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4. L’EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO

La riforma organica del diritto societario del 2003 ha introdotto nel corpo della

disciplina delle s.r.l. la possibilità di emettere titoli di debito. Nel consentire l’accesso a

forme di finanziamento alternativo a quello bancario, l’art. 2483 consente l’emissione

di titoli di debito pressoché senza limitazioni quantitative, limitandosi a richiedere

soltanto che la relativa decisione sia iscritta nel Registro delle imprese e indiche

espressamente le condizioni del prestito, le modalità del rimborso nel corso della vita

del prestito. Tuttavia, al fine di evitare ogni forma di sollecitazione del pubblico

risparmio, la citata disposizione riserva la relativa sottoscrizione ai soli investitori

professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e dispone la

loro diretta responsabilità per il mancato rimborso in ogni ipotesi di successiva

cessione dei titoli eventualmente collocati, loro tramite, presso il pubblico dei

risparmiatori.

SEZIONE IV

LE PARTECIPAZIONI

1. LA PARTECIPAZIONE SOCIALE E LE SUE VICENDE

Secondo l’art. 2468 le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da

azioni e non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Diversamente da quanto disposto dall’art. 2348, nella s.r.l. ciascun socio è titolare di

un’unica quota di partecipazione, con la conseguenza che il numero di quote di

partecipazione è sempre pari a quello dei soci. Il che spiega la ragione per la quale

l’art. 2468 precisa che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, i diritti sociali

spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, e

che la singola partecipazione di ogni socio è determinata in misura proporzionale al

conferimento.

2. I PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI O PATRIMONIALI ATTRIBUIBILI A SINGOLI

SOCI

La facoltà lasciata ai soci delle s.r.l. di modellare a proprio piacimento gli assetti

organizzativi della comune iniziativa imprenditoriale al fine di meglio adattarla alle

proprie specifiche esigenze consente di apportare le più svariate deroghe al carattere

rigidamente egualitario delle partecipazioni sociali sancito dalla legge nel caso di

silenzio dello statuto. Alla luce dell’espressa scelta legislativa di cui all’art. 2468, è,

infatti, possibile che l’atto costitutivo attribuisca particolari diritti a determinati soci

singolarmente considerati relativamente sia alla amministrazione della società, sia alla

distribuzione degli utili. Lo statuto può prevedere a favore dei singoli soci l’attribuzione

del diritto, ad es.: di ricoprire la carica di amministratore; di designare alcuni o tutti i

componenti dell’organo amministrativo, di autorizzare o decidere direttamente il

compimento di specifiche operazioni di gestione dell’attività d’impresa. Qualche

ulteriore notazione merita il tema delle modalità procedurali che regolano

l’introduzione, la modifica e l’eliminazione delle relative pattuizioni statutarie. La

legge, al riguardo, si limita a dettare la sola previsione normativa di cui all’art. 2468,

secondo cui salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto

previsto dal primo comma dell’art. 2473 i particolari diritti previsti dallo statuto

possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

3. IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il principio generale sancito dall’art. 2469 secondo cui le quote di partecipazione della

s.r.l. sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,

è contemperato dall’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai soci nella fissazione di

deroghe ed eccezioni statutarie che connotino l’organizzazione prescelta di un

carattere più spiccatamente personalistico. A differenza, infatti, di quanto previsto

dalla corrispondente disciplina delle s.p.a., l’attuale formulazione dell’art. 2469,

consente espressamente la previsione anche del divieto assoluto di trasferimento della

quota senza alcun termine di durata. Per l’effetto, il trasferimento a qualunque titolo

delle quote può essere statutariamente: vietato o variamente limitato per un certo

periodo di tempo o anche per l’intera durata della società, subordinato al gradimento

degli organi sociali e/o di singoli soci e perfino di terzi, soggetto alle più svariate forme

di prelazione degli altri soci o di taluno di essi. Al fine, tuttavia, di evitare che i soci

subiscano un’eccessiva compressione della loro facoltà di autodeterminazione del

proprio patrimonio e che, dunque, finiscano per essere prigionieri della società, è

previsto un diritto di recesso ex lege in tutti i casi in cui l’atto costitutivo

alternativamente: sancisca l’intrasferibilità assoluta delle quote; subordini il

trasferimento delle partecipazioni al mero gradimento della società, dei soci o di terzi;

preveda condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono, di fatto, il trasferimento

mortis causa delle partecipazioni medesime. Oltre agli eventuali limiti statutari il

trasferimento delle quote, in considerazione della stretta inerenza della partecipazione

alle persone dei soci, incontra il divieto assoluto di: acquisto di partecipazioni proprie

da parte della società; accettazione in garanzia di proprie partecipazioni; e di

concessione di prestiti e garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Per

quanto concerne, invece, gli aspetti formali del trasferimento delle quote per atto tra

vivi, la legge non prescrive alcun onere di forma per la validità dell’atto. Per i

trasferimenti mortis causa l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’avvenuta

successione nel rapporto sociale è invece effettuato, su richiesta dell’erede o del

legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel

libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il

conflitto tra più acquirenti in ipotesi di cessione plurima a diversi soggetti della

medesima quota di partecipazione è espressamente risolto dalla legge in favore di chi

per primo abbia, in buona fede, effettuato la relativa iscrizione nel registro delle

imprese.

4. LE CLAUSOLE DI GRADIMENTO E DI PRELAZIONE

Le s.r.l. possono prevedere statutariamente le più svariate forme di limitazione alla

libera trasferibilità delle quote. Tra le possibili limitazioni convenzionali alla libera

trasferibilità delle quote, le più diffuse e tradizionali pattuizioni statutarie sono quelle

che prevedono diritti di gradimento e di prelazione. Il gradimento al trasferimento

delle quote subordina l’efficacia della pattuita sostituzione soggettiva

all’autorizzazione degli organi sociali, di tutti o di alcuni soci o anche di terzi, e può

essere tanto vincolato a talune condizioni e a motivi predeterminati quanto del tutto

immotivati. Le clausole di prelazione, invece, obbligano il socio che intende alienare la

propria quota a inviare preventivamente agli altri soci una comunicazione contenente

l’identità del potenziale cessionario, il prezzo convenuto e le altre condizioni

dell’ipotizzato trasferimento, sì da consentire ai titolari del diritto di essere preferiti

rispetto al potenziale acquirente individuato dal socio cedente. Tutte le limitazioni alla

circolazione delle partecipazioni sociali previste dall’atto costitutivo hanno efficacia

reale e, quindi, sono opponibili erga omnes.

5. L’espropriazione, il pegno, l’usufrutto ed il sequestro delle quote

La partecipazione “può formare oggetto di espropriazione” da parte dei creditori

del socio sia in ipotesi di libera trasferibilità sia in caso di limitazione statutaria (art.

2471, comma 1°).

Se lo statuto non prevede limiti alla trasferibilità delle partecipazioni, la quota del

socio espropriato è sottoposta all’ordinario procedimento di cessione forzata o di

assegnazione al creditore procedente regolato dal codice di procedura civile e,

all’esito, l’aggiudicatario o l’assegnatario subentrerà nella qualità di socio di cui era

titolare il soggetto espropriato (senza particolari complicazioni).

Nell’ipotesi di espropriazione di una quota non “liberamente trasferibile” per

vincolo statutario, secondo l’art. 2471, comma 3°, attribuisce la possibilità di trovare

liberamente una soluzione condividi che contemperi l’interesse del creditore

procedente, del socio-debitore e della società. Nel caso in cui non vi si raggiunga alcun

accordo, la norma dispone l’obbligatorio ricorso alla vendita all’incanto, consentendo

unicamente alla società di presentare, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, un

diverso acquirente disposto a corrispondere il medesimo prezzo offerto dal terzo

aggiudicatario. Si discute se si tratta di quote assolutamente intrasferibili per

disposizione dell’atto costitutivo se possano essere oggetto di espropriazione forzata

da parte dei creditori del socio.

Per quanto riguarda le diverse ipotesi di sequestro, usufrutto e pegno delle

2471-bis

quote, l’art. detta un duplice rinvio:

a. All’art 2352 per quanto concerne gli effetti di tali vincoli sull’esercizio dei diritti

sociali

b. All’art 2471, comma 3° per quanto riguarda il procedimento di espropriazione

coattiva delle quote sottoposte a pegno o a sequestro che non siano

liberamente trasferibili

N.B. non è chiaro se gli atti con cui si costituiscono i diritti di pegno o di usufrutto

delle quote vadano iscritti nel registro delle imprese (a norma dell’art. 2470) e se i

possibili conflitti possano essere risolti sulla base dell’anteriorità dell’iscrizione (buona

fede)

6. Il recesso e l’esclusione del socio

La regolamentazione del recesso del socio consente l’abbandono della compagine

sociale al socio che non intenda subire gli effetti di una vasta gamma di decisioni della

maggioranza che incidano su profili essenziali dell’organizzazione o del rischio

d’impresa.

Il recesso è visto come “strumento di contrattazione con gli altri soci e con la

maggioranza della società” ed è un diritto che prevede che la liquidazione della quota

debba avvenire “in proporzione del patrimonio sociale” determinato “tenendo

conto del suo valore di mercato”. L’art. 2473 opera in due direzioni essenziali:

1. Lascia ampio spazio all’autonomia negoziale, in virtù della regola generale

dettata dal comma 1° dove si determina che è l’atto costitutivo a determinare

“quando il socio può recedere dalla

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A.A. 2023-2024
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher messi_luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.