LE OBBLIGAZIONI
Nozione.
La società per azioni può emettere titoli di credito di massa anche per la
raccolta di capitale di prestito. Le obbligazioni costituiscono il tipico e
tradizionale strumento a tal fine predisposto dall’ordinamento.
titoli di credito
Le obbligazioni sono infatti (nominativi o al portatore) che
uguale valore nominale uguali diritti
rappresentano frazioni di e con di
un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli
obbligazionari documentano quindi un credito verso la società, ed un credito
assoggettato alla disciplina legale del mutuo.
Netta è quindi la distinzione fra azioni ed obbligazioni. L’azione attribuisce la
qualità di socio e, quindi, di compartecipe ai risultati (positivi e negativi)
dell’attività di impresa; l’obbligazione attribuisce invece la qualità di
creditore della società.
L’obbligazionista, diversamente dall’azionista, ha perciò diritto ad una
fissa
remunerazione periodica (interessi), normalmente svincolata dai
risultati economici della società finanziata; ha inoltre diritto al rimborso
valore nominale
del del capitale prestato alla scadenza pattuita.
L’azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di
liquidazione della società e sempre che risulti un attivo netto dopo che sono
stati soddisfatti tutti i creditori, compresi gli obbligazionisti. Inoltre, la quota di
liquidazione dell’azionista può essere uguale, superiore od inferiore al valore
nominale del conferimento eseguito. strumenti finanziari
Meno netta è invece la distinzione fra obbligazioni e
partecipativi, che hanno in comune la caratteristica di essere emessi a fronte di
non imputato a capitale.
un apporto
Le obbligazioni hanno però specifiche caratteristiche:
a) titoli di massa
sono , in quanto rappresentano frazioni standardizzate
di un’unica operazione economica;
b) attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro.
In particolare, il diritto al rimborso del capitale delle obbligazioni può essere
subordinato, in tutto o in parte, al soddisfacimento dei diritti di altri creditori,
ma non può dipendere dall’andamento economico della società, né può essere
degli interessi
escluso o soppresso. Solo i tempi e l’entità del pagamento
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi
all’andamento economico della società.
Gli strumenti finanziari partecipativi sono invece genericamente “forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti”. Essi rappresentano pertanto una
categoria residuale, atta a ricomprendere tutti gli strumenti finanziari emessi
dalla società non altrimenti qualificati e disciplinati dalla legge.
Gli strumenti finanziari – a differenza delle obbligazioni – possono pertanto
condizionare il diritto al rimborso del capitale (e non solo il tasso di interessi,
come le obbligazioni) all’andamento della gestione, o escluderlo del tutto.
Ammissibile si ritiene l’emissione di strumenti finanziari che prevedono – come
le obbligazioni – il diritto incondizionato al rimborso del capitale alla scadenza,
ma in più attribuiscono ai titolari diritti amministrativi, come il voto su
specifiche materie.
In sostanza, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi non
solo in base ad un’operazione di finanziamento a titolo di mutuo, ma altresì in
associazione in partecipazione,
base ad un rapporto di diversa natura: negozio
atipico di apporto di capitale di rischio.
L’art.2411, 3° co., prevede che la disciplina delle obbligazioni è applicabile in
quanto compatibile anche agli strumenti finanziari, comunque denominati, “che
condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento
economico della società”. Soluzione che a maggior ragione deve valere per gli
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso del
capitale.
Tipi speciali di obbligazioni.
Questi caratteri distintivi restano fermi anche nei tipi speciali di obbligazioni
che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la
propensione dei risparmiatori verso tale forma di finanziamento e per
ridimensionare il rischio della svalutazione monetaria proprio dell’investimento
tipi speciali di obbligazioni,
in titoli obbligazionari. Fra i possono essere
ricordati:
a) obbligazioni a premio
le , che prevedono l’attribuzione agli
obbligazionisti di utilità aleatorie (in danaro o in natura) da
assegnare mediante sorteggio o con altro sistema;
b) obbligazioni indicizzate
le , che mirano a neutralizzare gli effetti della
svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli
all’andamento del mercato finanziario, ancorando il tasso di interesse
e/o il valore di rimborso ad indici di varia natura, interni o più spesso
obbligazioni strutturate
esterni alla società finanziata, quali le
indicizzate in base all’andamento dei prezzi di azioni, indici azionari
o valute estere;
c) obbligazioni in valuta estera
le , che rispondo al medesimo scopo delle
obbligazioni indicizzate;
d) obbligazioni convertibili in azioni
le , che attribuiscono all’obbligazione la
facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione
azionaria della società emittente (procedimento diretto) o di altra
società alla prima collegata (procedimento indiretto);
e) obbligazioni con warrant con diritto di opzione su azioni),
le (o che
attribuiscono all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare
azioni della società emittente o di altra società, ferma restando la
posizione di creditore per le obbligazioni possedute. E ciò le distingue
dalle obbligazioni convertibili;
f) obbligazioni partecipative degli interessi
le , in cui i tempi e l’entità
variano in dipendenza dell’andamento economico della società;
g) obbligazioni subordinate
le , che sono rimborsabili solo dopo
l’integrale soddisfacimento degli altri creditori (ma prima delle
azioni), in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a
procedura concorsuale della società emittente. La possibilità di
emettere tali obbligazioni, già riconosciuta per le società bancarie, è stata
estesa dalla riforma del 2003 a tutte le società per azioni.
Il codice civile detta una specifica disciplina solo per le obbligazioni convertibili.
La legislazione speciale fissa poi alcune ulteriori caratteristiche delle
obbligazioni partecipative e subordinate, ma solo quando sono emesse da
società non quotate e aventi particolari requisiti dimensionali. La
regolamentazione degli altri tipi speciali di obbligazioni è invece rimessa
all’autonomia negoziale.
I limiti all’emissione di obbligazioni.
La legge pone un limite quantitativo all’emissione di obbligazioni da parte della
società per azioni.
Il codice civile del 1942 stabiliva che le società per azioni non potevano
emettere obbligazioni per una somma eccedente il capitale versato ed
esistente risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il punto è stato radicalmente
modificato dalla riforma del 2003, che ha abbandonato l’idea che il limite
all’emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia, in senso proprio, degli
obbligazionisti e concepisce lo stesso come una tecnica volta ad evitare che gli
azionisti ricorrano al mercato del capitale di credito in misu