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ELETTRONICHE

Recepimento del terzo pacchetto nell'ordinamento nazionale

Scadenze non rispettate, Rischio infrazione - Direttiva 2009/140/CE, Art.5 Attuazione

  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 maggio 2011. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Atti preparatori e correlati - Parlamento "Legge Comunitaria 2010"

L. 15 dicembre 2011, n. 217 «Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2010», Art.9

Delega al Governo di emanare decreti di modifica del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

AGCom — Segnalazione al Governo in tema di liberalizzazioni e crescita

Un'agenda digitale per l'ltalia — 29 Gennaio 2012.

Governo — Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5, art.47

Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana.

Decreto legislativo 70/2012

Con il decreto legislativo n° 70 del 28 maggio 2012, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2009/140/CE, andando ad apportare sostanziali modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, d.lgs 259/2003. In particolare, il provvedimento, considerabile come «nuovo» Codice delle Comunicazioni Elettroniche, mira a:

MARTINA CONTESTABILE — MAT.

731044promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.

promuovere una gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio.

rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi.

rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni.

Trattati principali:

  1. Promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica

Art 89 CCE c1. Viene introdotta la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di imporre la condivisione (nel rispetto di principi di proporzionalità), da parte di operatori che godono di diritti di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private, di facilities di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, pozzetti,

armadi di distribuzione, guaine, ecc. nonché altri elementi di rete non attivi.

Art 90 CCE c2. Viene introdotta una dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di rete di comunicazione elettronica di uso esclusivamente privato, nonché di opere accessorie, con conseguente possibilità di procedere ad espropriazione per l'acquisizione patrimoniale pubblica.

2. Promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio Anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

58 Martina Contestabile Ingegneria Informatica — III Anno A.A. 2022/23

Art 4 CCE c3 lett.h. Definizione del principio di neutralità tecnologica come: non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di promuovere servizi ragionevoli al fine di promuovere taluni provvedimenti indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

3.

Rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi

Art. 70 CCE c4. nuova disciplina del diritto di recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori: l'utente ha diritto in questi casi a ricevere una informazione con adeguato preavviso (almeno 30 giorni) ed ha diritto a recedere senza penali né costi di disattivazione.

Rafforzamento della cosiddetta "portabilità del numero".

Novità in termini di obblighi di trasparenza - informazione su prezzi, tariffe, commissioni... Art. 71 CCE - e qualità del servizio, possibili prescrizioni da parte dell'Autorità relative a qualità minima del servizio, obblighi di informazione sui parametri e livelli di QoS, Art. 72.

Art. 73 CCE. Equiparazione il più possibile dei diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello

degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete.

4. Rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali, anche attraverso l'introduzione di norme volte a garantire l'informativa verso le Autorità di regolamentazione e, se del caso, verso gli utenti, sulle violazioni della rete perpetrate, ai danni dei dati personali.

Criticità

Rimangono le medesime criticità nello scostamento dalla legislazione europea già evidenziatesi con l'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 2003.

Non è risolto il tema della separazione tra telecomunicazioni e radiotelevisione (rimangono in vigore gli articoli che nel CCE separano esplicitamente la materia) anche se la nuova direttiva 2009/140 accelera sulla convergenza tecnologica sancendo il principio di neutralità degli impianti e delle reti.

Parziale riduzione

ma sostanziale mantenimento del differimento del nuovoregime autorizzatorio, esclusivamente basato su interventi ex-post, alla naturalescadenza delle licenze individuali.Il ministero competente continua ad assumere poteri rilevanti in materia dicontrollo e vigilanza, difficilmente compatibili con l’attribuzione comunitaria diMARTINA CONTESTABILE — MAT. 731044governo tecnico di settore all’agenzia garante.Le criticità già presenti nella formulazione originaria del CCE vengono arricchiteda una fonte di attrito tra la nuova direttiva 2009/140 e la disciplina nazionale,che non viene superato in sede di attuazione (D.lgs. 70/2012):Il doppio livello di pianificazione delle frequenze, articolato in unPiano di ripartizione — varie forme di impiego, TV, radio, telefonia, Internet, ecc.Piano di assegnazione — gli imprenditori acquisiscono diritti di sfruttamento economico,solo per l’esercizio di attività legate al tipo di destinazione

all'interno della ripartizione. Ed il suo mantenimento riscontrabile anche nella nuova forma prevista dell'art.14 del CCE. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica, di fatto ostacola il recepimento del principio di neutralità delle frequenze, limitandone di fatto l'ambito materiale di applicabilità alla sola banda delle frequenze che il piano di ripartizione assegna ai servizio di comunicazione elettronica. Questo ostacola il processo di convergenza perseguito dalle politiche dell'UE, che, invece, richiede una completa fungibilità delle frequenze per.

Ogni tipo di utilizzo delle medesime ed ogni tipo di servizio.

Martina Contestabile Ingegneria Informatica — III Anno A.A. 2022/23

ATTUALITÀ DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NEL MERCATO UNICO DIGITALE EUROPEO

Agenda Digitale Europea

La regolazione del mercato 20 anno dopo le prime direttive

Avvicinandoci al momento presente, la sistematizzazione storica, cede il passo alle questioni tuttora aperte.

Useremo fonti dirette — UE, AGCOM… — e fonti mediate — come media divulgativi specializzati. Vi sono anche fonti di letteratura scientifica e monografie specialistiche dedicate nel settore economico-giuridico.

Ma di cosa c’è ancora bisogno da un punto di vista normativo? Davvero non si può ancora affidare il mercato delle TLC al controllo ex-post dell’antitrust? No, in quanto sono coinvolte dinamiche tra aziende complesse, infrastrutture critiche, strutture societarie diversificate: incumbent, spesso verticalmente integrati e ancora

richiede una valutazione approfondita delle dinamiche del mercato delle telecomunicazioni. Tuttavia, alcuni fattori che possono influire su questa transizione sono: 1. Costi elevati degli investimenti infrastrutturali: la costruzione e la manutenzione di reti di telecomunicazioni richiedono investimenti significativi. Questo può scoraggiare nuovi operatori dal competere sul fronte degli investimenti infrastrutturali. 2. Barriere all'ingresso nel mercato: le infrastrutture di rete esistenti possono essere controllate da operatori consolidati che hanno un vantaggio competitivo rispetto ai nuovi entranti. Questo può limitare la concorrenza sul fronte degli investimenti infrastrutturali. 3. Regolamentazione e normative: le politiche di regolamentazione possono influenzare la capacità degli operatori di competere sul fronte degli investimenti infrastrutturali. Norme e regolamenti che favoriscono la condivisione delle infrastrutture o promuovono la concorrenza possono incentivare gli investimenti infrastrutturali. 4. Ritorno sugli investimenti: gli operatori potrebbero essere riluttanti a investire in infrastrutture se non sono sicuri di ottenere un adeguato ritorno sugli investimenti. Questo può essere influenzato da fattori come la domanda di servizi di telecomunicazione e la concorrenza nel mercato. In conclusione, la transizione da una competizione basata sui servizi e sull'accesso a una competizione basata sulle infrastrutture può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui i costi degli investimenti, le barriere all'ingresso, la regolamentazione e il ritorno sugli investimenti. La regolamentazione e la normativa possono svolgere un ruolo importante nel promuovere una concorrenza efficace sul fronte degli investimenti infrastrutturali.vedremonecessita di atti di normazione e, in molti paesi europei, tra cui l'Italia, di interventi pubblici incentivanti perlo sviluppo delle NGAN, che sono le reti di accesso di nuova generazione, per la diffusione della bandaultra-larga, ossia > 30Mbps. https://www.agcom.it/mercati-delle-comunicazioni-elettroniche. Netflix è un paladino della neutralità della rete, a lui non interessa su che infrastruttura passano i dati, ma20che ci arrivino e possiamo fruire del suo servizio — anche se con lo streaming intasiamo la rete. Aziendecome Netflix hanno una forte influenza nei confronti degli investimenti da fare sulla rete, perché influenzanoil come usiamo la rete, nonostante chi fa gli investimenti non ottiene i guadagni degli OTT.Criticità e sostenibilità — Indici di mercatoMARTINA CONTESTABILE — MAT. 731044Variazione degli indici dei prezzi delle utilities in Italia tra il 2010 e2019
Dettagli
A.A. 2022-2023
175 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-INF/03 Telecomunicazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.contestabile01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Normativa e regolamentazione delle telecomunicazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Signoroni Alberto.