L’offerta può essere:
● Economica, indicando il prezzo proposto;
● Tecnica, descrivendo qualità del servizio, organizzazione, sostenibilità e sicurezza
alimentare;
● Nel settore della ristorazione collettiva, l’offerta deve sempre comprendere
entrambi gli aspetti.
Sono inammissibili le offerte che:
a) non rispettano i documenti di gara;
b) sono presentate oltre i termini stabiliti;
c) contengono prove di corruzione o collusione;
d) sono anormalmente basse;
e) provengono da operatori privi delle qualificazioni richieste;
f) presentano un prezzo superiore a quello posto a base di gara.
Criteri di aggiudicazione
I criteri previsti dal Codice sono:
● Criterio del minor prezzo: l’appalto è assegnato all’offerente che propone il prezzo
più basso, purché sostenibile;
● Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: basato sul miglior rapporto
qualità/prezzo o sul costo, considerando un approccio di comparazione
costo/efficacia (es. costo del ciclo di vita).
Per i servizi di ristorazione, la legge prevede esclusivamente il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, poiché è fondamentale valutare anche la qualità del 9
servizio.
L’offerta tecnica viene valutata considerando:
● Qualità delle materie prime alimentari, con attenzione a prodotti biologici, tipici,
tradizionali, a denominazione protetta, da filiere corte e da operatori dell’agricoltura
sociale;
● Rispetto delle normative ambientali e dei principi della green economy;
● Formazione del personale e sicurezza alimentare.
Esempio pratico: se il prezzo base di un pasto è fissato a 4,90 €, l’impresa non può
proporre un prezzo superiore; più basso sarà il prezzo (entro limiti di sostenibilità
economica), maggiore sarà il punteggio ottenuto nella valutazione economica.
5. Fase di stipula e gestione del contratto
Dopo l’aggiudicazione, si procede alla stipula del contratto con l’impresa vincitrice.
Il capitolato speciale d’appalto rimane il principale riferimento durante tutta l’esecuzione
del contratto, in quanto da esso derivano le clausole, gli obblighi e i controlli relativi al
servizio o ai lavori appaltati.
Durante l’esecuzione, l’Amministrazione verifica che l’appaltatore rispetti i termini, la qualità
e le condizioni economiche stabilite.
Esecuzione del contratto di appalto nella ristorazione collettiva
L’operatore economico che partecipa a una gara e si aggiudica l’appalto deve concretizzare
il rapporto tramite la stipulazione del contratto di appalto, che, nel caso della
ristorazione collettiva, deve essere redatto per iscritto.
Da questo momento ha inizio il rapporto contrattuale tra l’impresa di ristorazione e la
pubblica amministrazione, a favore della quale viene svolto il servizio. Si tratta di un rapporto
bilaterale, poiché i fruitori del servizio non sono parte del contratto: i soggetti contrattuali
sono esclusivamente la pubblica amministrazione e l’impresa di ristorazione.
Durante l’esecuzione del contratto, essendo di lunga durata, possono verificarsi eventi
imprevisti e indipendenti dalle parti, che modificano le condizioni originarie del rapporto
contrattuale. Tra questi eventi si possono annoverare:
● aumento dei costi,
● crisi aziendali,
● epidemie.
In questi casi, è necessario intervenire sul contratto per garantire il corretto proseguimento
del servizio.
Modifiche al contratto
Quando si rendono necessarie modifiche al contratto, si distinguono tre principali
meccanismi:
1. Risoluzione:
La risoluzione comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale per cause patologiche,
come: ○ gravi inadempimenti, 10
○ impossibilità sopravvenuta dell’oggetto,
○ eccessiva onerosità sopravvenuta (ad esempio, il costo del bene diventa
talmente alto da rendere impossibile l’erogazione del servizio).
La stazione appaltante può risolvere il contratto anche quando:
○ l’operatore economico, al momento dell’aggiudicazione, si trovava in una
delle situazioni previste dall’art. 94 e sarebbe quindi dovuto essere escluso
dalla gara;
○ avvengono modifiche sostanziali che alterano significativamente la struttura
del contratto, ad esempio introducendo condizioni che avrebbero portato alla
selezione di un’offerta diversa. Inoltre, la risoluzione può essere decisa se
interviene una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
elencati negli articoli 94 e 95.
2. Recesso:
Il recesso comporta lo scioglimento unilaterale del contratto da parte di una sola parte,
solitamente la pubblica amministrazione, per motivi di opportunità.
Essendo un potere particolarmente incisivo, il recesso è regolamentato dal Codice dei
contratti pubblici e può essere esercitato solo entro determinati limiti, con preavviso
all’appaltatore e pagamento del servizio già eseguito.
Normalmente il recesso ingiustificato è raro, poiché per la pubblica amministrazione è più
oneroso interrompere un servizio e indire una nuova gara. In alcuni contratti, il recesso può
essere esercitato anche da entrambe le parti, ma di norma riguarda solo l’amministrazione.
3. Revisione dei prezzi:
Quando i costi sostenuti dall’impresa di ristorazione aumentano oltre il 5%, il contratto
prevede clausole di revisione dei prezzi.
Queste permettono di adeguare il prezzo in modo da non gravare eccessivamente
sull’impresa, che riceverà l’80% della parte eccedente al 5%.
Lezione 4 - Subappalto, RTI, Concessione e Servizi di Ristorazione: Aspetti
Giuridici e Organizzativi
Subappalto
Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle
prestazioni oggetto del contratto di appalto principale. Alla gara partecipa solo
l’appaltatore, mentre il subappaltatore entra in gioco solo dopo l’aggiudicazione e la
stipulazione del contratto. Il rapporto contrattuale principale resta bilaterale, tra
l’amministrazione appaltante (pubblica amministrazione) e l’appaltatore (ad esempio una
società di ristorazione), mentre il subappaltatore opera in virtù di un contratto separato
stipulato con l’appaltatore.
La disciplina generale è contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, confermata e aggiornata
dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il nuovo testo sottolinea che
l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi restano a carico del subappaltatore,
il quale deve garantire gli stessi standard qualitativi e di sicurezza previsti nel contratto
principale (art. 119, comma 12). 11
Rientra nella definizione di subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con
terzi per attività che richiedano impiego di manodopera, se il loro valore supera il 2%
dell’importo totale delle prestazioni affidate o comunque 100.000 euro, e se il costo del
lavoro incide per oltre il 50% sull’importo complessivo del contratto.
Autorizzazione e responsabilità
Il subappalto può avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante, che
deve verificare la competenza del subappaltatore e l’assenza di cause di esclusione
obbligatoria ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023.
L’appaltatore è comunque responsabile in solido con il subappaltatore: ciò significa che
l’amministrazione può rivalersi su entrambi in caso di inadempienze. Questa responsabilità
solidale vale anche nel caso di violazioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali,
garantendo ai lavoratori del subappaltatore il corretto trattamento economico e
normativo. La stazione appaltante, inoltre, può stabilire nei documenti di gara quali
prestazioni devono essere obbligatoriamente eseguite dall’aggiudicatario. Non è mai
possibile affidare a terzi l’integrale esecuzione del contratto di appalto.
Evoluzione dei limiti e introduzione del subappalto a cascata
Nel precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) l’appaltatore poteva subappaltare solo fino al 30%
dell’importo complessivo del contratto, pena l’applicazione di sanzioni. Tale soglia è stata
poi portata al 50% con il D.L. 32/2019 (“Sblocca Cantieri”), fino alla rimozione totale dei
limiti percentuali a partire dal 1° novembre 2021.
Il nuovo Codice del 2023 introduce una novità rilevante: il subappalto a cascata, che
consente al subappaltatore di affidare a sua volta parte delle prestazioni a un altro soggetto.
Tuttavia, la norma (art. 119, comma 17) stabilisce che le stazioni appaltanti devono
indicare nei documenti di gara quali prestazioni, pur essendo subappaltabili, non
possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
In questo modo si supera il precedente divieto assoluto, ma si mantiene la responsabilità
piena dell’appaltatore principale, che resta garante del corretto adempimento dell’intero
contratto.
Aspetti operativi e pagamenti
Normalmente, il pagamento al subappaltatore viene effettuato dall’appaltatore. Tuttavia, la
stazione appaltante può pagare direttamente il subappaltatore in tre casi (art. 109,
comma 11, D.Lgs. 36/2023):
1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento dell’appaltatore;
3. su richiesta del subcontraente, se la natura del contratto lo consente.
Finalità e implicazioni gestionali
Il subappalto è ammesso nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, che mira a garantire
trasparenza, concorrenza leale e qualità dell’esecuzione.
Nel settore della ristorazione collettiva, ad esempio, il subappalto può riguardare servizi
secondari o di supporto come pulizie, trasporto pasti o manutenzione, ma non può mai
comprendere l’intera gestione del servizio.
Va ricordato che un operatore economico può anche scegliere di non ricorrere al 12
subappalto, gestendo autonomamente tutte le fasi operative. Questa scelta non comporta
necessariamente un vantaggio competitivo, ma può riflettere una strategia organizzativa
interna volta a mantenere un controllo diretto sulla qualità, la sicurezza e l’efficienza del
servizio.
In ogni caso, una gestione efficace non dipende solo dal prezzo o dalla concorrenza, ma
anche dalla capacità organizzativa dell’impresa, dalla formazione del personale e dal
controllo diretto della filiera dei servizi.
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (RTI):
Le imprese possono raggrupparsi temporaneamente per partecipare a gare più
competitive, specialmente in ristorazione
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