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CONSENSO INFORMATO

CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO E SUE BASI COSTITUZIONALI

Consensus = sentire insieme

Art. 13 Cost. (“Habeas corpus”): “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa

forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e

nei soli casi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati

tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare

provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si

intendono revocati e restano privi di ogni effetto…”.

Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.”

Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti Inviolabili dell'uomo, sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

RIFERIMENTI PENALISTICI DEL CONSENSO:

Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della

persona che può validamente disporne”

Art. 54 c.p. (Stato di necessità)

Art. 728 c.p. (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui).

RIFERIMENTI CIVILISTICI DEL CONSENSO:

Art. 5 c.c.: (Atti di disposizione del proprio corpo): “Gli atti di disposizione del proprio

corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità

fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon

costume”.

RIFERIMENTI DEONTOLOGICI DEL CONSENSO:

Art. 33 CDM: “Informazione e comunicazione con la persona assistita»: il medico

garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione

comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi,

sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui

prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà

osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di

comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo

a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei

medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi

di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà

della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto

l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al

minore, elemento di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e

gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo

decisionale.

Art. 34 CDM: “Informazione e comunicazione a terzi», ossia l’informazione a terzi può

essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto

salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la

vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli

eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione

dei dati sensibili.

Art. 35 CDM: «Consenso e dissenso informato», l’acquisizione del consenso o del

dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il

medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi

terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di

dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre

modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi

previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato

rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il

medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i

processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36 CDM: «Assistenza di urgenza e di emergenza», ossia il medico assicura

l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle

volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se

manifestate.

Art. 38 CDM: «Dichiarazioni anticipate di trattamento», ossia il medico tiene conto

delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e

datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta

traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e

la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi

terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o

grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono

l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni

anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione

in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del

paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

T.S.O. (TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI)

È regolato dalla legge del 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 33-34-35) e sono disposti dal

sindaco su proposta motivata di un medico. Le garanzie da assicurare sono la libera

scelta del medico e del luogo di cura, e bisogna comunicare con chi ritenga e chiunque

abbia interesse può chiedere revoca o modifica ed il sindaco decide entro 10 gg.

Quando sia necessaria la degenza, vanno attuati nelle strutture ospedaliere pubbliche

o convenzionate.

Ma quando attuare un TSO? In caso di malattie infettive e diffusive, malattie veneree

in fase contagiosa (L. 25 luglio 1956, n. 837), malattie mentali (se bisogna attuare

degli interventi terapeutici urgenti o se non vi sono possibili altre misure

extraospedaliere), in caso di lesioni da infortunio sul lavoro o malattie professionali e

in caso di invalidità o inabilità pensionabile.

REQUISITI DEL CONSENSO

PERSO

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledc0033 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Davi' Giovanni.
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