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DELITTO CHE PUNISCE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO

DI RIFIUTI —> indica la movimentazione transfrontaliera di rifiuti. Il riferimento al

traffico illecito è neutro per la descrizione della fattispecie incriminatrice. C’è qualcuno

che realizza traffici illeciti e movimentazioni contrari alla legge. Il nocciolo della

questione lo capiamo in relazione alla sua genesi: l’ordinamento ha introdotto questa

fattispecie dopo l’attività della commissione bilaterale per la gestione dei rifiuti.

L’ordinamento introduce nella disciplina speciale questa fattispecie incriminatrice nei

primi anni 2000 strappando alla tradizione: la nostra tradizione è quella di illeciti

contravvenzionali il cui contenuto di disvalore è formale organizzativo rispetto al dato

sostanziale che assegniamo a crimine e delitto. L’ordinamento si rende conto che la

tradizione contravvenzionale non riusciva a dare risposte adeguate e introduce

nell’ordinamento questo delitto che risponde alla criminalità organizzata in materia

ambientale. La logica della criminalità organizzata è ampiamente presa in

considerazione dal diritto penale italiano. La nozione di criminalità organizzata qui è

più ampia, generale, che ricomprende due modalità di illecito: criminalità

strettamente organizzata e criminalità organizzata che si muove in un contesto a base

lecita. La commissione scopre un mercato, domanda e offerta, del traffico illecito di

rifiuti e la sua pericolosità non riguarda solo l’oggetto, ma anche perché i protagonisti

di questo traffico sono soggetti organizzati e quindi con maggiori poteri di realizzare

un tragico piuttosto di un singolo soggetto. L’organizzazione è la stabile

sistematizzazione di mezzi per raggiungere un determinato fine ed è destinata a

permanere nel tempo. Parliamo di reati permanenti destinati a permanere nel tempo e

a connotare in maniera significativa la meritevolezza di pena.

Nel 2018 è stata trasferita la legislazione complementare nel codice penale:

il diritto penale dell’ambiente è composto da 2 gruppi di fattispecie, le une nel testo

unico e le altre nel codice penale. L’introduzione nel c.p. del titolo sui reati

dell’ambiente fa si di qualificare gli illeciti contenuti nel c.p. (sono delitti che

intervengono suggestivamente al danno all’ambiente) piuttosto di quelli contenuti

nella legislazione complementare (intervengono antecedentemente rispetto al danno

vero e proprio, sono reati di pericolo presunto).

Art. 3-bis c.p. - riforma del 2018 —> principio della riserva di codice = serve a

rimandare che i reati all’interno del codice sono una cosa seria e pertanto non bisogna

abusarne. Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotti solo

modificando il codice penale o inserendoli il leggi settoriali. Quando viene introdotta

questa norma abbiamo già l’introduzione dei reati a tutela dell’ambiente nel codice

penale (2015). La fattispecie incriminatrice del traffico illecito di rifiuti, pur essendo un

delitto e una fattispecie che aveva come scopo di tutela le condizioni generali di tutela

dell’ambiente, ma le condotte proprio che danneggiavano l’ambiente, di ispirazione

codicistica, era contenuta però nel testo unico. Il legislatore allora ordina ad una

commissione di valutare tutta la legislazione accessoria per scandagliare i reati a base

codicistica ed inserirli nel codice penale. Rinviene ciò nell’art. 260 del testo unico e

lo trasferisce all’art. 452-quaterdecies c.p. La pena prevista va da 1 a 6 anni di

reclusione. Questo illecito prevede anche dal punto di vista dell’articolazione

dell’apparato sanzionatorio, la misura conservativa della confisca. I reati puniti con

una pena superiore ai 6 anni consentono l’applicazione di strumenti processuali

invasivi per scoprire la commissione del reato o per evitare che il reato già scoperto

possa essere portato dai suoi autori a conseguenze ulteriori. Questa scelta assicura

quindi l’applicabilità delle misure cautelari personali e reali e delle intercettazioni. Si

aumenta la probabilità di scoperta di questi reati. La logica operativa del diritto penale

è quella della prevenzione generale: si tratta di un meccanismo efficace in relazione

alla sanzione minacciata. La conoscenza dell’illecito non è necessariamente sempre

facilmente acquisibile: se il diritto penale vuole funzionare in termini di prevenzione

generale occorre aumentare la probabilità di scoperta. La condotta punita è

particolarmente articolata in questo delitto: occorre descrivere in modo

particolarmente preciso; reato comune che punisce “chiunque, al fine di

conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti

quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni”.

La pericolosità è dell’organizzazione in quanto essa è da un lato più efficace, dall’altro

più pericolosa in quanto movimenta più quantità e rifiuti intrinsecamente pericolosi.

Art. 2082 c.c. - imprenditore —> Colui che organizza in maniera continuativa i

mezzi per finalità di produzione. È una definizione polarizzata sulle caratteristiche che

troviamo nell’art. 452-quaterdecies.

Il legislatore utilizza l’elemento soggettivo, il dolo specifico (come finalità

soggettiva), per identificare la commissione di un fatto di reato: questo nel caso in

cui il soggetto persegua quella particolare finalità (ingiusto profitto = è necessario

che l’attività venga fatta non in odio all’ambiente, ma con lo scopo di ottenere con

l’inadempimento della normativa ambientale un ingiusto profitto). Serve a

discriminare l’area della liceità da quella della illiceità. L’ingiusto profitto va legato,

per dargli la connotazione della ingiustizia, alla gestione in contrasto con le regole di

diritto. Il riferimento all’ingiustizia consente di recuperare un criterio descrittivo tra la

condotta illecita punita come singola contravvenzione del testo unico e la

trasgressione illecita punti come delitto dall’art. 452-quaterdecies c.p. Il dolo richiesto

da questa fattispecie va al di la della consapevolezza di violare la normativa

ambientale, richiede la messa in opera di un programma imprenditoriale che ha come

caratteristica intrinseca il mancato rispetto della normativa ambientale.

L’atteggiamento dell’impresa nei confronti dei rifiuti tiene conto della sistematica

violazione della normativa ambientale, si organizza sul presupposto che la normativa

ambientale non verrà rispettata, con lo scopo di massimizzazione del profitto.

L’impresa illecita che sistematicamente viola la normativa viene punita con art. 452-

quaterdecies c.p.; mentre, l’impresa lecita che cerca di risparmiare ogni tanto sui costi

di gestione viene punita in virtù del testo unico.

Disvalore d’azione: riferimento alla realizzazione di un’attività organizzata, effetto

moltiplicatore = smaltire sistematicamente i rifiuti è sufficiente per attribuirgli una

gravitò maggiore rispetto alle situazioni in cui manca l’assetto organizzativo. Reitera

comportamenti illegali nel corso del tempo, tutte queste violazioni non sono unificate,

ma inserite all’interno di scelte organizzative, predisposizione di mezzi e risorse

finalizzate alla realizzazione di un profitto illecito. Organizzazione = rende

maggiormente gravoso dal punto di vista ambientale questo genere di

comportamenti.

Disvalore di eventi: gravità della conseguenza della condotta = non entra

direttamente nella descrizione del fatto di reato, fuoresce dalla dinamica e non

concorre alla definizione del reato. Ma è cristallizzata comunque sotto due profili:

Disvalore di azione, reiterazione;

Le violazioni riguardano ingenti quantitativi di rifiuti = presentano un rischio di

pericolo di danno per l’ambiente molto più rilevante rispetto alla mera sommatoria

delle singole violazioni del singolo imprenditore. Se gli ingenti rifiuti sono ad alta

radioattività: aggravante.

L’art 452 quater è debitore di ciò che è avvenuto nell’ambito dell’art 434, è una sua

risposta a quanto l’interpretazione ha formulato in relazione a quest’ultimo.

Art 452: reato di evento, alterazione dell’ambiente. Tutela il bene ambiente in se.

Art 434: reato di pericolo concreto. Tutela della salute collettiva. Disposizione

intrinsecamente problematica per due ragioni preliminari e formali:

Intitolazione ‘crollo di costruzioni + altro disastro’

Fattispecie a ‘doppia sussidiarietà’, destinato ad essere applicato nell’impianto del

codice solo se non ricorrono altre più specifiche fattispecie poste a tutela

dell’incolumità pubblica (rispetto sia al crollo delle costruzioni che l’altro disastro)

L'effetto del processo tecnologico ha consentito lo sviluppo ma anche un rischio, tra

cui la riscoperta dell’art 434. Es il caso Seveso ha portato a rileggere questo articolo e

metterlo al centro del problema dei rischi della modernità.

Ha a che fare con il crollo di costruzioni, cosa c’entra quindi con lo sprigionare le

sostanze tossiche (situazione del caso Seveso)?

Una nuova lettura del ‘disastro innominato’ all’art 434 ce la da un passaggio della

relazione che accompagna il codice penale = colma ogni lacuna che potrebbe esserci

si fronte ad aggressioni alla pubblica incolumità e a causa del processo tecnologico.

Quindi nel caso Seveso l’applicazione trova il fondamento nella funzione che il

legislatore assegna: norma di chiusura e apertura alle nuove forme di aggressione

all’interesse dovuto al processo tecnologico.

Fattispecie che non si adatta a una sola condotta, perché il disvalore di evento è

rappresentato dall’oggetto della condotta.

C’è una compenetrazione tra immediatezza e diffusività tra la condotta e l’evento che

la norma intende scongiurare. Non possono essere distinti nettamente tra loro.

Una delle tappe evolutive della criminalità ambientale avviene nell’ambito di nuove

tecnologie e dalla gestione dei rifiuti che è diventata un utile business, da cui derivano

ingenti profitti in quanto più rifiuti ci sono più significa che le imprese si ingrandiscono.

La giurisprudenza è chiamata a giudicare indagini sulla deposizione abusiva di rifiuti o

fanghi pericolosi con la contaminazione di siti abitativi e agricoli e la messa in pericolo

della salu

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Publisher
A.A. 2023-2024
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eli28.amadori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Marra Gabriele.