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Secondo l’art.66, è la Camera a verificare che non ci sia una di
queste cause e quindi a deliberare la nullità dell’elezione o la
decadenza dal ruolo
Art.67: ogni membro del Parlamento rappresenta lo Stato ed
esercita le sue funzioni secondo il principio di autonomia,
cioè senza vincolo di mandato
Art.68: i membri del Parlamento non sono chiamati a motivare
il loro voto o l’esercizio delle proprie funzioni, ciò è detto
insindacabilità. Essi sono anche immuni dagli arresti,
perquisizioni, privazioni della libertà personale, detenzioni e
intercettazioni salvo una sentenza irrevocabile di condanna,
cioè nel caso in cui il parlamentare venga colto nell’atto di
commettere un reato, in flagrante
I giudici possono interrogare e svolgere il processo di un
parlamentare sospettato di aver commesso un reato ma non
possono procedere con l’arresto, perquisizioni domiciliari o
personali e intercettazioni telefoniche o sequestri della
corrispondenza se non ottengono prima l’autorizzazione della
Camera di appartenenza. Se essa nega l’autorizzazione il
giudice non può procedere
Art.69: i parlamentari ricevono un compenso detto indennità
parlamentare. In passato essi non venivano remunerati
poiché la carica di parlamentare era solo di prestigio, infatti
potevano accedervi solo i nobili e i borghesi
Iter legislativo: procedura legislativa per l’approvazione di
una legge
Iniziativa: viene presentata al Parlamento una proposta
o di legge, cioè un testo normativo redatto in articoli e
preceduto da un’introduzione che ne chiarisce gli obiettivi.
Essa può essere presentata dal Parlamento, da 50 mila
cittadini elettori, 5 consigli regionali, il CNEL (consiglio
nazionale dell’economia del lavoro) o dal Governo. In
quest’ultimo caso prende il nome di disegno di legge
Discussione e approvazione: il disegno o la proposta di
o legge viene presentata ad una delle due Camere, il cui
Presidente decide quale procedura attuare. In quella
ordinaria la proposta viene data alla commissione
permanente competente in sede referente, la quale
esamina anticipatamente la proposta rispetto all’intera
Camera, la studia e da la propria opinione in merito
all’approvazione o meno. La proposta viene passata
all’esame dell’intera Camera che può proporre delle
modifiche, dette emendamenti. Essa poi la vota articolo
per articolo e in seguito procede con la votazione finale del
testo intero. Se viene approvata il testo normativo passa
all’altra Camera, in caso contrario si arena e decade. L’altra
camera può decidere se non approvare il testo, e in tal
caso decade; se presentare emendamenti e perciò il testo
torna alla prima Camera che deve riesaminarlo, questo
processo è detto navetta; o se approvare il testo
Promulgazione: nel caso in cui venga approvato da
o entrambe le Camere, la legge è presentata al Presidente
della Repubblica che ha il compito di promulgarla entro un
mese. Egli ha il diritto di veto sospensivo, cioè rimandare
alle Camere la legge affinché la modifichino. È un potere
che vale una sola volta durante l’iter e nel caso in cui la
legge ritorni al Presidente della Repubblica senza
modifiche, egli è obbligato a promulgarla lo stesso
Pubblicazione: il ministro della Giustizia firma la legge,
o che viene poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Entra
poi in vigore dal 15esimo giorno successivo alla
pubblicazione. Questo periodo è detto vacatio legis e alla
fine dei 15 giorni i cittadini sono obbligati a rispettare la
legge
Procedura ordinaria: composta dalle 4 fasi, iniziativa,
discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione
Procedura abbreviata: i termini di approvazione di una
legge sono più brevi poiché si tratta di progetti legislativi
urgenti
Procedura decentrata: la commissione permanente non
opera in sede referente ma in sede deliberante, cioè ha il
potere di decidere direttamente l’approvazione o meno della
legge esaminata, senza che essa venga sottoposta a tutti i
membri della Camera
Procedura redigente: non è prevista dalla Costituzione ma è
ammessa dai regolamenti delle Camere. Prevede l’esame e
l’approvazione dei singoli articoli alla commissione, mentre la
votazione finale dell’intero progetto all’intera assemblea
Procedimento aggravato: prevede la modificazione della
Costituzione ed è diverso dal normale iter legislativo poiché la
Costituzione è gerarchicamente superiore a tutte le altre leggi.
Ogni camera deve votare 2 volte a distanza di 3 mesi e la
maggioranza richiesta è quella di 2/3 dei componenti. Se nella
seconda votazione c’è la maggioranza dei 2/3 la legge è
approvata, se invece c’è quella semplice si può richiedere un
referendum popolare entro 3 mesi (art.138)
Commissioni d’inchiesta: monocamerali, composte da
parlamentari di un’unica Camera, o bicamerali, composte da
parlamentari di entrambe le Camere. Hanno il compito di
indagare su materie di interesse pubblico, di disporre
perquisizioni, intercettazioni, interrogazioni ai testimoni
cittadini e autorità dello Stato
Potere di controllo politico: le Camere lo svolgono
attraverso:
Interrogazioni: domande scritte poste da uno o più
o parlamentari al Governo o ad uno specifico ministro per
avere informazioni su determinati fatti o su come esso
vuole agire. Il Governo è obbligato a rispondere in modo
scritto, entro 20 giorni, o oralmente, in una seduta
parlamentare appositamente convocata
Interpellanze: domande scritte poste dai singoli
o parlamentari per avere spiegazioni in merito alla condotta
assunta dal Governo o su come esso vuole agire in
determinate situazioni
Mozioni: atti attraverso cui si provoca un dibattito
o parlamentare, sottoscritti da uno o più presidenti di gruppi
parlamentari o da almeno 10 deputati o da almeno 8