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ECONOMIA E LEGISLAZIONE APPLICATE ALLE SCIENZE

MOTORIE

ORDINAMENTO GIURIDICO

Per ordinamento giuridico si intende il sistema di regole mediante il quale si organizza

una collettività e si disciplina lo svolgimento della vita sociale.

La finalità dell’ordinamento è “ordinare” la realtà sociale.

- Presenza di pluralità di soggetti giuridici

- I soggetti si devono dare delle regole da seguire

- Deve esserci una struttura organizzativa che gestisce la vita sociale

L’ordinamento giuridico è composto da:

- Un organo sovrano che è lo Stato

- Una serie di regole che sono le norme

- Una società che rispetta le regole (norme)

Gli elementi dell’ordinamento giuridico sono:

- Struttura organizzativa

- Regole

- Soggetti giuridici

Lo sport è ogni attività ludica organizzata le cui regole sono potenzialmente accettate

e ritenute vincolanti da coloro che la praticano.

Lo sport è attività convenzionale che si fonda su regole accettate da gareggianti sicché

nessuno sport potrebbe esistere senza regole di disciplina.

Lo sport è un ordinamento giuridico?

Esistono più ordinamenti giuridici e ci sono più ordinamenti giuridici all’interno dello

stato (prescinde dalla territorialità).

- Schedina totocalcio

- Numero dei giocatori stranieri

- Risarcimento del danno= in Italia il risarcimento è restitutorio (restituisco quello

che ho tolto nel danno) mentre in America la finalità del risarcimento non è

restitutoria ma più complessa ovvero restituire ma anche di sanzionare il

soggetto che con il suo comportamento ha danneggiato il soggetto che ha

subito il danno quindi si può chiedere di più del danno effettivamente subito

PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

- Ordinamento giuridico dello Stato

- Ordinamento giuridico dell’EU

- Ordinamento giuridico dello sport= CONI (struttura organizzativa pubblica),

carte federali (norme di riferimento che disciplinano in senso tecnico e giuridico

lo sport di riferimento), soggetti del mondo dello sport (atleti e tutta la parte

sportiva accessoria che devono seguire le norme)

L’ordinamento giuridico sportivo è autonomo ovvero non solo esiste ma è anche

autonomo cioè disciplina da sé le regole dello sport definito e a come all’interno della

disciplina sportiva tutti coloro i quali sono parte del mondo dello sport si devono

comportare.

LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N 280 legge di conversione del decreto legge in cui per la

prima volta si scrive che l’ordinamento giuridico sportivo è autonomo salvo i casi in cui

ci sono delle fattispecie che intercettano interesse dello Stato (salvo i casi di rilevanza

per l’ordinamento giuridico).

- Aspetti tecnici= devo fare riferimento al giudice sportivo e gli aspetti

dell’attività sportiva sono gestiti dallo sport

- Aspetti disciplinari= rispettare le regole in senso tecnico e rispettare le regole

che sovraintendono la vita del mondo dello sport che sono: la lealtà e

correttezza

Come si entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano?

Se nasci in Italia e i genitori sono italiani, fai già parte dell’ordinamento giuridico senza

alcuna richiesta.

Come si entra a far parte dell’ordinamento giuridico dello sport?

Si entra a far parte dell’ordinamento giuridico dello sport attraverso il tesseramento.

Con il tesseramento c’è l’accettazione:

- Delle regole del mondo dello sport

- Della clausola del vincolo di giustizia= ogni federazione prevede che se violo il

vincolo di giustizia (vado dal giudice dello stato) la federazione può radiarti

perché devi andare dal giudice sportivo in caso di problemi

Il vincolo di giustizia sportiva rappresenta l’obbligo di ogni tesserato di accettare diritti

e doveri che scaturiscono al tesseramento/ affiliazione, compreso l’impegno di

rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva solo ed

esclusivamente agli organi federali competenti.

Il vincolo in questione discende dalla sottoscrizione all’atto del tesseramento e/o

dell’affiliazione della cosiddetta clausola compromissoria.

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CALUSOLA COMPROMISSORIA

Gli statuti e regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la

giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo.

PRINCIPI BASE DEL DIRITTO

Le situazioni giuridiche sono una serie di concetti della vita quotidiana (fatti giuridici,

atti giuridici, negozio giuridico, diritto soggettivo, interesse legittimo, buona fede,

correttezza).

I soggetti giuridici sono la persona fisiche, i soggetti giuridici astratti (le associazioni).

I fatti naturali sono gli accadimenti in natura.

Può essere che alcuni di essi possano avere rilevanza per il mondo del diritto.

Quando un fatto naturale ha rilevanza per il diritto si definisce FATTO GIURIDICO.

I fatti giuridici sono gli accadimenti in natura che hanno rilevanza per il diritto (nascita,

morte…)

I fatti giuridici si caratterizzano per la loro idoneità a produrre effetti giuridici a

prescindere da ogni intervento umano o anche dalla volontà dell’uomo di produrli.

Le conseguenze giuridiche sono collegate semplicemente all’evento, senza che

assuma alcuna rilevanza il fatto che a causarlo sia stato l’uomo (nascita, morte,

alluvione).

Gli atti giuridici si caratterizzano perché l’evento è derivato dall’uomo (c’è intervento

umano) ma prescinde dalla volontà.

Gli atti giuridici in senso stretto sono atti volontari dell’uomo ai quali l’ordinamento

attribuisce effetti giuridici a prescindere dalla volontà di produrli.

Ciò che rileva in termini giuridici è esclusivamente la volontarietà dell’azione e non

tanto la volontà di produrre gli effetti giuridici conseguenti, che il soggetto ben

potrebbe ignorare.

Il negozio giuridico è il termine aulico per parlare del contratto e consiste nella volontà

con la quale vengono enunciati gli effetti che si perseguono ed alla quale

l’ordinamento ricollega effettivi giuridici conformi ai risultati voluti, purché la finalità

che si vuole realizzare sia meritevole di tutela (c’è un soggetto che vuole realizzare la

sua volontà ed è consapevole di ciò che sta facendo e delle conseguenze e

l’ordinamento da giuridicità all’effetto nel momento in cui sia meritevole di tutela).

Il negozio giuridico, secondo la migliore dottrina, consiste in una dichiarazione di

volontà con la wuale vengono enunciati gli effetti che si perseguono ed alla quale

l’ordinamento ricollega effettivi giuridici conformi ai risultati voluti, purchè la finalità

che si vuole realizzare sia meritevole di tutela.

Il negozio giuridico postula la libertà del volere e del poter disporre dei propri diritti

quale conquista della Rivoluzione francese.

Nelle codificazioni moderne vengono poi suggellati i concetti di:

- Capacità giuridica= idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici

(secondo l’articolo 1 chiunque nasce è titolare di diritto e doveri come il diritto

al nome)

- Capacità di agire= idoneità ad esercitare i diritti e i doveri di cui si è titolari di

potervi disporre autonomamente (si acquisisce a 18 anni)

DIRITTO SOGGETTIVO

Il diritto soggettivo consiste nella pretesa che un soggetto vanta e può far valere per la

tutela di un proprio interesse previsto e tutelato dall’ordinamento giuridico.

Il soggetto titolare di un diritto soggettivo è munito di uno specifico potere di agire a

tutela del proprio diritto soggettivo.

Il diritto soggettivo può essere:

- Assoluto= quando si riferisce ad un bene della vita di cui il soggetto è titolare

ed è imprescrittibile e può essere fatto valere nei riguardi di ciascun soggetto

che tenta di impedire ovvero di ostacolare il libero esercizio del suo diritto

- Relativo= è soggetto a prescrizione ossia il suo titolare se vuole far valere il suo

diritto lo deve azionare entro un determinato periodo di tempo decorso il quale

non può più essere esercitato

Può essere fatto valere solo nei riguardi dei soggetti con cui esiste il rapporto

giuridico

L’INTERESSE LEGITTIMO

L’interesse legittimo è posto a presidio della corretta gestione dei poteri pubblici nei

riguardi dei privati.

L’interesse legittimo rappresenta invero la situazione in cui si trova il privato quando la

pubblica amministrazione agisce mediante i poteri pubblicistici.

- Persona fisica= è l’essere umano titolare di diritti e di doveri

- Persona giuridica= è un’unione organizzata di uomini finalizzati ad uno scopo

cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto

ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE

IL FENOMENO GIURIDICO E L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Il concetto di fenomeno giuridico si lega strettamente al concetto stesso di uomo ed al

suo essere sociale.

Intercorre un legame strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.

Lo strumento principale che definisce la struttura dell’ordinamento giuridico è la

norma.

Le norme sono norme giuridiche.

LA NORMA GIURIDICA E LA SUA PRECETTIVITÀ

La norma è il precetto comportamentale contenuto in un testo normativo a cui le

persone devono attenersi per garantire l’ordinato svolgersi della vita sociale.

La norma si caratterizza per essere:

- Generica= deve essere applicabile a qualunque soggetto o a classi di soggetti e

non a singoli individui

- Astratta= essa deve essere suscettibile di applicazione a fattispecie già

individuate dal legislatore e non a situazioni particolari (non si riferisce ad un

fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti)

- Cogente= è fatto obbligo di uniformare il proprio comportamento a quanto

previsto nella norma, pena la possibilità dello Stato di poter intervenite nei casi

e nei modi previsti dall’ordinamento per sanzionare la violazione proprio per

garantirne l’efficacia

La generalità e l’astrattezza della norma hanno la finalità di garantire l’uguaglianza

davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovino nella medesima condizione come

indicato nell’art. 3 della Costituzione.

La precettività della norma comporta che una sua violazione autorizza l’applicazione di

una sanzione.

Lo Stato, che detiene il potere ed è autorizzato all’uso della forza, predispone un

apparato coercitivo che ha come finalità quella di imporre ai consociati il rispetto

dell’ordine costituito e l’applicazione delle sanzioni per coloro che trasgrediscono.

L’EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.

La norma è idonea a produrre i suoi effetti giuridici quando viene resa pubblica nei

modi previsti dall’ordinamento.

Per quanto attiene all’efficacia nello spazio è opportuno sottolineare che

ordinariamente l’efficacia giuridica è perimetrata all’ambito territoriale dello Stato che

emana la norma.

PRINCIPIO DI NON RETROATTIVITÀ DELLA NORMA

La norma dispone sempre per il futuro e non può mai disporre per il passato.

LE NORME DEROGABILI E INDEROGABILI

La norma può essere derogabile o inderogabile.

La cogenza della norma comporta la sua indisponibilità rispetto l’interesse sotteso alla

norma stessa.

ASSETTO ISTITUZIONALE E FORMA DI GOVERNO

Un gruppo sociale non può esistere senza norme di comportamento.

Lo Stato si pone come un ordinamento giuridico in quanto costituisce un gruppo

sociale organizzato dotato di regole rispondenti ad un principio ordinatore di interessi.

L’ordinamento giuridico statale di caratterizza per essere:

- Originario= non deriva da altre organizzazioni preesistenti e trova in sé stesso la

propria origine

- Sovrano= rappresenta la massima autorità sul proprio territorio

- Indipendente= non riceve la propria legittimazione da nessun’altro soggetto

giuridico

Lo stato si caratterizza per 3 elementi fondamentali:

- Popolo= insieme di tutti i cittadini dello Stato ossia coloro che posseggono la

cittadinanza

- Territorio= porzione di spazio fisico al cui interno lo Stato esercita il suo potere

sovrano

- Sovranità= determina le condizioni alle quali le altre organizzazioni possano

esistere ed i modi attraverso cui questa possono operare

Il principio è quello secondo il quale è solo l’effettività che fonda il potere di uno

Stato e quindi di un ordinamento giuridico sovrano

FORME DI STATO

La nostra forma di stato è lo “stato di diritto” ovvero che è uno stato che si fonda sulla

legge e tutti i soggetti che ne fanno parte sono soggetti alla legge anche chi la legge

l’ha approvata (chi dà le norme non solo le dà ma lui stesso le osserva).

In uno stato ci sono 3 poteri:

- Potere legislativo= ha la funzione di creazione delle leggi

- Potere esecutivo= ha il compito di applicare ed eseguire la legge

- Potere giudiziario= ha il compito di definire le controversie applicando la legge

È stato diviso in 3 perché se si attribuisce un potere ad un soggetto si pensa che

statisticamente questo ne potrebbe abusare e che sfoci in ingiustizia.

Hanno dato 3 poteri per equilibrare le forze e ognuno ha una fetta di potere che tra di

loro sono a tenuta stagna e quindi sono autonomi e indipendenti.

Ciascuna di queste funzioni è attribuita ad un distinto potere dello Stato e possiede il

crisma dell’autonomia nel senso che nessun potere può influire sul modo di gestire

dell’altro.

LE FONTI DEL DIRITTO STATALE

Le fonti del diritto costituiscono lo strumento di produzione delle norme giuridiche.

L’ordine gerarchico delle fonti nel nostro ordinamento:

- Costituzione (fascia A)

- Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (fascia B)

- Regolamenti (fascia C)

- Usi (fascia D)

Al vertice di queste fonti vi sono atti normativi di natura comunitaria emanati dagli

organi dell’UE e che hanno valore giuridico per tutti gli Stati membri dell’EU.

Una norma sottordinata non può superare una norma sovraordinata quindi nessuna

norma sottordinata può disporre per una norma sovraordinata.

LA COSTITUZIONE E LE LEGI COSTITUZIONALI

La costituzione rappresenta la regola delle regole ossia rappresenta la legge

fondamentale dello Stato che detta, da un lato i principi fondamentali e dall’altro

disciplina le modalità di esplicazione dei poteri dello Stato.

Essa, infatti, disciplina le scelte politiche basilari dell’ordinamento giuridico italiano,

definisce e stabilisce l’organizzazione fondamentale dello Stato e la funzione dei

pubblici poteri.

Le leggi costituzionali sono leggi che vengono approvate dal parlamento e hanno lo

stesso valore della costituzione e servono per modificare la costituzione.

LA COSTITUZIONE

I principi fondamentali che la caratterizzano sono 5: libertà, uguaglianza, autonomia,

democraticità, partecipazione.

Essi sono punti di non ritorno ovvero non possono essere sostituiti o eliminati.

Gli organi costituzionali sono:

- Parlamento

- Presidente della repubblica

- Governo

- Corte costituzionale

- Consiglio superiore della magistratura

LA LEGGE ORDINARIA

Essa è la legge che viene approvata dal parlamento italiano.

La legge ordinaria si pone come la fonte di diritto utilizzata per regolare i rapporti tra i

cittadini ed è approvata dal Parlamento con valore su tutto il territorio italiano.

È la massima espressione del potere democratico.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Essi non sono leggi perché non vengono approvate dal parlamento ma dal governo.

Essi sono: il decreto legge e decreto legislativo.

Il decreto legislativo tocca delle materie difficili e complesse e il governo pone in

essere delle regole che trovano fondamento in indicazioni che le fornisce il

parlamento.

Essi sono atti che possono disporre anche in senso contrario rispetto un’altra regola in

fascia b.

REGOLAMENTI

Il regolamento è una fonte del diritto secondaria e sono in fascia C che non promana

dal Parlamento ma dall’organo esecutivo ossia il Governo.

GLI USI

Essi sono in fascia D e sono norme non scritte ma che intercettano dei comportamenti

ritenuti doverosi in quanto ritenuti dal contesto sociale di riferimento.

Gli elementi costitutivi dell’uso sono 2:

- L’elemento soggettivo rappresenta la convinzione che tale comportamento

debba considerarsi come doveroso

- L’elemento soggettivo rappresenta che il comportamento oggetto del dovere è

da tempo immemore che è considerato tale

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI

Esse sono le norme a livello internazionali.

UNIONE EUROPEA: ORIGINE, STRUTTURA E FONTI NORMATIVE

DAL TRATTATO DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO AL TRATTATO DI MAASTRICHT

Il primo atto con il quale gli stati dell’Europa traducono i rapporti di natura politica in

rapporti di natura economica è il trattato del carbone e dell’acciaio.

CECA

La prima pietra per la costituzione dell’UE arriva dalla Francia, dove il ministro degli

esteri francese Robert Schuman, con la sua dichiarazione del 9 maggio 1951 presentò

un piano avente oggetto l’unificazione dell’industria europea in una comunità europea

del carbone e dell’acciaio.

Esiste un passaggio poco conosciuto ma rilevante della dichiarazione che viene

riportato:

Per comprendere meglio l’evoluzione dobbiamo rammentare che l’area renana tra

Francia e Germania è stata nei secoli indubbiamente la zona più litigiosa e mortale

d’Europa.

- Prima e Seconda guerra mondiale

- Guerra franco-tedesca del 18

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lsaltafossilaura001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Sartori Riccardo.
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