L’AFFIDO CONDIVISO
Con la riforma del Codice civile nel 2006, è stato introdotto l’affido condiviso
(sia al padre che alla madre). Infatti fino al 2005 l’affido esclusivo era una
regola e, solo se i genitori lo richiedevano, i figli erano affidati ad entrambi i
genitori (affido congiunto). Si parla quindi di bigenitorialità, cioè il diritto dei
minori ad “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” e “di
ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi” (art 337). Quindi, il
giudice, dopo la separazione dei genitori, in primis assegna il figlio/i ad
entrambi i genitori. Successivamente potrà decidere di affidarlo ad uno dei
genitori qualora venga fatta richiesta motivata da uno dei genitori (es:
comportamento di uno dei genitori che non va nell’interesse del figlio). Rispetto
al 2005, l’affido condiviso è regola, l’affido esclusivo è l’eccezione.
IL DIRITTO AGLI ALIMENTI
Gli alimenti corrispondono alla somministrazione di denaro alla persona e,
secondo l’art 438 “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato
di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Inoltre
“devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle
condizioni economiche di chi deve somministrarli”. Le condizioni economiche
possono anche mutare nel tempo e allora “l’autorità giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze”.
Chi è obbligato a dare gli alimenti? (in ordine)
il coniuge
o i figli o, in mancanza, i discendenti
o i genitori o, in mancanza, gli ascendenti
o i generi e le nuore
o il suocero e la suocera
o i fratelli e sorelle
o
L’obbligo cessa se la persona che riceve gli alimenti contrae nuovo matrimonio
L’UNIONE CIVILE
La legge 2016/76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze, è stata approvata allo scopo di
regolamentare la vita delle coppie non sposate.
La legge si divide in due parti:
- unione civile = tra due persone dello stesso sesso
- convivenza di fatto = tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso
L’unione civile è un accordo tra due persone maggiorenni dello stesso sesso,
reso in forma di dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile e alla presenza
di due testimoni. L’accordo, differenza del matrimonio, non richiede
pubblicazioni. Le parti possono stabilire un cognome comune scegliendo tra i
loro cognomi oppure possono anteporlo o posporlo. L’unione civile annulla se:
uno dei due coniugi è ancora sposato oppure è unito civilmente con un’altra
persona
uno entrambe le parti sono infermi di mente
esiste un rapporto di affinità o parentela tra le due parti
una delle parti sia stata condannata definitivamente per omicidio
consumato o tentato nei confronti di una persona sposata o unita civilmente
con l’altra parte
Le parti hanno gli stessi diritti e gli identici doveri:
obbligo reciproco di assistenza morale e materiale
o obbligo alla coabitazione
o devono contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle proprie sostanze e
o capacità di lavoro professionale e casalingo
concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune
o non hanno l’obbligo reciproco di fedeltà, come avviene nel matrimonio
o hanno diritto alla comunione dei beni, ma posso decidere un regime
o diverso
in caso di morte di una delle due parti, quella superstite ha il diritto alla
o quota legittima (pari a metà dell’eredità) e quello che resta va ai figli
eventuali del defunto
la parte superstite ha diritto alla reversibilità della pensione e alla quota
o maturata del Tfr
L’unione civile si può sci