CONSENSO INFORMATO
CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO E SUE BASI COSTITUZIONALI
Consensus = sentire insieme
Art. 13 Cost. (“Habeas corpus”): “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e
nei soli casi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto…”.
Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.”
Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti Inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
RIFERIMENTI PENALISTICI DEL CONSENSO:
Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente disporne”
Art. 54 c.p. (Stato di necessità)
Art. 728 c.p. (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui).
RIFERIMENTI CIVILISTICI DEL CONSENSO:
Art. 5 c.c.: (Atti di disposizione del proprio corpo): “Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità
fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume”.
RIFERIMENTI DEONTOLOGICI DEL CONSENSO:
Art. 33 CDM: “Informazione e comunicazione con la persona assistita»: il medico
garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione
comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi,
sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui
prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà
osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di
comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo
a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei
medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi
di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al
minore, elemento di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e
gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo
decisionale.
Art. 34 CDM: “Informazione e comunicazione a terzi», ossia l’informazione a terzi può
essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto
salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la
vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli
eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione
dei dati sensibili.
Art. 35 CDM: «Consenso e dissenso informato», l’acquisizione del consenso o del
dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il
medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi
terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di
dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi
previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato
rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il
medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i
processi decisionali che lo riguardano.
Art. 36 CDM: «Assistenza di urgenza e di emergenza», ossia il medico assicura
l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle
volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se
manifestate.
Art. 38 CDM: «Dichiarazioni anticipate di trattamento», ossia il medico tiene conto
delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e
datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta
traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e
la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi
terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o
grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono
l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni
anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione
in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
T.S.O. (TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI)
È regolato dalla legge del 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 33-34-35) e sono disposti dal
sindaco su proposta motivata di un medico. Le garanzie da assicurare sono la libera
scelta del medico e del luogo di cura, e bisogna comunicare con chi ritenga e chiunque
abbia interesse può chiedere revoca o modifica ed il sindaco decide entro 10 gg.
Quando sia necessaria la degenza, vanno attuati nelle strutture ospedaliere pubbliche
o convenzionate.
Ma quando attuare un TSO? In caso di malattie infettive e diffusive, malattie veneree
in fase contagiosa (L. 25 luglio 1956, n. 837), malattie mentali (se bisogna attuare
degli interventi terapeutici urgenti o se non vi sono possibili altre misure
extraospedaliere), in caso di lesioni da infortunio sul lavoro o malattie professionali e
in caso di invalidità o inabilità pensionabile.
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