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Legislazione urbanistica

Facoltà : ingegneria Edile-Architettura

Anno accademico : 2024-2025

Programma:

Capitolo 1. Accenni di diritto e costituzione italiana

Capitolo 2. Diritto di proprietà, proprietà pubblica, proprietà privata, proprietà collettiva

Capitolo 3. Esproprio ed equo indennizzo

Capitolo 4. Governo del territorio, piani cazione e strumenti urbanistici

• PRG

• PEEP

• PIP

• Piano di recupero

• PTCP

• PAI

Capitolo 5. Programmi complessi e perequazione

Capitolo 6. Disciplina edilizia sulla proprietà privata, titoli abilitativi, certi cati e agibilità

Capitolo 7. Opere pubbliche, legge merlino, criteri di scelta delle ditte, modalità di selezione e

bando di gara

Capitolo 8. Tutela e vincoli dei beni paesaggistici e culturali

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Accenni di diritto e costituzione italiana

Capitolo 1.

Fonti del diritto

Nel nostro ordinamento, le fonti del diritto sono essenzialmente di due tipi: scritte e non scritte. Le

fonti scritte includono leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono norme prodotte formalmente

da organi istituzionali e hanno il compito di disciplinare la vita sociale e politica. Accanto a queste,

troviamo le consuetudini, che sono comportamenti ripetuti nel tempo e considerati vincolanti dalla

comunità. Anche le consuetudini, benché non scritte, possono acquisire valore normativo.

Un concetto importante da tenere in mente è quello di antinomia, ovvero il con itto tra due norme

giuridiche. Quando due leggi sono in contrasto, l’ordinamento prevede dei criteri per risolvere tali

contraddizioni, come la gerarchia delle fonti o la prevalenza della legge più recente.

La gerarchia delle fonti del diritto

Nella struttura del nostro ordinamento, le fonti del diritto sono ordinate secondo una precisa

gerarchia. Al vertice di questa piramide troviamo le fonti di rango costituzionale, che includono la

Costituzione, le leggi costituzionali, le consuetudini costituzionali e i principi supremi

dell’ordinamento giuridico. Questi principi rappresentano i valori fondamentali su cui si basa tutto

il sistema giuridico, e nessuna norma può violarli.

Costituzione italiana

La è considerata la legge fondamentale dello Stato. Non è semplicemente

una legge ordinaria, ma è una norma superiore che de nisce i principi cardine su cui si basa

l’intero ordinamento giuridico. Ogni legge o atto dello Stato deve essere conforme alla

Costituzione. Le leggi di revisione costituzionale, invece, sono quelle che modi cano la

Costituzione stessa, ma anche queste non possono sovvertire i suoi principi fondamentali.

fonti comunitarie,

Accanto alla Costituzione, troviamo le derivanti dall’Unione Europea. Queste

i regolamenti,

norme hanno grande rilevanza e si dividono in quattro categorie principali: che

le direttive,

hanno e cacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri; che ssano obiettivi

le decisioni,

comuni ma lasciano agli Stati la libertà di scegliere come raggiungerli; che sono

i pareri e le raccomandazioni,

vincolanti solo per i destinatari speci ci a cui si rivolgono; e in ne

che non hanno carattere vincolante ma servono come linee guida.

Le fonti di rango primario, come le leggi ordinarie approvate dal Parlamento, occupano un livello

inferiore nella gerarchia rispetto alle fonti costituzionali. Anche alcuni atti, come i decreti legge e i

decreti legislativi, pur non essendo leggi in senso stretto, hanno la stessa forza delle leggi

ordinarie. le fonti di ordine secondario,

In ne, ci sono come i regolamenti emessi dal Governo, dai

ministeri o dagli enti locali (comuni e regioni). Questi atti sono subordinati alle leggi ordinarie e

devono rispettarne i limiti. Un esempio sono le ordinanze comunali, come quelle emesse dal

sindaco. fatti normativi,

Esistono inoltre i cosiddetti che includono le pratiche sociali consolidate (come gli

usi e le consuetudini), e che possono acquisire forza normativa in assenza di leggi esplicite. In ne,

vi sono i provvedimenti adottati in casi eccezionali o imprevedibili, che non seguono l’iter

normativo tradizionale.

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La Costituzione italiana

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta il cuore del nostro

ordinamento giuridico. Essa non solo stabilisce i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini, ma

disciplina anche l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni dello Stato. Si articola in tre

parti principali: i principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini, e le norme sul funzionamento

della Repubblica.

La prima parte della Costituzione contiene i principi fondamentali su cui si basa l’ordinamento

italiano. La seconda parte riguarda i diritti civili, politici e sociali dei cittadini, oltre ai loro doveri

verso lo Stato. Per esempio, tra i diritti civili troviamo la libertà personale e la proprietà privata,

mentre tra i doveri spiccano quelli legati alla difesa della patria e al pagamento delle tasse. La

terza parte, in ne, si concentra sull’organizzazione delle istituzioni dello Stato, regolando il

funzionamento del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura e

degli enti locali come Regioni, Province e Comuni.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è un organo fondamentale del sistema costituzionale italiano. Il suo

compito principale è garantire che tutte le leggi e gli atti dello Stato siano conformi alla

Costituzione. Se una legge è in contrasto con la Costituzione, la Corte ha il potere di dichiararla

incostituzionale e, quindi, di annullarla. Inoltre, la Corte ha il compito di risolvere i con itti di

attribuzione tra i vari organi dello Stato e di giudicare eventuali accuse mosse contro il Presidente

della Repubblica per alto tradimento o violazione della Costituzione.

La Corte è composta da 15 giudici, nominati in modo da garantire un equilibrio tra i poteri dello

Stato. Cinque di loro sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle magistrature

superiori e cinque dal Parlamento. I giudici restano in carica per nove anni e non possono essere

rieletti.

Il controllo di costituzionalità delle leggi può avvenire in due modi: tramite un giudizio principale,

quando viene promosso dallo Stato o da una Regione, oppure tramite un giudizio incidentale,

quando un giudice solleva il dubbio di incostituzionalità di una norma durante un processo.

La riforma del Titolo V della Costituzione (2001)

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, ha modi cato profondamente il

rapporto tra Stato e Regioni, promuovendo il decentramento amministrativo e una maggiore

autonomia per gli enti locali. Prima della riforma, gran parte delle competenze legislative e

amministrative era centralizzata nelle mani dello Stato, e le Regioni avevano un ruolo limitato.

Dopo la riforma, è stata introdotta la competenza concorrente tra Stato e Regioni in alcune

materie, il che signi ca che lo Stato ssa le linee guida generali, ma spetta alle Regioni legiferare

in modo più speci co su questioni di loro competenza, come la sanità.

Inoltre, la riforma ha introdotto il principio di sussidiarietà, che stabilisce che le funzioni

amministrative devono essere svolte dall’ente più vicino ai cittadini, come i Comuni, a meno che

non sia necessario un intervento a livello superiore. Questo principio ha ra orzato l’autonomia dei

Comuni, soprattutto in materie come l’urbanistica, che in passato era una competenza esclusiva

dello Stato.

In ne, la riforma ha anche dato maggiore autonomia nanziaria agli enti locali, sancendo che

Regioni e Comuni possono gestire entrate e uscite in modo autonomo, includendo la possibilità di

stabilire imposte locali.

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Diritto di proprietà

Capitolo 2.

Il diritto di proprietà, disciplinato dall’articolo 832 del Codice Civile, conferisce al proprietario il

potere di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo, ma sempre entro i limiti

stabiliti dalle leggi. Storicamente, la proprietà è stata considerata un diritto assoluto: nell’antica

Roma, si riteneva che il proprietario avesse diritto non solo sulla super cie della terra, ma anche

sul sottosuolo e sull’aria sopra di essa (“usque ad inferos, usque ad sidera”). Questo signi cava

che la proprietà non conosceva limiti, e il proprietario poteva disporre del suo bene come meglio

credeva.

Con il passare del tempo, soprattutto con l’avvento della società industriale e lo sviluppo di nuovi

concetti di uguaglianza e giustizia sociale, il diritto di proprietà ha subito un’evoluzione. Oggi, la

proprietà non è più considerata un diritto assoluto, ma viene bilanciata con l’interesse della

collettività. La Costituzione italiana, infatti, riconosce la funzione sociale della proprietà, il che

signi ca che l’esercizio di questo diritto deve avvenire in modo tale da non arrecare danno alla

comunità.

Articolo 42 - proprietà privata

L’articolo 42 della Costituzione italiana rappresenta un riferimento essenziale per la disciplina della

proprietà privata, stabilendo un equilibrio tra i diritti individuali e l’interesse collettivo. Esso a erma

che la proprietà può essere pubblica o privata, con i beni economici che appartengono allo Stato,

ad enti o ai privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i

modi di acquisto, godimento e i limiti, con l’obiettivo di assicurarne una funzione sociale e

renderla accessibile a tutti.

In particolare, la legge consente l’espropriazione della proprietà privata per motivi di interesse

generale, a condizione che venga riconosciuto un indennizzo al proprietario. Questo principio è

alla base di situazioni come la costruzione di opere pubbliche. Inoltre, l’articolo 42 stabilisce che

la legge deve regolare le successioni legittime e testamentarie, nonché i diritti dello Stato sulla

proprietà.

Tuttavia, la disciplina della proprietà è ulteriormente de nita dal Codice Civile del 1942, che

raccoglie le norme fondamentali del diritto civile. Il codice si articola in sei libri, ciascuno dedicato

a tematiche speci che:

1. La persona e la famiglia

2. Le successioni

3. Le proprietà

4. Obbligazioni

5. Lavoro

6. Tutela dei diritti

La proprietà privata viene riconosciuta e garantita dallo Stato, il quale tutela il diritto del cittadino

di possedere e godere di beni, pur entro certi limiti. Ad esempio, l’articolo 922 del Codice Civile

stabilisce le modalità di acquisto della proprietà, come:

• Occupazione

• Invenzione (per esempio il diritto d’autore)

• Accessione

• Speci cazione

• Unione

• Usucapione, cioè l’acquisizione della proprietà tramite il possesso prolungato di un

bene in buona fede

• Contratti o successioni (in caso di morte)

L’articolo 42 sancisce anche il diritto dello Stato di espropriare la proprietà privata per cause di

interesse pubblico, ma sempre con un giusto indennizzo. Questo signi ca che lo Stato può

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richiedere la cessione di un bene privato per la realizzazione di opere pubbliche, come strade o

edi ci, pur riconoscendo al proprietario un compenso adeguato.

Un concetto centrale nel diritto di proprietà è la distinzione tra possesso e proprietà. La proprietà

è il diritto esclusivo di un soggetto su un bene, con la possibilità di disporne pienamente, nei limiti

previsti dalla legge. Il possesso, invece, è una situazione di fatto: chi possiede un bene può

esercitare un controllo materiale su di esso, anche se non ne è il proprietario.

Un esempio comune è quello di un inquilino, che ha il possesso di un immobile per viverci, ma

non ha il diritto di venderlo o modi carlo, in quanto la proprietà appartiene al locatore. Tuttavia,

esistono meccanismi giuridici che tutelano il possesso, permettendo a chi lo esercita per un lungo

periodo di acquisire il diritto di proprietà (usucapione).

Un altro aspetto fondamentale è il bilanciamento tra il diritto di proprietà e gli interessi collettivi,

come la salute pubblica e la protezione dell’ambiente. In situazioni in cui la proprietà privata

danneggia beni di interesse superiore, lo Stato può intervenire per limitare il diritto del proprietario.

Ad esempio, se la costruzione di un impianto industriale minaccia l’ambiente circostante, lo Stato

può bloccarne l’edi cazione.

La proprietà privata è soggetta a vari limiti nell’interesse collettivo, che possono essere imposti

per garantire che l’uso dei beni privati non danneggi la società. Tali limiti includono:

• Espropriazioni per pubblica utilità

• Vincoli ambientali e paesaggistici

• Norme urbanistiche (come quelle che vietano la costruzione in aree protette)

Inoltre, esistono limiti sociali come le norme di edilizia, i piani regolatori comunali, e il diritto di

prelazione agraria, che tutela gli agricoltori concedendo loro il diritto di acquistare il terreno che

coltivano nel caso il proprietario decida di venderlo.

Dal punto di vista del diritto privato, vi sono limitazioni imposte dalle relazioni di vicinato e dai

diritti di passaggio, oltre che da emissioni o immissioni di suoni e sostanze. Anche le tasse sulla

proprietà costituiscono un limite indiretto, poiché chi non paga queste imposte può subire

sanzioni o pignoramenti.

In ne, l’articolo 42 disciplina anche i limiti alla successione, per garantire che l’eredità sia

distribuita equamente tra gli eredi. Ad esempio, esiste una quota di legittima, cioè una parte

dell’eredità che deve obbligatoriamente essere destinata agli eredi legittimi, anche se il testatore

desidera lasciare i suoi beni a un altro soggetto.

Proprietà pubblica

Oltre alla proprietà privata, esiste la proprietà pubblica, che si divide in due categorie principali:

• Beni del demanio pubblico: questi beni appartengono allo Stato e sono inalienabili,

imprescrittibili e indisponibili. Essi comprendono le acque pubbliche, le spiagge, i umi, le foreste,

ma anche le infrastrutture come strade, ferrovie e aeroporti.

• Beni patrimoniali: sono beni di proprietà pubblica che non rientrano nel demanio, e

possono essere destinati all’uso economico o sociale. I beni patrimoniali si distinguono tra

disponibili (che possono essere alienati) e indisponibili (destinati a servizi pubblici e quindi non

alienabili).

La demanialità di un bene può cambiare nel corso del tempo, per esempio se un bene destinato a

uso pubblico perde tale nalità. La demanialità può cessare esplicitamente, tramite un

provvedimento formale, o tacitamente, quando il bene non è più utilizzato per scopi pubblici (ad

esempio, una strada abbandonata).

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I diritti reali

I diritti reali rientrano nel diritto civile e riguardano il rapporto tra una persona e una cosa. Il

termine res in latino signi ca “cosa”, e quindi i diritti reali sono quei diritti che conferiscono al

titolare un potere diretto e immediato su un bene. Si distinguono dai diritti di obbligazione, dove il

rapporto è tra persone e richiede una prestazione da parte di una persona speci ca.

- Tipologie di diritti reali

1. Diritti reali in re propria: riguardano un bene di proprietà del titolare.

2. Diritti reali in re aliena: riguardano un bene appartenente a un’altra persona, ma su

cui il titolare ha determinati diritti (es. usufrutto, servitù).

- Classi cazione dei diritti reali

I diritti reali si distinguono ulteriormente in:

Diritti di godimento:

• conferiscono al titolare il diritto di usare e godere di un bene.

Diritti di garanzia:

• servono a garantire un’obbligazione, permettendo al creditore

di soddisfare il suo credito su un bene in caso di inadempimento del debitore (es. ipoteca, pegno).

- Caratteristiche dei diritti reali

1. Assolutezza: i diritti reali sono opponibili erga omnes, cioè possono essere fatti

valere contro chiunque. Ad esempio, il proprietario di un immobile può difendere il suo diritto

contro qualsiasi terzo che tenti di interferire con l’uso o il godimento del bene.

2. Immediatezza: il titolare del diritto reale ha un potere immediato sul bene, senza

bisogno del consenso di terzi. Questo signi ca che non è necessaria l’intermediazione di altre

persone per esercitare il diritto.

3. Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge. Non è possibile

crearne di nuovi attraverso accordi privati, perché ciò potrebbe in uenzare anche terzi estranei al

contratto.

4. Patrimonialità: i diritti reali hanno sempre un valore economico. Il diritto di

proprietà, ad esempio, può essere venduto, trasferito o donato. Anche i diritti reali di garanzia,

come l’ipoteca, possono essere oggetto di scambi economici.

5. Trasferibilità: i diritti reali si trasferiscono insieme alla proprietà del bene cui sono

collegati. Quando viene trasferito un immobile, si trasferiscono anche eventuali diritti reali collegati

a quel bene.

Diritti reali di godimento

1. Diritto di proprietà: è il diritto più ampio che un soggetto possa avere su un bene.

Conferisce al titolare la facoltà di disporre, utilizzare e godere pienamente della cosa, nei limiti

imposti dalla legge.

2. Usufrutto: è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui, traendone utilità e

frutti, ma senza alterarne la destinazione. Al termine dell’usufrutto, il bene torna al proprietario

originario (nudo proprietario).

3. Diritto d’uso: consente a una persona di utilizzare un bene, ma limitatamente ai

suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

4. Diritto reale di abitazione: diritto di usare un immobile altrui come abitazione

propria e della propria famiglia, ma senza poterlo destinare ad altri usi o a ttarlo.

5. Diritto di en teusi: conferisce al titolare il diritto di godere di un fondo agricolo

appartenente a un’altra persona, con l’obbligo di migliorarlo. È un diritto antico, utilizzato

storicamente nei contesti agricoli.

6. Diritto di servitù: riguarda due fondi, uno dominante e uno servente. Il fondo

servente subisce un peso o una limitazione a favore del fondo dominante (es. il diritto di

passaggio attraverso il fondo servente per accedere al fondo dominante).

7. Diritto di super cie: conferisce il diritto di costruire su un terreno altrui, mantenendo

la proprietà della costruzione per un periodo prestabilito (solitamente no a 99 anni). Alla

scadenza, il diritto può essere rinnovato o la proprietà della costruzione torna al proprietario del

terreno.

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Diritti reali di garanzia

1. Ipoteca: è un diritto reale che grava su un bene immobile o mobile registrato (es.

autoveicoli) a garanzia di un credito. In caso di inadempimento del debitore, il creditore ipotecario

può far vendere il bene per soddisfare il suo credito.

2. Pegno: è un diritto reale di garanzia che grava su beni mobili o crediti, e serve a

garantire il creditore in caso di inadempimento del debitore. Anche in questo caso, il creditore può

vendere il bene pignorato per soddisfare il credito.

Questi diritti di garanzia sono strumenti utilizzati nel diritto civile per proteggere il creditore,

permettendogli di rivalersi sui beni in caso di mancato pagamento.

Proprietà collettiva

La proprietà collettiva si riferisce a un tipo di proprietà che non appartiene né a un singolo privato

né allo Stato o a enti pubblici, ma a una collettività di persone. Questo tipo di proprietà è spesso

associato a “terre civiche” o “comunanze”, utilizzate storicamente per il sostentamento della

comunità, come ad esempio il pascolo collettivo del bestiame.

- Le caratteristiche principali della proprietà collettiva sono:

1. Appartenenza a una comunità speci ca: il bene appartiene a una collettività ben

de nita, che può essere un comune, una frazione o una comunità locale.

2. Gestione comunitaria: le decisioni sulla gestione del bene vengono prese

collettivamente, spesso attraverso assemblee o altri organi di partecipazione comunitaria.

3. Limitazioni di godimento: solo i membri della collettività possono utilizzare il bene,

e gli estranei non possono bene ciarne allo stesso modo.

4. Immodi cabilità della destinazione: il bene deve rimanere destinato agli usi per cui

è stato storicamente assegnato e non può essere trasformato o alienato senza un consenso

speci co.

5. Inalienabilità: i beni collettivi non possono essere venduti o trasferiti a terzi, poiché

appartengono alla comunità.

Usi civici

Gli usi civici sono una categoria particolare di diritti collettivi che permettono ai membri di una

comunità determinata di sfruttare terreni che appartengono alla comunità stessa o a un ente

pubblico, senza acquisirne la proprietà. Si tratta di diritti antichissimi, legati storicamente all’uso di

risorse naturali per attività di sussistenza come il pascolo, il legnatico, la semina, la caccia e la

pesca.

- Le caratteristiche principali degli usi civici sono:

1. Godimento collettivo: gli usi civici appartengono alla collettività e non possono

essere goduti da singoli individui in modo esclusivo.

2. Finalità speci che: l’utilizzo del bene deve rispondere a scopi ben de niti,

solitamente legati a necessità di sussistenza come l’agricoltura, l’allevamento o altre attività rurali.

3. Vincoli territoriali: il diritto di utilizzare i beni civici è legato a una speci ca comunità

e territorio.

4. Imprescrittibilità: il diritto d’uso civico non si estingue per non uso. Questo signi ca

che anche se per un periodo non viene esercitato, rimane valido nel tempo.

5. Inalienabilità: come per la proprietà collettiva, i beni soggetti a usi civici non

possono essere venduti o trasferiti.

Esempi di usi civici:

• Pascolo del bestiame

• Raccolta del legnatico (legna da ardere)

• Semina e coltivazione

• Caccia e pesca riservate ai membri della comunità locale

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Anche se in alcuni c

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/21 Urbanistica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bekisavioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione urbanistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Galiano Giuseppe.
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