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LA CONCEZIONE FORMALE DELL’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA

Con “concezione formale della argomentazione”si riferiamo a ciò che si ritrova nei libri di

logica formale e che ha un ruolo importante nella pratica giuridica, e questo non perché il

diritto fa parte della logica ma perché gli argomenti giuridici presentano una dimensione

formale.

E’ difficile definire cosa sia logica formale in quanto ve ne sono diversi tipi, quella

tradizionale di discendenza aristotelica, quelle deontiche ecc…E non tutti i logici vogliono

restringere la disciplina agli aspetti formali degli argomenti. Quindi la concezione formale

dell'argomentazione non si può fermare a quella della logica. La logica formale non si

occupa né dello studio delle premesse, nè dello studio delle conclusioni ma si interessa del

passaggio dalle premesse alle conclusioni, dunque delle relazioni di inferenza e che non vi

siano errori nel passaggio da premesse alla conclusione.

La logica è stata caratterizzata dallo studio di molti autori come lo studio dell'inferenza da

una prospettiva generale, formale e sistematica e questo significa che ciò che interessa la

logico sono classi di inferenze ovvero tutti gli argomenti fanno parte di un sistema logico

con la regola del modus ponens.

Per “logica formale" si intende che la logica si occupa di inferenze facendo astrazione dal

significato concreto degli enunciati e del loro contesto.

Per “logica sistematica” significa che si occupa di presentare in modo organizzato lo studio

degli aspetti generali e formali degli argomenti. Aspetto peculiare della logica è la tendenza

all'astrazione, a generalizzare in classi di oggetti non considerando gli elementi individuali

della classe, considerando la classe nel suo insieme.

Nella forma più radicale di logica formale si parla di "formalizzazione" che consiste nel

prescindere da uno specifico aspetto dell’argomento ma anche dal significato concreto delle

espressioni usate e dal significato contestuale (livello più elevato di formalizzazione).

Nella logica formalizzata si può scrivere una espressione come questa “P→Q; p\q (se p

allora q;p allora q), es: “se qualcuno eccelle (p) allora non è sposato (q)”. La seconda parte

invece: “Poichè qualcuno ad esempio Giuseppe è sposato, allora q non è sposato” (numero

infinito di argomenti che obbediscono a questa formula).

Ma vi sono anche limiti alla logica formale e i limiti dipendono dal fatto che i linguaggi

formalizzati della logica non riescono a riflettere tutta la ricchezza dei linguaggi naturali, sia

nell’argomentazione giuridica che quella che usiamo ogni giorno. Ad es. se guardiamo la

congiunzione “e” che in Italiano ha un significato di successione temporale e di connessione

che non è colta dall’ analogo simbolo in logica “^”, perchè se in logica scriviamo “P^Q”

oppure “Q^P” il significato è lo stesso, e se in Italiano usiamo due frasi come “Si sposarono

ed ebbero un figlio” o "ebbero un figlio e si sposarono” il significato è diverso in quanto c’è

una diversa successione temporale.

Abbiamo già visto come la logica deduttiva standard sia alla base dell’argomentazione,

abbiamo già visto il significato di “dedurre”, la teoria dell’inferenza in logica viene

considerata come il passaggio da alcuni enunciati ad altri (es. di inferenza: “tutti i ladri

devono essere puniti, Giovanni è un ladro quindi deve essere punito”).

Per caratterizzare la logica deduttiva sono state individuate alcune caratteristiche, e la sua

definizione è la seguente: una relazione è logico deduttiva se e solo se è riflessiva,

monotona e accetta il principio di transitività.

1. la proprietà della riflessività (o inclusione) presuppone che ogni enunciato di un

insieme sia tra le conseguenze di questo insieme; cioè, ciò che è nelle premesse

deve esservi anche nella conclusione.

2. la monotonia presuppone che se un enunciato è conseguenza di un insieme di

premesse continuerà ad esserlo anche se si aggiungono nuove premesse.

3. La transitività indica che le conseguenze di un insieme di enunciati sono le

conseguenze dell'insieme di partenza.

Quindi per quanto sia complessa una catena deduttiva, le conclusioni si deducono solo dalle

premesse. E ciò porta ad affermare che: la logica deduttiva standard non produce una

nuova conoscenza materiale, ma si mantiene la conoscenza contenuta nelle premesse.

Questo è un modo di ragionare molto rigido e va contro il diritto, in quanto il diritto può non

essere monotono. Nel caso Riggs v. Palmer, in questo caso ciò che viola la monotonia è

che, rispetto alle premesse di base in cui vi è un valido testamento e la capacità di intendere

e di volere del testatore, in questo caso si aggiunge una nuova premessa, ovvero che al

compimento dell’atto illecito di Palmer e quindi la nuova premessa non consente di

mantenere la monotonia, il risultato cambia.

La nozione di “inferenza” nella logica deduttiva presuppone che la verità della premessa si

trasmetta alla conclusione (ed è questo il modo in cui ragioniamo deduttivamente) e molto

spesso noi ragioniamo a partire da una serie di indizi (ad es. vi sono macchie di sangue sul

vestito di A, la testimonianza di B che A ha minacciato di morte C e la morte di C si è

effettivamente verificata, ma a partire dagli indizi otteniamo una conclusione che è solo

probabile in quanto la conclusione non dipende dalla forma della argomentazione ma da

fattori contestuali e materiali.

Rispetto all'induzione che è quanto stiamo vedendo ora, ovvero l’introduzione degli indizi,

nell’induzione si parla di regole formali in riferimento a criteri generali che si devono però

applicare in relazione ad un dato contesto e nell’induzione sono fondamentali anche fattori

come: rilevanza, peso, buon giudizio ed altri, ciò significa che i criteri più importanti per

valutare l’induzione non sono formali.

Anche il calcolo statistico o probabilistico ha una forma induttiva e molto spesso ed è

importante nel sistema giuridico e il suo ruolo è però di stabilire le premesse e non le

conclusioni, poiché queste ultime dipendono da dati non generali ma particolari (ad es. il

medico che vuole sapere se un paziente ha una certa possibilità di sviluppare un tumore ai

polmoni se fumatore, può avvalersi sicuramente delle informazioni statistiche che gli

provengono dalla medicina, ma deve soprattutto preoccuparsi di studiare quel paziente e il

suo stile di vita).

Dopo deduzione e induzione il terzo tipo di ragionamento è quello ABDUTTIVO (o

retroduttivo) e l’idea è di passare dagli effetti di un evento a scoprire le cause dell’evento

stesso, un es. è come gli antichi che pensavano al carro alato di Apollo per spiegare il tuono,

quindi avevano gli effetti (ovvero il tuono) e dovevano cercare di stabilire le cause. E quasi

tutto il lavoro che fa un medico per esaminare un paziente è quello di trovare i sintomi di una

malattia da cui si deve risalire al tipo di malattia del paziente, e questo vale soprattutto nel

contesto della scoperta in cui il ragionamento abduttivo ha particolare rilievo: si parte da

un’ipotesi che può essere confermata da fatti successivi o modificata o scartata.

Uno dei problemi è sicuramente quello della FORMA DEGLI ARGOMENTI GIURIDICI che

si adoperano durante il ragionamento giuridico: abbiamo il sillogismo tradizionale o il modus

barbara, oppure vi sono argomenti giuridici speciali come gli argomenti per analogia,

argomenti a contrario, ad absurdum di cui vedremo alcuni esempi a breve. Però classificare

solo il modo logico-deduttivo di argomenti è riduttivo in quanto non si considerano altri

aspetti del ragionamento giuridico e una classificazione più completa dovrebbe comprendere

non solo gli argomenti deduttivi, logici, ma anche argomenti retorici e una distinzione tra

argomenti normativi e argomenti non-normativi (induzione, abduzione, calcolo statistico

ecc…).

Una classificazione degli argomenti è stata operata da uno studioso italiano Giovanni

Tarello, il quale distingue 15 argomenti interpretativi tipicamente giuridici, da quello “a

contrario” a quello teleologico, a quello fondato sulla natura delle cose, all’argomento di

equità ed altri.

I primi hanno maggiore forza persuasiva che dipende dalle circostanze soprattutto ma ciò

che interessa più a Tarello è il contesto d’uso, che è quello attraverso cui possiamo

comprendere che l’argomento a contrario ha forza persuasiva in quelle culture in cui si

attribuisce maggiore valore alla lettera del documento (se adoperiamo l’argomento a

contrario, cioè affermiamo che quella legge non ha detto quella tal cosa, ciò ha particolare

importanza in quanto quella struttura giuridica attribuisce grande importanza alla lettera della

legge).

Che cosa ci dimostra il rilievo del contesto d’uso in Tarello? Dimostra che la prospettiva del

ragionamento giuridico di Tarello è soprattutto materiale e pragmatica.

E, in conclusione, sul problema dell’analisi logica degli argomenti stiamo vedendo che la

giustificazione va ben oltre una giustificazione solo formale: se la giustificazione di tipo

deduttivo è sufficiente nei casi facili come sosteneva Mac Cormick ciò che è anche vero è

che in un caso più ampio il ragionamento o l’argomentazione giuridica è un caso particolare

dell’argomentazione pratica generale in cui non vivono regole soltanto logiche. Quindi

possiamo accettare l’idea che la logica sia importante ma che non sia alla base, e accettare

questa realtà non vuol dire essere scettici sul valore della ragione in quanto non è, come

diceva Pearlman, che dove finisce la logica deduttiva inizia l’arbitrarietà, ma possiamo dire

che nel ragionamento giuridico può mancare qualche elemento in una catena deduttiva ma

senza però pregiudicare la conclusione poichè la metafora di cui dobbiamo tener presente

non è quella della logica come una catena la cui forza dipende dalla forza dell’anello più

debole, ma è la metafora della trama del tessuto, in cui la forza degli argomenti porta alla

veridicità della conclusione; ciò che la logica può aiutarci a realizzare è la chiarezza

dell’argomentazione, fornendo aiuti importanti per l’argomentazione, individuando il

problema a cui dobbiamo rispondere e fornendo criteri per il controllo degli argomenti.

TIPI DI ARGOMENTI

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agnesss00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mangini Angelo Maria.