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Lezione 1: Il concetto di assicurazione

Art. 1882 c.c.: "L'assicurazione è un contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".

Soggetti dell'assicurazione:

  • assicuratore
  • contraente
  • assicurato
  • beneficiario

1) Il rischio (an, quando, quantum):

  • aggravamento (1898 c.c.)
  • diminuzione (1897 c.c.)
  • attività professionali principali e secondarie dichiarate (capacità lavorativa ultra-generica)

2) Il premio (1892-1894 c.c.) (condiz. aggiuntive)

3) La polizza (1888 c.c.)

4) La denuncia del sinistro (1913 c.c.) (+ certif. med.)

5) L'indennizzo

6) Il massimale (compensazione totale rischi)

7) Obbligo per l'assicurato di sottoporsi a controllo della Compagnia (inviare certificati ogni 15 gg.)

L'ASSICURAZIONE PER

RESPONSABILITÀ CIVILE La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) del danno cagionato a terzi (morte, invalidità permanente) in conseguenza di una errata condotta professionale. POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE IN SANITÀ
  • Specifica attività del sanitario
  • Qualifica professionale (generico o specialista)
  • Locali adibiti a studio professionale
  • Apparecchi radiodiagnostici
  • Responsabilità collaboratori (Art. 1228 c.c.: "Responsabilità per fatto degli ausiliari")
RISCHI SOLITAMENTE ESCLUSI
  • Danni di natura estetica-fisionomica
  • Danni derivanti da procedure implantologiche
  • Danni derivanti da colpa lieve
ULTERIORE COPERTURA ASSICURATIVA
  • "Sovrapremio" Solo se espressamente richiamato in polizza e solo per specialisti del settore
  • Spese legali

Infortuni dei dipendenti dello studio (indenne da azione di regresso INAIL)

LA POLIZZA INFORTUNI-MALATTIA

  • "Infortunio": quell'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporee obiettivamente constatabili (ad es.: non psichiche) e che abbiano per conseguenza:
    1. Morte
    2. Invalidità permanente (tot. /parz.) (funz. = anatom.)
    3. Inabilità temporanea (tot. /parz. al 50%)
    4. Necessità di cure mediche, chirurgiche o ricoveri

RISCHI ESCLUSI: Età superiore ai 75 anni, infermità mentale, Alcolismo o tossicodipendenza, Sport pericolosi, Guerre o calamità naturali, Infortuni per malore o stato d'incoscienza, Ingestione di sostanze tossiche, Ernie muscolari e viscerali, Infarto miocardico acuto, Conseguenze di un intervento chirurgico non reso necessario dall'infortunio.

STATO ANTERIORE

Non esiste "concausa" in polizza, ma solo l'espressione "conseguenze dirette ed

  1. esclusive”dell’infortunio
  2. Concausa di infortunio
  3. Concausa di lesione
  4. Concausa di menomazione

Quando parliamo di FRANCHIGIA possiamo distinguere una inabilità temporanea (gg) e un’invalidità permanente (%)

  • “Criterio partecipativo al rischio”
  • a) Assoluta (ad es. 5%; 8%-5%=3%)
  • b) Relativa (ad es. 5%; 8%=8%)
  • c) Variabile (ad es. sottomultipli)

OBBLIGHI DELLE PARTI

Assicurato: denunciare l’infortunio, curarsi, farsi visitare dal fiduciario e onere della prova;

Compagnia morte: massimale assicurato; invalidità permanente: somma assicurata; inabilità temporanea: diaria da ricovero, di convalescenza e di gessatura.

POLIZZE MALATTIA

“MALATTIA”: riduzione permanente, totale o parziale, dell’integrità fisica dell’assicurato che comprometta in tutto o in parte la sua capacità di lavoro.

La PRESTAZIONE può essere:

  • INTEGRATIVA: spese non coperte dal SSN.
  • ALTERNATIVA: spese per Centri o
    1. Il medico di fiducia dell'assicurato deve essere denunciato.
    2. La forfettaria può essere in forma unica o in diaria.
    3. Gli obblighi delle parti sono i seguenti:
      • L'assicurato deve denunciare la malattia e allegare il certificato medico della malattia, il certificato medico di avvenuta guarigione e stabilizzazione.
    4. La compagnia indennizza per le seguenti spese:
      • Spese ospedaliere
      • Cure domiciliari o ambulatoriali
      • Trattamenti riabilitativi e fisioterapici
    5. Il rimborso, la diaria o l'indennizzo sono previsti se:
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
5 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledc0033 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Davi' Giovanni.