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Piccolo imprenditore

La nozione di piccolo imprenditore viene data dall'art. 2083: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

Vengono quindi individuate tre figure tipiche che sono sottoposte allo statuto generale dell’imprenditore; vengono invece esonerate dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento. Inoltre l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale.

Imprenditore agricolo

Distinto dal codice civile in base all’oggetto dell’attività, gode di un trattamento di favore rispetto a quello commerciale, ovvero: non è tenuto alle scritture contabili e non è assoggettato al fallimento. Viene definito dall’art. 2135 che ha subito delle modifiche con il d.leg 228 del 18/05/2001.

Definizione originaria

Il testo originario del 1942 stabiliva che:

"(1) È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. (2) Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura."

Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento del bestiame (allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli come carne, latte, lana da animali tradizionalmente allevati sul fondo) sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole che hanno però subito una profonda evoluzione a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. L’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata.

Formulazione attuale

L’attuale formulazione dell’articolo denota:

"(1) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (2) Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. (3) Si intendono comunque connesse le attività […]"

La struttura dell’articolo, in seguito al decreto legislativo, è rimasta invariata, ciò che è stata ampliata è la definizione di imprenditore agricolo.

Attività agricole

  • Attività agricole essenziali
  • Attività agricole per connessione

Essenziali

Per coltivazione del fondo si intende l’attività di sfruttamento delle energie naturali della terra. Quanto alla selvicoltura, deve essere concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti (alberi da legname). L’allevamento di animali comprende sia gli animali tradizionalmente allevati sul fondo all’epoca della codificazione (bovini, ovini, suini eccetera) ma anche l’allevamento di animali da cortile e l’acquacoltura.

Inoltre, con un diverso d.leg, il 226 del 18/05/2001, all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico. Ovvero: "L’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastre o dolci, nonché le attività connesse, e ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici."

Per connessione

Al terzo comma dell’art. 2135 vengono indicate connesse:

  • Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

È necessario che la connessione sia soggettiva e oggettiva. La connessione soggettiva fa riferimento al soggetto; è necessario, innanzitutto, che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher joleambrosone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.
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