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SSR.
L'appropriatezza è per il grado di congruenza tra interventi ritenuti necessari ed effettivamente
realizzati e criteri di scelta degli interventi stessi, definiti come adeguati a priori in sede di
technology assessment.
Rappresenta l’espressione della qualità tecnica della prestazione sanitaria e si traduce nel grado di
utilità della prestazione stessa rispetto alla soluzione del problema sanitario ed allo stato delle
conoscenze. Nel rispetto del principio di economicità, ed affinché si raggiungano prestazioni
efficaci ed efficienti è opportuno essere guidati da prestazioni appropriate.
Introduzione dell’atto aziendale di diritto privato,
- che dovrà regolare organizzazione e
funzionamento delle ASL.
Esso definirà la struttura organizzativa e il piano strategico dell’azienda adottato secondo norme del
codice civile, e non più sulla base di regole e modalità tipiche della pubblica amministrazione.
– Introduzione del collegio sindacale
Organo di controllo interno (tipico delle società di capitali) che andrà a sostituire le funzioni
Tra i suoi compiti: verificare l’amministrazione dell’azienda
svolte dal collegio dei revisori.
sotto il profilo economico, vigilare sull’osservanza della legge.
- Accreditamento e Logiche di Qualità
Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale, Accordi Contrattuali, Interventi di
comprovata efficacia
- Rafforzamento dei poteri del direttore generale e alla precisazione delle competenze dei
direttori sanitario e amministrativo.
- Il potenziamento del ruolo dei comuni nella programmazione sanitaria
- Potenziamento dei distretti
Promozione dell’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale
-
- La qualificazione del dipartimento di prevenzione
- La promozione della ricerca
- Stretto rapporto prevenzione cura e riabilitazione
- Continuità assistenziale tra ospedale e distretto
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie:
ART.1 La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" , e successive modificazioni è sostituita
dalla denominazione "professione sanitaria". Il campo proprio di attività e di responsabilità delle
professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di
formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste
per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Legge 10 agosto 2000, n. 251 :
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica"
Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione
sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del
ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto
alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione
dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
DM 27 luglio 2000 Equipollenza di diploma universitario al diploma universitario di
assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di
laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e
contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali e' preordinata
all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita'
professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello
avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di dottorato
di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare le universita'
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o
della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di
secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i
titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Legge 43/2006 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei
relativi ordini professionali Il Governo è delegato a: - trasformare i collegi professionali esistenti in
ordini professionali per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche, area della professione ostetrica,area delle professioni della riabilitazione, area delle
professioni tecnico-sanitarie, area delle professioni tecniche della prevenzione; - individuare, in base
alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi; - definire, per ciascuna delle
professioni di cui al presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e
quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; - definire le condizioni e le
modalita' in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o piu' delle aree di professioni
sanitarie individuate; - definire le condizioni e le modalita' in base alle quali si possa costituire un
ordine specifico per una delle professioni sanitarie nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo
albo superi le ventimila unita', facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali, il
rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri
della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; -prevedere, in relazione al numero
degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; - disciplinare
i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; - prevedere che
le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo
siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; -prevedere che, per
gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di
iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 : Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quando si parla di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro, il d.lgs. 81/2008, ovvero il
“Testo non può che rappresentare la base
Unico per la Sicurezza del Lavoro” disciplinare di
maggiore interesse e rilevanza. L d.lgs. 81/2008 è un provvedimento normativo che è stato emanato
al fine di riordinare e di coordinare, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e
di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Il decreto stabilisce il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni
preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati
una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano in questo contesto: l’adeguamento delle strutture, degli
impianti e delle attrezzature, il controllo di natura sanitaria, i corsi di formazione e tutti gli altri aspetti
obbligatori, la cui carenza o mancanza potrebbero esporre l’azienda a significative sanzioni.
Per quanto invece riguarda i destinatari, si noti come l’importanza del d.lgs. 81/2008sia confermato
dal fatto che tale provvedimento è applicato a tutte le aziende, private e pubbliche, di qualsiasi settore
di attività, e a tutti i lavoratori e lavoratrici