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FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

Il ruolo del presidente è cruciale, per garantire il buon funzionamento del consiglio, deve favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri. Se non si ritiene adeguatamente informato, il presidente può decidere di rifiutarsi di portare l'ordine del giorno dinnanzi al consiglio di amministrazione. Se si ritiene di essere non adeguatamente informati, i consiglieri non dovrebbero votare e il presidente non dovrebbe portare al consiglio tale ordine del giorno fino a che non riceve le adeguate informazioni. Per svolgere adeguatamente le proprie funzioni il presidente non deve avere ruolo esecutivo e non deve svolgere funzioni gestionali.

CAPITOLO 3, TITOLO IV, SEZIONE I, I CONTROLLI INTERNI

Nel 98' per la prima volta le istruzioni di vigilanza introdussero delle norme e quelle norme sono state un po' alla volta integrate da altre che costituivano dei corpi autonomi. Le norme

Attuali hanno rivisto in maniera significativa questo quadro. È un tassello finalizzato alla verifica dell'attività della banca, che siano verificati i criteri di sana e prudente gestione, si tratta della cornice generale dei sistemi dei controlli aziendali.

Questo sistema dei controlli interni deve coprire ogni tipologia di rischio aziendale, quindi ci saranno sanzioni se ciò non risulta rispettato. Le competenze di ciascuno devono essere chiaramente distinte e formalizzate.

Un sistema dei controlli interni è definito come l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure, che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione il conseguimento di diverse finalità di controllo e verifica. Le verifiche da effettuare sono: verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, contenimento del rischio, salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, efficacia e efficienza.

Dei processi aziendali, affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche. Molto importante è la verifica che la banca non sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (ad es. riciclaggio, usura, terrorismo, ...)

La cultura del controllo deve avere posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali e deve coinvolgere tutta l'organizzazione aziendale. Ci sono 3 livelli di controllo:

Primo livello: controlli di linea, effettuati direttamente dalle stesse strutture organizzative, per quanto possibile essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione del rischio.

Secondo livello: controllo sui rischi e conformità, hanno l'obiettivo di assicurare:

  • La corretta attuazione del processo di gestione dei rischi
  • Il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni
  • La conformità delle operatività aziendali
alle norme, comprese quelle di autoregolazione. Si inserisce in questa fase anche la verifica dell'antiriciclaggio. Terzo livello: revisione interna, volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Con i controlli si intendono funzioni di compliance, ossia conformità alle norme. Le banche, oltre ad avere un sistema di controlli interni, possono avere un organismo di vigilanza interno che deve dialogare con il collegio sindacale, il revisore legale dei conti e il sistema dei controlli interni. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE Adeguati meccanismi di remunerazione ed incentivazione dei consiglieri e del management della banca possono favorire la competitività.

E il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di chi riveste ruoli di rilievo all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Ci sono norme che determinano il personale più rilevante e lo valutano. Ruolo dell'assemblea è quello di determinare la remunerazione degli organi da essa stessa nominati.

Rapporto tra componente variabile e componente fissa. Vanno tenute rigorosamente distinte e il rapporto tra queste due è bilanciato, predeterminato e valutato in base alle caratteristiche della banca e del personale. Il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non supera il 100%; il limite può tuttavia essere elevato se previsto dallo statuto.

LEZIONE 8

Articolo 53 bis - TUB

1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importototale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; 5. e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta o verificano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. Si parla di poteri d'intervento della BI, ma se noi leggiamo le norme secondarie notiamo una sfasatura perché le norme secondarie hanno una portata.

piùampia rispetto alla norma primaria. Nelle norme secondarie ci vengono indicate le finalità che devono essere perseguite e ci dicono che possono esserci delle situazioni di difficoltà e le autorità intervengono per arginare queste situazioni, si dice che questi interventi devono servire per prevenire dei deterioramenti tecnici e infine che questi interventi della BI possono essere indirizzati per far rispettare la normativa vigente. Noi iniziamo ad intravedere la fine del nostro percorso, le situazioni di difficoltà della banca possono avere varie fasi, se si tratta di una vigilanza prudenziale cerchiamo di intervenire su i segnali iniziali di difficoltà. Un altro criterio di operatività della BI è che le misure di intervento devono essere proporzionali alla valutazione complessiva di quella banca. La norma primaria ci definisce cosa può fare la BI. Comma 1: la BI può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale

dellebanche; ordinare la convocazione degli organi collegiali fissando l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni (non esistono più le fusioni coatte, ma la BI può dire alla banca di discutere di una possibile fusione); procedere alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato nel precedente punto; adottare per le materie di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, controlli interni, remunerazione,... se la situazione lo richieda provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche (es. restrizione delle attività o della struttura territoriale, divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, divieto di distribuire utili, divieto di pagare interessi,...). Questa norma non dice una cosa che viene data per scontata, ossia che le autorità nazionali possono dettare nei confronti di singole banche norme più restrittive di.

quelle di carattere generale, ma mai norme di carattere più attenuato rispetto a quelle generali. La BI ha il potere di disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali. Ci sono anche gli incontri informali tra la BI e i vari esponenti aziendali, ma non si tratta di atti di cortesia, si tratta di veri e propri interventi di vigilanza, la così detta moral suasion. Se ci sono anomalie di importanza più rilevante si manderà invece direttamente una lettera. È differente se la BI prega o invita a fare una cosa, nel primo caso si tratta di una richiesta di collaborazione, nel secondo caso invece si tratta di un vero e proprio intervento di vigilanza.

Comma 2: la BI può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. Ci vuole una norma

di carattere primario per far eccezione a norme primarie di diritto societario. Ad esempio, per la convocazione dell'assemblea le norme primarie in ambito societario dicono che debba essere proposta dai suoi amministratori o in caso di inerzia dai sindaci. L'art. 53 bis serve a questo. Articolo 54 - TUB - Vigilanza ispettiva
  1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
  2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
  3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite visite ispettive, le succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher milanleo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.