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Lineamenti di diritto agro-forestale

Quali utilità ricaviamo da boschi e foreste?

  • Doppia valenza utilità:
    • Per l'uomo: sfruttamento da privati.
    • Per la collettività: interessano una comunità intera.
  • Diversi tipi di utilità:
    • Impiegando direttamente prodotti boschi e foreste (legno, cortecce, succhi, resine, semi, frutti).
    • Ricavando indirettamente grazie ad un'azione benefica svolta su terreno (radici garantiscono stabilità del terreno soprattutto dove smottamenti o frane non vengono contrastati dai boschi), regime delle acque (incanalano e rallentano il corso dell'acqua), clima (fotosintesi clorofilliana abbassa anidride carbonica e temperature, essenziali per riforestazioni), azione vento (boschi e foreste sani smorzano velocità vento), salubrità aria (qualità aria che respiriamo).
    • Utilità sotto profilo paesaggistico che ha portato in passato a inserire disposizioni sul paesaggio per estetica e capacità di caratterizzare una determinata area territoriale.
    • Utilità per ragioni di difesa militare.

Svariato numero di funzioni di boschi e foreste

  • Economiche:
    • Impiego diretto per ottenimento di determinati prodotti.
    • Capacità boschi e foreste di produrre beni destinati a produzione (es. legno utilizzato nell'edilizia).
    • Per generare reddito (attività economica redditizia) quindi soggetto di attività economica.
  • Sociali:
    • Per sfruttare utilità che si ricavano indirettamente per l'intera collettività.
    • Boschi e foreste sono strumenti per garantire il raggiungimento di altri obiettivi con rilevanza enorme per la collettività.
    • Esempi: equilibrio ecologico, tutela ambiente, biodiversità, soddisfacimento interessi naturalistici e/o ricreativi.

Scopo del legislatore (europeo/nazionale/regionale)

  • Problema: contemperamento tra diverse funzioni, come disciplinare l'esercizio anche di attività economiche che danneggiano boschi e foreste, salvaguardando la capacità di assolvere anche a funzioni sociali (preservare e incentivare utilità ricavabili da boschi e foreste).
  • Finalità contrastanti che il legislatore ha dovuto bilanciare per trovare un compromesso (es. tagliare bosco per reddito ma non contrapporsi con funzioni sociali).
  • Come raggiungere l'obiettivo di contemperare queste esigenze:
    • Attraverso regole che impongano un uso controllato di bosco e foreste per non compromettere la tutela del paesaggio, la stabilità del terreno e il rispetto delle caratteristiche di beni produttivi.
    • Il legislatore ha dato molta attenzione alle esternalità positive di boschi e foreste (funzioni sociali).

Tutela boschi e foreste

  • Concezione conservativa: Predomina funzione protettiva di boschi e foreste (conservare capacità che hanno di assolvere a una serie di funzioni).
  • Salvaguardia risorse naturali: Concezione in chiave ambientale (regole per uso controllato di boschi e foreste in quella chiave per tutela biodiversità).
  • Natura di beni produttivi: Concezione produttivistica predomina funzione economica (boschi e foreste visti come strumenti per ottenere prodotti e ricavare reddito).

Perché diritto agro-forestale?

Perché esiste un legame strettissimo tra agricoltura, boschi e foreste che emerge da due disposizioni:

  • Art 2135 CC (imprenditore agricolo): "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (coltivazione bosco), allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
  • Rischi produttivi legati a fattori biologici (es. malattie delle piante o uragani) che incidono sulla riuscita dell'attività produttiva.
  • Selvicoltura deve essere svolta impiegando il terreno del fondo, distinguendola dalla coltivazione del fondo.
  • Per la selvicoltura, dati i tempi lunghi di produttività, sono previsti incentivi di carattere economico per svolgere funzioni sociali.
  • Art 117 Cost (vecchia formulazione agricoltura e foreste):
    • Competenza esclusiva Stato e concorrente Stato-Regioni.
    • Elenco tassativo materie di competenza concorrente e menzionava agricoltura e foreste.

Sistema delle fonti:

  • Organizzazione amministrativa forestale:
    • Regioni: affidato principalmente.
    • Stato: funzioni di coordinamento.
  • Fonti normative multilivello per agro-forestale:
    • Fonti internazionali.
    • Fonti europee:
      • Conferenza interministeriale sulla protezione foreste in Europa (MCPFE): attività di definizione e implementazione su scala nazionale del concetto di gestione sostenibile nel settore forestale.
      • Strategia europea in ambito forestale, con adozione misure autonome rispetto al settore agricolo solo con attribuzione a istituzioni europee della competenza legata alla tutela ambientale.
      • Atti primari: es. Trattati, atti di revisione dei Trattati, Protocolli di adesione, Protocolli integrativi (TUE + TFUE).
      • Atti secondari:
        • Atti tipici (Art 288 TFUE):
          • Regolamenti (direttamente applicabili).
          • Direttive (devono essere recepite, lo Stato sceglie come perseguire l'obiettivo).
          • Decisioni (per determinati soggetti espressamente menzionati, direttamente applicabili).
          • Pareri e raccomandazioni (non giuridicamente vincolanti).
        • Atti atipici: comunicazioni della Commissione europea per conoscere la linea politica che seguirà l'UE in un certo settore.
      • Sentenze interpretative della Corte di giustizia.
      • Prima di tutto, chiedersi se l'UE è legittimata a legiferare in materia di boschi e foreste.

Art 5 TUE:

  • Principio di attribuzione:
    • L'UE è legittimata a intervenire in ambiti attribuiti da Stati membri per raggiungere finalità espresse nei Trattati (norme giuridicamente vincolanti).
  • Principio di sussidiarietà:
    • Capire, in ambiti di competenza concorrente, dove intervenire per capire se l'obiettivo è raggiunto meglio dall'UE o dagli Stati membri.
  • Principio di proporzionalità:
    • Quando l'UE interviene, nella scelta dello strumento che adotta, non deve andare oltre l'obiettivo che vuole perseguire.

Fonti nazionali e regionali

  • Austria ≠ Italia, quindi capire quale applicare.
  • Devono essere conformi a fonti europee che a loro volta sono conformi a quelle internazionali.
  • Chi è legittimato in Italia a legiferare su boschi e foreste?
  • Vecchio Art 117 Cost: concorrente (principi generali dello Stato attraverso leggi quadro e Regioni normativa di dettaglio).
  • Nuovo Art 117 Cost:
    • Potestà legislativa esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione e vincoli dell'ordinamento europeo e obblighi internazionali.
    • Elenco della competenza esclusiva dello Stato, poi elencata quella concorrente e infine residuale alle Regioni.
    • Non nominate foreste quindi dovrebbe spettare esclusivamente alle Regioni (residuale), però boschi e foreste ci interessano perché svolgono funzioni sociali/economiche che hanno impatto positivo per tutta la collettività.
    • Menzionato: tutela ambiente (Stato; 2o comma), governo del territorio (concorrente; 3o comma), energia (concorrente; biomasse agricole, nuove forme di energia), agricoltura (non menzionata quindi dovrebbe essere esclusiva Regioni ma dato che la maggior parte delle attività agricole è destinata a produzione alimenti che è materia concorrente).
  • Se si basa solo sulla ricerca, foreste all'apparenza non sono espressamente menzionate quindi è esclusiva Regioni, però ragionando sulla molteplicità delle funzioni che boschi e foreste assolvono si capisce che interventi normativi finalizzati a conservare e valorizzare la multifunzionalità boschi e foreste hanno a che vedere con altre materie espressamente menzionate e che non necessariamente sono residuali.
  • Quindi chi legifera: dipende dalla finalità che si vuole perseguire con l'intervento normativo (es. tutela ambiente allora 2o comma).
  • Corte costituzionale risolve il conflitto di competenze dopo ricorso da parte dello Stato o delle Regioni.
  • Alcuni individuati in maniera specifica e altri in modo vago quindi è difficile capire.
  • Corte Costituzionale dice che per interpretare correttamente bisogna tenere conto di certi aspetti:
    • Criterio teleologico:
      • Criterio finalistico, si ragiona su finalità da perseguire.
      • Dove vincolo Paese a UE per boschi e foreste (5o comma): si individua finalità per capire se Stato o Regioni devono dare attuazione a provvedimenti di matrice europea in materia di foreste.
    • Principio di sussidiarietà: verificare quale obiettivo e se obiettivo è meglio raggiunto a livello locale (invece che nazionale) si affida il compito all'ente istituzionale più vicino al cittadino.
    • Principio di leale collaborazione: rapporto tra istituzioni improntato sul fare del loro meglio (conferenza Stato-Regioni da dove possono emergere accordi, intese, provvedimenti per regolare rapporti tra loro).
  • Comma 5: Regioni dove vantino competenza legislativa concorrente per adozione normativa di dettaglio o competenza leg esclusiva sono legittimate a dare attuazione al diritto UE quindi Regioni, se dovesse intervenire direttiva UE, dovranno recepirla solo con normativa di dettaglio (1o caso) o interamente.

Fonti europee e internazionali

Boschi e foreste hanno effetti sul riscaldamento globale quindi interessano tutto, anche al di fuori dei confini. Unione Europea Art 11 Cost:

  • "Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordine che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."
  • Stati trattati allo stesso modo.
  • Italia ha potuto aderire alla compagine europea (creato alla fine degli anni '50) perché l'UE doveva assicurare l'assenza di guerre (nata dopo la Seconda Guerra Mondiale).
  • Grazie a ciò, l'Italia ha potuto cedere parte dei poteri sovrani e aderire all'ordinamento sovranazionale che ha come obiettivo pace e giustizia fra i popoli.
  • Primato del diritto europeo su diritto interno a meno che non vada contro i principi fondamentali della Costituzione e nella maggior tutela dei diritti inalienabili dell'uomo.

Categorizzazione competenze:

  • Con Trattato di Lisbona (2007 e 2009) è stato messo nero su bianco, rendendo immediatamente comprensibile come opera il reparto competenze tra UE e Stati membri.
  • Elencazioni per far sì che sia tutto chiaro.
  • Art 2 TFUE:
    • Definisce concetti di competenza esclusiva e concorrente (≠ concorrente in Italia) a cui facciamo riferimento nel contesto giuridico europeo.
      • "Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione."
      • "Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria."
      • "Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione."
      • "L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune."
      • "In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri."
    • UE può adottare atti giuridicamente vincolanti ma solo provvedimenti che sostengano/completano/coordino le azioni degli Stati membri.
    • Gli Stati membri agiscono in autonomia ma l'UE cerca di coordinare le azioni degli Stati membri ma non si sostituisce a loro (no competenza parallela ma vera e propria competenza degli Stati membri).
    • UE non punta all'armonizzazione (regole +/- uguali per tutti): se nelle materie di competenza esclusiva UE o concorrente, quando l'UE interviene per porre regole uguali per tutti nei casi di Direttive la finalità è la stessa mentre nelle azioni di sostegno/completamento/coordinate non lo può fare perché c'è competenza degli Stati membri che legiferano (UE può solo dare uniformità all'interno del territorio europeo).
    • "La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore."
    • A ogni settore Art 3 e 4 TFUE corrispondono a politiche europee.
    • Base giuridica (dei provvedimenti di matrice europea giuridicamente vincolanti):
      • "Norma/e indicata/e nel preambolo che attribuisce/attribuiscono alle istituzioni europee potestà e competenza a emanare quell'atto."
      • Al plurale definizione perché il provvedimento normativo mira a disciplinare più profili (es. impatto ambientale ma anche sul governo del territorio). Non sempre semplice linea netta tra le varie funzioni (agricoltura, governo territorio).
      • Es. scopro territorio a rischio idrogeologico (esondazioni, frane) e quindi si vuole intervenire creando bosco piantando alberi. È azione per governo territorio ma non è detto che quel bosco non assolve funzione ambientale (aria, clima).
      • Criterio teleologico è fondamentale per capire finalità e quindi a chi competenza.
      • Se ci sono molte politiche su settore foresta allora bisogna capire qual è finalità principale.
      • Per stabilire base giuridica corretta bisogna metterne una sola o tutte e due? Annullamento provvedimento se scorretta base giuridica per settore forestale.
      • Competenza concorrente/esclusiva o per sostegno/completamento/coord UE deve intervenire specificando norme.
      • Serve per capire anche finalità azione UE.
      • Presenza base giuridica importante perché significa che corretto principio di attribuzione.
      • Provvedimenti europei devono indicare base giuridica su cui si fondano così si capisce anche in che ambito si muove (es. norma agricola è contesto politico agricola).

Competenza esclusiva (Art 3 TFUE):

  • "L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
    • Unione doganale;
    • Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
    • Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
    • Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
    • Politica commerciale comune."

Competenza concorrente (Art 4 TFUE):

  • "L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
    • Mercato interno;
    • Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
    • Coesione economica, sociale e territoriale;
    • Agricoltura e pesca.
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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valevic23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Lineamenti di diritto agro-forestale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Bolognini Silvia.
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