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ART. 27 COST. E LA SUA APPLICAZIONE SUL REGIME CARCERARIO
ART. 27 COST.
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna de nitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte»
Comma 1:
Non ci sono nel nostro ordinamento responsabilità penali di tipo oggettivo. Nel diritto civile, invece, ciò
sono ipotesi di responsabilità oggettiva: in alcuni casi previsti cal cc qualcuno risponde per le condotte
dannose poste in essere da altri (es. genitori). Nel diritto penale è prevista solo una responsabilità non
personale che è quella del direttore del giornale: il direttore del giornale rispondeva insieme al giornalista dei
danni patrimoniali e delle eventuali sanzioni penali che scaturivano da una articolo di giornale di amatorio.
Risponde anche il direttore perchè si ritiene che esso abbia un obbligo di veri care controllo su tutte le
notizie che escono sul giornale.
Comma 2:
Le misure di prevenzione hanno due pro li di criticità costituzionale:
- principio di tassatività
nei confronti dell’art.25 non è rispettato molto il in quanto le categorie di cui le
➜
lettere a,b e c sono molto generiche. Tant’è che la Corte dei diritti dell’uomo ha dichiarato la lettera a
incostituzionale 15
ff fi fi fi fi fi fi fi ff
- 27
Nei confronti dell’art. le misure di prevenzione trattano la persona come se fosse già un
➜
condannato anche prima di una sentenza e quindi venendo meno la presunzione di non colpevolezza
Ciò non signi ca che prima di una sentenza di condanna uno non possa essere chiamato a scontare la
pena in carcere. Infatti, se un soggetto commette un grosso reato e viene colto in agranza o viene
sottoposto a un fermo in quanto sono presenti indizi inequivocabili della sua colpevolezza, il soggetto può
essere trattenuto in una cella di sicurezza per massimo 96 ore. Dopo di che se il giudice convalida l’arresto
il soggetto viene portato in carcere altrimenti verrà rilasciato.
Prima del processo il soggetto, a seguito della convalida dell’arresto da parte del giudice, può essere
misura di custodia cautelare.
trasferito in carcere in quanto si applica una Per far ciò devono ricorrere
almeno uno dei seguenti requisiti:
- rischio di reiterazione del reato
la pericolosità sociale o meglio il
- pericolo di fuga
Il
- pericolo di inquinamento delle prove
Il
Questi tre elementi devono essere sempre associati al fatto che il soggetto è stato arrestato in agranza o ci
sono gravissimi indizi a suo carico.
durata varia a seconda della gravità del reato:
La della misura di custodia cautelare se un soggetto di fa
6 anni di custodia cautelare decorsi i quali viene rilasciato e in seguito viene emanata una sentenza di
condanna a 8 anni, il soggetto deve fare solo altri 2 anni di carcere.
Anche all’interno delle carceri vi è un problema di sicurezza: si veri cano episodi di violenza sia tra i
detenuti che nei confronti delle guardie carcerarie (ci sono anche episodi di abuso di potere nei confronti dei
detenuti).
Comma 3: rieducazione del condannato.
La nalità della pena è la In realtà la nalità della pena è triplice:
- rieducazione del condannato
- rinserimento del condannato nella società dopo aver scontato la pena
- Funzione retributiva il condannato deve “pagare” per ciò che ha fatto. Tale nalità a sua volta assolve
➜
a una duplice funzione:
- prevenzione speciale
funzione di la prevenzione riguarda il reo per assicurarsi che non
➜
commetta nuovamente reato
- prevenzione generale
Funzione di la prevenzione riguarda la collettività perchè tutti devono
➜
sapere che se commettono reato verranno puniti
funzione rieducativa
La secondo la Corte Costituzionale è prevalente anche rispetto alla nzione
sconti di pena.
retributiva. La funzione rieducativa interagisce con la funzione retributiva attraverso gli La
problematica sta nel fatto che non si riesce ad applicare la funzione rieducativa per tutti: ciò è attestato dal
fatto che ci sono persone che sono state in carcere per lunghi periodi, escono e poi commettono
nuovamente reato o persone che anche all’interno del carcere continuano a commettere reato. Quindi la
nzione rieducativa è una nalità che non è detto si realizzi.
Qui si inserisce il grande dibattito che riguarda l’ergastolo ostativo e il regime del cd carcere duro (art.41-bis
Ordinamento penitenziario).
Ergastolo ostativo problema di costituzionalità: la norma del cp che stabilisce la pena
➜ funzione
dell’ergastolo (= ne pena mai) si dice contrario a costituzione perchè contraddice la
rieducativa della pena: chi è condannato a vita nega la nalità rieducativa del reo (contraria a art. 27
cost). La Corte quando è stata investita dalla questione ha risposto che l’ergastolo ostativo, ossia
l’ergastolo che preclude anche l’accesso a misure preliminari, non è contrastante con l’art. 27 cost
bene cio
perchè anche gli ergastolani dopo un certo numero di anni possono essere ammessi al
della semi-detenzione (possono uscire per metà giornata). Quindi potendo tornare, seppur
parzialmente ad essere cittadini per mezza giornata, è possibile la nalità rieducativa della pena.
Carcere duro problema di costituzionalità: il regime del carcere duro sarebbe incompatibile, sì con
➜ divieto di trattamenti disumani e degradanti
la nalità rieducativa della pena, ma sopratutto con il
previsti dall’art. 27 cost e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) e dalla
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
↪︎ 41- bis
il nasce come strumento di contrasto rispetto alle rivolte carcerarie e per
mantenere l’ordine nelle carceri. Questa esigenza originaria ad oggi non c’è più: ad oggi il
strumento di repressione della criminalità
41-bis, dopo l’emergenza ma osa, serve come
organizzata. Infatti tale articolo non si applica a tutti i detenuti ma solo ad alcune categorie
16
fi fi fi fi fi fi fi fi fi
fi fi fi fl fi fi fl
4-bis l.354/75:
di detenuti previste dall’art. ma osi, terroristi, tra canti di stupefacenti, che
hanno commesso reati sessuali.
La nalità del 41-bis è impedire che questi soggetti non possano più comunicare con le
organizzazioni criminali di cui hanno fatto parte o, più spesso, ne sono stati i leader
legami
(rescindere tra il reo e l’organizzazione criminale).
Il 41-bis presenta una serie di misure molto più repressive di una normale condanna (sedia
inchiodata la pavimento, impossibilità di a ggere foto/e etti personali alle pareti, riduzione
dei contatti [1 visita al mese da pareti o conviventi invece che 6 al mense da chiunque],
vetro divisorio, rotazione degli addetti alla sorveglianza per impedire episodi di corruzione o
minacce). In alcuni casi la Corte Costituzionali è intervenuta per dichiarare l’incostituzionalità
di alcuni commi nei quali le disparità di trattamento rispetto agli altri detenuti era
ingiusti cabile: ad esempio, ill divieto di poter cuocere cibi in carcere, o l’impossibilità di
poter scambiare e etti personali con altri detenuti. La misura del 41-bis è stabilita dal
Ministro della Giustizia, Tribunale di Sorveglianza
di conseguenza è competente il di
Roma.
DASPO URBANO E SPORTIVO prevenzione amministrativa personale atipica.
Il DASPO sportivo è una misura di È una misura di
prevenzione adottata dal questore in quanto limitativa della sola libertà di circolazione. DASPO è l’acronimo
di Accesso Manifestazioni Sportive”. l. 401/1989
di “Divieto È disciplinato dalla e non dal Codice
Antima a. ART. 6, l.401/1989
«Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
speci camente indicate, nonché a quelli, speci camente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei
confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o
cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto*, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia
singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente nalizzata alla partecipazione attiva
a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla
lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non de nitiva, nel corso dei
cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modi cazioni, dalla legge
25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modi cazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di
comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice
penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di
cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto
non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) ((soggetti)) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antima a e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la
condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di
diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è noti cato
a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che
si svolgono all'estero, speci camente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive
che