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Estratto del documento

- SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO:

- SOCIETA’ PROMOTRICE

- BANCA DEPOSITARIA (accerta legittimità e correttezza ùed esegue)

SGR + SICAV + SICAF sono gli unici soggetti che possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio. Spetta alla

CONSOB vigilare sulla correttezza dell’operato della SGR mentre la Banca d’Italia autorizza l’attività della SGR.

9.3 Categorie dei fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento possono essere organizzati come fondi aperti o chiusi

• I fondi chiusi emettono le quote con un’offerta iniziale e non accettano versamenti aggiuntivi

• I fondi aperti emettono quote in funzione delle sottoscrizioni e sono vincolai in qualsiasi momento al riacquisto delle

quote di conseguenza l’investimento è molto liquido.

La maggior parte dei nuovi fondi è strutturata come fondi aperti. Il valore netto delle attività (NAV, Net Asset Value) viene

calcolato ogni giorno, e tutte le operazioni condotte durante la giornata sono valutate con questo parametro. Il NAV aumenta

e diminuisce con la valutazione delle attività possedute dal fondo comune di investimento. Un’altra distinzione dei fondi aperti

è fondi armonizzati e non armonizzati a seconda che seguano regole e criteri comuni previsti a livello comunitario.

Le categorie principali dei fondi comuni (aperti armonizzati) in base agli strumenti di investimento

• Azionari (70% in azioni)

• bilanciati (investono in azioni in percentuale dal 10 al 90%)

• obbligazionari ( non possono investire in azioni)

• di liquidità (non possono investire in azioni)

• flessibili (non hanno vincoli)

ogni macrocategoria si contraddistingue per la percentuale minima e massima di investimento ossia l’asset allocation. Fondi

hedge e fondi di fondi

I fondi azionari e obbligazionari possono essere gestiti secondo un approccio “attivo” o possono essere strutturati come fondi

indice (“gestione passiva”), contenenti soltanto i titoli che si trovano in un determinato indice, per esempio lo S&P 500

9.4 Struttura delle commissioni dei fondi comuni di investimento

In origine, gran parte delle quote dei fondi comuni di investimento veniva venduta dagli intermediari finanziari, che ricevevano

una commissione per la loro attività. Lo scopo primario delle commissioni è garantire un compenso agli intermediari di vendita.

Fondi con commissione d’entrata (load fund)

La commissione è pagata al momento dell’acquisto e immediatamente detratta dal valore di riscatto delle quote:

• se la commissione viene addebitata al momento dell’acquisto, si tratta di una commissione di ingresso (front-end load);

• se si addebita al momento del riscatto, si tratta di una commissione d’uscita (deferred load) anche per scoraggiare il

riscatto delle quote dopo un periodo di investimento molto breve.

Fondi senza commissione d’entrata (no-load fund)

Molti fondi di questo tipo possono essere acquistati direttamente dagli investitori senza l’intervento di nessun intermediario

Nessuna ricerca afferma che i fondi con commissioni più altre hanno rendimenti più alti, anzi al contrario.

9.5 Fondi hedge

I fondi hedge (o fondi speculativi) si propongono di guadagnare rendimenti sfruttando le deviazioni tra i rapporti storici dei titoli

e le condizioni attuali del mercato. I responsabili di un fondo hedge setacciano il mondo alla ricerca di anomalie di prezzo fra

titoli correlati. Es. Fondo Long Term Capital Managment.

9.6 Conflitto di interessi nel settore dei fondi comuni di investimento

Il settore dei fondi comuni di investimento, soprattutto negli Stati Uniti, è stato soggetto a scandali ampiamente noti per la

violazione di norme della SEC e dei regolamenti interni. La maggior parte degli abusi ha per oggetto attività di market timing

(legale ma non etica, consiste nell’approfittare delle differenze di fuso orario) e late trading (pratica che permette che le

transazioni ricevute dopo le 16 possono essere regolate al prezzo di chiusura del giorno corrente e non invece come dovrebbe

essere al prezzo del giorno dopo). parte di investitori che ricevono un trattamento privilegiato in cambio di grandi investimenti

nei fondi. La causa di questo fenomeno è ritenuta in parte il conflitto di interessi generato dalla struttura delle commissioni,

che ricompensano i responsabili degli investimenti più per le attività totali che per i rendimenti. Risposta governativa agli abusi:

• Consiglieri indipendenti

• Inasprimento della regola di valutazione delle ore 16:00

• Commissioni di riscatto aumentate e rese obbligatorie

• Aumento della trasparenza APPROFONDIMENTO:

Previdenza pubblica e complementare

La Previdenza Complementare Serve a Colmare il gap previdenziale (differenza tra pensione

pubblica percepita e ultimo reddito lavorativo) attraverso la

mobilitazione (con agevolazioni) di risorse economiche private.

Viena attuata Aderendo alle Forme di Previdenza Complementari

(FPC) previste dalla legge, alle quali far affluire contributi derivanti:

▪ dal TFR (per i lavoratori dipendenti)

▪ da eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro (contributi

datoriali)

▪ dai risparmi del singolo aderente (contributi volontari).

I destinatari sono: Lavoratori dipendenti,Lavoratori autonomi, I

“non lavoratori”, Le aziende (datori di lavoro)

Le Forme Pensionistiche Complementari (FPC)

- Fondi Pensione negoziali: Adesione collettiva +Derivano da contratti di lavoro nazionali o da accordi collettivi aziendali

- Fondi Pensione aperti: Adesione collettiva/individuale + Istituiti da Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, SGR

- Piani Individuali di Previdenza: Adesione Individuale + Collocati da Compagnie di Assicurazione e Banche

Il regime fiscale dei contributi

Il dlgs. 252/2005 ha incrementato i benefici fiscali sui contributi versati alle FPC. Il regime applicabile a tutti i contributi versati

post 1/1/2007 è così articolato:

1. Deduzione fiscale: Consentita entro un limite di 5.164,57 €. annui, con riferimento ai soli contributi volontari e datoriali

(il TFR eventualmente versato in una FPC non è deducibile *)

2. Tassazione rendimenti finanziari: sui rendimenti finanziari riconosciuti su tutti i contributi versati in una FPC (compresi

quelli derivanti da TFR) si applica un’imposta sostitutiva dell’20% **

* Il TFR non costituisce una componente di reddito sottoposta ad oneri fiscali e sociali, e quindi non può essere portata in riduzione del reddito imponibile dell’aderente

** Modifica apportata dalla Legge n. 190/2014, art. 1, c. 621-625: l’aliquota di tassazione è stata elevata dall’11,5% al 20% con decorrenza 1/1/2015. I redditi dei titoli pubblici

concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50% [rapporto fra 12,5% (aliquota applicata ai titoli pubblici) e la nuova aliquota del 20%]

Rendita:

◼ Componente derivante da contributi dedotti e TFR: imposta sostitutiva con aliquota del 15%, riducibile al 9% in ragione

dello 0,3% per ogni anno di partecipazione ad una FPC (“vecchi” fondi compresi) oltre il 15° (limite max riduzione con 35

anni di partecipazione: 6 punti percentuali)

◼ Componente derivante da contributi non dedotti e da rivalutazioni finanziarie già tassate: nessuna tassazione

◼ Componente derivante dalla rivalutazione della rendita: tassata al 26% come capital gain ad eccezione della quota

riconducibile a titoli pubblici ed equivalenti tassata al 12,5%

Capitale:

◼ Componente derivante da contributi dedotti e TFR: imposta sostitutiva con aliquota del 15%, riducibile al 9% in ragione

dello 0,3% per ogni anno di partecipazione ad una FPC (“vecchi” fondi compresi) oltre il 15° (limite max riduzione con 35

anni di partecipazione: 6 punti percentuali)

◼ Componente derivante da contributi non dedotti e da rivalutazioni finanziarie già tassate nessuna tassazione

Anticipazioni:

◼ Per spese sanitarie: imposta sostitutiva con aliquota del 15 - 9%, applicata sulla sola componente derivante da contributi

dedotti e da TFR

◼ Per acquisto/ristrutturazione 1^ casa e per spese diverse: imposta sostitutiva con aliquota fissa del 23%, applicata sulla solo

componente derivante da contributi dedotti e da TFR

Riscatti:

◼ Per inoccupazione, invalidità permanente grave, morte dell’aderente: imposta sostitutiva con aliquota del 15 - 9%,

applicata solo sulla componente derivante da contributi dedotti e da TFR

Trasferimenti:

◼ Scelta volontaria dell’aderente: le somme oggetto di trasferimento da una FPC ad un’altra non costituiscono base

imponibile per alcuna tassa TFR e AZIENDA: il numero dei dipendenti

Azienda => 50 dipendenti

1. Il dipendente decide di mantenere il TFR : il TFR

maturando confluirà nell'apposito Fondo "di Tesoreria"

costituito presso INPS;

2. Il dipendente decide di destinare il TFR maturando alla

Forma pensionistica complementare da lui identificata;

3. Il dipendente non decide in merito alla destinazione del

TFR: il TFR maturando confluirà alla Forma pensionistica

di riferimento

Azienda <50 dipendenti

1. Il dipendente decide di mantenere il TFR in Azienda: il

TFR maturando rimane in azienda;

2. Il dipendente decide di destinare il TFR maturando alla

Forma pensionistica complementare da lui identificata;

3. Il dipendente non decide in merito alla destinazione del

TFR: il TFR maturando confluirà alla Forma pensionistica

di riferimento.

Misure compensative per i datori di lavoro

Incremento deducibilità fiscale del TFR: Deducibilità dal reddito di nuova impresa del TFR annualmente destinato a

Previdenza Complementare nella misura del 4% che sale al 6% per le imprese con meno di 50 addetti

Esonero dal contributo al fondo di garanzia: Esonero del contributo al Fondo di Garanzia a carico del datore di lavoro (pari allo

0,20% della R.A.L. (*) del lavoratore), per la parte di TFR annualmente destinato a Previdenza Complementare

In sintesi Oggi è possibile per tutti affrontare il problema della “scopertura” previdenziale con strumenti dedicati, flessibili sia

in fase di contribuzione che di accesso alle prestazioni, e che beneficiano di forti agevolazioni fiscali. L’adesione alla Previdenza

Complementare è una scelta “di lungo periodo” che richiede investimenti economici duraturi e va dunque compiuta valutando

la solidità/professionalità del gestore, e la sua capacità di offrire nel tempo rendimenti appetibili e stabili.

La Previdenza Pubblica: Ripartizione VS Capitalizzazione

La gestione a Capitalizzazione investe i contributi nel tempo e li capitalizza per restituirli sotto forma di prestazioni al tempo

della pensione. Dal dopoguerra le pensioni italiane sono basate sul sistema a ripartizione. I contributi dei lavoratori divengono

prestazioni in tempo “zero&rd

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
26 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Donatella1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gai Lorenzo.