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Estratto del documento

Ai sensi dell’art. 121 della cos2tuzione in forza del quale

sono organi della regione il consiglio regionale la giunta e il suo presidente

L'ar2colo 121 al primo comma ci elenca quelli che sono gli organi necessari della regione.

La le=ura va peraltro completata con l'ul2mo comma dell'ar2colo 123 della cos2tuzione che dispone che .

in ogni regione lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la

Regione e gli en2 locali-

Ques2 quindi che abbiamo appena citato sono gli organi necessari della regione quelli che ci devono essere

perché la cos2tuzione prevede che ci siano: il consiglio regionale, la giunta regionale del presidente della

giunta regionale e poi il cal il consiglio di autonomie locali

-l'organo di garanzia statutaria la Consulta statutaria assume nomi diversi nelle diverse regioni non è

previsto dalla cos2tuzione la cos2tuzione non ne fa un'esplicita menzione, vuol dire che accanto agli organi

necessari accanto agli organi che ci devono essere perché gli prevede la cos2tuzione ci sono anche organi

eventuali organi che vengono is2tui2 dagli statu2 regionali e che vanno quindi a integrare l'organizzazione

della regione ma possono anche non esserci proprio perché non sono previs2 come necessari dalla

cos2tuzione.

Il consiglio regionale, se noi dovessimo immaginare un così un'analisi parallela tra gli organi della Regione e

gli organi dello Stato, certamente il consiglio regionale saremmo porta2 a paragonarlo al Parlamento

proprio perché è l'organo che nella regione ha la funzione legisla2va, è l'organo eleMvo ed è l'organo che ha

la funzione legisla2va.

è un accostamento che peraltro ha indo=o alcuni legislatori regionali a tentare di qualificare il proprio

consiglio regionale come Parlamento regionale mi riferisco in par2colare a due tenta2vi che sono sta2 faM

dalla Regione Liguria e poi dalla Regione Marche di qualificare il consiglio regionale proprio come

Parlamento.

La Regione Liguria tentò di qualificare il proprio consiglio regionale come Parlamento, la Regione Marche

tento di qualificare il proprio consiglio regionale come Parlamento regionale e di qualificare come deputa2

delle Marche i consiglieri regionali.

diciamo subito che a questo tenta2vo La Corte cos2tuzionale ha reagito in modo piu=osto fermo con due

sentenze che è opportuno prendere in considerazione la sentenza numero 106 del 2002 per quello che

riguarda la Liguria e poi la sentenza a 306 sempre del 2002 per quello che riguarda la Regione Marche devo

dire che e viene sempre citata la sentenza 106 perché appunto è una sentenza importante per definire il

quadro del nostro regionalismo e sentenza 106 del 2002.

L’a=uazione del 2tolo quinto dopo la riforma del 2001 aveva portato mol2 legislatori regionali e in generale

aveva portato la classe dirigente regionale, a enfa2zzare il proprio ruolo per cui da quel clima viene la

definizione giornalis2ca dei presiden2 della giunta regionale come governatori. Ebbene da lì viene vi

ricordate che avevo parlato degli statu2 quella tendenza a scrivere negli statu2 dei preamboli, delle

disposizioni di principio.

Ebbene in quel clima deve essere anche inserito questo tenta2vo compiuto da ques2 due consigli regionali,

di ques2 due legislatori regionali di qualificare il consiglio come Parlamento.

La Corte cos2tuzionale con la sentenza 106 me=e però dei paleM dice in termini molto chiari che il nome

Parlamento non può essere u2lizzato per definire l'organo legisla2vo regionale.

-perché il Parlamento ha una sua funzione cos2tuzionale definita ed è vero che a quella funzione sono

ricollegate tu=e le ques2oni rela2ve alla rappresentanza nazionale

La Corte ha voluto in questo modo rimarcare con molta chiarezza proprio questo fa=o che da una parte ci

sono gli organi dello stato e dall'altra parte ci sono gli organi dell'autonomia regionale e togliere il nome

Parlamento serviva probabilmente alla Corte per disinnescare quella fuga in avan2 di cui abbiamo de=o

quel tenta2vo da parte della classe dirigente regionale di qualificarsi come classe dirigente di sta2 federa2

piu=osto che di regioni. 1

Per quello che riguarda la stru=ura del consiglio stesso, il numero dei consiglieri è affidato aallo statuto e

allo statuto che può stabilire il numero dei consiglieri.

Ma anche rispe=o a questo tema bisogna fare delle osservazioni perché il legislatore statale è intervenuto

rispe=o al numero dei consiglieri con un decreto legge il decreto del 2011 poi conver2to dalla legge 148 del

2011 che ha imposto alle regioni una riduzione del numero dei propri consiglieri in una prospeMva di

contenimento della spesa della spesa pubblica.

Lo status dei consiglieri regionali: i consiglieri regionali quali cara=eris2che hanno riconosciute dal dal

nostro ordinamento?

C'è un divieto di mandato impera2vo che è posto dalla legge 165 del 2004 all'ar2colo qua=ro le=era c,

lascia perplessi che la scelta di disciplinare il divieto di mandato impera2vo sia demandata alla legge

peraltro la legge che si occupa della materia ele=orale che con lo status dei consiglieri certo ha qualche

aMnenza ma non così stre=a.

Mentre per quello che riguarda invece la insindacabilità per quello che riguarda le immunità i consiglieri

godono appunto della insindacabilità per le opinioni espresse per i vo2 da2 nell'esercizio delle loro funzioni,

secondo quello che dispone appunto l'ar2colo 122 al comma qua=ro della Cos2tuzione.

E anche qui la giurisprudenza cos2tuzionale ha costruito dei percorsi in parte simili a quelli che ha elaborato

rispe=o all'ar2colo 68 comma uno della cos2tuzione. Tu=avia dobbiamo ricordare che la Corte 2ene molto

dis2nto l'ambito della immunità parlamentare da quello dell'immunità del consigliere regionale

so=olineando come il secondo appartenga alla sfera dell'autonomia mentre il primo appartenga all'ambito

della sovranità.

Questo comporta delle conseguenze e intanto diciamo che è in ragione di questa differenza che non

vengono riconosciute ai consiglieri regionali le altre due immunità invece assistono l'aMvità dei

parlamentari.

Dopodiché c'è anche un'interpretazione piu=osto restriMva rispe=o alle funzioni esercitate per

l'insindacabilità-> la Corte cos2tuzionale ha più ripresa escluso che l'insindacabilità possa essere invocata

dai consiglieri regionali per l'aMvità che svolgono nella giunta regionale ove eventualmente ne facciano

parte. Così come ha escluso che possa essere invocata per l'aMvità svolta in altri organi regionali o in organi

regionali nei quali rappresen2no la regione ma non eserci2no le funzioni propriamente consiliari.

Per cui diciamo che la Corte cos2tuzionale nell'interpretare l'insindacabilità è stata par2colarmente

rigorosa.

Dopodiché un'altra ques2one è l'opponibilità alla magistratura della insindacabilità, come funziona il

procedimento?

la Corte Cost. ha affermato che la legge 140 del 2003 quindi la disciplina dal punto di vista procedimentale

della insindacabilità prevista per i parlamentari non può essere estesa ai consiglieri regionali e quindi anche

in presenza di delibere del consiglio regionale riconoscano la copertura della insindacabilità, la magistratura

può fare il suo corso non è un elemento impedi2vo dell'aMvità della magistratura una delibera da parte del

consiglio regionale.

Un'altra ques2one che dobbiamo affrontare studiando il consiglio regionale è la posizione del suo

regolamento nella gerarchia delle fon2.

I consigli regionali hanno un proprio regolamento ma a differenza dei regolamen2 parlamentari non ha una

copertura cos2tuzionale. Questo fa=o porta qualche difficoltà a riconoscere la posizione corre=a del

regolamento del consiglio regionale della gerarchia delle fon2 e peraltro bisogna dire che anche la prassi

ado=ata in alcune regioni ha creato qualche elemento di confusione

Non è un a=o avente forza di legge ma c’è un’autonomia regolamentare che è determinata dal fa=o dal

fa=o stesso dell'esistenza del consiglio regionale, non si può immaginare un'assemblea legisla2va un organo

dotato di autonomia cos2tuzionale è certamente il consiglio regionale è dotato di autonomia cos2tuzionale,

che non abbia la possibilità di organizzare con proprio regolamento il proprio funzionamento, programmare

i propri lavori per cui c'è nella natura dell'organo una riserva di regolamento e quindi dobbiamo dire che

senz'altro anche i legislatori regionali dovrebbero fermarsi e non dovrebbero invadere il campo.

Per quanto concerne l’organizzazione interna 2

L'ar2colo 122 comma tre della cos2tuzione prevede soltanto la presenza del presidente e dell'ufficio

di Presidenza.

l'ar2colo 122 comma tre dice-> il consiglio elegge tra i suoi componen2 un presidente e un ufficio

di Presidenza e le modalità di elezione del presidente vengono disciplinate dagli statu2 con modalità che

prevedono maggioranze par2colari, maggioranze qualificate poi maggioranze assolute dopo i primi due

scru2ni di ciascuno statuto ha disciplinato la modalità di elezione per garan2re la tutela delle minoranze in

consiglio

L'ufficio di Presidenza è un organo collegiale composto nelle diverse esperienze regionali in modo tale da

garan2re comunque i diriM delle opposizioni che ci sia la rappresentanza delle minoranze e ha una funzione

di aiuto del presidente nella organizzazione dei lavori del consiglio regionale.

Il presidente ha la funzione appunto di rappresentare il consiglio presso gli altri organi della regione e ha il

compito di appunto organizzare il calendario i lavori del consiglio del consiglio stesso Nei consigli regionali

troviamo poi i gruppi anche qui troviamo i gruppi che sono assemblee interne del consiglio regionale, vale

in larga misura quello che abbiamo de=o proposito dei gruppi parlamentari, vale a dire i gruppi consiliari

sono organi del consiglio regionale benché siano emanazione dei par22 poli2ci.

E’ ovvio che nel consiglio regionale i consiglieri andranno ad associarsi nei gruppi secondo la propria

appartenenza poli2ca e quindi ovviamente ci sarà una corrispondenza tra gruppi parlamentari e par22

movimen2 poli2ci da cui provengono i singoli consiglieri.

In ogni caso dobbiamo so=olineare che anche se per cer2 profili possono essere considera2 come

un'appendice dei par22 sono comunque invece per quello che concerne l'aMvità del consiglio regionale,

organi del consiglio regionale.

I gruppi servono appunto a rendere più semplice il funzionamento del consiglio, per cui partecipano alla

elaborazione del calendario, alla definizione dei lavori dell'ordi

Dettagli
A.A. 2021-2022
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agnesecristiano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Barba Aldo.