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DIRITTO PRIVATO POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Il diritto oggettivo è la norma, la posizione giuridica soggettiva, è l’interesse preso in
considerazione dalla norma.
La norma è il diritto che stabilisce quali posizioni giuridiche considerare, in che graduatoria
tra loro, con quali tipi di tutele. Perché la norma nel diritto non è mai neutra, opera delle
scelte.
È una scelta stabilire quali sono le situazioni giuridiche protette e qual’e’ la tutela a loro
accordata e qual'e’ la loro importanza rispetto ad altre.
Tendenzialmente le situazioni giuridiche soggettive sono degli interessi ritenuti
rilevanti per il diritto oggettivo e considerate meritevoli di tutela, con una scelta di
valori e una scelta e graduatoria degli interessi protetti.
Si dividono fondamentalmente tra
- posizioni attive: Colui che ha una situazione attiva e, titolare di un diritto, interesse. Nelle
posizioni attive prevale il titolare della posizione giuridica. Vi rientrano: potere, facoltà.
-posizioni passive: Chi è in una posizione passiva vuol dire che è soggetto sottoposto
all’esercizio del potere delle facoltà che altri sono titolari di quella posizione. Nella posizione
si è subordinati al diritto. Vi rientrano: dovere, obbligo soggezione, onere.
Altre posizioni che non sono necessariamente attive o passive, sono l’aspettativa e
l’interesse e altre figure come la potestà, la responsabilità, il concetto di status ( che è
un insieme di posizioni riconducibili ad un soggetto).
Le posizioni principali vanno a coppia cioè c’è una posizione attiva a cui corrisponde una
posizione passiva, ma non tutte sono strutturate in questo modo binario.
Sicuramente posizione attiva e posizione passiva vede il diritto soggettivo.
La vede anche il concetto di diritto potestativo è quello di facoltà a cui corrisponde un
onere.
Il diritto soggettivo è il massimo della posizione giuridica riconosciuta dal nostro
ordinamento: è il potere del titolare di pretendere un comportamento da parte
dell'obbligato.
Nasce come rivendicazione di libertà, come rivendicazione di potere, come rivendicazione di
libertà garantita nei confronti di altre persone ed anche nei confronti dello Stato.
Il diritto di proprietà è riconosciuto sia rispetto agli altri consociati sia rispetto allo Stato.
Il diritto soggettivo viene riconosciuto ed è al tempo stesso il limite del l’esercizio di quel
diritto: non si può esercitare, vantare il diritto oltre i confini entro cui quel diritto è attribuito.
Il concetto di abuso del diritto non è presente nel nostro ordinamento perché nel progetto del
codice civile del 1942 esisteva un originario articolo 7 che diceva che “nessuno può
esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo oltre il quale il diritto medesimo non
viene riconosciuto”. Non è stato accolto e si è prefigurare dettare delle norme singole che
prevedono sanzioni in caso di abuso del diritto.
Però il principio dell'abuso del diritto è contenuto in realtà nel Trattato di Nizza, quindi nel
diritto sovranazionale, all’articolo 54 che dice che “nessuna disposizione della Carta deve
essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare attività o di compiere un
atto che miri alla distruzione dei Diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta ad un altro
soggetto”.
Anche se nel nostro codice non c’è perché non è stato inserito in quell’articolo 7 originario in
realtà è entrato nel nostro ordinamento attraverso il recepimento della Carta di Nizza.
Distinzioni all’interno del diritto soggettivo importanti sono tra: