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Legislazione bancaria II

Articolo 53: Vigilanza regolamentare

La BI emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili, il governo societario e le informazioni al pubblico sui punti precedenti. Il comma 1 precedente diceva "emana su indicazioni del CICR".

Il TUB non ci dice se una banca può o meno emettere un certo derivato o acquistare un certo immobile, ma delega alla BI tale compito. La BI, inoltre, emana disposizioni sul governo societario. Quindi ogniqualvolta BI rileva un possibile rischio, può porre dei limiti. Il TUB non indica quanto sia la percentuale di partecipazioni detenibili in un’impresa da parte di una banca, ma usa la delegificazione verso BI. L’informativa al pubblico da parte di BI rappresenta un’esemplificazione di Basilea 3.

Adeguatezza patrimoniale

La banca deve dotarsi di un proprio patrimonio e deve accantonare una porzione della sua dotazione patrimoniale per sopportare un certo rischio; il totale va a sommare il patrimonio di vigilanza. Il CRR è un regolamento europeo del 2013 sugli accantonamenti e requisiti prudenziali. Il patrimonio di vigilanza è conseguentemente inferiore al patrimonio netto. Prima della riforma del 2013 il patrimonio di vigilanza era formato dal patrimonio di base (capitale sociale) più il patrimonio supplementare (formato da elementi meno sicuri, es. le obbligazioni subordinate). La regola era che il patrimonio supplementare non dovesse essere superiore a quello di base. Con l’introduzione del CRR si parla ora di patrimonio primario e patrimonio aggiuntivo.

Inoltre, l’art. 72 ci dice che i fondi propri di una banca sono dati dalla somma del capitale di classe 1 e classe 2. Contrariamente al passato non esiste una norma che ci dice che il capitale di classe 2 non possa superare quello di classe 1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale richiesto all’inizio della costituzione della banca (SpA e popolari 10 milioni e Bcc 51 milioni). Se una banca non possiede più i requisiti minimi non potrà più stare sul mercato. Il coefficiente di solvibilità doveva essere almeno dell’8% (crediti ponderati per il rischio diviso il patrimonio). La ponderazione del rischio era in base alla tipologia del debitore (Stato, privato), in base al paese di appartenenza del debitore, in base alle garanzie ricevute. Il coefficiente di solvibilità è passato alla sezione dei rischi sui credit. Il capitale di classe 1 deve essere almeno del 4.5% e il totale deve essere pari all’8%.

Ai requisiti patrimoniali appena descritti si sono aggiunte le riserve di capitale: questa norma ha l’obiettivo di dotare la banca di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario. Ecco perché vengono previste quattro ulteriori riserve. Una crescita esponenziale degli impieghi potrebbe essere un sintomo di cattiva gestione della banca.

Contenimento del rischio

Il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Il primo rischio che possiamo citare è quello di credito, rischio connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze, ovvero il mismatching delle scadenze (voci con scadenze diverse, raccolgo a breve e con gli stessi soldi erogo a lungo), comprendenti anche l’acquisto di titoli (azioni) che possono essere difficoltose nell’essere vendute. Esistono inoltre rischi legati all’operatività di una banca, es. il rischio operativo, rischio legale che il cliente mi faccia causa. Le nuove norme ci dicono che una banca deve accantonare somme anche per questo tipo di rischio. Altro rischio è quello reputazionale.

Gli investimenti in immobili sono fatti dalla banca per far fronte agli impegni di lungo termine. Se l’acquisto dell’immobile è un’attività strumentale, esso rientra nell’oggetto sociale bancario, altrimenti sarebbe un’attività immobiliare di tipo speculativo e ciò non è permesso. La tipicità dell’oggetto sociale era dato dall’art. 10 TUB. Gli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere il patrimonio della banca. Quindi l’immobile può essere acquisito solamente ad uso strumentale, ausiliario all’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (es. acquistare un edificio per aprire un’altra filiale). Un esempio di acquisto a fine speculativo (vietato) è se una banca acquista un terreno agricolo sapendo che il comune lo renderà ad uso abitativo e quindi aumenterà di valore. A titolo esemplificativo si considerano istituzionali gli immobili destinati all’attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, per recupero crediti (i limiti quantitativi possono essere superati se, previa autorizzazione di BI, viene presentato un piano di dismissione).

Il rischio di liquidità ci dice che la banca deve dotarsi di particolari strumenti per far fronte a questo tipo di rischio. La norma ci dice che la banca deve dotarsi in modo quantitativo e qualitativo (circolare 229, istruzioni di vigilanza, capitolo 11). Fino a qualche tempo fa vi era il dovere di riserva obbligatoria (abrogata), ovvero una banca doveva depositare 1/5 della loro raccolta presso BI, con il fine di, in caso di crisi, avere liquidità per i correntisti. Tuttavia, però, la BI utilizzava questa riserva come strumento di politica monetaria.

Rischi di mercato

Nel 1996 viene introdotta la disciplina dei rischi di mercato. Una banca può detenere titoli per poter lucrare su tali titoli, oppure per poterli offrire alla clientela. Quando una banca compra un titolo deve dichiarare per quale dei due motivi lo compra (titolo immobilizzato oppure non immobilizzato per la clientela). Pertanto la banca non poteva spostare un titolo da una categoria all’altra, se non previa autorizzazione da parte di BI. Ogni banca ha un portafoglio di negoziazione con il quale compra e vende titoli.

Vi sono 5 tipi di rischi di mercato:

  • Rischio di posizione (oscillazione del prezzo di un titolo dovuto all’andamento del mercato in generale oppure dalla situazione dell’ente emittente di tale titolo)
  • Rischio di regolamento (legato al momento nel quale la controparte deve adempiere al pagamento)
  • Rischio di concentrazione (investimento su di un stesso prodotto)
  • Rischio di posizione merci (es. l’oscillazione del prezzo del petrolio, del grano,...)
  • Rischio di valuta (dovuto alle oscillazioni delle quotazioni dei cambi)

Per ciascuno di questi rischi la banca deve accantonare parte del proprio patrimonio.

Il rischio operativo (art. 52) prevede l’accantonamento di patrimonio, connesso alla disfunzione di processi interni, errori umani da parte del personale, eventi esogeni, possibilità che il cliente faccia causa alla banca.

Il rischio patrimoniale complessivo riassume i requisiti patrimoniali che una banca deve seguire per tenere conto di tutte le tipologie di rischio appena descritte. Il rischio reputazionale non ha ancora trovato spazio e modo di essere calcolato.

Partecipazioni detenibili

Le partecipazioni detenibili (art. 53). Nel 2007 è sparita la separatezza a monte, ma vi è quella a valle (separatezza banca-industria). Il principio del frazionamento consiste nell’erogare credito a più clienti. Negli artt. 387 e seguenti del CRR vi sono indicazioni sui fidi. Per esposizione si intende qualsiasi elemento dell’attivo e voce fuori bilancio non ponderata. Una grande esposizione si ha quando il suo valore è pari o superiore al capitale ammissibile dell’ente, ovvero maggiore o uguale al 10% dei fondi propri di una banca. L’esposizione può essere verso un cliente oppure verso un gruppo di clienti connessi. Il gruppo è non solo inteso in senso giuridico, ma anche in senso economico.

Quando una banca eroga una grande esposizione scattano degli obblighi di segnalazione; inoltre, per le prime 10 grandi esposizioni vi sono altre regole più rigide. Vi sono inoltre dei limiti quantitativi, ovvero il 25% del capitale ammissibile massimo e singolo cliente o gruppo. Questo limite va rispettato nel momento in cui si eroga il finanziamento e in tutto il periodo successivo. L’ente inoltre si dota di particolari meccanismi di controllo interno per la gestione di tutte le grandi esposizioni (calcolo valore garanzie, indagine sul cliente,...).

Attività di rischio in conflitto di interesse

Le attività di rischio in conflitto di interesse riguarda la disciplina delle parti correlate. Ovvero l’amministratore della banca chiede il fido per sé o per l’impresa che gestisce. Le parti correlate sono i soci rilevanti e gli esponenti aziendali.

Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è una banca dati, alla quale le banche sono obbligate a fornire informazioni sui clienti affidati. Le informazioni in essa depositate sono di tipo quantitativo e di tipo qualitativo. Qualora la posizione del cliente diventi deteriorata, va fatta segnalazione alla CR. La CR offre alle banche due servizi: il primo è relativo al monitoraggio di tutte le esposizioni maggiori di 30.000 euro, gratuitamente fornito alle banche; il secondo servizio è a pagamento e si chiama di prima informazione e raccoglie tutte le informazioni su un cliente rispetto all’intero sistema bancario. Le banche sanno verso che banca il cliente ha l’esposizione. La disciplina della CR non è armonizzata a livello europeo. La centralina dei rischi, ora abrogata, raccoglieva informazioni delle esposizioni tra i 30.000 e i 75.000 euro. Esistono delle CR private che, tra le tante esposizioni, monitorano quelle inferiori ai 30.000 euro, ad es. la Crif. I rischi connessi alla trasformazione delle scadenze riguarda la despecializzazione temporale, a breve e a lungo termine.

La disciplina delle partecipazioni detenibili serve a contenere il rischio di un’eccessiva immobilizzazione delle attività. Vi è un limite all’investimento in immobili e in partecipazioni.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andreapaso13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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