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Il concetto di assicurazione

Art. 1882 c.c.: “L’assicurazione è un contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Soggetti dell’assicurazione

  • Assicuratore
  • Contraente
  • Assicurato
  • Beneficiario

Elementi dell'assicurazione

1) Il rischio (an, quando, quantum):

  • Aggravamento (1898 c.c.)
  • Diminuzione (1897 c.c.)
  • Attività professionali principali e secondarie dichiarate (capacità lavorativa ultra-generica)

2) Il premio (1892-1894 c.c.) (condiz. aggiuntive)

3) La polizza (1888 c.c.)

4) La denuncia del sinistro (1913 c.c.) (+ certif. med.)

5) L’indennizzo

6) Il massimale (compensazione totale rischi)

7) Obbligo per l’assicurato di sottoporsi a controllo della Compagnia (inviare certificati ogni 15 gg.)

L’assicurazione per responsabilità civile

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) del danno cagionato a terzi (morte, invalidità permanente) in conseguenza di una errata condotta professionale.

Polizza per responsabilità civile in sanità

  • Specifica attività del sanitario
  • Qualifica professionale (generico o specialista)
  • Locali adibiti a studio professionale
  • Apparecchi radiodiagnostici
  • Responsabilità collaboratori (Art. 1228 c.c.: “Responsabilità per fatto degli ausiliari”)

Rischi solitamente esclusi

  • Danni di natura estetica-fisionomica
  • Danni derivanti da procedure implantologiche
  • Danni derivanti da colpa lieve

Ulteriore copertura assicurativa

  • “Sovrapremio” Solo se espressamente richiamato in polizza e solo per specialisti del settore
  • Spese legali
  • Infortuni dei dipendenti dello studio (indenne da azione di regresso INAIL)

La polizza infortuni-malattia

“Infortunio”: quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (ad es.: non psichiche) e che abbiano per conseguenza:

  • Morte
  • Invalidità permanente (tot./parz.) (funz. = anatom.)
  • Inabilità temporanea (tot./parz. al 50%)
  • Necessità di cure mediche, chirurgiche o ricoveri

Rischi esclusi

  • Età superiore ai 75 anni
  • Infermità mentale
  • Alcolismo o tossicodipendenza
  • Sport pericolosi
  • Guerre o calamità naturali
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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

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