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RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto sindacale italiano si caratterizza per l'esiguità degli interventi legislativi e per la
mancata attuazione delle disposizioni costituzionali sulla registrazione dei sindacati e sul
contratto collettivo con efficacia generale (ART.39, comma 2/4), nonché sulla regolamentazione
del diritto di sciopero (ART.40) → Si parla di formazione extralegislativa delle regole, basata
sull’autonomia collettiva, prassi e orientamenti giurisprudenziali. Le poche norme legislative
presenti si concentrano sulla promozione dei sindacati dei lavoratori. Nel 1970 lo Statuto dei
lavoratori infatti sposta l’operazione di sostegno nei luoghi di lavoro, dando la possibilità di
costituire apposite rappresentanze sindacali aziendali (RSA). La politica di promozione e
sostegno del sindacato si collega al ruolo assunto dalle forze rappresentative dei lavoratori, in
grado di costituire un fattore di squilibrio o di stabilizzazione del sistema stesso. La ratio stessa
della politica promozionale contiene, dunque, in sé la necessità di una delimitazione selettiva
dei soggetti collettivi protetti. Questa necessità è stata soddisfatta attraverso la figura del
sindacato maggiormente rappresentativo (SMR), quale esclusivo destinatario del sostegno
legislativo.
Rappresentatività: idoneità del sindacato a esprimere e tutelare l’interesse collettivo di
un’ampia fascia di lavoratori senza distinzione tra iscritti e non iscritti. Rappresentanza:
potere del sindacato di compiere attività giuridica in nome e per conto dei suoi iscritti.
Indici rivelatori di maggiore rappresentatività: numero di iscritti, equilibrata presenza di un
ampio arco di categorie professionali, diffusione su tutto il territorio nazionale, esercizio
continuativo dell’azione di autotutela con riguardo a diversi livelli e diversi interlocutori, reale
capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del paese. La giurisprudenza ha ritenuto
maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL; requisito poi attribuito ad altre confederazioni.
Fino al 2009 era presente una forte unità sindacale all’intero sistema, successivamente senza
la sottoscrizione della CGIL di un accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali si è
dato origine ad una serie di accordi separati che ha coinvolto i diversi livelli di contrattazione e
ha avuto come protagonista il settore metalmeccanico con FIAT e FIOM. Nel 2011 viene dunque
stipulato l’Accordo interconfederale, che sarà poi seguito da un Protocollo, entrambi unitari in
materia di rappresentanza e rappresentatività. Nel 2014 questi accordi sono confluiti nel T.U.
sulla rappresentanza.
La norma più significativa in cui si esprime (tuttora) il favore dell’ordinamento nei confronti del
sindacato maggiormente rappresentativo è l’ART.19 dello Statuto dei Lavoratori. Nella versione
del 1970 il legislatore vuole legittimare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro
attraverso il conferimento di una serie di diritti, vuole sostenere l’attivismo sindacale, ma a
condizione che questo attivismo fosse guidato da organizzazioni esterne e significative, in
modo da porsi in un orizzonte strategico responsabile e di ampio respiro.
Nel 1995 un referendum parzialmente abrogativo dell’ART.19 sposta il criterio della
rappresentatività sul piano della sottoscrizione di contratti o accordi collettivi nazionali o
aziendali applicati all’unità produttiva interessata (immune da apprezzamenti discrezionali). La
Corte Costituzionale nel 2013 ha ammesso l’accesso ai diritti sindacali alle RSA che hanno
30
anche solo partecipato alle trattative di un contratto collettivo applicato in azienda (requisito
della partecipazione alla contrattazione). Secondo la Corte costituzionale, oggi, non è
sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato ad altri sindacati ma occorre
una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto. È sufficiente la
partecipazione attiva alla trattativa o la sottoscrizione di un contratto collettivo di livello
aziendale, ma un contratto normativo.
La Corte costituzionale ha risolto numerosi dubbi circa la costituzionalità dell’ART.19.
Le RSU si configurano come strutture organizzate su base unitaria, elette dalla collettività
aziendale. La loro costituzione è demandata ad elezioni cui partecipano tutti i lavoratori (iscritti
e non). La RSU può essere istituita in unità produttive con più di 15 dipendenti, su iniziativa dei
sindacati.
In un’ottica protettiva estesa al profilo collettivo dell’organizzazione dei lavoratori viene istituita
la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende con più di 15
dipendenti viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in
azienda (RSA o RSU); nella piccola impresa è eletto direttamente dai dipendenti.
La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo è stata superata dalla diversa formula
di sindacato comparativamente più rappresentativo → principio maggioritario.
La disciplina della rappresentatività assume tratti peculiari nel settore pubblico. Nel settore
pubblico infatti la rappresentatività sindacale deve di necessità preesistere alla contrattazione,
conditio sine qua non
in quanto costituisce della legittimazione negoziale collettiva. Il
legislatore ridisegna l’intero sistema a misura delle organizzazioni di comparto e non più delle
confederazioni. I dati su voti e deleghe sono raccolti e monitorati dall’ARAN. La
rappresentatività viene dunque declinata secondo 3 accezioni:
1. rappresentatività sufficiente → almeno pari al 5% della media ponderata tra iscritti e voti
nel comparto. È conditio sine qua non per l’accesso al sistema sindacale del lavoro
pubblico;
2. rappresentatività comparata → utile alla ripartizione delle restanti prerogative sindacali che
spettano a tutti i sindacati in proporzione alla loro rappresentatività;
3. rappresentatività complessiva → corrisponde almeno al 51% della media comparata tra
iscritti e voti nel comparto ovvero al 60% del dato elettorale nel medesimo ambito ed è
richiesta dall’ARAN per la valida sottoscrizione del contratto collettivo.
Due diverse, ma alternative, strutture di base: le rappresentanze sindacali aziendali e gli
organismi di rappresentanza unitaria del personale. Le RSA nel settore pubblico non
nascono dall’iniziativa dei lavoratori, ma sono immediata e diretta espressione dei sindacati in
possesso della rappresentatività minima del 5% - a prescindere dal fatto che siano firmatari di
contratti collettivi applicati nell’ente o nell’unità amministrativa. Gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale sono istituiti anche ad iniziativa disgiunta dei sindacati
rappresentativi, mediante elezioni aperte a tutti i lavoratori. Nel settore pubblico il sindacato
rappresentativo ha il ruolo di interlocutore contrattuale esclusivo della PA.
Appunti
Le trattative si basano sulle richieste delle diverse rappresentanze sindacali, non hanno una
durata o una scadenza prestabilita. La firma è responsabilità del sindacato nei confronti dei
lavoratori (problema del consenso).
Vi sono 2 livelli di contrattazione in Italia: la contrattazione nazionale e la contrattazione
aziendale.
CONTRATTAZIONE NAZIONALE: Contrattazione fondamentale in quanto delinea i trattamenti
minimi su tutto il territorio italiano. Il salario minimo si determina in base al settore di
appartenenza e al livello. Il salario minimo realizza l’indicazione della costituzione prevista
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
nell’ART. 36:
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.” 31
Jobs Act: la delega riguardo il decreto legislativo per la determinazione del salario minimo su base oraria
uguale per tutti è scaduta. Ratio: risolvere il problema dei dipendenti sottopagati, ma in realtà essi sono
lavoratori irregolari o sommersi ai quali non viene applicato un contratto collettivo che però già esiste e
già individua i minimi. Problema di ineffettività e non di mancanza di una legge.
pirata:
Contratti contratti collettivi firmati da piccoli sindacati, ad esempio presenti in territori
ristretti con salari minimi inferiori che approfittano di una situazione locale.
L’obiettivo di un sindacato è la firma del contratto con le richieste dei lavoratori. L’attività
sindacale mira alla definizione delle condizioni buone di lavoro. ART.39 COST. 1° comma:
“L’organizzazione sindacale è libera.” In precedenza alla costituzione presenza di sindacati clandestini
(sistema corporativo, periodo fascista).
La legge sindacale non è presente (stallo costituzionale, blocco costituzionale, fermo
costituzionale). I sindacati dunque hanno trattato tra loro e con gli imprenditori e hanno dato
vita ai protocolli. Essi formalmente non hanno un’efficacia come fonte, ma nella realtà vengono
applicati e seguiti dai sindacati (autonomia sindacale). Attraverso l’applicazione dei protocolli si
determinano i rappresentanti per le trattative. La controparte imprenditoriale decide chi
invitare alla trattativa, generalmente vengono invitati i sindacati maggiormente
rappresentativi (SMR).
1970: Statuto dei Lavoratori → aiuta, promuove il sindacato ad essere presente in azienda.
Aiuto del sindacato nelle aziende con più di 15 dipendenti, vengono promossi dei diritti
strumentali: assemblee, permessi, bacheche, ufficio. I diritti strumentali vengono concessi alle
“rappresentanze sindacali aziendali” (RSA), che, per essere tali, devono essere SMR oppure
devono avere firmato il contratto collettivo applicato in azienda. Nel 1995 si organizza un
referendum abrogativo per togliere l’assegnazione dei diritti strumentali alle SMR, i diritti
strumentali li hanno solo coloro che hanno firmato il contratto nazionale o aziendale di
riferimento.
Caso 2010 FIAT: trattativa con più CISL e UIL e meno CGIL, si verifica una spaccatura tra i sindacati. La
FIAT propone un referendum sindacale, dove vince CISL e UIL. La CGIL non firma il contratto aziendale e
nemmeno aveva firmato quello nazionale. Alla CGIL (FIOM) vengono dunque tolti i diritti strumentali. La
CGIL cita in giudizio la FIAT per i diritti strumentali. Il giudice si rivolge alla corte costituzionale per la
costituzionalità (è corretto che in mancanza di firma si perdono i diritti strumentali?). La corte afferma che
l’interpretazione del referendum del 1995 è che i diritti strumentali sono dati a coloro che han