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Es. controversia su bilancio. Le controversie tra soci e società – arbitrato –
o disponibile o indisponibile? La giurisprudenza dice che dipende in base alle
norme violate dal bilancio, che generalmente dovrebbe garantire anche soggetti
terzi come creditori e debitori. Gli interessi sono superindividuali quindi di norma
le azioni di impugnativa del bilancio, non sono disponibili e quindi arbitrabili.
Quindi nel caso di specie malgrado l’atto contempli l’arbitrato, le parti dovranno
rivolgersi al giudice dello stato.
Quando la controversia incide su interessi che vanno oltre la cerchia di soggetti
coinvolti in quella controversia – non arbitrabile.
La convenzione arbitrale, quindi, deve vertere su diritti disponibili.
Rappresenta un’ottica rovesciale del diritto sostanziale. È indispensabile per la vita del diritto
sostanziale. Il processo non è uno strumento che regola in senso limitativo la forza punitiva dello stato
verso un presunto colpevole. Non è una serie di regole unilaterali (come il processo penale: salvezza
della libertà personale), il processo civile è lo strumento della vita del diritto sostanziale che non
avrebbe senso se non ci fossero gli strumenti del diritto processuale civile che assicura il rispetto delle
norme di diritto sostanziale.
Ogni volontà di legge sostanziale deve trovare nel processo i mezzi idonei per la sua attuazione per
essere soddisfatta e concretizzata per come il legislatore sostanziale l’ha voluta. Il diritto processuale
soddisfa le situazioni sostanziali. Senza il diritto processuale le norme sostanziali rimarrebbero delle
affermazioni. È indispensabile la prospettiva della sanzione\strumento tramite il quale colui, un titolare
di una situazione di vantaggio possa trovare una protezione per quest’ultima. ALTRIMENTI saremmo
costretti al “farsi ragione da sé”. Con Hobbes lo stato diventa depositario del potere invasivo rispetto
alla sfera giuridica dei consociati. Es. se sono un creditore in base alle regole del processo esecutivo lo
stato può vendere i beni del debitore.
Nel 2009 si assiste ad un’innovazione del codice di p.c. in particolare degli obblighi di fare e non fare di
natura infungibile.
Art. 614bis: contempla un meccanismo di coazione indiretta che sul piano psicologico vuole indurre
l’obbligato ad adempiere a ciò che aveva promesso. Si tratta di un meccanismo che prende forma di
sanzione pecuniaria ricorrente in casi di violazione di obblighi di fare\non fare e crescente nel tempo
qualora si ripeti l’inadempimento, ed è sconnessa da ulteriori pretese risarcitorie. QUESTO continua fino
a che a livello psicologico non si riesca a convincere di smettere a non adempiere. Meccanismo
dell’ASTREINTE. Prima del 2009 non c’era uno strumento idoneo a sollecitare la SPONTANEA
attuazione degli obblighi di fare\non fare infungibili. Il legislatore è riuscito ad intervenire per realizzare
il principio secondo il quale il processo deve garantire degli strumenti per attuare le regole di diritto
sostanziale ANCHE nel caso di prestazione infungibile.
Nel codice civile viene indicato un tasso d’interesse che ad oggi viene controllato da un decreto
ministeriale. Fino al 1980 era del 5%.
Gli strumenti del processo sono quindi INDISPENSABILI al diritto sostanziale. Siccome gli strumenti del
processo sono gli strumenti di vita del diritto sostanziale, farsi carico di questi strumenti è un compito
essenziale dello stato che deve organizzare un apparato munito di uno strumentario efficacie e di un
personale che è adeguatamente preparato per assicurare al consociato la garanzia di applicazione della
legge. Si tratta di un pilastro per lo stato di diritto.
Il giudice è sottoposto alla sola legge e deve essere protetto dalla possibilità di influenze esterne. Si
tratta di un apparato che deve avere delle garanzie qualitative sia per i mezzi sia per la genuinità del
processo stesso. Si seguono delle regole tabellari per far sì che i fascicoli non vengano consegnati
all’uno o all’altro MA in maniera casuale. Qualora vi sia una parentela\commensalità abituale tra le parti
e il giudice ci sono delle regole che vietano l’operato del giudice in quel caso. In mancanza di auto
esclusione del giudice, questo può essere ripudiato dalla cd. ricusazione. Regola sancita all’art.24 della
Costituzione (imparzialità del giudicante); ribadito nel 1999 con art.111 della Costituzione (giudice terzo
e imparziale).
La legge assicura la ragionevole durata del processo. Si richiede TEMPESTIVITA’ nella risposta
giurisdizionale (Justice delayed is Justice denied). 27\09\2023
Quando c’è un problema di interpretazione, il diritto processuale deve trovare una risposta nel diritto
libro sesto “tutela dei diritti”
sostanziale. Questa teoria si riflette nel fatto che il Codice civile al che
prende le mosse con la disciplina della trascrizione e si chiude con la disciplina della decadenza (art.
2969). Questo libro costituisce un ponte tra le norme sostanziali e proiezione dinamica della loro
situazione patologica. Il libro si apre con la TRASCRIZIONE.
Gli artt. 2652 e 2653 sono destinati alla disciplina della trascrizione delle domande giudiziali.
Consentono alla dinamica del processo di interferire nelle situazioni di alienazioni a catena,
consentendo a chi ha alienato il bene di congedare il potere dispositivo dell’acquirente nel momento in
cui si sollevano le domande elencate all’art.2652: si può trascrivere la domanda giudiziale contro
l’avente causa, palesando che il titolo d’acquisto è dubbio, così gli ulteriori acquirenti dell’avente causa,
se trascrivono dopo la trascrizione della domanda, soccombono in caso di accoglimento della domanda.
La domanda si trascrive con effetto CONSERVATIVO per garantirmi la possibilità di prevalere nei
confronti degli eventuali ulteriori aventi causa, qualora abbiano trascritto dopo la trascrizione della
domanda giudiziale. La decisione o accoglimento della domanda potrà avvenire in un qualsiasi
momento futuro. Dal momento in cui viene trascritta la domanda giudiziale il bene diventa
incommerciabile con la conseguenza che nessun terzo si assumerà il rischio.
Il libro prosegue con l’art. 2697 che apre la disciplina della PROVA.
Chi eccepisce l’inefficacia dei fatti, deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione. La norma parla di un
“dovere” anche se in realtà si tratta di un onere perché il soggetto non è obbligato a provare i fatti, ma
è interessato ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto sulla base di fatti provati. La prova
sancisce il momento decisorio della causa. In seguito, si incontrano i patti sull’onere probatorio.
Altra disciplina riguarda i DOCUMENTI ovvero l’atto pubblico e scrittura privata autenticata, dunque la
valenza e l’autenticità delle firme e della valenza dei documenti redatti tra privati. Es. Olografa:
prova documentale
autenticata con la firma. Questo documento diventa in un eventuale futuro giudizio.
Questo perché siccome il sistema è processuale, si incentra su un sospetto perenne nella prova
testimoniale. Come? Vengono preformulate delle domande dalle parti, quelle confermate dal giudice
vengono poi fatte dal magistrato. NB. Art. 2721: è vietata la prova testimoniale dei contratti con valore
superiore a 2,56E quindi se per natura del rapporto il contratto è di estremo valore le parti non si
concede la prova testimoniale perché non potrebbero averlo concluso solo oralmente. Il documento
quindi nell’ottica del sistema processuale civile è la prova principale e rafforza la posizione di colui che
in base al documento risulta titolare di una situazione di vantaggio. Quindi la controparte potrebbe, alla
presenza di un documento, essere più restio nel mettere in discussione o non adempiere.
Una disciplina collegata alle precedenti riguarda le PROVE ORALI aventi valore legale.
Confessione: dichiarazione di parte, sfavorevole o favorevole. Si può impugnare per errore di fatto
o violenza. Non per Dolo.
Giuramento: viene devoluto dalla controparte che prende la decisione di affidarmi, tramite
dichiarazione giurata, la risoluzione di un punto di fatto. Si tratta di una scelta dispositiva di una
delle parti del processo che come “ultima spiaggia” non essendo riuscita a provare, si richiede un
giuramento alla controparte. Problema: giuramento del falso. Questo diventa DECISIVO per la
decisione della controversia. Qualora venga giurato il falso si può fare querela e richiesta di
risarcimento danni (se viene condannato il soggetto per falso giuramento). Si ammette la
revocazione quando la scelta del giudice si basa su una prova falsa, anche se la sentenza è
passata in giudicato quindi se ci sono state prove false come documenti falsi si può RIAPRIRE il
caso. ALTRIMENTI in caso di falso giuramento non si può riaprire il caso perché la scelta di chiedere
il giuramento proviene da una delle due parti.
Segue la disciplina della RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE (2740-2741).
Privilegio
Pegno
Ipoteca
Art. 2740: Sono norme che presidiano il credito nella prospettiva dell’aggressione esecutiva. Il debitore
risponde con beni attuali e futuri. Ha funzione preventiva.
Dal 2012 è stata introdotta la disciplina del SOVRAINDEBITAMENTO in base alla quale, il debitore
possono arrivare, attraverso le procedure di sovraindebitamento, in 5 anni, all’esdebitazione con
cancellazione definitiva del debito. Questi istituti costituiscono un limite non espresso, al concetto di
“responsabilità patrimoniale anche con BENI FUTURI”.
Art. 2741: disciplina cosa accade quando il creditore non è uno solo. Si stabilisce la ripartizione
dell’eventuale ricavato tra i creditori salvo vi siano le cause legittime di prelazione che giustificano
l’attribuzione in via prioritaria del ricavato.
ARTT. 2900-2906: MEZZI DI CONSERVAZIONE PROCESSUALI
SURROGATORIA. Il creditore ha la possibilità di ingerirsi nella gestione del patrimonio altrui (creditore
salvaguarda la consistenza del patrimonio del debitore) può agire al posto del debitore per chiedere
pagamenti ed eccependo eventuali azioni dalle quali potrebbe conseguire un vantaggio economico. Può
anche sollevare l’eccezione della prescrizione. Il creditore ha un potere surrogatorio con l’obiettivo di
salvaguardare la consistenza patrimoniale.
REVOCATORIA. Consente di andare a recuperare dei beni di cui il debitore si è liberato per sottrarli
all’azione esecutiva dei creditori. Ha una prescrizione di 5 anni promuove il recupero dei beni per
sottoporli all’opera esecutiva del creditore. L’obiettivo non è rendere inefficace il negozio di vendita
concluso, ma si permette di promuovere l&rs