Consenso informato e sue basi costituzionali
Consenso dell’avente diritto
Consensus = sentire insieme
Articoli della Costituzione
Art. 13 Cost. ("Habeas corpus"): "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto…".
Art. 32 Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
Art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
Riferimenti penalistici del consenso
- Art. 50 c.p.: "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne"
- Art. 54 c.p. (Stato di necessità)
- Art. 728 c.p. (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui)
Riferimenti civilistici del consenso
Art. 5 c.c.: (Atti di disposizione del proprio corpo): "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume."
Riferimenti deontologici del consenso
Art. 33 CDM: "Informazione e comunicazione con la persona assistita": il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore, elemento di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
Art. 34 CDM: "Informazione e comunicazione a terzi", ossia l’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 35 CDM: «Consenso e dissenso informato», l’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
Art. 36 CDM: «Assistenza di urgenza e di emergenza», ossia il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
Art. 38 CDM: «Dichiarazioni anticipate di trattamento», ossia il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)
È regolato dalla legge del 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 33-34-35) e sono disposti dal sindaco su proposta motivata di un medico. Le garanzie da assicurare sono la libera scelta del medico e del luogo di cura, e bisogna comunicare con chi ritenga e chiunque abbia interesse può chiedere revoca o modifica ed il sindaco decide entro 10 giorni. Quando sia necessaria la degenza, vanno attuati nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Ma quando attuare un TSO? In caso di malattie infettive e diffusive, malattie veneree in fase contagiosa (L. 25 luglio 1956, n. 837), malattie mentali (se bisogna attuare degli interventi terapeutici urgenti o se non vi sono possibili altre misure extraospedaliere), in caso di lesioni da infortunio sul lavoro o malattie professionali e in caso di invalidità o inabilità pensionabile.
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