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LA CONCEZIONE MATERIALE DELL’ARGOMENTAZIONE
Sulla concezione materiale abbiamo già detto diverse cose, soprattutto mettendo in
luce che si tratta di una teoria delle premesse, da cui l’argomentazione deve
necessariamente partire e che si occupa del contenuto degli argomenti, mentre
quella formale alla forma.
Abbiamo visto i diversi luoghi tematici che possono essere adoperati per una grande
varietà degli obiettivi argomentativi, il più comune tra questi è che il tutto è maggiore
della somma delle sue parti.
Torniamo sul tema della giustificazione esterna e della giustificazione interna e
riguardo quella esterna non importa tanto la forma del ragionamento, quanto il
contenuto della argomentazione, ciò che dobbiamo portare per argomentare
"esternamente" ovvero all’esterno del dibattito, quindi qualcosa che scopriamo da
fuori, che ha una provenienza esterna e soprattutto una valenza esterna dal dibattito
argomentativo, deve riguardare soprattutto al contenuto e, questo tipo di
argomentazione è più visibile soprattutto nei ragionamenti di common law e in
questo ambiente si distingue le diverse classi di premesse o ragioni che servono a
giustificare le decisioni giudiziali; ed è au uno studioso di nome Summers che si fa
riferimento per distinguere 5 classi di ragioni:
1. sostanziali
2. autoritative
3. fattuali
4. interpretative
5. critiche.
Il nucleo di queste ragioni di common law sono quelle sostanziali, mentre quelle
autoritative consistono nel richiamare i precedenti o altri che sostengano
l'argomentazione, ma quelle sostanziali ci consentono di giustificare una conclusioni
che vogliamo prendere, dunque sono ragioni che hanno a loro volta una sotto
distinzione, cioè la forza giustificativa delle ragioni sostanziali dipende da
considerazioni di carattere morale, economico, politico e istituzionale.
Dunque, attraverso questo insieme di diversi tipi di considerazioni comprendiamo la
varietà di ragioni sostanziali che entrano in un ragionamento.
Tra le ragioni sostanziali si distinguono 3 tipi principali:
ragioni finaliste, di correttezza e istituzionali.
- ragioni finaliste: sono ragioni la cui forza deriva dal fatto che la
giustificazione della decisione che danno avranno effetti sociali positivi, quindi
le ragioni finaliste sono dirette a giustificare qualcosa che avrà degli effetti
sociali positivi, assomigliano alle policies di Dworkin, anch'esse dirette
realizzare obiettivi di benessere sociale;
- ragioni di correttezza: derivano la forza giustificativa da una applicabilità di
una norma socio morale valida, quindi qui non vi è una ragione finalista.
- ragioni istituzionali: possono essere o di fine o di correttezza ma collegate a
processi istituzionali specifici.
L’insieme di queste ragioni fornite da Summers costituisce una teoria delle
premesse, che è una teoria delle ragioni per l’azione. Obiettivo fondamentale è
rilevare la natura delle ragioni sul peso relativo che ciascuna regione ha e le
condizioni alle quali alcune ragioni possono prevalere su altre.
In questo consiste quindi una teoria delle premesse e si deve cercare di definire ciò
che si deve fare, bilanciando e soppesando le ragioni e agendo sulla base di quelle
più forti. E rispetto a questo tipo di argomentazioni (e soprattutto alle ragioni
sostanziali) è interessante guardare agli esempi di argomentazione che sono forniti
da Dworkin, il quale ha esplicitamente avanzato una analisi, attraverso molteplici
opere, che rientra nell’ambito della teoria dell’argomentazione, elaborando un criterio
molto ampio di giustificazione, basato sulla nozione di integrità, ovvero lo slogan
“Law as integrity”.
E studiando i suoi scritti si trovano dei modelli su come argomentare e soprattutto in
relazione ai casi difficili del diritto costituzionale (“hard cases”, eutanasia, aborto
ecc…) e l’obiettivo di Dworkin è di identificare ragioni che abbiano una forza
sufficiente per giustificare una decisione.
In questo discorso è importante una distinzione tra ragionamento teorico e
ragionamento pratico:
- ragionamento teorico: consiste in ragioni per credere o non credere che un
dato fatto è avvenuto qualcosa, se abbiamo sufficienti prove;
- ragionamento pratico: consiste in ragioni ma esse non sono costituite solo
da fatti ma anche da norme o valori;
La distinzione sta nel fatto che nel ragionamento teorico il linguaggio si modifica in
relazione a cambiamenti nel mondo (poichè le cose stanno nel mondo in un modo
anzichè in un altro ci porta a modificare le nostre credenze e cambia il linguaggio
che utilizziamo); nel ragionamento pratico noi modifichiamo ciò che è nel mondo
sulla base dei nostri enunciati linguistici, arriviamo a conclusioni pratiche poi
operative nel mondo. Questa distinzione è utile a livello analitico, ma non esclude
che vi siano punti di contatto tra i due tipi di ragionamento.
Se pensiamo infatti che un giudice deve decidere e vedere i fatti su un presunto
omicidio, e se ci sono prove che A abbia minacciato B e che approssimamente in
quel luogo vi è stata la morte di B, il giudice può concludere che A sia colpevole e
condannandolo. Qui vi è una conclusione che è un ragionamento pratico a monte del
quale vi è un ragionamento teorico circa le premesse e la conclusione del
ragionamento pratico come già diceva Aristotele è un'azione o un immediato
antecedente dell’azione.
Abbiamo detto che nella concezione formale conta soprattutto la forma
dell’argomentazione, in quella materiale si dà importanza e di distinguere sia il
contesto di giustificazione di una certa decisione e quindi le ragioni che stanno a
fondamento di una certa decisione, e anche il contesto di scoperta che porta a
identificare un certo tipo di ragioni a fondamento della decisione.
Vi sono due tipi importanti di ragionamento pratico:
- quello di carattere strumentale o prudenziale
- quello di carattere normativo.
Nel primo caso la premessa pratica è un'entità che appartiene al mondo interiore
della gente (desiderio, interesse…) se invece è al di là di questo ambito ci dobbiamo
riferire alla seconda categoria. Nel primo caso quelli strumentali l'argomentazione è
una relazione tra mezzi e fini, quindi dato un fine che nasce da un desiderio
dobbiamo adoperare i mezzi necessari.
Nel secondo caso stabiliamo la necessità di aiutare qualcuno che ha bisogno e la
premessa pratica è una norma o valore, qualcosa che non dipende da
un'espressione soggettiva della gente.
E spesso le argomentazioni di carattere strumentale si intrecciano su quelle di
norme o valori, ad es. argomentazioni legislative che mostrano che una legge che ha
certi contenuti vuole raggiungere dati obiettivi, ma, tali obiettivi che la legge si pone,
devono essere conformi a norme e valori costituzionali, quindi ci deve essere un
assetto normativo oltre al perseguimento di certe norme o…
Altro aspetto importante è che alcune premesse del ragionamento giuridico sono di
carattere sistematico, ovvero derivano da norme valide del sistema giuridico. E tra
queste norme valide vi sono distinzioni:
- norme regolative: se si danno le condizioni di applicazione X allora deve o
può o è proibito realizzare l’azione Y. Tra queste già sappiamo che alcune
sono ragioni vere e proprie (sono le regole), altre, i principi, sono ragioni non
deduttorie (?).
- norme costitutive: la forma enunciativa è la seguente: se si danno le
condizioni di applicazione X allora si produce che il risultato normativo R. Qui
si fa riferimento a regole che conferiscono il potere per contrarre un
testamento o per aderire a un contratto, questo tipo di norme stabilisce le
condizioni per redigere un contratto o testamento valido.
Per chiudere questo argomento dobbiamo dire che in tutti i contesti giuridici vi sono
premesse che consistono enunciati esterni al sistema giuridico e che costituiscono le
giustificazioni esterne nella premessa di fatto e nel ragionamento legislativo un ruolo
essenziale è giocata dalla ragioni di carattere finalista, cioè ragioni che presiedono a
interessi di carattere generali, e quindi rispetto a queste premesse il sistema deve
intervenire stabilendo le norme necessarie, si tratta dell’aspetto del sistema che
sono di tipo sociale, morale e politico sulla base delle quali bisogna creare delle
norme giuridiche rilevanti. Con questo terminiamo sulla concezione materiale
LA CONCEZIONE PRAGMATICA DELLA ARGOMENTAZIONE
La concezione pragmatica ci pone di fronte ad un insieme di considerazioni più
complicate, essa deriva tra una fusione di punti di vista e di apporti teorici diversi:
intanto, per cominciare va detto che nella Filosofia del diritto come in altre scienze in
tempi recenti è valsa la svolta pragmatica che pone l’accento sulla dimensione
sintattica e quella semantica del linguaggio, ma anche sulla dimensione pragmatica
del linguaggio, che si occupa dell'uso del linguaggio e della relazione tra gli
utenti e il linguaggio.
E questo interesse per gli aspetti pragmatici è quanto si trova in Perelman ed è
quanto fa nascere la sua teoria e anche con un altro studioso inglese, Toulmin, che
invece non abbiamo analizzato.
1. In questa ottica l’argomentazione viene vista non come una catena di
enunciati ma come un atto linguistico complesso in cui si conferisce
attenzioni agli attori dell’argomentazione (oratore e uditorio, torna l’approccio
di Perelman).
Ciò che importa in questo approccio sono soprattutto le intenzioni o gli
obiettivi che perseguono gli attori.
2. Altro elemento è dato dalle regole che stabiliscono come ci si deve
comportare durante l’attività oratoria.
3. Infine, i tipi di atti linguistici che è permesso o proibito o obbligatorio
effettuare.
Quindi questi sono i tre elementi che importano in questa concezione
dell’argomentazione. Queste tre categorie le vedremo diversamente all’opera in
quanto la concezione pragmatica si compone di retorica (già stata ripresa da
Perelman) e della dialettica.
E, fin dai tempi di Aristotele l’argomentazione si studia tra queste due discipline, e
nelle università medievali insieme alla logica si studiavano dialettica e retorica.
Però facendo un ulteriore passo all’indietro, si può dire che all’origine di questo
studio che ci arriva come concezione pragmatica dell’argomentazione, quindi lo
studio della retorica e della dialettica si incontrano insieme il diritto e la democrazia
in quanto nella Grecia classica si riteneva che fosse possibile risolvere una disputa
attraverso un dibattito ordinato in cui i cittadini potess