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Collaborazione e segreto d'ufficio

BCE.3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui

al comma 7.9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

9-bis. (Abrogato)

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

Questa norma non ha nulla a che vedere con il segreto bancario, ma si intende che le informazioni di cui è in possesso la BI sono coperte dal segreto d'ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ci sono due eccezioni, la prima è il Ministro dell'Economia in quanto presidente del CICR, la seconda riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria può essere civile, penale o amministrativa, ma può utilizzare le

Informazioni solo nel caso di processi penali. I rapporti con le autorità non finiscono qui, i dipendenti della BI che si occupano della vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire solo al direttorio tutte le irregolarità che riscontrano.

LEZIONE 6

Sempre riguardo all'art. 7. Comma 2: se il privato cittadino sospetta che sia stato commesso un reato ma non informa l'autorità competente, non ha nessun tipo di obbligo. Mentre un pubblico ufficiale, rispetto alle sue funzioni, ha il dovere di segnalare un'eventuale irregolarità all'autorità giudiziaria. Normalmente la notizia di reato che parte da una segnalazione del pubblico ufficiale è indirizzata all'autorità giudiziaria, in materia bancaria però non è così. Se un dipendente della BI ha notizie su un'irregolarità, deve riferirlo al direttorio. Una lettura non corretta potrebbe pensare che il direttorio per perseguire

la stabilità potrebbe non inoltrare la segnalazione, tutto ciò è sbagliato. Si vuole inserire un passaggio intermedio che prima di inoltrare la segnalazione all’autorità giudiziaria, potrà adottare tutte le cautele necessarie (non si tratta di una facoltà per quanto riguarda la segnalazione)

Comma 4: le varie pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste alla BI, se queste informazioni non sono coperte da segreto d’ufficio.

Comma 5: BI, CONSOB, COVIP e IVASS devono collaborare senza il limite del segreto d’ufficio.

Comma 6: c’è un dovere di collaborazione anche con le autorità di vigilanza europee.

Comma 7: la BI può scambiare informazioni nell’ambito di accordi di collaborazione ed equivalenti obblighi di riservatezza.

Comma 8: si possono scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie con riguardo alle crisi bancarie.

Articolo 8 – TUB

1. La

Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Comma 1: i provvedimenti rilevanti presi dalle autorità creditizie (generali e in alcuni casi particolari) devono essere pubblicati sul sito web della BI.

TITOLO II – CAPO I – Articolo 101

La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Comma 1: l'attività bancaria ha carattere imprenditoriale e si caratterizza con la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'erogazione del credito. La vecchia legge bancaria non conteneva una vera e propria definizione di banca; recitava "raccolta del risparmio ed erogazione del credito sono attività di interesse pubblico". Non aiutava nemmeno il Codice Civile che elenca alcuni contratti bancari; cita l'attività bancaria ma non ci dice cosa.intende.Comma 2: l'esercizio di questa attività non è libera, ma riservata alle banche.Comma 3: le banche inoltre possono svolgere altre attività (non qualunque): finanziarie, connesse e strumentali. Sicuramente una banca per essere definita tale deve svolgere attività bancaria, però una banca può svolgere anche altre attività, ma solo quelle definite dalla legge.Attività bancaria e attività delle banche è diverso. Attività bancaria è caratterizzata dal binomio di attività, mentre con attività delle banche si intendono tutte le attività che la banca può svolgere.L'attività bancaria non è necessaria come prevalente, può essere svolta anche come residuale ma deve sussistere.La prima volta dopo l'entrata in vigore della legge bancaria in cui ci si è posto qualche problema è il caso Giuffrè. Bisognava capire se Giuffrè

dovesse fallire oin funzione dell'attività che svolgeva dovesse essere sottoposto a qualche altra sentenza. Il tribunale di Bologna ha stabilito che l'attività di Giuffrè fosse anomala e straordinaria. Inizialmente Giuffrè era un dipendente di banca, in seguito cominciò con la consulenza per degli enti ecclesiastici; successivamente Giuffrè inizia a raccogliere somme per fare assistenza e aiutare i francescani nelle riparazioni del dopoguerra. Inizia un procedimento di gestione dei denari che gli arrivavano per la ricostruzione degli edifici ecclesiastici. C'era molto da ricostruire, ma c'era mancanza di fondi. Svolgeva attività di raccolta sistematica del risparmio per destinarlo alla ristrutturazione di questi beni ecclesiastici. Bisognava capire se si trattasse di raccolta di risparmio tra il pubblico non essendoci nessun tipo di restituzione dei denari. Durante la sentenza viene a verificarsi l'associazione della

Figura di Giuffrè aquella dell'imprenditore, lui si difese dicendo che svolgeva l'attività per conto di terzi. Giuffrè è un imprenditore commerciale? Anche riguardo al profilo della professionalità nello svolgimento dell'attività e l'accertamento del carattere dell'attività si arriva a definirlo imprenditore commerciale. Alla fine, Giuffrè viene definito come soggetto che svolge un'attività di carattere imprenditoriale sul fronte della raccolta dal pubblico, ma non ha mai erogato credito al pubblico. Siamo di fronte ad un imprenditore commerciale che però dal Codice Civile risulta svolgere attività bancaria (in senso lato). Si rifanno alla legge n. 141 (legge bancaria) e notano che l'attività di Giuffrè non può essere definita come bancaria e viene associato ad un imprenditore commerciale soggetto al fallimento. Ci sono due diverse nozioni di attività.

bancaria: una del Codice Civile, che dice che è sufficiente esercitare anche una sola delle due attività (ampia). Mentre per la legge bancaria servono entrambe le componenti sennò non si è banchieri (ristretta). Non è banchiere per la legge bancaria, ma è banchiere per il codice civile. Infine, si è definito che la liquidazione coatta amministrativa fosse applicabile solo in forza della legge bancaria, mentre per la definizione del codice civile ci si trovasse davanti ad un imprenditore commerciale e dovesse quindi fallire. In primo grado ci si affida alla legge bancaria, quindi servirebbe il binomio di attività che qui mancando fa tendere la sentenza in favore del fallimento di Giuffrè. Giuffrè ricorse in appello e la sentenza definì che all'interno dell'attività di intermediazione va tenuto conto anche del bene denaro e sembrerebbe che i giudici di primo grado avessero sbagliato. Giuffrè si

difende dicendo che non svolgeva un'attività organizzata per lo scambio

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher milanleo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.