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LA CONCEZIONE MATERIALE DELL’ARGOMENTAZIONE

Sulla concezione materiale abbiamo già detto diverse cose, soprattutto mettendo in

luce che si tratta di una teoria delle premesse, da cui l’argomentazione deve

necessariamente partire e che si occupa del contenuto degli argomenti, mentre

quella formale alla forma.

Abbiamo visto i diversi luoghi tematici che possono essere adoperati per una grande

varietà degli obiettivi argomentativi, il più comune tra questi è che il tutto è maggiore

della somma delle sue parti.

Torniamo sul tema della giustificazione esterna e della giustificazione interna e

riguardo quella esterna non importa tanto la forma del ragionamento, quanto il

contenuto della argomentazione, ciò che dobbiamo portare per argomentare

"esternamente" ovvero all’esterno del dibattito, quindi qualcosa che scopriamo da

fuori, che ha una provenienza esterna e soprattutto una valenza esterna dal dibattito

argomentativo, deve riguardare soprattutto al contenuto e, questo tipo di

argomentazione è più visibile soprattutto nei ragionamenti di common law e in

questo ambiente si distingue le diverse classi di premesse o ragioni che servono a

giustificare le decisioni giudiziali; ed è au uno studioso di nome Summers che si fa

riferimento per distinguere 5 classi di ragioni:

1. sostanziali

2. autoritative

3. fattuali

4. interpretative

5. critiche.

Il nucleo di queste ragioni di common law sono quelle sostanziali, mentre quelle

autoritative consistono nel richiamare i precedenti o altri che sostengano

l'argomentazione, ma quelle sostanziali ci consentono di giustificare una conclusioni

che vogliamo prendere, dunque sono ragioni che hanno a loro volta una sotto

distinzione, cioè la forza giustificativa delle ragioni sostanziali dipende da

considerazioni di carattere morale, economico, politico e istituzionale.

Dunque, attraverso questo insieme di diversi tipi di considerazioni comprendiamo la

varietà di ragioni sostanziali che entrano in un ragionamento.

Tra le ragioni sostanziali si distinguono 3 tipi principali:

ragioni finaliste, di correttezza e istituzionali.

- ragioni finaliste: sono ragioni la cui forza deriva dal fatto che la

giustificazione della decisione che danno avranno effetti sociali positivi, quindi

le ragioni finaliste sono dirette a giustificare qualcosa che avrà degli effetti

sociali positivi, assomigliano alle policies di Dworkin, anch'esse dirette

realizzare obiettivi di benessere sociale;

- ragioni di correttezza: derivano la forza giustificativa da una applicabilità di

una norma socio morale valida, quindi qui non vi è una ragione finalista.

- ragioni istituzionali: possono essere o di fine o di correttezza ma collegate a

processi istituzionali specifici.

L’insieme di queste ragioni fornite da Summers costituisce una teoria delle

premesse, che è una teoria delle ragioni per l’azione. Obiettivo fondamentale è

rilevare la natura delle ragioni sul peso relativo che ciascuna regione ha e le

condizioni alle quali alcune ragioni possono prevalere su altre.

In questo consiste quindi una teoria delle premesse e si deve cercare di definire ciò

che si deve fare, bilanciando e soppesando le ragioni e agendo sulla base di quelle

più forti. E rispetto a questo tipo di argomentazioni (e soprattutto alle ragioni

sostanziali) è interessante guardare agli esempi di argomentazione che sono forniti

da Dworkin, il quale ha esplicitamente avanzato una analisi, attraverso molteplici

opere, che rientra nell’ambito della teoria dell’argomentazione, elaborando un criterio

molto ampio di giustificazione, basato sulla nozione di integrità, ovvero lo slogan

“Law as integrity”.

E studiando i suoi scritti si trovano dei modelli su come argomentare e soprattutto in

relazione ai casi difficili del diritto costituzionale (“hard cases”, eutanasia, aborto

ecc…) e l’obiettivo di Dworkin è di identificare ragioni che abbiano una forza

sufficiente per giustificare una decisione.

In questo discorso è importante una distinzione tra ragionamento teorico e

ragionamento pratico:

- ragionamento teorico: consiste in ragioni per credere o non credere che un

dato fatto è avvenuto qualcosa, se abbiamo sufficienti prove;

- ragionamento pratico: consiste in ragioni ma esse non sono costituite solo

da fatti ma anche da norme o valori;

La distinzione sta nel fatto che nel ragionamento teorico il linguaggio si modifica in

relazione a cambiamenti nel mondo (poichè le cose stanno nel mondo in un modo

anzichè in un altro ci porta a modificare le nostre credenze e cambia il linguaggio

che utilizziamo); nel ragionamento pratico noi modifichiamo ciò che è nel mondo

sulla base dei nostri enunciati linguistici, arriviamo a conclusioni pratiche poi

operative nel mondo. Questa distinzione è utile a livello analitico, ma non esclude

che vi siano punti di contatto tra i due tipi di ragionamento.

Se pensiamo infatti che un giudice deve decidere e vedere i fatti su un presunto

omicidio, e se ci sono prove che A abbia minacciato B e che approssimamente in

quel luogo vi è stata la morte di B, il giudice può concludere che A sia colpevole e

condannandolo. Qui vi è una conclusione che è un ragionamento pratico a monte del

quale vi è un ragionamento teorico circa le premesse e la conclusione del

ragionamento pratico come già diceva Aristotele è un'azione o un immediato

antecedente dell’azione.

Abbiamo detto che nella concezione formale conta soprattutto la forma

dell’argomentazione, in quella materiale si dà importanza e di distinguere sia il

contesto di giustificazione di una certa decisione e quindi le ragioni che stanno a

fondamento di una certa decisione, e anche il contesto di scoperta che porta a

identificare un certo tipo di ragioni a fondamento della decisione.

Vi sono due tipi importanti di ragionamento pratico:

- quello di carattere strumentale o prudenziale

- quello di carattere normativo.

Nel primo caso la premessa pratica è un'entità che appartiene al mondo interiore

della gente (desiderio, interesse…) se invece è al di là di questo ambito ci dobbiamo

riferire alla seconda categoria. Nel primo caso quelli strumentali l'argomentazione è

una relazione tra mezzi e fini, quindi dato un fine che nasce da un desiderio

dobbiamo adoperare i mezzi necessari.

Nel secondo caso stabiliamo la necessità di aiutare qualcuno che ha bisogno e la

premessa pratica è una norma o valore, qualcosa che non dipende da

un'espressione soggettiva della gente.

E spesso le argomentazioni di carattere strumentale si intrecciano su quelle di

norme o valori, ad es. argomentazioni legislative che mostrano che una legge che ha

certi contenuti vuole raggiungere dati obiettivi, ma, tali obiettivi che la legge si pone,

devono essere conformi a norme e valori costituzionali, quindi ci deve essere un

assetto normativo oltre al perseguimento di certe norme o…

Altro aspetto importante è che alcune premesse del ragionamento giuridico sono di

carattere sistematico, ovvero derivano da norme valide del sistema giuridico. E tra

queste norme valide vi sono distinzioni:

- norme regolative: se si danno le condizioni di applicazione X allora deve o

può o è proibito realizzare l’azione Y. Tra queste già sappiamo che alcune

sono ragioni vere e proprie (sono le regole), altre, i principi, sono ragioni non

deduttorie (?).

- norme costitutive: la forma enunciativa è la seguente: se si danno le

condizioni di applicazione X allora si produce che il risultato normativo R. Qui

si fa riferimento a regole che conferiscono il potere per contrarre un

testamento o per aderire a un contratto, questo tipo di norme stabilisce le

condizioni per redigere un contratto o testamento valido.

Per chiudere questo argomento dobbiamo dire che in tutti i contesti giuridici vi sono

premesse che consistono enunciati esterni al sistema giuridico e che costituiscono le

giustificazioni esterne nella premessa di fatto e nel ragionamento legislativo un ruolo

essenziale è giocata dalla ragioni di carattere finalista, cioè ragioni che presiedono a

interessi di carattere generali, e quindi rispetto a queste premesse il sistema deve

intervenire stabilendo le norme necessarie, si tratta dell’aspetto del sistema che

sono di tipo sociale, morale e politico sulla base delle quali bisogna creare delle

norme giuridiche rilevanti. Con questo terminiamo sulla concezione materiale

LA CONCEZIONE PRAGMATICA DELLA ARGOMENTAZIONE

La concezione pragmatica ci pone di fronte ad un insieme di considerazioni più

complicate, essa deriva tra una fusione di punti di vista e di apporti teorici diversi:

intanto, per cominciare va detto che nella Filosofia del diritto come in altre scienze in

tempi recenti è valsa la svolta pragmatica che pone l’accento sulla dimensione

sintattica e quella semantica del linguaggio, ma anche sulla dimensione pragmatica

del linguaggio, che si occupa dell'uso del linguaggio e della relazione tra gli

utenti e il linguaggio.

E questo interesse per gli aspetti pragmatici è quanto si trova in Perelman ed è

quanto fa nascere la sua teoria e anche con un altro studioso inglese, Toulmin, che

invece non abbiamo analizzato.

1. In questa ottica l’argomentazione viene vista non come una catena di

enunciati ma come un atto linguistico complesso in cui si conferisce

attenzioni agli attori dell’argomentazione (oratore e uditorio, torna l’approccio

di Perelman).

Ciò che importa in questo approccio sono soprattutto le intenzioni o gli

obiettivi che perseguono gli attori.

2. Altro elemento è dato dalle regole che stabiliscono come ci si deve

comportare durante l’attività oratoria.

3. Infine, i tipi di atti linguistici che è permesso o proibito o obbligatorio

effettuare.

Quindi questi sono i tre elementi che importano in questa concezione

dell’argomentazione. Queste tre categorie le vedremo diversamente all’opera in

quanto la concezione pragmatica si compone di retorica (già stata ripresa da

Perelman) e della dialettica.

E, fin dai tempi di Aristotele l’argomentazione si studia tra queste due discipline, e

nelle università medievali insieme alla logica si studiavano dialettica e retorica.

Però facendo un ulteriore passo all’indietro, si può dire che all’origine di questo

studio che ci arriva come concezione pragmatica dell’argomentazione, quindi lo

studio della retorica e della dialettica si incontrano insieme il diritto e la democrazia

in quanto nella Grecia classica si riteneva che fosse possibile risolvere una disputa

attraverso un dibattito ordinato in cui i cittadini potess

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A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agnesss00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mangini Angelo Maria.