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RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il diritto sindacale italiano si caratterizza per l'esiguità degli interventi legislativi e per la

mancata attuazione delle disposizioni costituzionali sulla registrazione dei sindacati e sul

contratto collettivo con efficacia generale (ART.39, comma 2/4), nonché sulla regolamentazione

del diritto di sciopero (ART.40) → Si parla di formazione extralegislativa delle regole, basata

sull’autonomia collettiva, prassi e orientamenti giurisprudenziali. Le poche norme legislative

presenti si concentrano sulla promozione dei sindacati dei lavoratori. Nel 1970 lo Statuto dei

lavoratori infatti sposta l’operazione di sostegno nei luoghi di lavoro, dando la possibilità di

costituire apposite rappresentanze sindacali aziendali (RSA). La politica di promozione e

sostegno del sindacato si collega al ruolo assunto dalle forze rappresentative dei lavoratori, in

grado di costituire un fattore di squilibrio o di stabilizzazione del sistema stesso. La ratio stessa

della politica promozionale contiene, dunque, in sé la necessità di una delimitazione selettiva

dei soggetti collettivi protetti. Questa necessità è stata soddisfatta attraverso la figura del

sindacato maggiormente rappresentativo (SMR), quale esclusivo destinatario del sostegno

legislativo.

Rappresentatività: idoneità del sindacato a esprimere e tutelare l’interesse collettivo di

un’ampia fascia di lavoratori senza distinzione tra iscritti e non iscritti. Rappresentanza:

potere del sindacato di compiere attività giuridica in nome e per conto dei suoi iscritti.

Indici rivelatori di maggiore rappresentatività: numero di iscritti, equilibrata presenza di un

ampio arco di categorie professionali, diffusione su tutto il territorio nazionale, esercizio

continuativo dell’azione di autotutela con riguardo a diversi livelli e diversi interlocutori, reale

capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del paese. La giurisprudenza ha ritenuto

maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL; requisito poi attribuito ad altre confederazioni.

Fino al 2009 era presente una forte unità sindacale all’intero sistema, successivamente senza

la sottoscrizione della CGIL di un accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali si è

dato origine ad una serie di accordi separati che ha coinvolto i diversi livelli di contrattazione e

ha avuto come protagonista il settore metalmeccanico con FIAT e FIOM. Nel 2011 viene dunque

stipulato l’Accordo interconfederale, che sarà poi seguito da un Protocollo, entrambi unitari in

materia di rappresentanza e rappresentatività. Nel 2014 questi accordi sono confluiti nel T.U.

sulla rappresentanza.

La norma più significativa in cui si esprime (tuttora) il favore dell’ordinamento nei confronti del

sindacato maggiormente rappresentativo è l’ART.19 dello Statuto dei Lavoratori. Nella versione

del 1970 il legislatore vuole legittimare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro

attraverso il conferimento di una serie di diritti, vuole sostenere l’attivismo sindacale, ma a

condizione che questo attivismo fosse guidato da organizzazioni esterne e significative, in

modo da porsi in un orizzonte strategico responsabile e di ampio respiro.

Nel 1995 un referendum parzialmente abrogativo dell’ART.19 sposta il criterio della

rappresentatività sul piano della sottoscrizione di contratti o accordi collettivi nazionali o

aziendali applicati all’unità produttiva interessata (immune da apprezzamenti discrezionali). La

Corte Costituzionale nel 2013 ha ammesso l’accesso ai diritti sindacali alle RSA che hanno

30

anche solo partecipato alle trattative di un contratto collettivo applicato in azienda (requisito

della partecipazione alla contrattazione). Secondo la Corte costituzionale, oggi, non è

sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato ad altri sindacati ma occorre

una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto. È sufficiente la

partecipazione attiva alla trattativa o la sottoscrizione di un contratto collettivo di livello

aziendale, ma un contratto normativo.

La Corte costituzionale ha risolto numerosi dubbi circa la costituzionalità dell’ART.19.

Le RSU si configurano come strutture organizzate su base unitaria, elette dalla collettività

aziendale. La loro costituzione è demandata ad elezioni cui partecipano tutti i lavoratori (iscritti

e non). La RSU può essere istituita in unità produttive con più di 15 dipendenti, su iniziativa dei

sindacati.

In un’ottica protettiva estesa al profilo collettivo dell’organizzazione dei lavoratori viene istituita

la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende con più di 15

dipendenti viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in

azienda (RSA o RSU); nella piccola impresa è eletto direttamente dai dipendenti.

La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo è stata superata dalla diversa formula

di sindacato comparativamente più rappresentativo → principio maggioritario.

La disciplina della rappresentatività assume tratti peculiari nel settore pubblico. Nel settore

pubblico infatti la rappresentatività sindacale deve di necessità preesistere alla contrattazione,

conditio sine qua non

in quanto costituisce della legittimazione negoziale collettiva. Il

legislatore ridisegna l’intero sistema a misura delle organizzazioni di comparto e non più delle

confederazioni. I dati su voti e deleghe sono raccolti e monitorati dall’ARAN. La

rappresentatività viene dunque declinata secondo 3 accezioni:

1. rappresentatività sufficiente → almeno pari al 5% della media ponderata tra iscritti e voti

nel comparto. È conditio sine qua non per l’accesso al sistema sindacale del lavoro

pubblico;

2. rappresentatività comparata → utile alla ripartizione delle restanti prerogative sindacali che

spettano a tutti i sindacati in proporzione alla loro rappresentatività;

3. rappresentatività complessiva → corrisponde almeno al 51% della media comparata tra

iscritti e voti nel comparto ovvero al 60% del dato elettorale nel medesimo ambito ed è

richiesta dall’ARAN per la valida sottoscrizione del contratto collettivo.

Due diverse, ma alternative, strutture di base: le rappresentanze sindacali aziendali e gli

organismi di rappresentanza unitaria del personale. Le RSA nel settore pubblico non

nascono dall’iniziativa dei lavoratori, ma sono immediata e diretta espressione dei sindacati in

possesso della rappresentatività minima del 5% - a prescindere dal fatto che siano firmatari di

contratti collettivi applicati nell’ente o nell’unità amministrativa. Gli organismi di

rappresentanza unitaria del personale sono istituiti anche ad iniziativa disgiunta dei sindacati

rappresentativi, mediante elezioni aperte a tutti i lavoratori. Nel settore pubblico il sindacato

rappresentativo ha il ruolo di interlocutore contrattuale esclusivo della PA.

Appunti

Le trattative si basano sulle richieste delle diverse rappresentanze sindacali, non hanno una

durata o una scadenza prestabilita. La firma è responsabilità del sindacato nei confronti dei

lavoratori (problema del consenso).

Vi sono 2 livelli di contrattazione in Italia: la contrattazione nazionale e la contrattazione

aziendale.

CONTRATTAZIONE NAZIONALE: Contrattazione fondamentale in quanto delinea i trattamenti

minimi su tutto il territorio italiano. Il salario minimo si determina in base al settore di

appartenenza e al livello. Il salario minimo realizza l’indicazione della costituzione prevista

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

nell’ART. 36:

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa.” 31

Jobs Act: la delega riguardo il decreto legislativo per la determinazione del salario minimo su base oraria

uguale per tutti è scaduta. Ratio: risolvere il problema dei dipendenti sottopagati, ma in realtà essi sono

lavoratori irregolari o sommersi ai quali non viene applicato un contratto collettivo che però già esiste e

già individua i minimi. Problema di ineffettività e non di mancanza di una legge.

pirata:

Contratti contratti collettivi firmati da piccoli sindacati, ad esempio presenti in territori

ristretti con salari minimi inferiori che approfittano di una situazione locale.

L’obiettivo di un sindacato è la firma del contratto con le richieste dei lavoratori. L’attività

sindacale mira alla definizione delle condizioni buone di lavoro. ART.39 COST. 1° comma:

“L’organizzazione sindacale è libera.” In precedenza alla costituzione presenza di sindacati clandestini

(sistema corporativo, periodo fascista).

La legge sindacale non è presente (stallo costituzionale, blocco costituzionale, fermo

costituzionale). I sindacati dunque hanno trattato tra loro e con gli imprenditori e hanno dato

vita ai protocolli. Essi formalmente non hanno un’efficacia come fonte, ma nella realtà vengono

applicati e seguiti dai sindacati (autonomia sindacale). Attraverso l’applicazione dei protocolli si

determinano i rappresentanti per le trattative. La controparte imprenditoriale decide chi

invitare alla trattativa, generalmente vengono invitati i sindacati maggiormente

rappresentativi (SMR).

1970: Statuto dei Lavoratori → aiuta, promuove il sindacato ad essere presente in azienda.

Aiuto del sindacato nelle aziende con più di 15 dipendenti, vengono promossi dei diritti

strumentali: assemblee, permessi, bacheche, ufficio. I diritti strumentali vengono concessi alle

“rappresentanze sindacali aziendali” (RSA), che, per essere tali, devono essere SMR oppure

devono avere firmato il contratto collettivo applicato in azienda. Nel 1995 si organizza un

referendum abrogativo per togliere l’assegnazione dei diritti strumentali alle SMR, i diritti

strumentali li hanno solo coloro che hanno firmato il contratto nazionale o aziendale di

riferimento.

Caso 2010 FIAT: trattativa con più CISL e UIL e meno CGIL, si verifica una spaccatura tra i sindacati. La

FIAT propone un referendum sindacale, dove vince CISL e UIL. La CGIL non firma il contratto aziendale e

nemmeno aveva firmato quello nazionale. Alla CGIL (FIOM) vengono dunque tolti i diritti strumentali. La

CGIL cita in giudizio la FIAT per i diritti strumentali. Il giudice si rivolge alla corte costituzionale per la

costituzionalità (è corretto che in mancanza di firma si perdono i diritti strumentali?). La corte afferma che

l’interpretazione del referendum del 1995 è che i diritti strumentali sono dati a coloro che han

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A.A. 2021-2022
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexLuppi89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Corti Matteo.