Distribuzione diretta e distribuzione per conto
La legge 405 del 2001 ha introdotto la possibilità di dispensare medicinali anche al di fuori della farmacia mediante distribuzione diretta e distribuzione per conto. Questa legge prevede:
- L'erogazione diretta dei farmaci da parte della farmacia ospedaliera per il primo ciclo terapeutico in seguito alla dimissione del paziente.
- L'erogazione diretta dei farmaci da parte della Asl.
- La distribuzione per conto delle regioni tramite le farmacie. I medicinali in DPC sono di proprietà della regione e la farmacia funge solo da tramite per la dispensazione, quindi questi farmaci non si trovano nel magazzino della farmacia, ma devono essere ordinati quando arriva la ricetta in farmacia (la farmacia deve fare affidamento a due distributori per rifornirsi dei medicinali in DPC).
La DPC ha come finalità quella di rendere più facile l'accesso al medicinale per il cittadino, perché ritirarlo presso la Asl è più difficile piuttosto che andarlo a ritirare in farmacia. I medicinali in DPC sono i più costosi: la regione li compra ad un prezzo più basso (ha uno sconto almeno del 50%), li distribuisce alle farmacie, le quali a loro volta li distribuiscono ai cittadini. Per la farmacia ha costo zero perché non ha le spese di acquisto né la gestione della vendita, ma le viene corrisposta una cifra che dipende dal costo finale del medicinale.
Farmaci in distribuzione diretta
Sono quei farmaci erogati direttamente dalla farmacia ospedaliera o dalla Asl.
Farmaci con duplice via di distribuzione
Sono quei farmaci che possono essere dispensati sia dalle farmacie (perché sono presenti in magazzino) sia in distribuzione per conto della regione, ma solo se indicato sulla ricetta.
Farmaci con piano terapeutico
Sono quei farmaci che, prima di essere prescritti dal medico di base, necessitano di essere prescritti inizialmente da un medico specialista su un modulo specifico, detto Piano Terapeutico. Il Piano Terapeutico viene redatto da un medico specialista in triplice copia: una deve essere consegnata alla Asl di residenza del paziente, una al medico di base e una rimane alla struttura presso cui opera il medico specialista. Sul Piano Terapeutico vengono indicati: farmaco prescritto, patologia per la quale viene prescritto, posologia, durata della terapia. Il Piano Terapeutico ha validità annuale e se scade deve essere rinnovato.
La commissione paritetica
Si occupa di valutare se un medicinale dispensato nell'ambito del SSN può essere rimborsato o meno. Vediamo un esempio di ricetta in DPC che viene valutata dalla commissione paritetica per giudicare se ci deve essere un rimborso o meno: prendiamo un medicinale che può essere dispensato in duplice via (es: Clexane), cioè può essere dispensato sia in DPC ma è anche presente nel magazzino della farmacia. Se i distributori sono sprovvisti del medicinale e sulla ricetta è specificata l'urgenza dell'approvvigionamento del medicinale, il farmacista può dispensare quello che ha in magazzino. In questo caso, per farsi rimborsare il prezzo del medicinale (totale e non la quota della DPC), deve allegare alla ricetta la notifica del mancante.
La commissione paritetica è composta da:
- 3 farmacisti dipendenti della Asl: due titolari e un supplente.
- 3 farmacisti indicati dall'Ordine: un titolare di una sede farmaceutica urbana, un titolare di sede farmaceutica rurale e un titolare di sede farmaceutica urbana o rurale come supplente.
C'è anche un presidente della commissione e, in caso di parità dei voti, il voto del presidente vale doppio.
Smaltimento dei medicinali scaduti
Mentre per i medicinali che non contengono sostanze stupefacenti o quelli che contengono sostanze stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali sezioni D e E ci sono delle ditte che vengono a ritirare gli scaduti, nel caso di medicinali che contengono sostanze stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali sezioni A, B, C l'iter di smaltimento è diverso perché vanno distrutti per incenerimento (sono quelli di cui bisogna registrare la movimentazione sul registro di entrata e uscita e che si comprano con il buono acquisto).
Quando il farmacista si accorge della scadenza di questi medicinali, dovrà porli in un contenitore su cui scriverà che si tratta di medicinali scaduti e che dovrà conservare nell'armadio delle sostanze stupefacenti. Poi dovrà chiamare la Asl per far sì che venga un suo funzionario a constatare la quantità di medicinali da smaltire, controllare il contenuto della scatola, porre i sigilli e redigere un verbale di constatazione e di affidamento dei medicinali al farmacista. A questo punto il farmacista potrà scegliere se liberarsi di questi medicinali tramite la Asl o tramite una ditta privata. Se il farmacista decide di smaltire i medicinali tramite la Asl, questa dovrà mettersi d'accordo con le forze di polizia per andare a ritirare il medicinale in farmacia e portarlo all'incenerimento. Quando l'Asl viene a prelevare il medicinale deve rilasciare al farmacista un verbale di presa in carico, con cui egli comincerà a compilare la voce dell'uscita del medicinale dal registro di entrata e uscita, che potrà completare quando gli verranno rilasciati gli estremi del verbale di incenerimento. Se invece il farmacista decide di smaltire i medicinali scaduti usufruendo di una ditta privata, sarà la ditta che dovrà mettersi d'accordo con le forze di polizia per andare...