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LE OBBLIGAZIONI

Nozione.

La società per azioni può emettere titoli di credito di massa anche per la

raccolta di capitale di prestito. Le obbligazioni costituiscono il tipico e

tradizionale strumento a tal fine predisposto dall’ordinamento.

titoli di credito

Le obbligazioni sono infatti (nominativi o al portatore) che

uguale valore nominale uguali diritti

rappresentano frazioni di e con di

un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli

obbligazionari documentano quindi un credito verso la società, ed un credito

assoggettato alla disciplina legale del mutuo.

Netta è quindi la distinzione fra azioni ed obbligazioni. L’azione attribuisce la

qualità di socio e, quindi, di compartecipe ai risultati (positivi e negativi)

dell’attività di impresa; l’obbligazione attribuisce invece la qualità di

creditore della società.

L’obbligazionista, diversamente dall’azionista, ha perciò diritto ad una

fissa

remunerazione periodica (interessi), normalmente svincolata dai

risultati economici della società finanziata; ha inoltre diritto al rimborso

valore nominale

del del capitale prestato alla scadenza pattuita.

L’azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di

liquidazione della società e sempre che risulti un attivo netto dopo che sono

stati soddisfatti tutti i creditori, compresi gli obbligazionisti. Inoltre, la quota di

liquidazione dell’azionista può essere uguale, superiore od inferiore al valore

nominale del conferimento eseguito. strumenti finanziari

Meno netta è invece la distinzione fra obbligazioni e

partecipativi, che hanno in comune la caratteristica di essere emessi a fronte di

non imputato a capitale.

un apporto

Le obbligazioni hanno però specifiche caratteristiche:

a) titoli di massa

sono , in quanto rappresentano frazioni standardizzate

di un’unica operazione economica;

b) attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro.

In particolare, il diritto al rimborso del capitale delle obbligazioni può essere

subordinato, in tutto o in parte, al soddisfacimento dei diritti di altri creditori,

ma non può dipendere dall’andamento economico della società, né può essere

degli interessi

escluso o soppresso. Solo i tempi e l’entità del pagamento

possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi

all’andamento economico della società.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono invece genericamente “forniti di

diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto

nell’assemblea generale degli azionisti”. Essi rappresentano pertanto una

categoria residuale, atta a ricomprendere tutti gli strumenti finanziari emessi

dalla società non altrimenti qualificati e disciplinati dalla legge.

Gli strumenti finanziari – a differenza delle obbligazioni – possono pertanto

condizionare il diritto al rimborso del capitale (e non solo il tasso di interessi,

come le obbligazioni) all’andamento della gestione, o escluderlo del tutto.

Ammissibile si ritiene l’emissione di strumenti finanziari che prevedono – come

le obbligazioni – il diritto incondizionato al rimborso del capitale alla scadenza,

ma in più attribuiscono ai titolari diritti amministrativi, come il voto su

specifiche materie.

In sostanza, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi non

solo in base ad un’operazione di finanziamento a titolo di mutuo, ma altresì in

associazione in partecipazione,

base ad un rapporto di diversa natura: negozio

atipico di apporto di capitale di rischio.

L’art.2411, 3° co., prevede che la disciplina delle obbligazioni è applicabile in

quanto compatibile anche agli strumenti finanziari, comunque denominati, “che

condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento

economico della società”. Soluzione che a maggior ragione deve valere per gli

strumenti finanziari che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso del

capitale.

Tipi speciali di obbligazioni.

Questi caratteri distintivi restano fermi anche nei tipi speciali di obbligazioni

che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la

propensione dei risparmiatori verso tale forma di finanziamento e per

ridimensionare il rischio della svalutazione monetaria proprio dell’investimento

tipi speciali di obbligazioni,

in titoli obbligazionari. Fra i possono essere

ricordati:

a) obbligazioni a premio

le , che prevedono l’attribuzione agli

obbligazionisti di utilità aleatorie (in danaro o in natura) da

assegnare mediante sorteggio o con altro sistema;

b) obbligazioni indicizzate

le , che mirano a neutralizzare gli effetti della

svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli

all’andamento del mercato finanziario, ancorando il tasso di interesse

e/o il valore di rimborso ad indici di varia natura, interni o più spesso

obbligazioni strutturate

esterni alla società finanziata, quali le

indicizzate in base all’andamento dei prezzi di azioni, indici azionari

o valute estere;

c) obbligazioni in valuta estera

le , che rispondo al medesimo scopo delle

obbligazioni indicizzate;

d) obbligazioni convertibili in azioni

le , che attribuiscono all’obbligazione la

facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione

azionaria della società emittente (procedimento diretto) o di altra

società alla prima collegata (procedimento indiretto);

e) obbligazioni con warrant con diritto di opzione su azioni),

le (o che

attribuiscono all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare

azioni della società emittente o di altra società, ferma restando la

posizione di creditore per le obbligazioni possedute. E ciò le distingue

dalle obbligazioni convertibili;

f) obbligazioni partecipative degli interessi

le , in cui i tempi e l’entità

variano in dipendenza dell’andamento economico della società;

g) obbligazioni subordinate

le , che sono rimborsabili solo dopo

l’integrale soddisfacimento degli altri creditori (ma prima delle

azioni), in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a

procedura concorsuale della società emittente. La possibilità di

emettere tali obbligazioni, già riconosciuta per le società bancarie, è stata

estesa dalla riforma del 2003 a tutte le società per azioni.

Il codice civile detta una specifica disciplina solo per le obbligazioni convertibili.

La legislazione speciale fissa poi alcune ulteriori caratteristiche delle

obbligazioni partecipative e subordinate, ma solo quando sono emesse da

società non quotate e aventi particolari requisiti dimensionali. La

regolamentazione degli altri tipi speciali di obbligazioni è invece rimessa

all’autonomia negoziale.

I limiti all’emissione di obbligazioni.

La legge pone un limite quantitativo all’emissione di obbligazioni da parte della

società per azioni.

Il codice civile del 1942 stabiliva che le società per azioni non potevano

emettere obbligazioni per una somma eccedente il capitale versato ed

esistente risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il punto è stato radicalmente

modificato dalla riforma del 2003, che ha abbandonato l’idea che il limite

all’emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia, in senso proprio, degli

obbligazionisti e concepisce lo stesso come una tecnica volta ad evitare che gli

azionisti ricorrano al mercato del capitale di credito in misu

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicosiciliano01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Di Rienzo Massimo.
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