Il concetto di assicurazione
Art. 1882 c.c.: “L’assicurazione è un contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Soggetti dell’assicurazione
- Assicuratore
- Contraente
- Assicurato
- Beneficiario
Elementi dell'assicurazione
1) Il rischio (an, quando, quantum):
- Aggravamento (1898 c.c.)
- Diminuzione (1897 c.c.)
- Attività professionali principali e secondarie dichiarate (capacità lavorativa ultra-generica)
2) Il premio (1892-1894 c.c.) (condiz. aggiuntive)
3) La polizza (1888 c.c.)
4) La denuncia del sinistro (1913 c.c.) (+ certif. med.)
5) L’indennizzo
6) Il massimale (compensazione totale rischi)
7) Obbligo per l’assicurato di sottoporsi a controllo della Compagnia (inviare certificati ogni 15 gg.)
L’assicurazione per responsabilità civile
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) del danno cagionato a terzi (morte, invalidità permanente) in conseguenza di una errata condotta professionale.
Polizza per responsabilità civile in sanità
- Specifica attività del sanitario
- Qualifica professionale (generico o specialista)
- Locali adibiti a studio professionale
- Apparecchi radiodiagnostici
- Responsabilità collaboratori (Art. 1228 c.c.: “Responsabilità per fatto degli ausiliari”)
Rischi solitamente esclusi
- Danni di natura estetica-fisionomica
- Danni derivanti da procedure implantologiche
- Danni derivanti da colpa lieve
Ulteriore copertura assicurativa
- “Sovrapremio” Solo se espressamente richiamato in polizza e solo per specialisti del settore
- Spese legali
- Infortuni dei dipendenti dello studio (indenne da azione di regresso INAIL)
La polizza infortuni-malattia
“Infortunio”: quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (ad es.: non psichiche) e che abbiano per conseguenza:
- Morte
- Invalidità permanente (tot./parz.) (funz. = anatom.)
- Inabilità temporanea (tot./parz. al 50%)
- Necessità di cure mediche, chirurgiche o ricoveri
Rischi esclusi
- Età superiore ai 75 anni
- Infermità mentale
- Alcolismo o tossicodipendenza
- Sport pericolosi
- Guerre o calamità naturali