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Ai sensi dell’art. 121 della cos2tuzione in forza del quale
sono organi della regione il consiglio regionale la giunta e il suo presidente
L'ar2colo 121 al primo comma ci elenca quelli che sono gli organi necessari della regione.
La le=ura va peraltro completata con l'ul2mo comma dell'ar2colo 123 della cos2tuzione che dispone che .
in ogni regione lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la
Regione e gli en2 locali-
Ques2 quindi che abbiamo appena citato sono gli organi necessari della regione quelli che ci devono essere
perché la cos2tuzione prevede che ci siano: il consiglio regionale, la giunta regionale del presidente della
giunta regionale e poi il cal il consiglio di autonomie locali
-l'organo di garanzia statutaria la Consulta statutaria assume nomi diversi nelle diverse regioni non è
previsto dalla cos2tuzione la cos2tuzione non ne fa un'esplicita menzione, vuol dire che accanto agli organi
necessari accanto agli organi che ci devono essere perché gli prevede la cos2tuzione ci sono anche organi
eventuali organi che vengono is2tui2 dagli statu2 regionali e che vanno quindi a integrare l'organizzazione
della regione ma possono anche non esserci proprio perché non sono previs2 come necessari dalla
cos2tuzione.
Il consiglio regionale, se noi dovessimo immaginare un così un'analisi parallela tra gli organi della Regione e
gli organi dello Stato, certamente il consiglio regionale saremmo porta2 a paragonarlo al Parlamento
proprio perché è l'organo che nella regione ha la funzione legisla2va, è l'organo eleMvo ed è l'organo che ha
la funzione legisla2va.
è un accostamento che peraltro ha indo=o alcuni legislatori regionali a tentare di qualificare il proprio
consiglio regionale come Parlamento regionale mi riferisco in par2colare a due tenta2vi che sono sta2 faM
dalla Regione Liguria e poi dalla Regione Marche di qualificare il consiglio regionale proprio come
Parlamento.
La Regione Liguria tentò di qualificare il proprio consiglio regionale come Parlamento, la Regione Marche
tento di qualificare il proprio consiglio regionale come Parlamento regionale e di qualificare come deputa2
delle Marche i consiglieri regionali.
diciamo subito che a questo tenta2vo La Corte cos2tuzionale ha reagito in modo piu=osto fermo con due
sentenze che è opportuno prendere in considerazione la sentenza numero 106 del 2002 per quello che
riguarda la Liguria e poi la sentenza a 306 sempre del 2002 per quello che riguarda la Regione Marche devo
dire che e viene sempre citata la sentenza 106 perché appunto è una sentenza importante per definire il
quadro del nostro regionalismo e sentenza 106 del 2002.
L’a=uazione del 2tolo quinto dopo la riforma del 2001 aveva portato mol2 legislatori regionali e in generale
aveva portato la classe dirigente regionale, a enfa2zzare il proprio ruolo per cui da quel clima viene la
definizione giornalis2ca dei presiden2 della giunta regionale come governatori. Ebbene da lì viene vi
ricordate che avevo parlato degli statu2 quella tendenza a scrivere negli statu2 dei preamboli, delle
disposizioni di principio.
Ebbene in quel clima deve essere anche inserito questo tenta2vo compiuto da ques2 due consigli regionali,
di ques2 due legislatori regionali di qualificare il consiglio come Parlamento.
La Corte cos2tuzionale con la sentenza 106 me=e però dei paleM dice in termini molto chiari che il nome
Parlamento non può essere u2lizzato per definire l'organo legisla2vo regionale.
-perché il Parlamento ha una sua funzione cos2tuzionale definita ed è vero che a quella funzione sono
ricollegate tu=e le ques2oni rela2ve alla rappresentanza nazionale
La Corte ha voluto in questo modo rimarcare con molta chiarezza proprio questo fa=o che da una parte ci
sono gli organi dello stato e dall'altra parte ci sono gli organi dell'autonomia regionale e togliere il nome
Parlamento serviva probabilmente alla Corte per disinnescare quella fuga in avan2 di cui abbiamo de=o
quel tenta2vo da parte della classe dirigente regionale di qualificarsi come classe dirigente di sta2 federa2
piu=osto che di regioni. 1
Per quello che riguarda la stru=ura del consiglio stesso, il numero dei consiglieri è affidato aallo statuto e
allo statuto che può stabilire il numero dei consiglieri.
Ma anche rispe=o a questo tema bisogna fare delle osservazioni perché il legislatore statale è intervenuto
rispe=o al numero dei consiglieri con un decreto legge il decreto del 2011 poi conver2to dalla legge 148 del
2011 che ha imposto alle regioni una riduzione del numero dei propri consiglieri in una prospeMva di
contenimento della spesa della spesa pubblica.
Lo status dei consiglieri regionali: i consiglieri regionali quali cara=eris2che hanno riconosciute dal dal
nostro ordinamento?
C'è un divieto di mandato impera2vo che è posto dalla legge 165 del 2004 all'ar2colo qua=ro le=era c,
lascia perplessi che la scelta di disciplinare il divieto di mandato impera2vo sia demandata alla legge
peraltro la legge che si occupa della materia ele=orale che con lo status dei consiglieri certo ha qualche
aMnenza ma non così stre=a.
Mentre per quello che riguarda invece la insindacabilità per quello che riguarda le immunità i consiglieri
godono appunto della insindacabilità per le opinioni espresse per i vo2 da2 nell'esercizio delle loro funzioni,
secondo quello che dispone appunto l'ar2colo 122 al comma qua=ro della Cos2tuzione.
E anche qui la giurisprudenza cos2tuzionale ha costruito dei percorsi in parte simili a quelli che ha elaborato
rispe=o all'ar2colo 68 comma uno della cos2tuzione. Tu=avia dobbiamo ricordare che la Corte 2ene molto
dis2nto l'ambito della immunità parlamentare da quello dell'immunità del consigliere regionale
so=olineando come il secondo appartenga alla sfera dell'autonomia mentre il primo appartenga all'ambito
della sovranità.
Questo comporta delle conseguenze e intanto diciamo che è in ragione di questa differenza che non
vengono riconosciute ai consiglieri regionali le altre due immunità invece assistono l'aMvità dei
parlamentari.
Dopodiché c'è anche un'interpretazione piu=osto restriMva rispe=o alle funzioni esercitate per
l'insindacabilità-> la Corte cos2tuzionale ha più ripresa escluso che l'insindacabilità possa essere invocata
dai consiglieri regionali per l'aMvità che svolgono nella giunta regionale ove eventualmente ne facciano
parte. Così come ha escluso che possa essere invocata per l'aMvità svolta in altri organi regionali o in organi
regionali nei quali rappresen2no la regione ma non eserci2no le funzioni propriamente consiliari.
Per cui diciamo che la Corte cos2tuzionale nell'interpretare l'insindacabilità è stata par2colarmente
rigorosa.
Dopodiché un'altra ques2one è l'opponibilità alla magistratura della insindacabilità, come funziona il
procedimento?
la Corte Cost. ha affermato che la legge 140 del 2003 quindi la disciplina dal punto di vista procedimentale
della insindacabilità prevista per i parlamentari non può essere estesa ai consiglieri regionali e quindi anche
in presenza di delibere del consiglio regionale riconoscano la copertura della insindacabilità, la magistratura
può fare il suo corso non è un elemento impedi2vo dell'aMvità della magistratura una delibera da parte del
consiglio regionale.
Un'altra ques2one che dobbiamo affrontare studiando il consiglio regionale è la posizione del suo
regolamento nella gerarchia delle fon2.
I consigli regionali hanno un proprio regolamento ma a differenza dei regolamen2 parlamentari non ha una
copertura cos2tuzionale. Questo fa=o porta qualche difficoltà a riconoscere la posizione corre=a del
regolamento del consiglio regionale della gerarchia delle fon2 e peraltro bisogna dire che anche la prassi
ado=ata in alcune regioni ha creato qualche elemento di confusione
Non è un a=o avente forza di legge ma c’è un’autonomia regolamentare che è determinata dal fa=o dal
fa=o stesso dell'esistenza del consiglio regionale, non si può immaginare un'assemblea legisla2va un organo
dotato di autonomia cos2tuzionale è certamente il consiglio regionale è dotato di autonomia cos2tuzionale,
che non abbia la possibilità di organizzare con proprio regolamento il proprio funzionamento, programmare
i propri lavori per cui c'è nella natura dell'organo una riserva di regolamento e quindi dobbiamo dire che
senz'altro anche i legislatori regionali dovrebbero fermarsi e non dovrebbero invadere il campo.
Per quanto concerne l’organizzazione interna 2
L'ar2colo 122 comma tre della cos2tuzione prevede soltanto la presenza del presidente e dell'ufficio
di Presidenza.
l'ar2colo 122 comma tre dice-> il consiglio elegge tra i suoi componen2 un presidente e un ufficio
di Presidenza e le modalità di elezione del presidente vengono disciplinate dagli statu2 con modalità che
prevedono maggioranze par2colari, maggioranze qualificate poi maggioranze assolute dopo i primi due
scru2ni di ciascuno statuto ha disciplinato la modalità di elezione per garan2re la tutela delle minoranze in
consiglio
L'ufficio di Presidenza è un organo collegiale composto nelle diverse esperienze regionali in modo tale da
garan2re comunque i diriM delle opposizioni che ci sia la rappresentanza delle minoranze e ha una funzione
di aiuto del presidente nella organizzazione dei lavori del consiglio regionale.
Il presidente ha la funzione appunto di rappresentare il consiglio presso gli altri organi della regione e ha il
compito di appunto organizzare il calendario i lavori del consiglio del consiglio stesso Nei consigli regionali
troviamo poi i gruppi anche qui troviamo i gruppi che sono assemblee interne del consiglio regionale, vale
in larga misura quello che abbiamo de=o proposito dei gruppi parlamentari, vale a dire i gruppi consiliari
sono organi del consiglio regionale benché siano emanazione dei par22 poli2ci.
E’ ovvio che nel consiglio regionale i consiglieri andranno ad associarsi nei gruppi secondo la propria
appartenenza poli2ca e quindi ovviamente ci sarà una corrispondenza tra gruppi parlamentari e par22
movimen2 poli2ci da cui provengono i singoli consiglieri.
In ogni caso dobbiamo so=olineare che anche se per cer2 profili possono essere considera2 come
un'appendice dei par22 sono comunque invece per quello che concerne l'aMvità del consiglio regionale,
organi del consiglio regionale.
I gruppi servono appunto a rendere più semplice il funzionamento del consiglio, per cui partecipano alla
elaborazione del calendario, alla definizione dei lavori dell'ordi