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PRIORITARIA.

Inoltre si parla della struttura gerarchica di un museo cioè il PERSONALE:

Direttore -) Conservatori/Curatori -) Restauratori -) Personale Amministrativo -)

Geometri (Sicurezza)

---

ammministrazione beni culturali:

a ROMA c'è un amministrazione speciale per l'ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E

PAESAGGIO (lez. precedente) e vi sono parchi con un proprio direttore come

quello del COlosseo che include anche il

foro romano e il colle Oppio fuori dal foro: la competenza è del parco

archeologico del colosseo. Invece dall'altra parte dei fori imperiali vi è il foro

traiano, di augusto ecc... la

competenza è della sovrintendenza capitolina che afferisce alla città

metropolitana di ROma. Se ricordiamo all'articolo 117 della legge 2001 n.3

ricordiamo che la TUTELA è in capo allo

stato, mentre la VALORIZZAZIONE è oggetto anche degli ENTI LOCALI, e roma

capitale è un ENTE LOCALE CHE NON PUO' FARE TUTELA. La proprietà e la

competenza per esempio dei fori allora è

della sovrintendenza capitolina, ma se essa vuole fare uno scavo deve chiedere

prima la concessione a NOI.

...

ora passiamo all'articolo 102

ARTICOLO 102: parla della FRUIZIONE (è il SEGMENTO INTERMEDIO TRA LA

TUTELA E LA VALORIZZAZIONE) DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI

APPARTENENZA PUBBLICA.

Comma 1: Lo stato, le regioni e altri enti territoriali assicurano la fruizione dei

beni nei luoghi pubblici

Comma 4: Ai fini di coordinare la fruizione dei beni di appartenenza pubblica,

allora lo stato e altri enti attuano accordi legati all'art 112, se non vi sono si fa

altro...

IN BREVE, che vuol dire questo articolo? ESSO PREANNUNCIA L'ARTICOLO 112 e

preannuncia il concetto di ACCORDO (IMPORTANTE): l'articolo dice che TUTTI i

soggetti pubblici (ricorda l'art 117

comma 3 del 2001 ecc) dove si dice che TUTTI ASSICURANO LA FRUIZIONE. GLi

enti "ASSICURANO".

Ricorda l'art 107: TUTTI assicurano la fruizione, e si approfondisce un aspetto:

lo stato e le regioni ASSICURANO LA FRUIZIONE DEI BENI PRESENTI NEI LUOGHI

E NEGLI ISTITUTI INDICATI ALL'

ARTICOLO 101.

Una curiosità: le leggi sono scritte tutte in PRESENTE INDICATIVO della legge.

ARTICOLO 112: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA

PUBBLICA.

Ricordiamo poi che ritornando al 102 si riparla di FRUIZIONE.

Comma 1: lo stato, le regioni ecc... assicurano la valorizzazione dei beni nel

rispetto dei principi del codice.

Comma 2: nel rispetto dei principi indicati al comma 1, si disciplinano le

funzioni (non è importante)...

Comma 4: lo stato, le regioni ecc... STIPULANO ACCORDI per definire

STRATEGIE E OBBIETTIVI COMUNI DI VALORIZZAZIONE (NON SI PARLA PIU DI

TUTELA; che spetta invece al MINISTERO

della cultura). GLi accordi sono conclusi su base regionale e subregionale ecc...

(vedi che c'è scritto).

(c'è un DCPM del 2 dicembre del 2019 che doveva entrare nel 2020 ma con il

covid è stato sospeso, ma non è importante da ricordare). RICORDATI PERò

DEGLI ACCORDI.

Comma 9: anche indipendentemente dagli accordi indicati dal comma 4 si

possono stipulare accordi dal ministero, regioni e privati: ANCHE IL PRIVATO

INTERESSATO PUO' ENTRARE PER REGOLARE I

SERVIZI e strumenti comuni di fruizione e valorizzazione. Anche le associazioni

di volontariato possono attuare certi requisiti ed è importante l'apertura ai

privati.

ARTICOLO 17: CATALOGAZIONE

Lezione 6 - 21/03/2022 (Lezione di Annalisa Falcone)

Le CONCESSIONI DI RICERCHE e SCAVI

Ricorda l'ORGANIGRAMMA DEL MINISTERO DELLA CULTURA: ultimo

regolamento di organizzazione (aggiornamento del DPCM 169 del 2019). Vi

sono state riforme di riorganizzazione dal 2014, l'ultimo

mutamento del ministero di organizzazione è del 2019 (questo). Poi c'è la

modifica con il DPCM 123 del 24 giugno 2021.

QUi vi sono le direzioni generali con ogni attività prevista.

DIREZIONI Archeologia Belle Arti Paesaggio ABAP. -) ATtività di: coordinamento

di tutela del patrimonio archeologico.

Istituzione nel 2016 e organizzato nel 2017 l'ISTITUTO CENTRALE PER

L'ARCHEOLOGIA: istituito per attività importanti.

RICORDA LE DIREZIONI GENERALI: 1) Belle arti e Paesaggio - 2) Musei

Il DPCM 123 del 24 giugno 2021 modifica l'art. 42 del DPCM 169 del 2019: si

arriva alla CIRCOLARE 37 del 2021

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO: ora ci sono 5 servizi associati

(I,II,III,IV,V), prima ne erano 6 (servizio I,II,III,IV,V,VI) ma con il decreto

ministeriale 21 del 28/01/2020

abbiamo una nuova articolazione degli uffici dirigenziali (di livello non

generale), in pratica è eliminato il servizio 6.

Il Servizio II si occupa di Scavi e Tutela del patrimonio archeologico: COORDINA

LE ATTIVITA' di TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (riguardo alle attività

di scavo, inventariazione e

catalogazione svolte dalle strutture periferiche del ministero

ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA: istituito con il DECRETO

MINISTERIALE 245/2016; ORGANIZZATO CON IL DECRETO MINISTERIALE

169/2017: Supporta la Direzione Generale ABAP nel coordinamento

e ambito delle operazioni di scavo e progetti di ricerca a qualsiasi titolo in

materia di tutela in beni archeologici.

CONCESSIONE DI SCAVO: PROCEDIMENTI.

---

Evoluzione normativa della concessione di scavo.

1800: nel 1802 il Chirografo di Pio VII permette l'ottenimento di License per

scavare nello stato Pontificio. Stessa cosa nel regno di Napoli nel 1808. Questa

comunque è l'età Napoleonica

dove in legittimità si attuano le indagini archeologiche. Si attuava l'ISTANZA DI

SCAVO dove il CAMERLENGO dopo aver avuto l'istanza di scavo informava la

DELEGAZIONE APOSTOLICA che attuava

VERIFICHE DI COMMESSIONE AUSILIARE dove si valutava se l'area era da

scavare o no, così si otteneva la licenza di scavo.

1900: LEGGE 364/1909 LEGGE ROSADI: pietra miliare per la tutela dei beni

culturali. Art. 17 IL MINISTERO DELLA CULTURA PUO' concedere a enti privati LA

LICENZA DI ESEGUIRE RICERCHE

ARCHEOLOGICHE (istanza al ministero dell'istruzione), purchè essi si

sottopongano alla vigilanza degli ufficiali di amministrazione e osservino le

norme imposte nell'interesse della

scienza. La licenza è ritirata se non si OSSERVINO le prescrizioni (come detto

nella parte precedente) e il governo può anche revocare la lcienza se vuole

sostituirsi agli enti o ai

privati per l'iniziativa della prosecuzione dello scavo.

LEGGE Decreto Legislativo 363/1913 art.100-101

art. 100: IL CITTADINO ITALIANO IL QUALE VUOLE INTRAPRENDERE SCAVI O

RICERCHE di cose contemplate dalla legge 364/1909 (LEGGE ROSADI)

deve presentarne domanda al ministero della pubblica istruzione, per mezzo

della sovrintendenza competente... (uguale obbligo spetta a qualsiasi

amministrazione o ente morale)

art.101: il SOVRINTENDENTE trasmetterà la domanda al ministero con un suo

parere, circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando quali norme debbano

prescriversi per un buon andamento

dello scavo. Il ministero decide sull'accoglimento della domanda.

LEGGE BOTTAI 1089/1939: art. 45 il MINISTERO dell'educazione nazionale può

fare concessioni a enti o privati per ricerche archeologiche o concessioni o

opere per il ritrovamento di cose di

cui all'art.1. 1) Il concessionario deve osservare oltre alle norme della

concessione anche le norme prescritte dall'amministrazione. 2) La concessione

è revocata in caso di inosservanza.

quest'ultimo procedimento poi è rimesso nel TESTO UNICO (vedi sotto) ma poi

non c'è più il ministero dell'educazione nazionale

D.LEGISLATIVO 490/1999 TESTO UNICO IMPORTANTE: CAPO V ritrovamenti e

scoperte: il ministero può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di

ricerche o opere indicate nell'

articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione

degli immobili dove eseguire i lavori. Poi si seguono sempre i punti 1) e 2)

della legge Bottai.

COmunque ricordiamo che lo SCAVO ARCHEOLOGICO rimane un'attività

distruttiva e non replicabile, esercitabile sui beni che compongono il

PATRIMONIO CULTURALE della nazione. Servono quindi

procedure di controllo.

PIRAMIDE DELLE FONTI

1- FONTI COSTITUZIONALI -)art. 9 e 117 costituzione

2- F. COMUNITARIE -)direttiva inspire 2007/02/CE e UE 2019/1024

3- F: di rango primario -)codice civile; l.57 2015 (La Valletta); DLGS 42/2004

4- F d r secondario -)DPCM 169/2019 e poi quella 123/2021

5- F d r terziario -)Circolari DG-ABAP n.14,25,37 del 2001 (vi

fanno parte le circolari)

ricorda poi art. 369 n 19 IMPORTANTE

FONTI COSTITUZIONALI Art. 9 a cui è legato l'articolo 117 -) allo stesso tempo si

lega art. 826 CODICE CIVILE (beni culturali nel sottosuolo)

art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della CULTURA e la ricerca

SCIENTIFICA E TECNICA. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione.

art. 117: lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie... tutela

dell'ambiente, ecosistema e BENI CULTURALI.

art. 826 CC:Fanno parte delle PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: cose di

interesse STORICO, ARCHEOLOGICO... da chiunque e in qualunque modo

RITROVATE NEL SOTTOSUOLO.

FONTI COMUNITARIE: COnvenzione Europea per la PROTEZIONE DEL

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (LA VALLETTA 16 gennaio 1992): definzione

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO e MISURE DI PROTEZIONE: di esso si

vedrà più avanti, ma in generale DEFINISCE IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO,

IDENTIFICA, CONSERVA, FINANZIA LA RICERCA, FA RACCOLTA DI INFORMAZIONI,

SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE SULLA

CIRCOLAZIONE E MUTUA ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA VERSO IL

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.

l'articolo 3 (per salvaguardare il patrimonio archeologico, ogni parte si impegna

a intrudurre PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE e CONTROLLO SCAVI e altre

ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE.

l'articolo 3 vede anche altre cose come: SCAVI RISERVATI A PERSONE

QUALIFICATE... inoltre è reato il possesso ingiustificato di materiali come metal

detector in aree archeologiche, per

motivi illeciti principalmente. INOLTRE GLI SCAVI DEVONO AVVENIRE IN MODO

SCIENTIFICO, applicando nel possibile metodi di ricerca non distruttivi, e attività

per loro preservazione e

conservazione e gestione, per evitare il loro degrado dopo lo scavo.

Inoltre sullo scavo vi deve essere personale qualificato con autorizzazione

speciale e vi deve essere autorizzazione nell'utilizzo di RILEVATORI DI METALLI

o altri strumenti di rilevazione.

CODICE DEI BENI CULTURALI. Parte II, Titolo I, Capo VI (Ritrovamenti e

Scoperte): Sezione I ricerche e rinvenimenti fortuiti ne

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabryvx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Calandra Elena.
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