Lezione 4
Fonte primaria e bicameralismo perfetto
Si parla di fonte primaria quando la primarietà di questa fonte soggiace solo alla costituzione e alle leggi costituzionali ed è sovraordinata rispetto alle fonti secondarie, ossia i cosiddetti regolamenti amministrativi. La legge è approvata dal parlamento, cioè viene adottata a seguito di una procedura complessa in cui sostanzialmente le due camere fanno la stessa cosa. Questo significa che il procedimento che avviene in una camera è speculare a quello che avviene nell’altra camera e affinché non approvino la stessa cosa, il disegno di legge non esce dall’organo parlamentare.
Caratteristiche della legge
Le 3 caratteristiche della legge sono: la generalità, l’astrattezza e l’irretroattività.
Generalità
Generalità vuol dire che la legge si rivolge a tutti coloro che sono presenti sul territorio italiano, siano essi cittadini italiani o stranieri. Lo straniero può essere un rifugiato politico ma anche un migrante economico, ossia colui che, in maniera transitoria, sosta nel nostro paese. Quando la legge entra in vigore nel nostro ordinamento, dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana e dopo la vacatio legis, ossia il periodo di tempo (generalmente 15 giorni) che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della norma, il cittadino è tenuto alla conoscenza di questa legge e i magistrati sono tenuti a conoscere l’applicazione delle regole in entrata in vigore nell’ordinamento.
Astrattezza
L’astrattezza, come secondo carattere dell’atto legislativo, vuol dire che l’atto di legge è idoneo a disciplinare una serie infinita di casi. Una stessa norma può essere la base giuridica per una serie di comportamenti umani anche caratterizzati da elementi diversi al loro interno. Ad esempio, il divieto di fumare nei luoghi chiusi si applica sia alla sigaretta sia a qualsiasi altra sostanza che può essere fumata.
Irretroattività
L’irretroattività è un’altra caratteristica della legge e collega l’atto legislativo al tempo, cioè le leggi si rivolgono al futuro. Le norme sono tutte irretroattive, cioè guardano al futuro senza disciplinare casi passati, ma in via eccezionale possono essere presenti norme retroattive, ossia l’atto non disciplina solo casi futuri ma anche accadimenti che si sono verificati nel passato. La retroattività si rinviene in casi specifici, ad esempio il caso delle leggi sanatorie, ossia leggi che il parlamento approva in caso in cui un decreto-legge non sia convertito in legge. L’irretroattività è scritta all’interno delle preleggi del Codice civile, ossia all’articolo 11.
Il ruolo del parlamento e la procedura legislativa
Il nostro ordinamento considera la legge come fonte: noi eleggiamo i membri del parlamento e il parlamento esercita il potere legislativo. La legge è una fonte primaria e viene approvata a seguito di una procedura complessa alla quale partecipano maggioranza e opposizione per entrambe le camere. La legge non deve essere solo espressione di maggioranza ma è necessario che vi siano anche forze di opposizione.
La norma basilare è l’articolo 70 che recita la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due camere (legge del bicameralismo perfetto, ossia le due camere fanno la stessa cosa). L’articolo 71 espone un elenco di soggetti che possono proporre un atto di legge alle camere. Ad oggi, questo appartiene al governo, a ciascun membro delle camere e al popolo. Questa iniziativa è stata scarsamente esercitata nel nostro ordinamento e le camere godono della possibilità di non trattare le proposte presentate dal popolo qualora non le ritengano importanti.
Disegno di legge e proposta di legge
Si tende, molto spesso, a confondere il disegno di legge e la proposta di legge. Tecnicamente il disegno di legge si ha quando l’iniziativa legislativa è esercitata dal governo. La proposta di legge si ha quando il potere di iniziativa non è esercitato dal governo ma da altri soggetti, ad esempio da un parlamentare non presente nel governo.
Circuito di produzione normativa
Il circuito di produzione normativa è un processo pubblico disciplinato dagli articoli 70 in poi. Questo processo deve essere trasparente e conoscibile. Noi eleggiamo i membri del parlamento e questi, esercitando la funzione legislativa, producono le leggi. Quindi il circuito di produzione si innesta su un circuito di rappresentanza politica basato sulle elezioni.
Rappresentanza politica
Parliamo di rappresentanza politica e non di rappresentanza giuridica perché in quella giuridica c’è un mandante che delega il mandatario a compiere un’azione per suo interesse. Se il mandatario non compie quest’azione per me, io posso sanzionarla. Nel rapporto fra elettore ed eletto, ossia tra parlamentare e singolo cittadino elettore, non funziona allo stesso modo. Io eleggo il rappresentante che sembra rispecchiare il mio orientamento politico, do fiducia a questo rappresentante ma questo, dal giorno dopo, rappresenta la nazione cioè diventa un membro dell’organo sovrano, ma io non mi posso tirare più indietro. L’elettore in questo caso non ha nessuno strumento sanzionatorio giuridico per chiamare indietro l’eletto ma l’elettore può esercitare una sanzione politica, cioè se il rappresentante si ricandida, puoi scegliere di non votarlo più, ma dal punto di vista giuridico non posso fare niente. Quindi la rappresentanza politica assomiglia a quella giuridica ma proprio perché è politica non è giuridicamente sanzionabile.
Il governo, il senato e la Camera dei deputati sono tutti organi costituzionali, sottraendo i quali...