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Estratto del documento

❖ «HA FACOLTÀ DI PROCEDERE, IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA

❖ NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL NOTEVOLE INTERESSE

PUBBLICO» (art. 3), che attiva un regime di autorizzazione per eventuali interventi.

Prosegue lo sviluppo del concetto di DICHIARAZIONE dell’INTERESSE come

❖ propedeutica all’attivazione della TUTELA.

Art. 4 prevede una prima forma di tutela INDIRETTA, che guarda alla cornice del

❖ bene (il ministero prescrive distanze, misure).

LEGGE BOTTAI (1089 DEL 1939)

La concezione del bene

→Rispetto alla concezione bello «ottocentesco» estetizzante

→È il valore di testimonianza in relazione alla storia umana, con una forte connotazione di

«realità»

→Il bene va considerato nel suo contesto (dinamiche naturali e sociali).

Ampliamento della nozione

→Comprende, nel nucleo essenziale, la res irripetibile e originaria creazione intellettuale

→Include collezioni e serie d’oggetti (beni d’insieme)

→Concetto di PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

Più attenzione ai beni culturali mobili

→Commercio antiquario.

→Divieto di fuoriuscita.

La legge è rimasta fino al ventunesimo secolo il principale riferimento normativo in materia

di beni culturali, superata solo dal Testo Unico.

Va però considerato l’innestarsi della Costituzione e delle Convenzioni europee e

internazionali, che hanno mutato la geografia giuridica e soprattutto la prospettiva di alcuni

concetti.

Razionalizzare il rapporto tra pubblico e privato.

Non è ancora oggetto di specifica disciplina la VALORIZZAZIONE

Centralità del settore pubblico (idea che la miglior tutela fosse assicurata dalla

❖ proprietà e gestione pubblica)

Nel caso di proprietà privata di beni culturali forti limitazioni e strumenti per

❖ ricondurla alla mano pubblica

Forte centralizzazione (Stato)

❖ Centralità della conservazione, senza disciplina per la valorizzazione

LEGGE 1497

Sulle bellezze naturali: INDIVIDUALE e DI INSIEME (unità visuali, quadri panoramici)

LEGGE 310/1964

Istituisce la Commissione Franceschini (Commissione d'indagine per la tutela e la

valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio), a cui

dobbiamo gran parte dell’elaborazione teorica sottesa alla normativa successiva.

I risultati delle ricerche della Commissione furono condensati in tre volumi «Per la salvezza

dei beni culturali in Italia»

Conclude con delle <<DICHIARAZIONI>>

«Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla

storia della civiltà» (è una reductio ad unum).

Supera la concezione estetizzante e abbraccia quella storicistica (il bene è LA

TESTIMONIANZA MATERIALE DI CIVILTA’).

Sempre in questi anni si sviluppa il rapporto tra cultura e paesaggio con:

Legge Galasso n. 431/85

Superamento della visione meramente estetica del territorio e più esteso concetto di "beni

ambientali".

Nel 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze (ratificata nel 2006)

Paesaggio intanto si emancipa completamente dell’ambiente come "componente essenziale

del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune

patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità».

EVOLUZIONE NORMATIVA FINO AL CODICE

1999 (Nel 1967 era stata istituita la Commissione Papaldo per lavorare a un progetto

organico)

→Testo unico dei beni culturali, approvato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490

(seguito da DPR 7 settembre 2000 n. 283, recante regolamento analitico sull’alienazione dei

beni del demanio storico e artistico).

→Accoglie una definizione matura di bene culturale come testimonianza di civiltà (su

impulso della Commissione Franceschini), includendovi le collezioni e le fotografie.

2002

→Delega al governo per la stesura di un nuovo Codice (legge n. 137 del 2002).

2004

→Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cui sono seguite modifiche e integrazioni.

Nel tempo il diritto dei beni culturali ha assunto una sempre maggiore autonomia.

Ha un nucleo essenziale di diritto amministrativo, ma si interrelaziona con le altre sfere giuridiche,

ad esempio diritto penale (reati culturali) e ora soprattutto per le forme di gestione il diritto

comune.

EVOLUZIONE NORMATIVA DOPO IL CODICE

2014 L. 106/14 Art Bonus, con credito di imposta nel per il mecenatismo culturale, seguita

da L. stab. 2016 (208/15) che ha reso permanenti le agevolazioni fiscali nel settore cultura.

2016 D.L. 146/16 tutela fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale rientrano ora tra

i livelli essenziali delle prestazioni.

2019 D.M. 44/19 elenchi dei professionisti del settore cultura (torneremo sugli archeologici e

su differenza tra albo ed elenco).

LESSICO ESSENZIALE E NOZIONI FONDAMENTALI DELLA MATERIA

Le persone giuridiche sono gli enti, ovvero soggetti non incarnati in una singola persona

fisica ma costituiti da aggregazioni plurisoggettive, ad es. società, associazioni..

La maggior parte delle nozioni sono intrecciate insieme nell’articolo 1

Articolo 1 - Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio

culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le

disposizioni del presente codice. (117: La potestà legislativa spetta allo stato, salvo particolari

deleghe alle regioni).

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della

comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la

conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la

pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

Distingue enti territoriali (comma 3.) che oltre a preservare e tutelare il loro patrimonio,

hanno compiti che vanno alidilà del proprio (intero patrimonio, promuovere iniziative

favorevoli a tutto il patrimonio), dai pubblici che devono assicurare conservazione e

fruizione.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi

compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la

conservazione.-->non parla di valorizzazione, indica che il privato deve garantire solo la

conservazione.

Esiste il comma 5 perché proprietà (diritto su qualcosa), possesso (situazione di

appartenenza) e detenzione (forma di possesso con tolleranza del proprietario per l’esercizio

di specifici obiettivi) sono concetti diversi dal punto di vista giuridico.

Bene culturale → Bene culturale è quella res (bene) mobile o immobile che l’ordinamento

individua come bene avente valore culturale e quindi come rappresentante di una

testimonianza avente valore di civiltà. L’ordinamento individua dei beni per sottoporli ad

una disciplina diversa da tutte le altre.

Esistono procedure mediante le quali lo stato stabilisce se un bene è o non è culturale, ci

sono anche casi in cui è la legge a stabilirlo direttamente senza procedura. (DIC, VIC)

Il bene culturale si identifica mediante l’interesse

Il bene nel diritto è la res suscettibile di diritti, perchè nell’ordinamento esistono anche cose

insuscettibili di diritti.

Sono interessati da un duplice ordine di norme relative a :

→Tutela: attività di conservazione del bene dal punto di vista fisico e funzionale, quindi

attività che mira a conservare e preservare un bene.

Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla

base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio

culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a

conformare e regolare diritti ecomportamenti inerenti al patrimonio culturale.

→Valorizzazione: in una prima fase storica indicava rendere il bene conoscibile da parte di

tutti cioè renderlo disponibile per la collettività, in una fase recente si è aggiunta la

valorizzazione attiva, cioè rendere il bene un magnete culturale che costituisce una risorsa.

Questa può essere temporaneamente sospesa se non è compatibile con la

➢ tutela, se ho dei quadri devo valorizzarli, ma se non ho un adeguato museo

posso non valorizzarli. Se valorizzando si espone la tutela al pericolo, viene

sospesa la valorizzazione.

Quando i beni sono impiegati per usi istituzionali, ad es. la stanza privata del

➢ Presidente della Repubblica non è valorizzabile, perchè è destinata ad uso

esclusivo

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle

persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende

anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio

culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,

ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne

le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o

associati, alla valorizzazione del patrimonio

Le norme sono diverse in base alla proprietà del bene, per i soggetti pubblici è un obbligo

tutelare e valorizzare i beni. I soggetti privati hanno il solo obbligo di tutelarli, non devono

necessariamente valorizzarli. Il privato collezionista non può distruggere un quadro, ma

deve solo conservarlo. Il comune deve sia tutelarli, che renderli accessibili.

Patrimonio culturale→ insieme di tutti i beni culturale e dei beni paesaggistici, dentro la

definizione di bene culturale ci sono anche i beni paesaggistici.

Articolo 2 Patrimonio culturale

Fino alla costituzione si è parlato di patrimonio storico e artistico dalla legge Bottai e prima

Nasi, dalla commissione Franceschini si parla di patrimonio culturale che comprende sia

be

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChMrn14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gambetta Davide.