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AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE E ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Decreto legislativo 219 del 2006: viene data la definizione di medicinale e parla anche di immissione in commercio, produzione e importazione, etichettatura e foglio illustrativo.

L'autorizzazione alla produzione è lo step che precede l'autorizzazione all'immissione in commercio. Per poter avere l'autorizzazione alla produzione di un medicinale l'azienda deve essere strutturalmente idonea e all'interno dell'azienda deve esserci una persona qualificata (qualified person), che è responsabile della produzione del medicinale. La qualified person deve essere un laureato in farmacia/CTF/chimica, abilitato e iscritto all'albo professionale. L'AIFA va a fare delle ispezioni all'interno dell'azienda per vedere se è conforme ai criteri stabiliti, può prelevare campioni e può anche prendere copia di tutti i documenti relativi a ciò.

che è oggetto dell'ispezione. Le ispezioni possono svolgersi anche in seguito a richiesta da parte della Commissione Europea o di un altro Stato membro. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione alla produzione, l'AIFA deve comunicare se l'azienda è autorizzata o meno a produrre il medicinale. Una volta che l'AIFA darà l'autorizzazione alla produzione, se viene fatta qualsiasi tipo di modifica bisogna ripresentare la domanda di autorizzazione all'AIFA. Ci può anche essere un ritiro dei lotti dei prodotti che vengono commercializzati dall'azienda, le cause più frequenti sono: contaminazioni microbiche, presenza di corpi estranei, errori nel dosaggio, errori nel confezionamento, errori negli stampati. Devono essere rispettate le linee guida delle Norme di Buona Fabbricazione (NBP). Dopo l'autorizzazione alla produzione l'azienda potrà produrre il medicinale e, dopo.avereseguito tutti gli studi di sperimentazione clinica, potrà richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Nessun medicinale può essere immesso in commercio senza aver ottenuto un'autorizzazione dall'AIFA o un'autorizzazione comunitaria. Ci sono delle eccezioni: ci sono dei medicinali che possono essere utilizzati senza AIC, ad esempio quando su questi si devono fare delle ricerche oppure se il medico vuole provare un medicinale su un paziente perché ha avuto delle evidenze sperimentali. Se viene fatta qualsiasi tipo di modifica al medicinale, dovrà essere richiesta di nuovo l'autorizzazione all'immissione in commercio. Ci sono diverse procedure per richiedere l'AIC, che dipendono in parte dal tipo di medicinale, in parte da strategie commerciali scelte dall'azienda farmaceutica. Ad esempio c'è differenza tra l'AIC di un medicinale equivalente e di un originale, perchénel caso di unequivalente gli studi preclinici e clinici sono già stati fatti, quindi il dossier sarà ridotto e l'AIC sarà abbreviata, mentre per un medicinale originale, poiché si tratta di una sostanza nuova, il dossier e l'AIC saranno completi. Procedure AIC: - CENTRALIZZATA: è valida in tutti gli stati della Comunità Europea e viene rilasciata dall'EMA (è l'analogo dell'AIFA ma per l'Europa). Questi medicinali vengono iscritti nel registro comunitario, che tiene conto di tutti i medicinali che sono commercializzabili in Europa, e gli viene attribuito un numero che compare sul confezionamento. Questo tipo di autorizzazione è obbligatoria per: - medicinali biotecnologici. - medicinali veterinari utilizzati come stimolatori della crescita o per la produttività degli animali. - medicinali per uso umano che contengono una nuova sostanza attiva non autorizzata prima nella Comunità Europea e che.

hanno come indicazione terapeutica:

cancro, diabete, malattie autoimmuni, malattie virali, ecc.

- medicinali orfani.

Il CHMP (comitato per i medicinali per uso umano) è l'istituzione all'interno dell'EMA che si occupa dell'AIC ed è composto da: un membro e un supplente, 5 membri cooptati che sono degli esperti del campo, un presidente e lo staff. Normalmente il CHMP si riunisce 4 giorni al mese per analizzare le domande che vengono presentate. Entro 210 giorni dalla presentazione della domanda dovrà esprimere un parere favorevole o sfavorevole sull'immissione in commercio del medicinale. Se vengono richieste informazioni complementari il termine di 210 giorni è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste. Se il parere del CHMP è favorevole, entro 15 giorni viene inviata alla Commissione Europea la documentazione per l'AIC e viene trasmessa agli Stati membri: se non c'è nessuna opposizione si

Può procedere con l'autorizzazione, altrimenti se c'è l'opposizione di uno Stato membro deve essere fatto un riesame della domanda. Se invece il parere del CHMP è sfavorevole, la ditta può fare ricorso e presentare la domanda di riesame ed in questo caso il parere definitivo deve essere emanato entro 60 giorni dalla richiesta di riesame.

L'AIC ha una validità di 5 anni ed entro 6 mesi dallo scadere di questi 5 anni l'azienda produttrice deve presentare una domanda con la richiesta di rinnovo dell'AIC, che a questo punto avrà validità illimitata. La commissione può anche decidere di non dare l'AIC a tempo illimitato, ad esempio se riscontra dei problemi nei dati di farmacovigilanza o se il medicinale non è stato commercializzato nei 3 anni successivi all'AIC condizionata. È possibile che venga rilasciata un'AIC (validità 1 anno) quando c'è la

Necessità di mettere in commercio un medicinale, cioè quando i benefici superano i rischi, ma il produttore non ha ancora completato tutti gli studi necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio, però deve garantire di presentare la documentazione mancante entro 1 anno dall'AIC condizionata (es: i vaccini per il covid sono stati commercializzati con una procedura condizionata). Si può richiedere un'autorizzazione in circostanze eccezionali velocizzata anche oppure è possibile richiedere una procedura (dai 210 giorni previsti si passa a 150 giorni).

- MUTUO RICONOSCIMENTO

- DECENTRATA

In entrambe si ha l'AIC solo in alcuni Stati della Comunità Europea e non nella totalità, la differenza sta nella tempistica con cui viene presentata la documentazione: nel mutuo riconoscimento si ha prima la presentazione della documentazione in uno Stato, che autorizza la commercializzazione del medicinale, e dopo si presenta

La richiesta in altri Stati. Lo Stato in cui è già stato autorizzato il medicinale farà da riferimento e condividerà la relazione di valutazione con gli altri Stati, che potranno decidere se autorizzare il medicinale o richiedere una valutazione più approfondita del dossier. Invece nella procedura decentrata si presenta la documentazione contemporaneamente negli Stati in cui si vuole commercializzare il medicinale ed in questo caso si deve decidere quale Stato farà da riferimento.

NAZIONALE: è valida soltanto sul territorio italiano e viene rilasciata dall'AIFA, che entro 210 giorni dalla presentazione della domanda dovrà esprimere un parere favorevole o sfavorevole per l'immissione in commercio del medicinale.

FARMACOVIGILANZA: è lo step successivo all'AIC: una volta che il medicinale viene immesso in commercio continua il monitoraggio che viene fatto su di esso, perché c'è l'onere da

parte del personale sanitario di raccogliere i dati sulla sicurezza del medicinale durante la fase di commercializzazione. L'ente deputato alla farmacovigilanza è l'AIFA, che raccoglie tutte le segnalazioni di reazioni avverse dei medicinali, anche quelle associate all'uso improprio e all'abuso degli stessi. All'interno della Asl, delle aziende ospedaliere, delle aziende farmaceutiche, ecc. ci deve essere una persona responsabile della farmacovigilanza che raccoglierà tutte le segnalazioni. Gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri) hanno l'obbligo di ricevere le segnalazioni di farmacovigilanza da parte del paziente ed entro 48h (36h per i medicinali biotecnologici) devono trasmetterle al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza, il quale entro 7 giorni deve inserire queste informazioni nella banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza. Se il paziente non è ospedalizzato può fare.

La segnalazione può essere effettuata attraverso il sito Vigifarmaco, compilando il modulo a disposizione per il cittadino, oppure inviando la scheda al responsabile locale di farmacovigilanza o al titolare dell'AIC.

Per i medicinali sottoposti a monitoraggio supplementare è necessario comunicare tutte le reazioni avverse, anche quelle non gravi. Questi includono medicinali contenenti nuove sostanze attive, medicinali biotecnologici, medicinali con autorizzazione all'immissione in commercio condizionata o in circostanze eccezionali, nonché i vaccini per il covid.

Il PRAC (comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza) è l'istituzione all'interno dell'EMA che si occupa della gestione dei rischi del medicinale ed è composto dai responsabili di farmacovigilanza dei singoli Stati.

MEDICINALI VETERINARI

Il Decreto legislativo 193 del 2006 fornisce la definizione di medicinale veterinario e descrive tutti gli

  1. Produzione del medicinale veterinario
  2. Importazione del medicinale veterinario
  3. Immissione in commercio del medicinale veterinario

Analogamente ai medicinali per uso umano, le aziende che producono medicinali veterinari devono essere autorizzate alla produzione e successivamente all'immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari deve essere centralizzata, soprattutto se riguarda medicinali ormonali.

C'è una grande distinzione tra medicinali destinati ad animali di compagnia e medicinali destinati ad animali per la produzione di alimenti, perché per quest'ultimi la legislazione è molto più restrittiva.

I medicinali veterinari sono immessi in commercio per una specifica patologia e per una determinata specie e, se non esiste in commercio un medicinale autorizzato per quella determinata specie o patologia, è consentito l'uso in deroga ad esempio di medicinali veterinari autorizzati per un'altra specie o per una patologia simile.

un'altra patologia oppure di medicinali per uso umano. Con il decreto del 14 aprile 2021

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
6 pagine
SSD Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iry1210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zamparelli Carlotta.