SSR e l'appropriatezza degli interventi sanitari
L'appropriatezza è il grado di congruenza tra interventi ritenuti necessari ed effettivamente realizzati, e i criteri di scelta degli interventi stessi, definiti come adeguati a priori in sede di technology assessment. Rappresenta l'espressione della qualità tecnica della prestazione sanitaria e si traduce nel grado di utilità della prestazione stessa rispetto alla soluzione del problema sanitario ed allo stato delle conoscenze.
Nel rispetto del principio di economicità, ed affinché si raggiungano prestazioni efficaci ed efficienti, è opportuno essere guidati da prestazioni appropriate.
Atto aziendale di diritto privato
Introduzione dell'atto aziendale di diritto privato, che dovrà regolare organizzazione e funzionamento delle ASL. Esso definirà la struttura organizzativa e il piano strategico dell'azienda adottato secondo norme del codice civile, e non più sulla base di regole e modalità tipiche della pubblica amministrazione.
Collegio sindacale
Introduzione del collegio sindacale, organo di controllo interno (tipico delle società di capitali) che andrà a sostituire le funzioni svolte dal collegio dei revisori. Tra i suoi compiti: verificare l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico, vigilare sull'osservanza della legge.
Accreditamento e logiche di qualità
- Autorizzazione
- Accreditamento istituzionale
- Accordi contrattuali
- Interventi di comprovata efficacia
Rafforzamento dei poteri del direttore generale e alla precisazione delle competenze dei direttori sanitario e amministrativo.
Potenziamento dei ruoli e delle strutture
- Il potenziamento del ruolo dei comuni nella programmazione sanitaria
- Potenziamento dei distretti
- Promozione dell'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale
- La qualificazione del dipartimento di prevenzione
- La promozione della ricerca
- Stretto rapporto prevenzione cura e riabilitazione
- Continuità assistenziale tra ospedale e distretto
Leggi sulle professioni sanitarie
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie: ART.1 La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
- L'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni
- La revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata
DM 27 luglio 2000
Equipollenza di diploma universitario al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
- Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
- La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
- Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
- L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.
- Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
- I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
- Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
- Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Legge 43/2006
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.
- Il Governo è delegato a: trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche, area della professione ostetrica, area delle professioni della riabilitazione, area delle professioni tecnico-sanitarie, area delle professioni tecniche della prevenzione;
- Individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi;
- Definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
- Definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate;
- Definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
- Prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
- Disciplina i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
- Prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
- Prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quando si parla di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro, il d.lgs. 81/2008, ovvero il "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro" rappresenta la base disciplinare di maggiore interesse e rilevanza. Il d.lgs. 81/2008 è un provvedimento normativo emanato al fine di riordinare e di coordinare, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Il decreto stabilisce il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano in questo contesto: l'adeguamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, il controllo di natura sanitaria, i corsi di formazione e tutti gli altri aspetti obbligatori, la cui carenza o mancanza potrebbero esporre l'azienda a significative sanzioni.
Per quanto riguarda i destinatari, si noti come l'importanza del d.lgs. 81/2008 sia confermata dal fatto che tale provvedimento è applicato a tutte le aziende, private e pubbliche, di qualsiasi settore di attività, e a tutti i lavoratori e lavoratrici.
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Normativa alimenti
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Bioetica - normativa biotecnologica
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Funzione esecutiva e normativa
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Normativa farmaceutica e farmacoeconomia