LO STATO DI NATURA
-Il 1 dei 2 trattati confuta le tesi teocratiche e assolutistiche
contenute nel saggio Il patriarca o La potenza naturale dei
re (1860) di Robert Filmer,in cui Filmer sosteneva che il
potere dei re deriva per diritto ereditario da Adamo,al quale
Dio conferì l’autorità su tutti i suoi discendenti e il dominio
del mondo
- Il 2 dei 2 invece contiene la pars costruens della dottrina
di Locke (cioè la teoria dello Stato liberale e l’affermazione
dell’esistenza di una legge di natura che coincide con la
ragione,ha come oggetto i rapporti tra gli esseri umani e la
reciprocità di tali rapporti)
-Nel 2 trattato Locke descrive lo stato di natura,che come
per Hobbes,e’ caratterizzato da una condizione di = di tutti
gli uomini.Ma mentre per Hobbes si tratta di
uguaglianza,per Locke di un’ uguaglianza di diritti
- Secondo Locke gli esseri umani nascono = in quanto tutti
dotati di ragione e con il diritto di disporre di sé stessi e dei
propri beni
-Nello stato di natura ogni uomo e’ quindi perfettamente
libero e non sottoposto ad alcun potere o al dominio di
altri:gode di un diritto naturale,cioè pre-politic, alla vita
(ossia alla sicurezza),alla libertà e alla proprietà.Essi sono i
diritti originari di ogni essere umano
-Pero’,lo stato di natura non coincide con una condizione di
sfrenata licenza;come quella di Hobbes,in cui ognuno può
vivere come gli piace;ma ognuno è regolato nel suo agire
dalla legge naturale.Questo secondo Locke e’ una “legge
della ragione”,che rivela a tutti gli uomini (in quanto=dotati
di ragione) alcuni limiti invalicabili
-Grazie alla “legge di natura” nello stato di natura regnano
la benevolenza e la socievolezza,che spingono l’uomo
verso il proprio simile
-Per Hobbes la proprietà non era un diritto naturale,la
distinzione tra mio e tuo era dettata solo dalla costituzione
dello Stato,infatti se tutti hanno diritto su tutto,nessuno
aveva legittimo possesso su nulla
-Per Locke,al contrario,l’istituto fondamentale dello stato di
natura e’ la proprieta’,i diritti naturali di ognuno sono
collegati al diritto di godere della proprietà
individuale,intesa come possesso della propria persona
(diritto alla vita) e tutela dei propri beni (diritto alla
proprietà)
-Per Locke la proprietà non ha bisogno dello Stato (così
come la vita sociale) ma è un diritto naturale che lo stato
non può violare ma deve tutelare e difendere
-Locke alla domanda su che cosa si fonda il diritto di
proprietà ? risponde che ognuno è padrone della propria
persona e di conseguenza del lavoro che essa
produce,qualcosa prodotta dall’uomo è come un
prolungamento del suo corpo
-Il diritto naturale di ogni essere umano e’ dunque limitato
alla propria persona:alla propria propria vita,alla propria
vita,alla propria libertà e alla proprietà (prodotto del proprio
lavoro)
-Questi diritto implica quindi di applicare la “giustizia
naturale” di fronte una violazione della legge
naturale,ognuno può e deve reagire in modo proporzionato
alle offese,ma neanche questo diritto consente l’uso di una
forza assoluta o arbitraria,perché legittima solo le reazione
indicate come proporzionate alla trasgressioni
-Quindi per Locke,lo stato di natura non e’ per forza uno
stato di guerra ma una condizione di pacifica coesistenza
IL CONTRATTO E L’ORIGINE DELLO STATO
-Per Locke lo Stato nasce per difendere il diritto alla
proprietà,ovvero per consentire agli individui di godere in
sicurezza e in pace dei loro beni
-Abbiamo detto che lo stato di natura secondo Locke non
deve coincidere con quello di guerra
-Ma tuttavia,a causa della malvagità e dell’ignoranza di
alcuni individui,lo stato di natura si presenta fragile e
precario e può degenerare in uno stato di guerra,ma ogni
violazione della legge naturale comporta una legittima
reazione in base al torto subito.Ma ciò può determinare una
catena di reazioni eccessive e la degenerazione in uno
stato di guerra:cioè rende necessaria la società civile
-Lo Stato e’ quel potere superiore in grado di risolvere le
controversie e di riparare le offese,una volta istituito lo
stato la guerra diventa inutile perché sono tutti uguali
davanti alla legge
-Anche se ci sono delle differenze,Locke e Hobbes hanno in
comune il presupposto contrattualistico secondo cui la
società politica ha la propria origine in un patto tra individui
isolati e indipendenti.
-Attraverso il “libero consenso” dei singoli si passa dallo
stato di natura a quello civile
I LIMITI DEL POTERE STATALE E IL “DIRITTO DI
RESISTENZA”
-Stipulando il patto e costituendo un potere sovra-indivuale
gli individui non rinunciano a tutti i diritti naturali ma solo
quelli di difesa e punizione
-Il potere sovrano dello Stato e’ un limite invalicabile nel
fine in cui nasce,cioè nel dovere di tutelare e garantire I
diritti naturali e inalienabili di ogni individuo,difendendo ciò
che ogni persona ha di proprio ovvero la vita,la libertà e la
proprietà dei beni
-Locke alla base della sua politica pone l’ideale liberale
dello “Stato minimo” secondo cui la società civile deve
essere il più simile possibile allo stato naturale
-Locke ha una visione ottimistica,che implica la fiducia nella
natura umana e in un uno Stato liberale,lui rietine che il
contratto con cui gli uomini istituiscono il potere sovrano
sia bilaterale (cioè dai sudditi tra loro e tra loro ed il
sovrano)
-Quindi,il patto non consiste in un trasferimento
irreversibile di tutti i diritti,ma in un mandato fiduciario
mediante il quale i sudditi,o i cittadini affidano il potere a +
persone,ma ne rimangono i legittimi possessori
-La sovranità appartiene al popolo che liberamente
trasferisce il potere di promulgare le leggi “potere
legislativo” a chi governa (controlla l’esecuzione delle
leggi) e quello da Locke chiamato “potere federativo” (che
si occupa della relazioni internazionali)
-Per Locke,chi esercita il potere legislativo (il + importante
per Locke) deve:
1. Governare secondo le leggi e non secondo l’arbitrio
2. Legiferare nell’interesse del popolo
3. Non giocare o limitare il diritto alla proprietà
4. Non trasferire il potere in mani diverse da quelle che il
popolo ha scelto
-Anche dopo la costituzione della società politica,il popolo
conserva il diritto di difendersi contro gli stessi legislatori
-Nel caso in cui chi esercita il potere tradisca il proprio
mandato,violando la libertà e la proprietà dei cittadini,il
popolo deve revocare la delega al potere costituito.In ciò
consiste il “diritto di resistenza” riconosciuto da Locke al
popolo,cioè nel diritto di riprendersi la sua libertà originaria
-Per Locke esiste una “legge di natura” che assegna agli
individui alcuni diritti fondamentali,che è scritta nella
ragione di ogni essere umano,in base a questa legge uno
Stato può essere considerato “ingiusto”,nel momento in cui
non la difenda ma la violi
LA CONCEZIONE DELLA LIBERTÀ
-Nonostante Locke guardi allo Stato con ottimistica
fiducia,deve ammettere che esso è nel medesimo tempo
strumento di tutela dell’individuo e minaccia alle sue
libertà,perché da un lato protegge i diritti naturali ma
dall’altro con la forza può abusare del proprio potere e
diventare violento,iniquo ed arbitrario andando contro il
benessere e la libertà dei cittadini
-Quindi per Locke la libertà ha un doppio profilo:da una
parte è libertà nello Stato che con la forza della legge
impedisce il crimine e il reato,dall’altra parte e’ libertà
dallo Stato (essenza del liberalismo),nel senso che prevede
precisi limiti all’azione del potere che non può invadere la
sfera privata di una persona
- La costituzione di un potere civile non può togliere agli
esseri umani i diritti di cui godevano nello stato di natura
(no quello di farsi giustizia da sé),ma deve garantirli ai
cittadini in modo pacifico
-Quindi,se nello stato di natura ’individuo e’ libero nel
senso che obbedisce solo alla legge di natura (alla propria
ragione),nello stato civile rimane libero ovvero liberamente
sottomesso ad un potere che esige il suo consenso
-Senza legge non c’è libertà (non ci sarebbe un limite con
la sfera privata e si dovrebbe obbedire al più forte) e la
legge e’ l’espressione della volontà
LA DIFESA DELLA TOLLERANZA
-Nella Lettera sulla tolleranza proclama la separazione tra
Stato e Chiesa, la distinzione tra reato e peccato e il diritto
al pluralismo religioso
-Mette a confronto le due autorità fondando il concetto di
tolleranza sulla separazione tra l'ambito politico-giuridico e
quello religioso