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LA TASSAZIONE DEI REDDITI
L’attuale sistema di tassazione dei redditi è il frutto di una lunga evoluzione che può essere cosi sintetizzata:
originariamente la tassazione dei redditi era realizzata mediante l’applicazione di una pluralità di imposte,
− come l’imposta sui terreni, l’imposta sui redditi agrari, l’imposta di ricchezza mobile, l’imposta sui fabbricati,
l’imposta sulle società ecc..
negli anni ’70, con l’intento di eliminare quel cumulo di prelievi che, spesso, si sovrapponevano tra loro, ma
− anche con l’intento di realizzare la personalizzazione e la progressività del prelievo, e di scongiurare
trattamenti diversificati fra contribuenti con uguale reddito proveniente però da fonti diverse, il legislatore
riformò il sistema di tassazione dei redditi sostituendo i molteplici preesistenti prelievi con tre distinte
imposte sui redditi e cioè:
l’IRPEF, specificatamente introdotta con il d.P.R. n. 597 del 1973, realizzava la tassazione dei redditi
o prodotti dalle persone fisiche
l’IRPEG, specificatamente introdotta con il d.P.R. 598 del 1973, realizzava, in generale, la tassazione dei
o redditi prodotti dalle persone giuridiche
l’ILOR, specificatamente introdotta con il d.P.R. 599 del 1973 e destinata a finanziare le Regioni e gli Enti
o locali, colpiva quei redditi, prodotti tanto da persone fisiche quanto da persone giuridiche, connotati da
una componente capitalistica, quali i redditi di impresa, i redditi di capitale e, fino alla sentenza n. 42 del
1980, anche i redditi di lavoro autonomo
nel 1986 le discipline dell’IRPEF e dell’IRPEG sono state inserite in un unico testo, il T.U. n. 917 del 1986,
− meglio conosciuto come Testo Unico delle Imposte sui redditi
nel 1997 è stata abolita l’ILOR e viene introdotta l’IRAP
− nel 2003 con la legge n. 80 è stata approvata una delega per realizzare un’ulteriore riforma del sistema fiscale
− italiano, anche nel settore delle imposte sul reddito; le modifiche proposte in tale delega erano
specificatamente:
l’individuazione nell’ambito della disciplina IRPEF di due uniche aliquote per scaglioni di reddito: la
o prima del 23% fino a 100.000 euro di base imponibile e la seconda del 33% per importi superiori a 100.000
euro
l’individuazione in funzione di una soglia di povertà di un reddito minimo esente da imposizione
o la progressiva sostituzione delle detrazioni da imposta con le deduzioni dal reddito
o la riforma del sistema delle deduzioni
o la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi al fine di realizzare la progressività di imposta e
!
o di rendere più favorevole, rispetto a quello attualmente vigente, il nuovo livello di imposizione
!
la sostituzione dell’IRPEG con l’IRES
o la sostituzione dell’IRPEF con l’IRE
o Tale prelievo riguarderà non soltanto le persone fisiche ma anche gli enti non commerciali.
!
o
dal 2003 ad oggi sono state realizzate solo alcune delle modifiche proposte dalle legge n80; tra queste la
− sostituzione dell’IRPEG con l’IRES avvenuta con il d.lgs. 344 del 2003
L’evoluzione appena descritta ha generato l’attuale sistema di tassazione dei redditi, il quale prevede
!
specificatamente due differenti imposte:
l’IRPEF
• l’IRES
• !
L’IRPEF
L’IRPEF, in via generale disciplinata dal T.U. n. 917 del 1986, meglio conosciuto come Testo Unico delle Imposte
sui redditi, è un imposta, e quindi una prestazione coattiva patrimoniale acausale, che, come si evince dalla sua
denominazione, colpisce i redditi delle persone fisiche; essa è poi un imposta:
personale in quanto realizza, mediante i meccanismi delle deduzioni dal reddito o delle detrazioni da
− imposta, un prelievo modulato sulla situazione personale e familiare del contribuente escludendo dalla
tassazione tutte quelle manifestazioni economiche che non sono espressione di ricchezza, quali elargizioni nei
confronti di ONLUS, spese mediche, spese per asili nido, spese per corsi di istruzione secondaria, spese per
!
affitto e ristrutturazione di casa....
progressiva in quanto l’ammontare del prelievo cresce in misura più che proporzionale al crescere della base
− !
imponibile
progressiva per scaglioni in quanto prevede 5 scaglioni di reddito ai quali corrispondono diverse aliquote via
IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IRPEF
Come previsto dall’art. 1 del T.U. delle imposte sui redditi, il presupposto impositivo dell’Imposta sui Redditi
delle Persone Fisiche è il possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 dello
stesso testo unico. Da tale definizione si evince chiaramente che gli elementi essenziali del presupposto IRPEF
sono:
! la persona fisica: sono soggetti passivi IRPEF solo ed esclusivamente le persone fisiche e più
specificatamente, come previsto dall’art. 2 del T.U.:
le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato: a riguardo, come spiegato dallo stesso art. 2, sono
o considerati residenti nel territorio dello stato le persone che per la maggior parte del periodo di imposta
sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile; in sostanza si considerano residenti nel territorio dello stato coloro
che posseggono contemporaneamente due elementi:
" l’elemento oggettivo: si sostanzia in tre requisiti alternativi:
l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: è il requisito per eccellenza poiché, come
− affermato anche dall’Amministrazione finanziaria in diverse circolari fonda una presunzione
assoluta di residenza
il domicilio: va inteso come domicilio civilistico e quindi come sede principale dei propri affari ed
− interessi, così come definito dall’art. 43 del c.c.; essa prescinde dalla presenza fisica dell’individuo.
la residenza: va intesa come residenza civilistica e quindi come luogo abituale della dimora, cosi
− come definita dall’art. 42 del c.c.; evidenziato va che la residenza non prescinde dalla presenza
fisica dell’individuo e che il concetto di abitualità non va confuso con quello di continuità,
pertanto non escludono l’abitualità gli spostamenti, anche periodici, per viaggi o per motivi di
studio.
" l’elemento temporale: si sostanzia nel possedere uno dei requisiti soggettivi per la maggior parte del
periodo di imposta e quindi, essendo il periodo di imposta IRPEF coincidente di regola con l’anno
solare, per almeno 184 giorni all’anno
Va evidenziato che per scongiurare fenomeni di trasferimenti fittizi in paesi con regimi fiscali agevolati,
il concetto di residenza fiscale a fini IRPEF è stato ulteriormente ampliato con l’aggiunta, all’art. 2 del
T.U.I.R., del comma 2 bis il quale specificatamente dispone che, salvo prova contraria si considerano
residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati
o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale; con tale comma il legislatore ha in sostanza previsto a carico di coloro che si sono
cancellati dall’anagrafe nazionale per trasferirsi nei paesi a trattamento fiscale privilegiato non compresi
fra quelli presenti nella cosiddetta white list (l’elenco del decreto ministeriale è così denominato poiché
contiene una lista di paesi virtuosi e non come accadeva in passato, nella non a caso chiamata black list,
una lista di paesi non meritevoli), una presunzione relativa di residenza; tale presunzione, secondo
quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in diverse circolari, tra cui la n. 304 del 1997, può
essere vinta dal contribuente che dimostri la sussistenza di un effettivo collegamento con lo Stato estero
e la conseguente perdita di ogni significativo collegamento con il territorio italiano; a riguardo elementi
dimostrativi sono l’ubicazione della casa principale del nucleo familiare nello Stato estero con l’effettivo
pagamento all’estero delle relative utenze, la frequentazione da parte dei figli delle scuole dello Stato
estero, la conduzione di tutte le relazioni sociali- sportive, culturali, artistiche nello Stato estero.
In tema di residenza sono state poi introdotte alcune novità con decreto legge n. 112 del 2008, convertito
nella legge n. 133 del 2008; tale legge ha in particolare stabilito che i Comuni devono comunicare
all’Amministrazione finanziaria l’effettiva cessazione della residenza dei soggetti che, a seguito della
richiesta di cancellazione dall’anagrafe demografica, abbiano trasferito la propria residenza al di fuori
del territorio nazionale, nonché accertare l’effettiva cessazione della residenza dei cittadini trasferiti
all’estero e monitorare per i tre anni successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE, che effettivamente
non risiedano più nel territorio comunale.
Ciò detto, i soggetti residenti in Italia sono tassati sulla base del principio del reddito mondiale (world
cioè in base ai redditi ovunque prodotti.
wide taxation),
le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato: a riguardo non esistendo una specifica
o definizione normativa, sono considerati non residenti nel territorio dello stato tutte quelle persone che
non possono essere definite residenti per assenza degli elementi necessari; tali soggetti sono tassati in
base al principio della territorialità, in base cioè ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio
dello Stato sulla base dei criteri di collegamento individuati dall’art. 23 del TUIR, quali ad es.
l’ubicazione nel territorio dello Stato per i redditi fondiari, l’esercizio dell’attività nel territorio dello
Stato per i redditi di lavoro dipendente e per i redditi di lavoro autonomo, la presenza di una stabile
organizzazione nello Stato, mediante la quale viene esercitata l’attività per i redditi di impresa ecc..,
redditi questi che, nella gran parte dei casi, sono assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta con
conseguente insussistenza di obbligo di dichiarazione e versamento (in Italia), parziale riconoscimento
delle detrazioni e delle deduzioni per oneri in considerazione dei tenui legami esistenti con il territorio
italiano.
In definitiva quindi sono soggetti passivi Irpef solo ed esclusivamente le persone fisiche e più
specificatamente le persone fisiche residenti in Italia per i redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non
residenti in Italia per