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ALTRI ENTI:
STRUMENTALITA’ STRUTTURALE E
1) ORGANIZZATIVA: un primo tipo di relazione
intersoggettiva è quella che fa riferimento alla
STRUMENTALITA’ STRUTTURALE e
ORGANIZZATIVA di un Ente (principale) nei confronti
di un altro Ente (subordinato), stabilita dalla LEGGE.
Questo tipo di relazione implica che l’ENTE
PRINCIPALE disponga di tutta una serie di POTERI DI
INGERENZA (direttivi, di indirizzo, di vigilanza, di
approvazione di atti e di verifica) nei confronti
dell’ENTE SUBORDINATO, il quale viene ad assumere
una posizione sotto alcuni profili simile a quella di un
ORGANO (es si pensi all’AZIENDA SPECIALE, che
costituisce un ENTE STRUMENTALE del Comune, o
agli Enti dipendenti dalle Regioni)
FUNZIONALE: rispetto a quella strumentale, questo
2) tipo di relazione fa riferimento ad ENTI che sono dotati
di un MAGGIORE GRADO DI AUTONOMIA e che NON
si trovano in una situazione di strumentalità
organizzativa e strutturale così marcata come nella
prima ipotesi: si tratta infatti di enti che già di per sé
svolgono un’attività che si presenta come rilevante per
un altro Ente Pubblico Territoriale (in particolare, lo
Stato). In tal caso, la DIPENDENZA e la
STRUMENTALITA’, anche se comportano comunque
l’assoggettamento dell’ente ad una serie di controlli e
condizionamenti della relativa attività, hanno qui
natura FUNZIONALE (si pensi alla SIAE che svolge
un’attività funzionale per lo Stato, o agli enti
parastatali). Con riferimento al MAGGIORE GRADO DI
AUTONOMIA di cui godono, è determinato spesso dal
fatto che tali enti sono PREESISTENTI rispetto al loro
riconoscimento come Enti Pubblici.
AUTONOMIA: vi sono poi enti AUTONOMI che non si
3) pongono in relazioni di strumentalità con lo Stato o con
altri Enti Pubblici (si pensi agli enti che hanno
un’autonomia costituzionalmente garantita, o agli
ordini professionali)
INDIPENDENZA: una posizione di più marcata
4) INDIPENDENZA è poi riconosciuta alle AUTORITA’
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI dotate di
personalità giuridica. Tale indipendenza è caratterizzata
dal fatto che esse sono sottratte all’indirizzo politico-
amministrativo del Governo.
Come si può notare, il CONTENUTO di queste RELAZIONI
varia da caso a caso, in base al tipo di POTERE che lo
Stato o l’ente territoriale sovraordinato può esercitare nei
confronti dell’altro ente. In particolare, si ricordano i poteri
di: VIGILANZA: tradizionalmente considerata una figura
organizzatoria caratterizzata da POTERI DI
INGERENZA, in particolare dal CONTROLLO DI
LEGITTIMITA’ effettuato da un soggetto sugli atti di
un altro soggetto. Il suo contenuto però non si
esaurisce solo nel mero controllo ma ricomprende
anche l’ADOZIONE DI ATTI (es. l’approvazione di
bilanci o di delibere particolarmente importanti
dell’Ente vigilato) la NOMINA DI COMMISSARI
STRAORDINARI, lo SCIOGLIMENTOD EGLI ORGANI
DELL’ENTE, il RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ecc.
Quindi, come è evidente, la VIGILANZA è un POTERE
STRUMENTALE che si distingue dal CONTROLLO, in quanto
essa si esplica anche mediante l’ATTIVITA’ DI
AMMINISTRAZIONE ATTIVA.
DIREZIONE: si caratterizza invece per la sussistenza
di una SITUAZIONE DI SOVRAORDINAZIONE tra due
ENTI (sovraordinato e subordinato). Tale situazione
però implica il RISPETTO, da parte dell’ENTE