vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCEDIMENTO ELETTORALE.
- la → (presente solo alla Camera), il cui
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
COMPITO è quello di ISTITUIRE le RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 68
COST.
GRUPPI PARLAMENTARI-→UNIONI DI DEPUTATI e SENATORI che si costituiscono per
l’appartenenza ad uno stesso partito o movimento politico. I regolamenti di camera e senato
impongono sia ai deputati che ai senatori di dichiarare a quale gruppo appartengono, in forza del
principio della necessaria appartenenza del parlamentare ad un gruppo. Ai c.d. “gruppi misti”
aderiscono gli indipendenti e i parlamentari la cui forza numerica NON è sufficiente a formare un
gruppo.
COMMISSIONI PARLAMENTARI → organi operativi che esercitano le funzioni proprie del
parlamento; cioè sono organi interni di ciascuna Camera, composti in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari.
Si distinguono in :
- C.P. PERMANENTI → in carica per l’intera legislatura e ciascuna con una specifica competenza
per materia.
IL PARLAMENTO
- C.P. TEMPORANEE → costituite specificatamente per l’esame di questioni particolari ed hanno
una durata commisurata all’adempimento delle proprie funzioni.
Infine sono da ricordare le COMMISSIONI D’INCHIESTA ( previste dall’art.82 della Cost) →
sono ORGANI STRAORDINARI istituiti occasionalmente da ciascuna camera, o meglio,
ogniqualvolta se ne presenti la necessità, per risolvere questioni di pubblico interesse.
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
in base all’art67 Cost. → “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato”
questo art., dunque, afferma 2 principi:
1) RAPPRESENTANZA NAZIONALE → sancita per svincolare i singoli deputati e senatori
dall’influenza sia dei partiti di appartenenza che dei propri elettori. La rappres. Nazionale, NON
impedisce comunque che l parlamentare si faccia interprete di interessi, bisogni e aspirazioni di
carattere locale, MA esige che tali interessi siano valutati tenendo conto dell’interesse generale del
Paese.
2) DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO → divieto al Parlamentare di ricevere dagli elettori
direttive vincolanti circa il modo di svolgere il proprio mandato.
PREROGATIVE DELLE CAMERE
A garanzia del libero esercizio delle loro funzioni, le Camere godono delle seguenti prerogative:
* AUTONOMIA REGOLAMENTARE
* AUTONOMIA FINANZIARIA
* AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
* INVIOLABILITA’ DELLE CAMERE e relativa TUTELA PENALE
IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
-CONVOCAZIONE
- SEDUTE
- DELIBERAZIONI
- VOTAZIONI
- DURATA DELLE CAMERE: SCIOGLIMENTO/ PROROGA/ PROROGATIO
PREROGATIVE PARLAMENTARI
la Cost. Riconosce ai parlamentari determinate PREROGATIVE che sono IRRINUNCIABILI, in
quanto NON costituiscono privilegi personali, MA perseguono il FINE di TUTELARE la
REGOLARITA’ e il MANDATO PARLAMENTARE DA CONDIZIONAMENTI ESTERNI.
Tra le PREROGATIVE PARLAMENTARI vengono innanzitutto in rilievo le IMMUNITA’
RICONOSCIUTE DALL’ART.68 Cost. Si tratta :
IL PARLAMENTO
1) della INSINDACABILITA’ PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL’ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI* ( art.68Cost, comma 1 )
circa il concetto di “FUNZIONI” sono state elaborate diverse tesi:
- → secondo la quale per funzione si intende QUALUNQUE ATTIVITA’ LATU
TESI ESTENSIVA
SENSU POLITICA in contesti anche EXTRA PARLAMENTARI
- TESI RESTRITTIVA → secondo la quale per funzione si intende LE SOLE FUNZIONI ESERCITATE IN
PARLAMENTO ed EXTRA MOENIA sempre connesse a quest’ultime
- → PRIVILEGIA IL NESSO FUNZIONALE, quindi
TESI INTERMEDIA sono FUNZIONI ANCHE
QUELLE AL DI FUORI DEL PARLMAMENTO ma connesse all’attività parlamentare.
quindi, il principio espresso nell’art.68 Cost. intende salvaguardare la piena libertà di pensare, di espressione e
azione del parlamentare, per evitare possibili condizionamenti.
2) DELLA INVIOLABILITA’ DELLA PERSONA, del DOMICILIO e della CORRISPONDENZA
( art.68, comma 2 )
in tema di immunità penale, sono previste 2 differenti ipotesi:
1) l’Autorità Giudiziaria NON deve CHIEDERE AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA cui il
Parlamentare appartiene SE DEVE:
> SOTTOPORLO a INDAGINI
> ARRESTARLO IN CASO DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA o SIA COLTO IN FLAGRANZA DI
REATO
2) l’Autorità Giudiziaria DEVE CHIEDERE AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA cui il
Parlamentare appartiene SE DEVE:
> SOTTOPORLO A PERQUISIZIONE PERSONALE o DOMICILIARE
> o , ad eccezione dei casi di sentenza
ARRESTARLO PRIVARLO DELLA LIBERTA’ PERSONALE
irrevocabile e flagranza di reato.
> PROCEDERE ad INTERCETTAZIONI e a SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA.
3) INDENNITA’
a norma dell’art.69 Cost. → “ i membri del Parlamento ricevono un’INDENNITA’ stabilita
dalla legge” (INDENNITA’-→ costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso spese di
segreteria e di rappresentanza).
A tale INDENNITA’ fissa vanno aggiunti :
- una CARTA DI LIBERA CIRCOLAZIONE sulle linee delle ferrovie dello stato e aeree
- 1 ASSISTENTE PAGATO con fondi stanziati appositamente dalle Camere
-1 ASSEGNO VITALIZIO per i parlamentari cessati dal mandato, che abbiano compiuto 65 anni e
che abbiano corrisposto contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato.
La logica che ha ispirato il costituente è stata quella di assicurare adeguate indennità
economiche a tutti i parlamentari a prescindere dalle personali condizioni, per dare la possibilità
di svolgere il mandato senza condizionamenti di tipo economico.
CESSAZIONE DALL’UFFICIO DI PARLAMENTARE
può CESSARE per:
IL PARLAMENTO
- FINE DELLA LEGISLATURA-→ scadenza naturale del mandato
- DIMISSIONI VOLONTARIE-→ hanno efficacia solo dal momento in cui siano accettate dalla
Camera di appartenenza
- DECADENZA → x sopravvenuta incompatibilità; x il venir meno di uno dei requisiti di
eleggibilità.
- ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI/ MORTE
DISTINZIONE TRA INELEGGIBILITA’ e INCOMPATIBILITA’
INELEGGIBILITA’ → deriva da IMPEDIMENTI DI NATURA GIURIDICA CHE NON
CONSENTONO AD UN SOGG DI ESSERE ELETTO ad una determinata carica pubblica.
SONO INELEGGIBILI:
- PERSONE CHE RICOPRONO DETERMINATI UFFICI, avvalendosi dei quali potrebbero
esercitare pressioni su alcuni elettori
- PERSONE che HANNO IMPIEGO DA GOVERNI ESTERI
- PERSONE LEGATE ALLO STATO DA particolari RAPPORTI ECONOMICI
N.B. CHI è COLPITO DA INELEGGIBILITA’ → NON PERDE DIRITTO
ALL’ELETTORATO PASSIVO, MA NON può ESERCITARE TALE DIRITTO finché
PERMANE la CAUSA IMPEDITIVA.
INCOMPATIBILITA’-→ si verifica QUANDO una STESSA PERSONA ESERCITA FUNZ. O
RICOPRE CARICHE che NON RISULTANO CUMULABILI CON IL MANDATO
PARLAMENTARE.
L’INCOMPATIBILITA’ NON INFICIA LA VALIDITà DELL’ELEZIONE, MA IMPONE
all’interessato UNA SCELTA TRA LE 2 CARICHE INCOMPATIBILI.
Alcune cause di incompatibilità sono previste nella stessa Cost., in particolare:
- tra senatore e deputato
- tra membro del Parlamento e m. del CSM
- tra membro del Parlamento e P.dR.
- tra membro del Parlamento e Giudice della Corte Cost.
FUNZIONE DEL PARLAMENTO
la PRINCIPALE FUNZIONE riservata al PARLAMENTO è → F. LEGISLATIVA, esercitata, a
norma dell’art.70 Cost., collettivamente dalle 2 Camere.
Il PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE:
essendo la F.LEGISLATIVA, la f. principale del Parlamento ed essendo questa esercitata da
entrambe le Camere collettivamente, ne consegue che entrambe le camere partecipano in
posizione di parità alla formazione della legge con una manifestazione di volontà che si concreta
nell’approvazione dello stesso testo in entrambe le Camere. Più nel dettaglio, il
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE si articola nelle seguenti FASI:
1) FASE PREPARATORIA (o FASE dell’INIZIATIVA)
l’INIZIATIVA LEGISLATIVA-→ consiste-→ nella PRESENTAZIONE di un PROGETTO DI
LEGGE ad 1 delle CAMERE.
TITOLARI DEL POTERE DI INIZIATIVA sono:
- governo
- membri del Parlamento
- popolo ( almeno 500.000 elettori)
IL PARLAMENTO
- CNEL
- Consigli Regionali
N.B. nonostante la Cost, ponga i sogg titolari dell’iniziativa legislativa in una posizione di
sostanziale parità, occorre rilevare che esistono ipotesi di “INIZIATIVA RISERVATA”; si pensi alle
IPOTESI DI INIZIATIVA RISERVATA AL GOVERNO previste PER I DISEGNI DI LEGGE
RELATIVI al bilancio di previsione e al rendiconto generale, ai disegni di legge di conversione di
decreti legge ecc…
2) FASE ISTRUTTORIA
dopo la presentazione del progetto ad una delle Camere, consegue la sua assegnazione ad una o più
commissioni competenti per materia.
3) FASE DELIBERATIVA:
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE da parte di ciascuna Camera Può AVVENIRE
secondo 3 PROCEDIMENTI:
-ORDINARIO
- DECENTRATO
- MISTO
* 1) PROCEDIMENTO ORDINARIO-→ (art.72 comma, Cost) ai sensi del quale-→ “ OGNI
DISEGNO DI LEGGE, presentato ad una Camera è ESAMINATO DA UNA COMMISSIONE e
POI dalla CAMERA STESSA che LO APPROVA ART. x ART.e CON VOTAZIONE FINALE”.
Quindi-→ il P. DI LEGGE viene PRIMA ESAMINATO e DISCUSSO dalla COMMISSIONE
LEGISLATIVA COMPETENTE e DOPO questa fase preliminare la COMMISSIONE
TRASMETTE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE all’ASSEMBLEA che PROCEDE ALLA
DISCUSSIONE SUL TESTO nel suo complesso per POI PASSARE ALLA VOTAZIONE art. x art.
c’è POI la VOTAZIONE FINALE SULL’INTERO TESTO DEL PROGETTO, la quale avviene a
scrutinio palese.
Il TESTO è APPROVATO SE → ha OTTENUTO VOTO FAVOREVOLE DELLA > RICHIESTA x
l’APPROVAZIONE DI QUEL DISEGNO DI LEGGE (di solito la > dei presenti).
Il PROGETTO APPROVATO è TRASMESSO dal Presidente all’altra Camera SE:
- la Camera lo approva SENZA modificazioni → il testo sarà trasmesso al P. d.R per la
promulgazione
- SE, invece, la 2 CAMERA INTRODUCE MODIFICHE AL PROGETTO-→ il testo dovrà essere
ritrasmesso alla 1 Camera (c.d. NAVETTE) e così FINO A QUANDO LE 2 CAMERE NON
ABBIANO APPROVATO LO STESSO TESTO.
IL PROCEDIMENTO ORDINARIO è OBBLIGATORIO per i progetti di legge in materia:
-COST. Ed ELETTORALE/ di DELEGAZIONE LEGISLATIVA/di APPROVAZIONE DI
BILANCI.
( si avrà una riduzione di termini e quindi progedimenti abbreviati x progetti di legge di cui è
dichiarata l’urgenza).
*2) PROCEDIMENTO DECENTRATO → è caratterizzato dal fatto che la COMMISSIONE
NON si limita ad ESAMINARE e DISCUTERE IL PROGETTO, MA