NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è una particolare norma sociale, provvista del carattere della cogenza (costrizione,
condizione ineludibile) e della coercitività (gravemente limitativo dell’altrui volontà o possibilità di azione),
collegata ad un’autorità riconosciuta come organizzazione sociale e giuridica.
Ѐ diversa dalla norma etica, vincolante invece sul piano della coscienza, e non su quello giuridico.
Anche se le scienze sociali (inclusi gli studi giuridici) acquisiscono autonomia disciplinare e scientifica solo
nel XIX secolo, la filosofia e le arti già nell’antichità mostravano una consapevolezza della necessità di
individuare una rappresentazione e definizione delle regole che governano e conformano il comportamento
degli individui di una comunità politicamente e giuridicamente organizzata.
Per una teoria generale del diritto, disciplina scientifica che definisce i concetti di norma e di ordinamento
giuridico, è possibile avviare una riflessione dai due approcci della prospettiva sociologica e formale: la
prima è attenta al diritto inteso come dato sociale, considerato nella concretezza storica e nelle relazioni
sociali in cui si innesta; la seconda studia il diritto come insieme delle norme giuridiche vigenti in un
particolare contesto.
In alcuni autori, come Kelsen, le prospettive sociologiche e formali sono proposte congiuntamente.
GIUSNATURALISMO E GIUSPOSITIVISMO
Tra le teorie che hanno proposto una spiegazione sull’origine del fenomeno giuridico, emergono due
impostazioni che spesso coesistono: il giusnaturalismo e il giuspositivismo.
Il giusnaturalismo, letteralmente “diritto naturale”, considera il fondamento delle regole giuridiche in uno
stato naturale, che preesiste rispetto al diritto vigente, ritenuto creazione di una comunità organizzata.
Con il giusnaturalismo si afferma la tesi di uno stato naturale/originario delle relazioni umane, caratterizzato
da una condizione pacifica; i membri di una comunità stipulerebbero un “contratto sociale” diretto ad
impedire la disgregazione dell’ordine sociale, creando un contesto giuridico e politico per garantire la
prosecuzione della condizione pacifica dell’originario ordine delle relazioni umane. Dunque, il diritto così
creato sarebbe posto dagli uomini e condizionato dai principi e dalle norme esistenti nello stato naturale,
che rappresentano un ordine morale ed etico iscritto nella natura dell’umanità.
Grozio sosteneva che tutti gli stati fossero legati da una regola comune, derivata dai principi del diritto
naturale, proprio della natura umana; Locke invece credeva nello stato come difensore dei diritti
fondamentali, che altrimenti sarebbero stati violati, e perciò secondo lui nasce il contratto sociale e la
comunità organizzata.
Il giuspositivismo, letteralmente “diritto positivo”, considera il fondamento delle regole giuridiche in
un’autorità statale, riconosciuta in una comunità, che vincola i consociati; dunque il diritto è limitato alle
norme giuridiche esistenti, previsto dalle regole vigenti, e non dà spazio ai principi morali ed etici
preesistenti nelle norme giuridiche.
Hobbes muove dall’idea del “contratto sociale”, considerandolo in prospettiva giuspositivistica, per cui gli
individui nascono in uno stato naturale, che però viene alterato dalle inclinazioni (precarietà) della natura
umana, che conducono ad una conflittualità, inducendo così le persone a stipulare un contratto che delega
allo Stato i poteri coercitivi e prescrittivi idonei ad assicurare l’ordine e la pace sociale. Perciò secondo lui il
diritto è solo statale e coincide con le norme poste dall’ordinamento giuridico, e in tale prospettiva non
esiste diritto giusto o ingiusto.
Kelsen sosteneva che il diritto per essere valido e applicabile dai giudici, deve essere prodotto in conformità
ad una norma di grado superiore, che stabilisce il modo in cui la norma inferiore deve essere prodotta, per
cui esiste una relazione tra le norme, ovvero la gerarchia delle fonti. Dunque egli identifica il diritto con la
legge dello Stato, per cui il giusnaturalismo coincide con il formalismo.
DEFINIZIONE DI DIRITTO E NORMA GIURIDICA SECONDO L’IMPOSTAZIONE DI KELSEN
Hans Kelsen, su ispirazione del giuspositivismo, definisce il diritto come scienza caratterizzata
dall’autonomia, che si differenzia dalle altre proprio perché attiene sia al piano scientifico che a quello del
dover essere, cioè della prescrizione (indicazione di un comportamento considerato doveroso, da osservare
e sanzionabile in modo coercitivo); secondo lui infatti, il fenomeno giuridico ha un’impostazione deontica,
cioè obbligatoria, per cui il diritto identifica come deve essere svolta una particolare condotta.
La definizione di norma giuridica di Kelsen permette di comprendere come le diverse norme giuridiche si
possono porre e coordinare reciprocamente in un insieme più ampio, e dunque di capire: la composizione
delle norme nell’ordinamento giuridico e le reciproche relazioni, proponendo una definizione formale per la
norma giuridica e per il suo ordinamento, e identificandola in una posizione logica, in cui una data condotta
è connessa ad una sanzione (elemento prescrittivo).
Il soggetto chiamato ad emanare una norma giuridica può essere una persona fisica oppure un organo; in
tal senso, la norma giuridica può anche disciplinare la produzione di un’altra norma.
Si distinguono due tipi di norme: norme sulla produzione del diritto; e norme disciplinanti le condotte delle
singole persone, fisiche o giuridiche.
Tale concezione teorica è sia formalistica, in quanto esaurisce la spiegazione del diritto nel dato formale, che
giuspositivistica, perché il diritto è fondato sull’insieme delle proposizioni normative che, per propria
legittimità, non devono rivolgersi ad una realtà esterna, naturale, morale o etica.
Il primo fondamento del diritto è individuato da Kelsen in una norma fondamentale che legittima e fonda
l’intero ordinamento giuridico, il grundnorm. Dunque, la composizione delle norme nell’ordinamento
giuridico è a strati, secondo una gerarchia delle fonti, che muovono dal livello superiore, identificato con la
norma fondamentale, cioè la Costituzione, ai livelli inferiori, costituiti dalle varie fonti dell’ordinamento.
A tal riguardo, egli si pone il problema dell’effettività, cioè della validità delle norme dell’ordinamento
giuridico, in particolare di quella fondamentale, in quanto se si procede dall’alto verso il basso, non si
comprende da dove essa proviene. E collega l’effettiva legittimità dell’intero ordinamento ad un fatto
sociale, per cui la norma fondamentale condiziona i diversi livelli sottostanti perché riconosciuta dalla
generalità.
IMPOSTAZIONE SOCIOLOGICA DI SANTI ROMANO
La teoria istituzionalista del diritto è stata elaborata dal giurista Salvatore Romano nel testo “L’ordinamento
giuridico” del 1914, in cui spiega il legame del diritto con gli aspetti sociologici, rappresentando
un’impostazione opposta a quella di Kelsen.
Tale teoria dimostra che il diritto ha una rilevante socialità, intesa come la connessione dei fenomeni
giuridici rispetto ad un ordinamento sociale sottostante, che ogni sistema giuridico riflette ed ordina,
inducendo a ritenere che ciascun contesto sociale (pluralità degli ordinamenti giuridici) produce una propria
giuridicità ed un connesso ordinamento normativo.
Secondo tale dottrina, la norma giuridica non è intesa come componente primaria del diritto, in quanto non
presiede alla sua nascita ma interviene in un momento successivo, mentre l’organizzazione sociale è intesa
come parametro cui fare riferimento per l’interpretazione delle norme, cui preesiste.
Inoltre, secondo lui il diritto si sviluppava in ogni contesto sociale, dai più circoscritti (famiglia) ai più ampi
(Stato) e con una propria giuridicità, che condiziona a sua volta il contesto sociale stesso.
Tali teorie sono quindi utili, sia per leggere la complessità del pubblico sistema scolastico, che per
individuare gli elementi che delineano le possibili soluzioni ai problemi posti dall’istruzione.
L’istruzione scolastica è infatti caratterizzata amministrativamente da una doppia pluralità dei soggetti
coinvolti, pubblici e privati, e l’organizzazione è impostata su una complessa dicotomia tra amministrazione
statale e istituzione scolastica autonoma, provvista di personalità giuridica e autonomia. Dunque, tale
complessità pone un problema, relativo all’unitarietà e al coordinamento tra le diverse dimensioni operanti
nella scuola, da risolvere, in quanto l’amministrazione dell’istruzione è connessa a dei principi fondamentali
posti dagli art. 33 e 34 della Cost., che richiedono un sistema amministrativo efficace nel garantire
l’attuazione di tali principi, oltre che una cornice normativa generale.
ORDINAMENTO GIURIDICO E FONTE NORMATIVA
Il diritto si occupa di disciplinare le condotte (norme che prevedono le sanzioni) e le modalità con cui si
individuano le norme che disciplinano tali condotte (norme di produzione del diritto).
Tra le varie norme c’è un rapporto diverso, perciò si tratta di ordinamento giuridico, cioè l’insieme dei
diversi livelli, superiori e inferiori. La fonte del diritto è un particolare livello dell’ordinamento nel quale si
collocano le norme caratterizzate dalla stessa forza e collocazione; ed ogni livello è connotato dall’insieme
delle norme, e quindi delle fonti, che da quella superiore traggono la propria legittimazione e validità,
costruendo un sistema piramidale: salendo verso l’alto, la quantità delle norme allo stesso livello
diminuisce e ne aumenta la generalità.
La più alta fonte giuridica è la Costituzione e le leggi costituzionali; a tal riguardo, in riferimento
all’impostazione di Kelsen, la superiorità della Costituzione deve essere garantita con meccanismi formali,
per cui è predisposto un particolare giudice, ovvero la Corte costituzionale.
Di seguito si ha le fonti primarie, cioè leggi ordinarie approvate dal Parlamento, ovvero norme adottate
dalle Regioni (art. 117), decreti-legge o legislativi adottati dal Governo (art. 76 e 77), e così chiamate perché
se si escludono le norme costituzionali, è la principale fonte dell’ordinamento, e fino alla metà del secolo
scorso è stato il livello normativo nella collocazione più alta nel sistema delle fonti.
Poi si ha le fonti secondarie, ovvero atti normativi adottati dal Governo o dai Ministri, quali regolamenti,
decreti adottati fuori dai casi degli art. 76 e 77, e atti normativi degli enti territoriali o della pubblica
amministrazione.
Infine si ha gli usi, cioè regole consuetudinarie che, ripetute in un determinato contesto, possono avere un
valore produttivo di diritto, nonostante il nostro sia un regime di civil-low.
Tra le norme che appartengono allo stesso grado della scala gerarchica vale il criterio ordinatore del
principio di competenza, in base al quale alcuni atti normativi hanno una competenza generale, per cui
possono disciplinare qualsiasi materia, ed altri una competenza specifica, per cui possono disciplinare solo
specifiche materie loro affidate.
CIVIL LAW E COMMON LAW
Le differenze principali tra il civil law e il common law sono le seguenti: il diritto nel civil law si realizza
principalmente attraverso le norme scritte, mentre nel common law si ritrova un originaria esistenza scarsa
o un attuale rilievo minore all’attribuzione di alcuni poteri speciali per gli enti pubblici, e quindi
principalmente per lo Stato.
Dunque i paesi appartenenti alla tradizione di civil-law sono caratterizzati dal diritto scritto (paesi
dell’Europa centrale). I principi fondamentali vengono codificati in codici o corpi normativi con una struttura
generale ed astratta, che non entra nello specifico delle singole casistiche; ed è necessaria
un’interpretazione successiva da parte dei giudici.
Il common law, cui appartengono anche gli Stati Uniti d’America, nasce nel Regno Unito, ed è un sistema
giuridico che attiene ad un diritto comune, individuato attraverso le sentenze dei giuridici ed orientato ad
alcuni principi delineati dal Parlamento.
Dunque la norma giuridica è elaborata dai corpi giurisdizionali, cioè i giudici, e le sentenze dei giuridici
determinano un precedente giudiziario che ha natura vincolante per i casi futuri, secondo il principio dello
stare decisis. In questi paesi infatti, l’affermazione dello stato unitario del ‘600, si svolge a partire dal diritto
comune medievale, individuato e stabilito dai tribunali che fissano le regole.
Inoltre, negli ordinamenti del common law, la distinzione tra diritto pubblico e civile è stata meno
importante.
FUNZIONI DEL DIRITTO
Il diritto detta le regole per distribuire ed utilizzare le risorse all’interno della società (norme del diritto
privato), per reprimere i comportamenti considerati socialmente pericolosi (norme del diritto penale),
sull’istituzione e l’organizzazione dei pubblici poteri (norme del diritto costituzionale e del diritto
amministrativo, che stabiliscono l’assetto dell’apparato statale e i rapporti tra lo stato e i cittadini).
DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO (O CIVILE)
Le norme dell’ordinamento giuridico si distinguono in relazione al proprio contenuto e alla tipologia dei
rapporti regolati e costituiti. La distinzione tra diritto pubblico e privato individua un’importante differenza
tra due settori dell’ordinamento, caratterizzati dalla diversità del tipo di rapporti costituiti.
Tale distinzione si coglie ancora meglio riflettendo anche sulle differenze degli ordinamenti del civil law e del
common law.
Il diritto pubblico si afferma con lo stato moderno del 1500, teorizzato dal filosofo Bodin, organizzato con
assetto unitario, e rappresenta il diritto applicato nei rapporti non paritari tra il soggetto pubblico e quello
privato, in cui il primo è collocato in una posizione di supremazia, che però nell’ordinamento costituzionale
italiano esiste ed opera insieme ad altri enti pubblici, ovvero persone giuridiche del diritto pubblico; ed ha
dei poteri speciali, quali porre e imporre i propri atti, che delineano rapporti caratterizzati da una specialità
in relazione ai rapporti consentiti e realizzati nel diritto privato e tra gli altri soggetti dell’ordinamento.
Si divide in vari settori: diritto costituzionale, che attiene ai principi e alle norme fondamentali di un dato
ordinamento, riguarda principi massimi e vincolanti per tutti i soggetti e si occupa della questione della
separazione e del rapporto tra i poteri dello Stato o pubblici, esaminando i temi delle forme di stato e delle
forme di governo; diritto amministrativo, che disciplina l’organizzazione e i poteri della pubblica
amministrazione; diritto penale; e diritto processuale.
Nel Medioevo vi era il diritto comune, senza carattere pubblicistico, non c’era distinzione tra il soggetto
pubblico e quello privato, e i rapporti avevano un’accezione privatistica. Lo Stato, in Francia, Prussia, Spagna
e Regno Unito, affermava la propria supremazia sugli altri poteri politici o territoriali, e in particolare nel
Regno Unito, il diritto comune è rimasto nell’epoca moderna e non può essere contrapposto al diritto
statale, definendo il contesto del common law.
Il diritto privato invece rappresenta il diritto applicato nei rapporti in cui non esiste una posizione di
superiorità di un soggetto rispetto ad un altro, e riguarda l’attività svolta dai privati.
Si divide in tre settori: diritto civile, che disciplina i rapporti che i soggetti privati instaurano autonomamente
tra loro, derivante dal diritto romano, che disciplinava i rapporti tra le persone; diritto commerciale; e
diritto del lavoro.
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA
Partendo dal presupposto che, i soggetti dell’ordinamento giuridico sono i destinatari delle prescrizioni
normative, la soggettività giuridica è l’identità e la realtà normativa di un entità considerata nella propria
attitudine ad essere destinataria di una previsione normativa di un ordinamento giuridico. Dunque, la
soggettività giuridica si riferisce ad una nozione teorica più ampia rispetto alla capacità giuridica.
Il codice civile definisce chi sono tali soggetti, ovvero: persone fisiche, cioè gli esseri umani esistenti in un
contesto storico e sociale in cui l’ordinamento esplica i propri effetti (art. 1); e persone giuridiche, cioè
molteplici soggetti o situazioni che non coincidono con una persona fisica, ma che, ai fini della norma
giuridica, sono considerati equivalenti ad essa (art. 11), quali associazioni riconosciute, fondazioni, e società
per azioni, sia di persone che di capitali.
La situazione giuridica soggettiva è la posizione che un soggetto di diritto assume nell’ambito di un
rapporto giuridico. Dunque è l’idoneità di una persona ad essere sia soggetto dell’ordinamento, che entità
destinata all’attribuzione di tali attitudini e qualità particolari; ciò implica che, allo stesso soggetto si
possono riferire le previsioni idonee ad attribuire le medesime qualità ad alcune facoltà dirette a proteggere
gli interessi del materiale ambito della persona, il quale si definisce così sfera giuridica, risultante
dall’insieme di tutte le facoltà che il diritto attribuisce.
La singola qualificazione di questi interessi determina la situazione giuridica soggettiva, che può essere:
attiva, per cui la soddisfazione dell’interesse presupposto si realizza attraverso la condotta del soggetto
titolare di quella situazione giuridica soggettiva (diritto di proprietà); passiva, per cui la soddisfazione
dell&rsquo
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