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BOLLETTINI SANITARI

Sono utilizzati dai giornalisti, per il diritto di cronaca: es un soggetto famoso ricoverato. I giornalisti hanno dei bollettini in cui si dice il minimo indispensabile, mantenendosi sul generico. Rispettando comunque il segreto professionale.

L'attività sanitaria si fonda sul TRATTAMENTO DEL PAZIENTE. Il trattamento del paziente riguarda ogni azione che effettuata per un giovamento alla Salute (intesa dall'OMS come una situazione di benessere individuale che si riflette sul discorso collettivo) del soggetto. Questo intervento può avere diversi caratteri: DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO. Ma per trattamento si intendono anche quelli estetici o di prevenzione. Sull'altro versante ci sono i trattamenti riabilitativi che portano dei vantaggi alla persona.

Cosa ci consente di effettuare un trattamento? Il concetto della LICEITÀ AL TRATTAMENTO: stabilisce che i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi (ad esempio ottenere la

per il consenso firmato dal paziente. Il reato è quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'Ordinamento giuridico preveda una sanzione penale. La divisione principale all'interno della categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni. I DELITTI (forme più gravi di illecito penale) sono i reati al cui verificarsi, l'ordinamento penale ricollega(o ricollegava) le pene seguenti: pena di morte, ergastolo, reclusione, multa. Le CONTRAVVENZIONI (forme meno gravi) sono i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti: arresto e ammenda. La condotta di ogni persona, in questo caso del personale sanitario può essere: omissiva o commissiva. Per cui il reato può essere: REATO COMMISSIVO: si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca

Una lesione a un bene tutelato giuridicamente;

REATO OMISSIVO: il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente. Si ha quando vi è omissione di fare qualcosa che rientrava nei compiti dell'infermiere.

I reati si distinguono in: DOLOSO, COLPOSO e PRETER-INTENZIONALE (evento è preveduto e voluto, ma vanno oltre l'intenzione). Quando invece parliamo di SUB-PRETERINTENZIONE gioca molto in ambito penale perché da avere un delitto doloso a trasformarlo in preterintenzione il soggetto passa dall'avere l'ergastolo a farsi 15 anni di galera (omicidio di Sara Scazzi).

REATO DOLOSO (voluto): per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato.

Esercizio abusivo di professione sanitaria;

Omissione di soccorso (art. 593 CP) → la legge contempla due tipologie. "Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un (1) fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace"

di provvedere a sé stessa, permalattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un (2) corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata."

1. La prima ipotesi di omissione di soccorso sorge quando si ometta di dare avviso alle autorità del ritrovamento di minori di dieci anni o di persona incapace di provvedere a sé stessa in stato di abbandono o smarrimento,

2. Mentre la seconda ipotesi sorge quando si omette di prestare assistenza o dare avviso in caso di persona in pericolo,

ferita o che sembri inanimata.

Sequestro di persona e violenza privata;

Comparaggio;

Omissione di referto e rapporto;

Violazione del segreto professionale (art. 622 CP).

DOLO

Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo è uno degli elementi essenziali al fine di qualificare ciascun reato (è detto, in particolare, elemento soggettivo, perché riguarda uno stato psicologico).

Infatti, l'Art. 42 C.P. prevede che nessuno possa essere punito per un'azione od omissione preveduta come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà, ma fa salvi alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, in cui può aversi reato anche in mancanza di dolo (sono i casi dei reati preterintenzionali e dei reati colposi).

Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione quando si vuole porre in essere un reato, male conseguenze della propria azione sono più gravi di quanto previsto (ad esempio,

Si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina la morte della persona colpita). Le uniche figure previste nel nostro ordinamento sono l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e l'aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L.194/1978). Si ha, invece, l'elemento soggettivo della colpa quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Anche le ipotesi di reati colposi sono tassativamente previste dalla legge (ad esempio: omicidio colposo [art. 589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]). Le contravvenzioni sono punibili sia se commesse a titolo di dolo, che a titolo di colpa. Reato COLPOSO (non voluto): o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza.

In diritto, un atto giuridico è colposo se l'agente non voleva la realizzazione dell'evento giuridico rilevante, evento che tuttavia si è verificato in base a diverse cause. In queste circostanze si parla di colpa.

Le cause possono essere di varia natura:

COLPA GENERICA

  • Negligenza: omesso compimento di un'azione doverosa - mancanza di impegno, di attenzione, d'interessamento nel compimento dei propri doveri, nell'espletamento delle mansioni affidate;
  • Imprudenza: mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti;
  • Imperizia: mancanza di abilità e di esperienza.
soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione. Es. Non conoscenza delle leggi, non aggiornamento professionale. Colpa specifica: riguarda l'inosservanza di leggi (atti del potere legislativo), regolamenti (atti del potere esecutivo), ordini (atti di altre pubbliche autorità) e discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose). Il concetto di colpa medica si divide in: colpa lieve - danno lieve o ingente nella esecuzione dell'intervento operatorio o nella diagnosi e terapia medica del caso trattato per negligenza; colpa grave - compimento da parte del medico di un errore grossolano, per violazione delle regole fondamentali e/o dalla mancata adozione degli strumenti, e quindi delle conoscenze che rientrano nel patrimonio del medico. L'esercente della professione sanitaria deve provare: 1. di aver eseguito una prestazione con diligenza, prudenza e perizia; 2. che il danno è dovuto a.

Conseguenze impreviste e imprevedibili;

nel caso di prestazioni di particolari difficoltà (risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica), la non sussistenza, comunque, di una colpa grave.

Nell'ambito penale, il Decreto Balduzzi ha così previsto che colui che esercita la professione sanitaria, se nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.

Reati:

  • Omissione di atti d'ufficio (art. 328 CP) → "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

Nel caso di operatori sanitari, si ha l'obbligo di assistenza e di prestare opera in emergenza o in servizi di pubblica necessità;

  • Perseguibili a querela di parte→ si tratta di reati per i quali il Pubblico Ministero (al pari dei carabinieri e delle autorità giudiziarie) non svolgerà alcuna indagine senza la querela della persona offesa (cioè della vittima del reato). Ad esempio violenza sessuale su un soggetto con età superiore ai 18 anni. Nel soggetto con età inferiore ai 18 anni va in automatico atti di ufficio.
  • Perseguibili di ufficio→ significa che lo Stato (in particolare la procura della repubblica) procede nei confronti del responsabile di quel reato a prescindere dalla volontà della persona offesa (vittima), cioè anche se quest'ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato.
  • Falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non contraffatto

Né alterato, contiene dichiarazioni menzognere. Nel falso ideologico è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero.

Falso materiale: accade quando un documento è stato soggetto a contraffazione o alterazione e può riguardare l'autore, lo scritto, il luogo d'informazione e il contenuto.

Violazione del segreto professionale

Inottemperanza dei doveri amministrativi

REFERTO E RAPPORTO

Tutti i professionisti sanitari sono obbligati ad informare le autorità giudiziarie, se durante l'esercizio della propria professione riscontrano fatti criminosi. La mancata redazione del referto, implica danno nei confronti delle autorità (es. notizia di reato).

Ciò è disciplinato dall'Art. 365CP (omissione di referto): "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di"

petente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Dettagli
A.A. 2023-2024
53 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossellacovi00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Zambetta Vanni.