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Lezioni 2024: legislazione dei beni culturali

Lezioni prof Gambetta

  • Breve introduzione alla fenomenologia giuridica
  • Evoluzione storica
  • Lessico e nozioni fondamentali
  • Fonti
  • Enti in sintesi
  • Procedimenti di individuazione
  • Tutela
  • Proprietà e circolazione
  • Valorizzazione
  • Ordinamento internazionale

Argomenti importanti per l'esame

  • Definizione beni culturali
  • Dichiarazione di interesse culturale
  • Procedimenti
  • Strutture
  • Archeologia preventiva

Lezione 0: breve introduzione alla fenomenologia giuridica

(No tema d’esame)

Perché studiare il diritto? Nel corso della nostra vita siamo immersi nel diritto e ogni nostra azione ha rilevanza, sotto molteplici profili, per l'universo giuridico. Il diritto è l'insieme delle regole che consentono alla società di vivere pacificamente. Sociologicamente, è un fenomeno sociale che consente la vita associata.

Come opera il sistema giuridico?

Pensando all'ordinamento giuridico si pensa a una nebulosa biblioteca piena di leggi, articoli, norme apparentemente incomprensibili che rendono la vita complessa dal punto di vista giuridico.

Nelle caverne esiste il diritto? Aldilà di forme di rispetto reciproco con radici naturalistiche (=rispetto per la famiglia, concetto di tribù, tutte cose rudimentali). Il criterio su cui si basavano le relazioni sociali è la forza, no meritocrazia o valutazione contrapposta degli interessi (criterio discretivo). Il problema in queste circostanze è che, aldilà di alcune società naturali (=famiglia con legami affettivi e tribù per difendersi dagli altri), non si può creare una struttura sociale complessa e stabile nel tempo perché le relazioni umane sono assoggettate al rischio dell’esercizio della violenza di altri. Nello stato di natura, prima del diritto, tutti lottano contro tutti.

La tribù nasce come forma di aggregazione per difendersi dalla forza altrui, la tribù nasce come laboratorio per studiare gli effetti della pace, il concetto di stato nasce basandosi sul principio che abbandonando la violenza come criterio per determinare chi ha ragione e chi ha torto e accettando regole condivise si può vivere in pace e migliorare il benessere comune e collettivo.

L'unico modo per costruire la società è regolare la vita degli individui con obblighi e doveri. Il diritto è una mutilazione volontaria dell'egoismo, lo stato nasce con il contratto sociale, cioè quando si passa dallo stato di natura allo stato di società con autorità sopra agli individui che garantisce la pace. L'autorità ha varie forme, in passato era il re.

Lo stato nasce con due requisiti: ha la facoltà di creare regole, ha il monopolio delle regole, ha il monopolio della forza, può usare la forza per far rispettare le regole. La regola indica la condotta più virtuosa e una punizione per chi non la rispetta.

L'esigenza giuridica

  • Stato di natura → prevaricazione basata sulla forza
  • Patto sociale → accordo per limitare la propria libertà in modo da contemperarla armonicamente con quella degli altri, affidando non alla forza, ma a principi e regole la disciplina sociale per garantire la convivenza pacifica.
  • Diritto → Norme per regolare il modo in cui i diritti e le libertà si esprimono. Garantiscono la pace e stabiliscono quali diritti devono essere protetti e rispettati. Omnia service legum sumus ut liberi esse possimus.
  • Stato di diritto → Evoluzione del patto sociale in una forma strutturata che garantisce la dignità degli individui e il rispetto dei loro diritti fondamentali.

Il diritto nasce come fenomeno sociale spontaneo per regolare la convivenza umana. UBI SOCIETAS, IBI IUS (Santi Romano). L’ordinamento ha tre requisiti strutturali: plurisoggettività, organizzazione, normazione. Quindi la normazione consente a una plurisoggettività altrimenti sparsa di trasformarsi in una comunità organizzata, con delle regole, che ne garantiscono stabilità e ordine. Le regole fanno di un gruppo una società.

Come opera il diritto?

Mentre nello stato di natura ciascuno è libero di far ciò che vuole, con il rischio di essere sopraffatto dal più forte, nello stato di società vi è un accordo che limita le libertà individuali in vista della pace e della convivenza. → il diritto implica un sacrificio necessario per assicurare la pace.

Diritto positivo: posto da un’autorità a ciò deputata dall’ordinamento (mediante norma di riconoscimento). Diritto naturale: appartiene all’essenza stessa dell’uomo e preesiste alla società.

Il diritto va imparato a memoria se confrontato con le leggi delle scienze (fisica, chimica, matematica). Lo scienziato decodifica le leggi dell’universo. All’interno dell’ordinamento giuridico si distinguono diversi rami del diritto, cioè raggruppamenti delle norme dedicate ad una stessa materia.

  • Diritto pubblico: attività dello stato, enti pubblici, rapporti tra Stato e privati
  • Diritto privato: relazione tra privati e cittadini (sfera personale e familiare e rapporti patrimoniali)

Chi ha creato le norme giuridiche? Il popolo tramite le strutture democratiche, mentre lo scienziato individua le leggi e poi le sfrutta (non le può cambiare), nel diritto funziona in modo diverso, si deve creare la regola che funzioni meglio. Le regole cambiano nello spazio e nel tempo perché quando siamo chiamati a scrivere la regola vengono introdotti gli obblighi per consentire alla società di funzionare. Il diritto cambia perché nel tempo cambiano le valutazioni che diamo a determinati comportamenti. Le regole rispecchiano i sensi di giustizia e moralità all’interno della società in precisi contesti storici. Esempio: fino al 1975 la famiglia era impostata sulla potestà paternale, nel 1975 è stata introdotta l’uguaglianza tra i coniugi. La regola di prima non era sbagliata al tempo, in quel momento storico rispecchiava il senso di giustizia e moralità dominante nella società. Quando si fanno regole bisogna bilanciare più diritti diversi, le regole quando coniugano più diritti impongono di limitarne uno per ampliarne un altro.

L’egoismo si affaccia al nostro plesso decisionale ad ogni scelta, la punizione serve a bilanciare l’aspettativa del bene ingiusto. La punizione svolge un ruolo deterrente, ha funzione retributiva. Per questo negli stati in cui non ci sono regole che puniscono sono gli stati con più alta devianza verso la criminalità.

Legislazione dei beni culturali

8/05/2024

Evoluzione storica della legislazione dei beni culturali dalle bolle papali in poi

Sin da tempi remoti, nell’uomo matura la percezione del legame fra cultura e identità. Cicerone, nella quarta orazione delle Verrine (giudizio nei confronti di Verre, ex propretore della Sicilia): l’importanza delle opere d’arte per una civiltà, per la trasmissione di valori religiosi e ideologici. Più in generale, molti popoli hanno sviluppato in principio una sensibilità al concetto di monumento come testimonianza della memoria collettiva (es. Chiese).

Nel Medioevo si è in parte ridotto l’interesse per la memoria storico-artistica, respingendosi talvolta le tracce e le vestigia del classico. Matura soltanto in un secondo momento l’attenzione per i beni mobili e, da ultimo, il concetto di valorizzazione.

Il diritto dei beni culturali non nasce con le bolle papali, nasce una forma giuridica di tutela per le tracce dell’umanità con le bolle papali, ma la sensibilità verso i beni culturali non nasce nel papato, ma prima. Il bene culturale rappresenta una traccia dell’umanità che vogliamo conservare e tramandare alle nuove generazioni, tracce del passaggio ed eredità per il futuro. Il bene culturale come concetto nasce probabilmente nelle caverne, l’unica attività non utilitaristica dell’uomo era disegnare sulle pareti della caverna ciò che vedeva, aveva l’esigenza di imprimere un ricordo da conservare e da tramandare. È la prima differenza tra l’uomo e tutte le altre specie, l’uomo ha il desiderio di narrare ciò che accade nella propria vita agli altri. L’uomo nasce con il desiderio di autonarrarsi e di sapere delle storie degli altri. La cultura fa un ragionamento antiutilitaristico mentre la macchina (intelligenza artificiale) distrugge tutto ciò che non è più utile.

Fino alla lettera di Raffaello Sanzio venivano distrutti gli edifici vecchi per ricavare calce per gli edifici nuovi, smantellare e riusare.

Periodi storici in cui la tutela dei beni nasce come esigenza e bolle papali

  • Medioevo → non ci si concentrava troppo sulla cultura, momento di buio su molti profili ma periodo a cui risalgono opere di notevole rilievo.
  • Ridotto l’interesse per la memoria storico-artistica, respingendosi talvolta le tracce e le vestigia del classico. Matura soltanto in un secondo momento l’attenzione per i beni mobili e, da ultimo, il concetto di valorizzazione.
  • 1425: Bolla di Martino V Etsi de cunctarum del 1425 considerata uno dei primi importanti provvedimenti nella tutela dei beni culturali.

La concentrazione maggiore di beni culturali corrispondeva alla zona del Vaticano, nasce idea di dover tutelare i beni del Vaticano perché ne aveva la concentrazione di maggiore, in Vaticano c’era già l’idea appartenente alla tradizione cattolica delle reliquie (volontà di tramandare al futuro narrazioni). Nel 1400 ci fu l’esplosione urbanistica (esodo dalle campagne alle città), si iniziò a costruire in modo disordinato, il che portava a reagire per evitare di compromettere la tutela dei beni monumentali. Non sta tutelando il paesaggio, ma sta tutelando il bene culturale monumentale della Chiesa. Modernissima, introduce concetti complessi che ancora noi non abbiamo del tutto elaborato. Potevano essere abbattuti edifici recenti (considerata blasfema dalla Chiesa) ravvicinati ad edifici storici o Chiese (=il papa può ordinare la demolizione di ciò che non rispetta l’armonia del contesto, moderno arriva alla conclusione che per tutelare un bene si può intervenire nell’area circostante, il valore culturale di un bene si proietta nella sua cornice).

  • Introduzione magistratura delle strade “maestri delle strade” (giudicavano sui confini, competenze nettezza, viabilità) (=compiti accessori di pulizia, viaria, traffico ma con competenza di arte e cultura denuncia il fatto che ci vuole personale specialistico per la materia dell’arte. Deve essere una magistratura specialistica a dire quali sono le forme di tutela).
  • Reazione all’evoluzione urbana di Roma tensione permanente tra economia, sviluppo urbano e tutela.
  • 1462 Bolla di Pio II, i beni culturali si tutelano da sempre con strumenti ricorrenti nei secoli ad esempio quello di sottoporre la modifica dei beni ad autorizzazione lo abbiamo ancora oggi, abbiamo l’autorizzazione del Soprintendente. Vietare la demolizione e la modificazione, senza autorizzazione, dei monumenti.
  • 1474 Bolla di Sisto IV vietare la spoliazione delle chiese /divieto di alienazione: vieta la vendita dei beni culturali di proprietà pubblica, la Chiesa può acquistare i beni appartenenti agli altri al contrario è vietato. Vieta l’estrazione dei beni culturali mobili dalle Chiese.
  • 1507 Bolla di Giulio II piano di rinascita di Roma: anticipazione del primo piano urbanistico generale di Roma. Questa ha una dimensione paesaggistica.
  • 1519 Lettera di Raffaello Sanzio a Leone X. Fase intermedia in cui si rileva la criticità della costruzione dei vecchi edifici per estrarre calce, ferro da riutilizzare. Questa pratica sarà successivamente vietata. Raffaello denuncia il fatto che molti pontefici hanno permesso l’estrazione di materiali da statue, templi, archi per ricavarne pietre/pozzolana per fare calce per la costruzione di edifici moderni. Raffaello fu, dopo Bramante, Ispettore di Belle Arti per nomina di Leone X, lo sarebbe poi stato anche Canova, incaricato del recupero delle opere della Chiesa. Gli editti (ancora nella fase vaticana della storia), molti principi degli editti sono stati recepiti anche dalla disciplina recente.

Editto Aldobrandini del 1624

Prohibitione sopra l'estrazione di statue di marmo o di metallo, figure, antichità e simili» e reca una disciplina in materia di scavi e regime giuridico dei ritrovamenti (si impone ai cercatori di reperti di denunciare). Si pone il problema della proprietà degli oggetti che vengono trovati durante gli scavi. Gli scavi li può fare solo il Ministero, non tutti, lo Stato sulla base di un contratto poi concede ai privati di scavare.

Editto Sforza 29 gennaio 1646

Divieto di distruzione di oggetti d’arte, divieto di scavi ed esportazioni senza autorizzazione pontificia, divieto di esportazione con sanzione della confisca. Archeologia preventiva: scavi preliminari per verificare.

Editto Altieri del 1686

Divieto di alterazione di beni ritrovati.

Editto Spinola del 1704

Protezione dei beni archivistici.

Editto Pacca 7 aprile 1820

Reagisce alla spoliazione napoleonica: disciplina catalogazione e del restauro (nasce concetto catalogo= idea che per semplificare la tutela dei beni culturali, si fa un elenco con tutti i beni culturali, la natura culturale si certifica tramite l’inserimento in un elenco unico detto catalogo). Non esistendo la tecnologia al tempo, il catalogo ha mostrato i suoi limiti, quindi è durato poco. Contiene anche delle informazioni sulla disciplina del restauro, interventi che servono a ripristinare una parte del valore culturale alterato nel tempo (es. restaurare un affresco che nel tempo si è opacizzato).

  • Organici per l’azione di salvaguardia
  • Ispettore generale
  • Scavi
  • Prelazione sui quadri: concetto complesso, la prelazione è il diritto di un terzo di acquistare un bene alle medesime condizioni pattuite da un contratto con precedenza rispetto all’acquirente dichiarato. Diritto di scavalcare chi sta comprando offrendo la stessa cifra. Se sono in affitto in una casa e il proprietario vende a 4000, ho la possibilità di comprarla prima che la compri qualcun altro. Non decorre mai un termine per la prelazione.

Per la prima volta il diritto Pacca distingue i beni culturali in base alla intensità del pregio, distinzione tra le forme di tutela. La legge prevede che il bene diventi culturale, cioè può essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico come bene culturale, se ha un valore culturale normale quando è pubblico, di proprietà di un ente pubblico o di un ente senza scopo di lucro; se è di proprietà di un privato per poterlo dichiarare culturale, serve un interesse culturale particolarmente importante. Il livello di culturalità richiesta varia in base al proprietario: se il bene è pubblico il proprietario è interessato alla dichiarazione di bene perché è di interesse pubblico. Il privato invece ha una posizione più resistente, non vuole intromissioni nella propria proprietà, ha interesse egoistico.

Gli stati preunitari (posizione ordinamenti)

  • Granducato di Toscana: divieto di rimozione di insegne e iscrizioni dai palazzi antichi (1571), licenze di esportazione: autorizzazione per portare all’estero un bene (1602), regolamentazione delle attività di scavo (1780) e divieto di rimozione degli oggetti dal luogo in cui si trovano (1854).
  • Regno di Napoli: Prammatica LVII del 1755 di Carlo III ordina «che nessuna persona […] ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico», estesa dalla Prammatica LVIII a «pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno». Un bando del 1802 per la Sicilia prevede «si proibisce di fare Scavi o piantar fondamenta di Fabbriche, senza il precedente permesso del Cav.re Don Gio. Francesco Paternò Castello di Catania, Regio Custode delle Antichità delle Valli Demone e Noto, senza alcun pagamento per tale permesso». Successivamente il decreto di Ferdinando I del 1822, in cui si vieta «di togliere dal loro sito attuale […] tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte», di «demolire, o in qualsivoglia modo degradare anche nei fondi privati le antiche costruzioni di pubblici edifizi», e di «asportare fuori dei nostri Reali Domini ogni oggetto di antichità».
  • Regno lombardo-veneto, divieto di esportazione delle opere d’arte (1745), anche manoscritti (1815 e 1817), ritrovamenti (1846).
  • Milano: editto del 13 aprile 1745 del Principe di Lobkowitz a tutela degli artisti. Primo editto di protezione dell’attività creatrice della cultura.
  • Repubblica di Venezia: nel 1773 Anton Maria Zanetti, conservatore della biblioteca di S. Marco, viene nominato ispettore per redigere un Catalogo, vigilare sullo stato di conservazione, richiedere eventuali interventi di restauro e impedire la fuoriuscita delle opere.
  • Ducato di Parma: Nel 1760 si prevede che «Non potranno uscire da Parma opere insigni in pittura, e scultura senza che ne sia interpellata l’Accademia». Serve autorizzazione dell’accademia di studiosi.
  • Regno di Sardegna: stato meno sensibile alla tutela, tanto che noi abbiamo ereditato una disciplina quasi vuota in materia di tutela.

Dopo l’unificazione

Dopo l’unificazione del Regno d’Italia, già la legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865 prevedeva:

Capo V - Dell'espropriazione dei monumenti storici di antichità nazionale

Art. 83 Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

  • Ancora oggi è possibile l’espropriazione di beni culturali, ma esistono mezzi plastici di conformazione della proprietà, senza ablazione, ossia le dichiarazioni.

Legge Nasi 12 giugno 1902

Legge «portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità»:

  • Istituisce cataloghi unici nazionali dei monumenti, degli oggetti d'arte e di antichità.
  • Introduce il diritto di prelazione da parte dello Stato.
  • Il divieto d'esportazione.

La legge si applicava ai beni mobili e immobili con pregio di antichità o d’arte. Ne sono esclusi gli edifici e i beni opera di autore ancora vivente e con meno di 50 anni. (non si parlava ancora di interesse, ma di pregio). Art. 1 «Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.» Già qui la rilevanza del tempo quindi sin dall’origine normativa! Manca ancora il concetto dell’interesse.

ART.2 – inalienabilità dei beni

«Oggetti d'arte e di antichità, i monumenti i singoli oggetti di importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Antiecclesiastici Di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi pendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili» tranne che con parere positivo del Ministero dell'Istruzione.

ART.5

«Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.»

ART.6

«Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui al precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.»

ART. 10

«Nei Monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo provvedimento comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.» (fino al 1974 i beni culturali erano di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione)

ART. 14

«Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione» «il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente» salvo espropriazione (art. 17) oggi è molto diverso.

ART. 15

«L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o di antichità'. […] lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità Competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine. Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità Governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.»

Legame tra cultura e paesaggio

Legge 411 del 1905 "Per la conservazione della Pineta di Ravenna", di fatto la prima tutela paesaggistica ante litteram: forte legame tra paesaggio e storia, considerato come elemento identitario per la nazione.

LEGGE N. 364 DEL 1909 ROSADI-RAVA

Art. 1 «Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.» Il concetto di INTERESSE, prima si parlava di PREGIO. Supera in parte l’idea che la tutela debba essere preceduta dall’iscrizione.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChMrn14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gambetta Davide.
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