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Gli elementi della tipicità
Gli elementi che compongono il fatto tipico si caratterizzano sotto tre profili:
- Sono previsti in via legislativa, conformemente al principio di tassatività-determinatezza;
- Sono oggetto di accertamento giudiziale (prova a carico dell'accusa);
- Rientrano nell'oggetto del dolo.
Il complesso di tali elementi compone la fattispecie.
Si distingue una componente oggettiva ed una soggettiva della tipicità:
- Componente oggettiva: riguarda i contrassegni descrittivi del fatto, ossia la realizzazione materiale di esso, vale a dire quegli elementi che sono empiricamente verificabili;
- Componente soggettiva: prende in considerazione le componenti soggettive che caratterizzano il fatto ossia l'elemento psicologico.
In realtà, la tipicità è disegnata dalle norme che danno un significato illecito a un determinato fenomeno; tali norme non si limitano a prevedere qualcosa in senso descrittivo ma sanciscono.
Un'aspettativa dell'ordinamento. Secondo questa prospettiva, la tipicità è l'insieme degli elementi penalmente rilevanti di tale complessa aspettativa. Essa si può dividere in due dimensioni:
- Dimensione generale: indica che l'ordinamento stabilisce uno standard generale di comportamento cui il cittadino deve attenersi.
- Dimensione individuale: lo standard generale nel giudizio di responsabilità potrà essere adeguato a certe caratteristiche e prerogative individuali del singolo cittadino imputato.
LA CONDOTTA COSCIENTE E VOLONTARIA
In via generale, per la punibilità, il codice penale richiede che l'azione o l'omissione prevista dalla legge come reato sia stata commessa con coscienza e volontà (ART.42 c.p.).
La teoria della condotta, in tempi passati considerata fulcro dell'incriminazione, viene oggi tendenzialmente svalutata dall'interpretazione dominante. Il motivo risiede nel fatto che il
diritto penale non si preoccupa delle condotte umane, ma di chi debba rispondere e di che cosa. L'art. 42 richiede, dunque, come presupposto imprescindibile per l'incriminazione di un qualsiasi fatto illecito la coscienza e volontà (o suitas) per i fatti di reato tanto dolosi quanto colposi. Una condotta si dice priva della suitas quando consiste in un mero movimento corporeo o in un'inerzia non dominata dall'agente. Il codice prevede in particolare due figure di esclusione della coscienza e volontà: forza maggiore (art. 45) e costringimento fisico (art. 46). Altri esempi possono essere atti automatici (respirazione); atti riflessi (reazione incontrollata a una forte sensazione di dolore); atti istintivi (nascondersi dietro il corpo di altra persona in situazione di pericolo); atti incoscienti (sonnambulismo). L'EVENTO Si distinguono i reati di evento da quelli di mera condotta. Nei primi, la fattispecie astratta specifica un determinato risultato.della condotta che viene posto dalla legge in relazione causale con la condotta. Nei secondi, invece, manca tale elemento e quindi manca l'indicazione di un qualsivoglia nesso causale. L'EVENTO sta dunque a contrassegnare un accadimento della realtà esterna riconducibile causalmente alla condotta di un soggetto (evento in senso naturalistico), che può consistere in un evento di danno o in un evento di pericolo. Dunque, l'esistenza di un nesso causale tra comportamento e risultato è un presupposto richiesto dall'ordinamento. Accanto alla nozione di evento in senso naturalistico, si accosta quella dell'evento in senso giuridico dove l'evento consisterebbe nella effettiva lesione o semplice esposizione al pericolo del bene o interesse protetto. -PRESUPPOSTI DEL REATO Nel fatto tipico si sottolinea anche la presenza di presupposti necessari implicitamente previsti dal legislatore, come lo stato di gravidanza nel reato di aborto o la vita nel reato di omicidio.reato di omicidio.
OGGETTO MATERIALE DEL REATO
Come si è detto, l'oggetto materiale del reato è l'elemento - persona o cosa - su cui viene compiuto l'illecito. Anche l'oggetto materiale concorre a specificare il fatto tipico quale suo elemento. Occorre mantenere pertanto distinti concettualmente:
- oggetto materiale del reato; COSA RUBATA
- oggetto giuridico, vale a dire l'interesse oggetto di tutela da parte dell'ordinamento; PATRIMONIO
- soggetto passivo. VITTIMA
13. CASUALITÀ
IL CONCETTO DI CAUSALITÀ
Il concetto di causalità è sancito nell'Art. 27,1 Cost, secondo cui: "la responsabilità di un fatto" può essere esperita solo se viene individuato il soggetto responsabile dell'illecito. Si tratta quindi di stabilire chi debba considerarsi causa del reato.
CAUSALITÀ COME CRITERIO DI DESCRIZIONE DEL FATTO E DI ASCRIZIONE DELL'EVENTO
Secondo l'Art. 40 c.p..
→ «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione». Si richiede espressamente la sussistenza di un rapporto di causalità tra evento lesivo e condotta per la punibilità del reato. La causalità assolve quindi una duplice funzione: criterio di descrizione del fatto: 1. cioè di definire la tipicità del fatto; criterio di ascrizione dell’evento all’autore: 2. cioè di garantire il principio di responsabilità per fatto proprio. Vi sono varie teorie sul principio di casualità: → TEORIA DELL’EQUIVALENZA – von Buri modello di spiegazione causale che si afferma alla metà del XIX secolo, secondo cui è causa l’insieme di tutte le condotte, positive o negative, naturali o umane, senza eccezione alcuna. Tale concezione
È stata largamente diffusa finanche ad essere codificata nel nostro sistema giuridico (art. 41,1). Ben presto però, si rilevarono le conseguenze inique di tale teoria: in particolare quella di dover considerare come cause ai fini dellaresponsabilità penale anche le più remote. →TEORIA DELLA "CONDICIO SINE QUA NON" il primo correttivo fu quello della "condicio sine qua non" o del procedimento dell'eliminazione mentale. Si tratta di verificare se, eliminata l'azione o l'omissione dell'oggetto, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato comunque.SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHESecondo questa teoria un eventuale fatto antecedente l'evento può ritenersi causa dell'evento stesso solo ed in quanto LEGGI DI COPERTURA.la connessione sia adeguatamente supportata da leggi scientifiche, chiamate Rientrano tra queste:• leggi universali: permettono di stabilire nellasuccessione tra determinati accadimenti delle regolarità invariabili e senza eccezioni;
- leggi statistiche o di frequenza: stabiliscono regolarità limitate a una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa.
Si utilizza quindi il ragionamento CETERIS PARIBUS, cioè ricorrere ad assunzioni tacite o condizioni iniziali sulla base delle quali l'utilizzo delle leggi di copertura può ritenersi corretto.
Se la malattia X si presenta dopo un periodo di latenza dall'esposizione al fattore di contagio contemplato dalla legge scientifica di copertura, si deve ritenere sussistente il nesso causale anche se non si conoscono tutti i fattori che possono essere intervenuti.
Dunque il ragionamento ceteris paribus consiste nell'individuare tutti i possibili meccanismi causali e accertarne che sia ragionevolmente da escludere l'intervento di un diverso decorso causale.
Il complesso meccanismo della sussunzione sotto leggi scientifiche si compone
dunque di due momenti:
- procedimento deduttivo: di sussunzione degli accadimenti sotto leggi di copertura;
- procedimento induttivo: di verifica probatoria, che deve andare oltre ogni ragionevole dubbio.
Ragionevole dubbio in base all'evidenza disponibile, secondo la formula "in dubio pro libertate", rappresenta un limite garantistico alla possibilità di rimprovero penale.
-INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE A CAUSALITÀ SCIENTIFICA
Eventi lesivi derivanti da esposizioni a sostanze tossiche:
- Configurare la fattispecie di lesioni e omicidio con accertamento del rapporto di causalità tra l'evento e la condotta.
- Rinunciare alla prova di un nesso eziologico
Le rilevazioni epidemiologiche non permettono di determinare quali soggetti sono stati vittima di una specifica esposizione: la giurisprudenza ha spesso configurato una responsabilità penale per gli esiti (lesioni o morte) in capo ai soggetti che hanno permesso l'esposizione.
CONCORSO
DI CAUSE Le concause sono una serie di cause necessarie ma non sufficienti che determinano l'evento dannoso finale. L'articolo 41,1 del Codice Penale definisce il concorso di cause (o concausalità), tale articolo afferma che il concorso di cause, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento. L'articolo in esame disciplina anche l'equivalenza delle condizioni: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione o omissione e l'evento. Per esemplificare: - causa preesistente può essere la particolare fragilità dei capillari della vittima, che trasforma in un evento mortale il pugno sferrato da Tizio; - causa simultanea può essere un colpo di vento che permette al proiettile sparato da Tizio diraggiungere l'avversario a una distanza superiore rispetto alla normale portata di tiro dell'arma. La causa sopravvenuta può essere una complicazione derivata dalla ferita riportata. In tutti questi casi, la condotta dell'aggressore è causa dell'evento e costui risponderà di omicidio, mentre le cause concorrenti non spezzano il nesso causale. La norma dice anche che è indifferente che le concause siano dipendenti (ad esempio la complicazione della ferita) o indipendenti dalla condotta dell'agente (il colpo di vento). - CAUSE SOPRAVVENUTE DA SOLE SUFFICIENTI A DETERMINARE L'EVENTO L'articolo 41 al 2° comma è più problematico. I problemi interpretativi sorgono perché, ragionando in termini logici, se una causa sopravvenuta è anche sufficiente, da sola, a cagionare l'evento, è del tutto ovvio che il nesso di causalità tra la condotta di Tizio e l'evento non sussiste. Ad esempio, Tizio cerca di raggiungere l'avversario a una distanza superiore rispetto alla normale portata di tiro dell'arma, ma una causa sopravvenuta, come un colpo di vento improvviso, determina l'evento senza che la condotta di Tizio abbia avuto un effetto significativo.uccidere Caio prendendolo a pugni, che muore invece per un infarto; Tizio risponderà di tentato omicidio.