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PICCOLO IMPRENDITORE
La nozione di piccolo imprenditore viene data dall’art. 2083:
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia“
Vengono quindi individuate tre figure tipiche che sono sottoposte allo statuto
generale dell’imprenditore; vengono invece esonerate dalla tenuta delle scritture
contabili e dall’assoggettamento al fallimento. Inoltre l’iscrizione nel registro delle
imprese non ha funzione di pubblicità legale.
IMPRENDITORE AGRICOLO
Distinto dal codice civile in base all’oggetto dell’attività, gode di un trattamento di
favore rispetto a quello commerciale, ovvero: non è tenuto alle scritture contabili e
non è assoggettato al fallimento.
Viene definito dall’art. 2135 che ha subito delle modifiche con il d.leg 228 del
18/05/2001.
Il testo originario del 1942 stabiliva che:
“(1) È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla selvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse.
(2) Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.“
Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento del bestiame (allevamento
diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli come carne, latte, lana da animali
tradizionalmente allevati sul fondo) sono attività tipicamente e tradizionalmente
agricole che hanno però subito una profonda evoluzione a causa del progresso
tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. L’impresa agricola fondata sul
semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cede sempre più il
passo all’agricoltura industrializzata.
L’attuale formulazione dell’art denota:
“ (1) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
(2) Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
(3) Si intendono comunque connesse le attività […]”
La struttura dell’articolo, in seguito al decreto legislativo, è rimasta invariata, ciò che
è stata ampliata è la definizione di imprenditore agricolo.
Individua le attività agricole che possono essere distinte in due grandi categorie:
1. Attività agricole essenziali
2. Attività agricole per connessione
→
ESSENZIALI Per COLTIVAZIONE DEL FONDO si intende l’attività di sfruttamento
delle energie naturali della terra.
Quanto alla SELVICOLTURA deve essere concepita come attività caratterizzata dalla
cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti (alberi da legname).
L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI comprende sia gli animali tradizionalmente allevati sul
fondo all’epoca della codificazione (bovini, ovini, suini eccetera) ma anche
l’allevamento di animali da cortile e l’acquacoltura.
Inoltre, con un diverso d.leg, il 226 del 18/05/2001, all’imprenditore agricolo è stato
equiparato L’IMPRENDITORE ITTICO.
Ovvero:
“L’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o
alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastre o dolci, nonché le
attività connesse, E ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva,
finalizzati alla valorizzazione produttiva e all’uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici.“
PER CONNESSIONE→ Al terzo comma dell’art 2135 vengono indicate connesse:
a) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da
un’attività agricola essenziale
b) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
È necessario che la connessione sia soggettiva e oggettiva.
La connessione soggettiva fa riferimento al soggetto; è necessario, innanzitutto, che
il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di