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Il parlamento

Parlamento: organo titolare del potere legislativo. È composto dalla Camera dei Deputati, 400 membri e con sede a Palazzo Montecitorio, e dal Senato, 200 deputati e con sede a Palazzo Madama. Le due camere operano perciò entrambe a Roma ma separatamente, solo in alcune occasioni, come l’elezione del Presidente della Repubblica, si riuniscono in seduta comune.

Funzionamento e durata

Il Parlamento è eletto per 5 anni, periodo chiamato legislatura. In seguito a questo periodo, o allo scioglimento anticipato delle camere, le nuove elezioni devono aver luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni.

Il periodo di tempo in cui si stanno formando le nuove camere è detto proroga poiché le precedenti esercitano ancora i loro poteri, in modo ridotto e nelle situazioni più urgenti (art. 61).

Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo: i cittadini possono votare la Camera dei Deputati e il Senato al compimento del 18esimo anno. Fino al 2021, il Senato poteva essere votato solo dai 25 anni in poi.

Elettorato passivo: è possibile candidarsi per la Camera dei Deputati dal 25esimo anno di età e nel Senato a 40 anni.

Composizione del Senato

Il Senato, a differenza della Camera dei Deputati, non è composto solo da membri elettivi ma la metà dei componenti sono detti senatori a vita, cioè non sono elettivi e comprendono gli ex Presidenti della Repubblica o individui che si sono distinti per alti meriti in campo artistico, sociale, medico e letterario.

Bicameralismo perfetto

Le due camere svolgono le stesse funzioni e hanno gli stessi poteri. Ogni camera ha un proprio regolamento ed è organizzata in organi:

  • Presidente: organo imparziale, cioè si astiene dal voto in assemblea ma ha il compito di dirigere e coordinare le sedute e i dibattiti in aula, concedere il diritto di parola, i tempi d’intervento e proclamare i risultati. L’elezione è valida se al primo scrutinio c’è la maggioranza dei 2/3 dei componenti, nel secondo scrutinio se c’è la maggioranza dei 2/3 dei votanti e a quelli a seguire se c’è la maggioranza semplice. Secondo la Costituzione, il Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento, il Presidente della Camera presiede le riunioni in seduta comune del Parlamento ed entrambi vengono consultati dal Capo di Stato in caso di scioglimento anticipato.
  • Ufficio di presidenza: composto dal Presidente, 4 vice presidenti che in caso di impedimento sostituiscono il Presidente temporaneamente, 8 segretari che verificano l’esistenza delle condizioni di regolarità nelle votazioni e compilano i verbali, 3 questori che mantengono l’ordine.
  • Gruppi parlamentari: gruppi di deputati e senatori che entro qualche giorno dalla prima seduta successiva alla loro elezione dichiarano a quale gruppo intendono iscriversi. Devono essere composti da minimo 10 persone, nel Senato, o da 20, nella Camera dei Deputati. Solitamente coincidono con i partiti politici ma esistono anche gruppi parlamentari misti, cioè composti da coloro i cui partiti non hanno raggiunto la soglia minima, dai membri indipendenti, cioè soggetti candidati ad un partito ma non iscritto ad esso, e dai senatori a vita. Ogni gruppo parlamentare elegge un Capogruppo e l’insieme dei vari capigruppo costituisce la conferenza dei Capigruppo, volta all’organizzazione e programmazione dell’attività parlamentare insieme al Presidente della Camera.
  • Commissioni parlamentari permanenti: gruppi di deputati e senatori scelti dai gruppi parlamentari.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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