OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE
-Il LOCAZIONE ha l'obbligo di consegnare la nave,
-NOLEGGIO: la nave non viene consegnata, la nave è in possesso del
noleggiante, che con il suo comandante fa dei viaggi, ma non consegna
materialmente la nave.
OBBLIGAZIONE DEL CONDUTTORE
L'obbligazione del conduttore nella locazione è quindi armare e equipaggiare la
nave, il più delle volte la nave viene locata a scafo nudo, difficilmente viene
locata la nave armata ed equipaggiata. Quindi il conduttore deve anche armare
ed equipaggiare la nave.
Nel noleggio questo compito rimane all'armatore noleggiante.
RAPPORTO DI DIPEDENZA
RAPPORTO DI DIPENDENZA DELL’EQUIPAGGIO E DEL COMANDANTE.
-LOCAZIONE: sorge o si trasferisce in capo al conduttore.
Allora sorge se una nave viene presa in locazione una nave scafo nudo, quindi il
conduttore nomina il suo comandante e il suo equipaggio, si trasferisce in capo
al conduttore se dovesse invece prendere, caso assai raro, una nave armata ed
equipaggiata.
Sorge, quando il comandante ed equipaggio passano alle dipendenze del
conduttore.
-NOLEGGIO il comandante ed equipaggio rimangono alle dipendenze del
noleggiante. Dopo il noleggiatore impartisce ordini o istruzioni in relazione
all'impiego commerciale della nave.
Nel noleggio di una nave si distinguono due principali funzioni.
Da un lato, c'è una funzione tecnico-nautica gestita dai noleggianti, che riguarda
l'impiego tecnico della nave. Dall'altro lato, c'è un impiego commerciale, dove il
noleggiatore può utilizzare la nave per vari scopi, come la ricerca scientifica, la
pesca, ma più frequentemente per il trasporto commerciale.
Quindi il comandante ovviamente deve, seguire le istruzioni del noleggiatore
proprio per quanto attiene a questo profilo di carattere commerciale.
Si è obiettato che la navigazione di nave di per sé non può costituire oggetto di
contratto, perché il semplice spostamento della nave fino a se stesso non
darebbe luogo a un negozio giudico.
Quindi quando si afferma che oggetto del contratto è la navigazione, si intende
che comunque questo spostamento è un risultato tale da rappresentare
comunque per il creditore un unità economicamente valutabile da soddisfare un
suo interesse non patrimoniale.
Quindi non bisogna per forza vedere il fine patrimoniale, potrebbe essere una
finalità diversa, abbiamo detto ricerca scientifica, di porto, pesca, quindi non è
detto, lo posso fare anche per svago, non è detto che ci debba essere una finalità
di carattere commerciale.
D'altra parte nel Codice della navigazione, ci sono degli articoli ad hoc che
disciplinano il noleggio, quindi il contratto di noleggio ha una sua
disciplina autonoma rispetto al trasporto.
Il contratto di noleggio è esclusivo del diritto della navigazione e non è presente
nel Codice Civile. Nel linguaggio comune, si usa spesso il termine "noleggio"
impropriamente. Ad esempio, si dice "ho noleggiato un gommone," "ho
noleggiato delle sedie," o "ho noleggiato un DVD." Tuttavia, questi contratti sono
in realtà contratti di locazione. La terminologia comune spesso confonde il
noleggio con la locazione, utilizzando il termine "noleggio" in modo impreciso.
L'unico contratto di noleggio è quello di cui stiamo parlando noi cioè
quello del codice della navigazione.
Il trasporto non è incluso nel contratto di noleggio. Il noleggiatore può utilizzare
la nave per scopi diversi, come la pesca o la ricerca scientifica, oppure può
utilizzarla per il trasporto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ottiene la
disponibilità della nave dal noleggiante e stipula contratti di trasporto,
assumendo di fatto il ruolo di vettore. Pertanto, c'è una separazione tra l'impresa
di navigazione, che rimane sotto la responsabilità del noleggiante, e l'impresa di
trasporto, che è a carico del noleggiatore, come spiegato nella relazione
ministeriale del Codice della Navigazione.
Dietro un contratto di noleggio c'è una speculazione economica. Il noleggiante
non intende esercitare direttamente questa speculazione, ad esempio attraverso
un'attività di trasporto.
Quindi, se io sono un armatore e possiedo delle navi, ma non voglio gestire
un'attività di trasporto, desidero comunque utilizzare queste navi per trarne
profitto. Pertanto, decido di noleggiarle, senza assumermi la responsabilità di
vettore. Affido un comandante e un equipaggio alle dipendenze del noleggiatore,
che mi indicherà i viaggi da compiere entro un determinato periodo.
Il noleggiatore, dal canto suo, non vuole assumersi i rischi della gestione della
nave, rischi che restano a carico dell'armatore. L'armatore, infatti, ha delle
responsabilità, come previsto dal sistema di responsabilità del Codice della
Navigazione. Pur non volendo assumere i rischi della gestione diretta della nave,
il noleggiatore desidera fare una speculazione economica, utilizzando la nave per
un'attività di trasporto e ottenendo così risultati economici dalla gestione
indiretta della nave.
Entrambi hanno degli interessi, ciò appunto trova confermo nell'articolo 387 che
addossa al noleggiante i costi fissi della nave e al noleggiatore i costi variabili.
Tipicamente i costi fissi sono i costi dell'equipaggio, le assicurazioni, la
manutenzione, quelli dedicati sul noleggiante.
Il noleggiatore invece paga quelli che sono i costi variabili che tipicamente sono
carburante, olio, spese gestionali, spese di ancoraggio quindi tutto quello che
chiaramente varia anche a seconda della lunghezza del viaggio, dei porti che
pago a scalare.
SUDDIVISIONE DEL RISCHIO
Quindi si ha una suddivisione del rischio, il carico del noleggiante che
sopporta i rischi collegati alla lavorabilità della nave quindi per esempio il cattivo
tempo produce delle avarie, la nave deve stare ferma nel porto, oppure deve
ridurre la velocità, deve fare delle riparazioni. Il noleggiante quindi non fornisce
la prestazione promessa o fornisce comunque una prestazione minore. Si può
sospendere il nolo o ridurre il nolo e questo succede anche nei formulari.
Il noleggiatore sopporta il rischio della maggiore onerosità, magari di costi più
elevati del viaggio, costi variabili tendenzialmente, che non incidono sulla
lavorabilità però per esempio ritardano il compimento del viaggio, per esempio
un cattivo tempo che rallenta la navigazione, che allunga i tempi di viaggio.
DIFFERENZA TRA NOLEGGIO E TRASPORTO
INCIDENZA DEL RISCHIO: La distinzione tra il noleggio e il trasporto è proprio
quest'incidenza del rischio: nel trasporto ricade interamente sul vettore, quindi io
vettore che mi obbligo a trasferire le persone cose da un luogo ad un altro, mi
devo assumere la responsabilità di trasferire questi beni, di custodire questi
beni, cui se qui vengono venduti o avariati io devo risarcire il danno.
(Nel noleggio invece si ha una ripartizione di rischi tra il noleggiante e il
noleggiatore. Il noleggiante sopporta i rischi collegati all'impresa di navigazione,
il noleggiatore quelli collegati all'impresa di trasporto)
CARATTERE DEL COMPIMENTO DEL VIAGGIO E RUOLO DEL VEICOLO: secondo
l'autore del manuale.
Nel noleggio il compimento del viaggio è finale perché l'oggetto è proprio il
navigare, fare quel viaggio.
Nel noleggio la nave costituisce l'oggetto della prestazione, io voglio quella nave
per fare quel viaggio.
Nel trasporto è strumentale, cioè il viaggio mi serve per trasferire le cose.
Nel trasporto la nave è un semplice strumento per realizzare l'obbligo del
vettore, che è quello di trasferire cose da un luogo ad un altro.
Nella prassi dei traffici marittimi esistono questi formulari, questi cosiddetti
charteparties.
Abbiamo spiegato la differenza tra traffico di linea e traffico non di linea.
Vediamo ora che lo stesso codice della navigazione, quando parla del trasporto di
trasporto di
cose per via marittima, ha una sezione generale che si occupa del
cose in generale, applicabile a entrambe le tipologie.
Successivamente, ha una parte dedicata al trasporto di carico, che rappresenta
un valore parziale, e una parte che si occupa del trasporto di cose determinate,
che introduce una distinzione.
Il trasporto di cose determinate, come abbiamo detto, si riferisce essenzialmente
ai TRAFFICI DI LINEA, che avvengono con una regolarità e una frequenza tali
da costituire una serie sistematica di partenze. Questo tipo di traffico riguarda
merci imballate e chiuse, tipicamente trasportate in container.
Il TRAFFICO NON DI LINEA è un traffico che si svolge su domanda. Un
caricatore si rivolge a un armatore per richiedere la disponibilità di una nave per
specifici viaggi e trasporti. Questo tipo di traffico si basa su contratti, che sono
essenzialmente dei formulari predefiniti nella loro struttura. Questi formulari
contengono delle box da riempire con le scelte delle parti, come il prezzo del
nolo, la nave, la velocità della nave, le performance, il luogo di partenza e di
arrivo, le stallie e le controstallie (i tempi di carico e scarico).
I formulari utilizzati sono quelli del Voyage Charter e del Time Charter.
Voyage Charter: è, come dice la parola stessa, quando il charter dispone della
nave per uno o più viaggi determinati.
Abbiamo due soggetti: l'owner, che è l'armatore, e il charter, che è il caricatore.
Il charter si rivolge all'owner per richiedere una nave per uno o più viaggi.
Normalmente, il nolo si fissa in modo forfettario, poiché si conoscono
approssimativamente i costi di un viaggio da Napoli a Genova, inclusi i costi fissi
e variabili, nonché la tariffa che l'owner richiede al charter.
Il Voyage Charter è più complicato rispetto al Time Charter.
Nel Time Charter, ad esempio, io posso richiedere la nave per sei mesi per
effettuare una serie di viaggi, quindi posso conoscere approssimativamente i
costi fissi, il numero di viaggi e le assicurazioni. Come owner, il mio compenso è
stabilito, ma i costi variabili non possono essere determinati in anticipo,
rendendo il tutto più complicato. Costi come carburante, olio e tasse portuali
vengono pagati man mano che si presentano. In questo contesto, il nolo si
chiama "hire".
I formulari principali sono il GenCon per il Voyage Charter e il BalTime 1939 per il
Time Charter.
Il Voyage Charter, secondo la dottrina ormai unanime, corrisponde
sostanzialmente a ciò che il codice della navigazione definisce come trasporto
di carico totale o parziale. Nel 1942, il legislatore ha voluto trasporre nel
codice
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Diritto della navigazione - locazione e noleggio
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Esame diritto dei trasporti, riassunto completo