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MALATTIE PROFESSIONALI

Sempre sotto il profilo prettamente assicurativo, parlando di malattie professionali, si deve precisare un'altra classificazione: si può parlare di malattia professionale tabellata e di malattia professionale extratabellare. Questa definizione attiene alle modalità di riconoscimento alle procedure in atto per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail.

Esiste una tabella delle malattie professionali che è sempre collegata al DPR 1124/65 che elenca un numero di condizioni di salute, ovvero di malattie professionali riconosciute dall'Inail in maniera privilegiata. Queste voci sono oggi 85 nell'ambito del settore dell'Industria e servizi e 24 nell'ambito dell'Agricoltura. Quindi esistono 85 e 24 malattie che l'Inail riconosce come malattie che automaticamente dovrebbero avere un riconoscimento. Questo perché sono malattie per le quali l'Inail dà per scontato che

ci possa essere un ragionevole nesso di collegamento tra l'aver lavorato in una determinata mansione e l'insorgenza dell'amalattia. Quindi essere nel novero delle malattie tabellate significa che è una malattia per la quale esiste quella che viene chiamata tecnicamente presunzione legale di origine. Presunzione legale di origine significa che è una malattia che l'Inail dà per scontato e che sia collegabile ad una specifica attività lavorativa. Quindi se una persona sviluppa una malattia assimilabile a una di queste voci e ha svolto quella mansione che è indicata nella tabella, l'Inail in maniera quasi automatica riconosce il beneficio assicurativo. Le malattie che sono fuori dalla tabella delle malattie professionali possono essere riconosciuti anche come malattie professionali. La differenza con le malattie tabellari è che in questo caso l'onere della prova non è in capo all'Inail ma è in capo al lavoratore.

singolo lavoratore, cioè il lavoratore deve dimostrare all'Inail di avere avuto una malattia in conseguenza all'esposizione lavorativa. Invece se si tratta di una malattia della tabella, l'Inail, constatato che quella persona abbia quella malattia e abbia svolto quell'attività lavorativa che è inclusa nella tabella, non può negare quel riconoscimento perché c'è una presunzione di origine della malattia professionale.

Se invece si tratta di una malattia che non rientra nella tabella delle malattie professionali, il cittadino ha comunque la possibilità di farsi riconoscere in questa condizione di malattia professionale, ma deve essere lui a dimostrarlo, cioè deve sostenere le spese necessarie per avere un'istruttoria, una perizia medico-legale che convinca poi l'Inail a riconoscergli il danno.

Siccome in Italia è possibile avere qualsiasi riconoscimento sia di malattia tabellare che extratabellari,

noi siamo in un regime assicurativo misto. E' iniziato originariamente come un regime chiuso, vuol dire che solo le malattie che erano all'interno della tabella delle malattie professionali potevano essere riconosciute. Poi c'è stata una sentenza seguita anche da altre, la più importante è la sentenza della Corte Costituzionale che ha reso possibile anche il diritto a vedersi vantare il nesso causale nel caso di malattie non presenti nella tabella. Non significa avere la garanzia di essere riconosciuto ma il diritto di farsi vantare viene garantito. E' una sentenza della Corte Costituzionale dell'88 la prima che ha deliberato in questo senso e poi ce ne sono state altre. Questo è uno stralcio della tabella delle malattie professionali. Ci sono 3 colonne: - La prima colonna: malattia - Seconda colonna: lavorazione associata a quella malattia - Terza colonna: periodo massimo di indennizzabilità. Vuol dire che se illavoratoresviluppa quella malattia ad una distanza superiore rispetto alla cessazione dell'esposizione a rischio, al periodo massimo di indennizzabilità, non è una malattia tabellata, anche se rientra nella tabella. Es. se si ha un'anemia emolitica, in conseguenza all'esposizione ad una sostanza che rientri nella tabella, ma questa anemia emolitica ce l'ho dopo 1 anno dalla fine dell'esposizione, l'Inal dice non è una malattia emolitica da far risalire a quell'esposizione perché è passato troppo tempo dalla fine dell'esposizione alla comparsa della malattia. Ci sono diversi periodi massimi di indennizzabilità, per i tumori il periodo massimo di indennizzabilità è illimitato. Anche se la patologia si ha dopo 10-15 anni dalla cessazione dell'esposizione non decade il principio di presunzione legale di origine. C'è un altro elenco di malattie professionali che si chiama elenco di

Malattie professionali con obbligo di denuncia. È un elenco di condizioni di salute per le quali c'è un obbligo di una denuncia/segnalazione ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65. Quando si fa una diagnosi di una di queste malattie che è nell'elenco delle malattie con obbligo di denuncia, per il sanitario che fa la diagnosi, occorre l'obbligo di questa denuncia/segnalazione. È una denuncia che si fa all'Inail ma non è equiparabile al primo certificato di malattie professionali. Il primo certificato di malattie professionali si fa per fare iniziare l'iter di riconoscimento della malattia professionale al soggetto, invece la denuncia/segnalazione ha una finalità di tipo epidemiologico: non è qualcosa che si fa per il singolo ma si fa per far sì che quella condizione di salute venga un domani riconosciuta come malattia professionale e quindi alla fine finisca nella tabella delle malattie professionali.

mano che l'inail si vede segnalare sempre più frequentemente una condizione di salute attraverso questo sistema di segnalazione delle malattie con obbligo di denuncia, si convincerà sia una malattia con alta probabilità di essere professionale e quindi la metterà nella tabella delle malattie professionali, quelle per cui vige la presunzione legale di origine. MEDICINA DEL LAVORO (parte 3) 23.05.22 Le malattie che fanno parte dell'elenco possono essere divise in più liste: 1. lista 1, malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità 2. lista 2, malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità 3. lista 3, malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile infortuni gli infortuni sono più frequenti delle malattie, esiste un trend di infortuni che ha avuto un andamento variabile forse per l'applicazione di norme sempre più vigili ed anche un livello di occupazione sempre

più basso.infortuni mortali: si parla di almeno 3 infortuni al giorno, sia a lavoro sia in itinere, ossia tragittolavoro-casa o casa-lavoro.L'infortunio in itinere è riconosciuto solo se il tragitto viene accettato come logico e il più rapidopossibile (caso escludendo giustificazione valida).L'impatto economico-sociale delle MP è molto più alto degli infortuni per quanto riguardariabilitazione, terapia, sostituzione di quel lavoratore, messa in malattia, le MP sono sempre statemolto sottostimate ma negli anno la prevalenza è cambiata, infatti dal 2003 in poi sono aumentate,in particolare quelle riguardanti l'apparato muscolo-scheletrico (si fa riferimento alle denuncericonosciute).obblighi medico legalecertificato medico di infortunio sul lavoro da rilasciare al lavoratore da redigere secondo l'art• 53.referto infortunio sul lavoro• certificato medico di MP da rilasciare al lavoratore da redigere secondo le

modalità espresse:

  • dall'articolo 53 del referto MP
  • denuncia segnalazione di MP

Il medico del lavoro (sbocchi lavorativi):

  1. medico di fabbrica (medico competente), sorveglianza medica
  2. dipartimento prevenzione ASL, vigilanza
  3. centri ospedalieri, reparti di ricovero ordinario e DH
  4. università, docente
  5. INAIL
  6. patronati, percorso medico legale

sistema integrato per la sicurezza e salute in ambito lavorativo

Parlando di normativa all'interno di salute e sicurezza si parla del testo unico di salute e sicurezza (dlgs 81-2008) in cui si trovano tutte le norme vigenti in un unico testo di legge.

Prima di esso esistevano norme diverse, divisi in 4 periodi:

  1. il primo, norme di ambito assicurativo, venute fuori dalla fine degli anni dell'800 alla prima metà del 900
  2. norme codice civile, penale, costituzione, vanno dagli anni 30 al primo dopo guerra
  3. norme tecniche, anni 50 e 80
  4. norme comunitarie (direttive comunitarie)

tutte

Principale normativa (cenni storici)

Norme dell'epoca assicurativa, la prima volta in cui sul suolo italiano si è parlato di una norma che tutelasse la sicurezza si è reso obbligatorio al lavoratore il pagamento di un premio per risarcire quest'ultimo nel momento in cui avesse avuto un infortunio o una MP (norme assicurative).

All'inizio i lavori con alti rischi erano le industrie dei prodotti esplodenti, le attività di costruzione, strade ferrate, poi invece si sono aggiunti anche tutti gli altri ambiti lavorativi. (anche il lavoro domestico può essere assicurato dall'INAIL).

Oggi che sono invece in vigore le norme comunitarie il datore di lavoro non avrà responsabilità solo quando succede qualcosa al suo lavoratore (infortunio, morte), ma anche quando non saranno seguite le norme preventive escludendo un possibile danno, il datore di lavoro in

Questo caso sarà penalmente perseguibile e quindi molto importante sarà adattarsi ad una Responsabilità su piano preventivo non assicurativo. In sintesi il datore deve costruire un ambiente nel quale non si verifichino infortuni, adeguato e in norma. Tra le norme di tipo assicurativo c'è la RD 530-27 (non più in vigore), si parla per la prima volta del medico di fabbrica, ossia figura sanitaria all'interno di una fabbrica, azienda, per attività di pronto soccorso o medico generico, in alcuni contesti questa figura era al servizio non solo del lavoratore ma anche della sua famiglia.

Secondo periodo, norme codice civile, penale e costituzione tutt'ora vigenti: art 437 CP, reclusione per chiunque omettesse di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. 451 CP, reclusione o multa per chiunque ometta di collocare, rimuova o renda inservibili apparecchi o altri mezzi destinati.

all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al s
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