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MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Art. 3 (Motivazione del provvedimento)
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
UNITA’ ORGANIZZATIVA
Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 5 (Responsabile del procedimento)
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa.
Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale.
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)
L’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 9 (Intervento nel procedimento)
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)
I soggetti a cui è comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti nel procedimento hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.
COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
Il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni.
La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
l’amministrazione procedente può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o nel caso in sostituzione
di questo.
Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e devono essere motivati. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa la stipulazione dell'accordo è preceduta da
una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
CONFERENZA DI SERVIZI
LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
La conferenza decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del
procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da
parte di amministrazioni diverse oppure quando l’attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso.
Il D.lgs. 30 Giugno 2016, n. 127 ha rinnovato la disciplina della Conferenza dei servizi della L. n. 241 del
1990. La nuova disciplina prevede due modelli di Conferenza di servizi, caratterizzati da diverse modalità di
svolgimento, in relazione anche alla complessità della decisione da prendere o all’espressione di dissensi o di
condizioni che richiedono modifiche progettuali:
LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”,
mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni,
delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.
N.B. = Non ci saranno più riunioni, ma solo l’invio per via telematica delle determinazioni.
Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, non può
superare i 45 giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi
previsti (silenzio assenso).
Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico‐territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di
legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di 90
giorni.
La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal
ricevimento della domanda.
L’amministrazione che indice la conferenza di servizi comunica alle altre amministrazione interessate:
‐ L’oggetto della determinazione e la relativa documentazione;
‐ il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere
eventuali integrazioni o chiarimenti. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del
1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni;
‐ il termine perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a 45 giorni (90 nel
caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un
termine diverso), entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni. . Il termine
decorre dalla data di invio della comunicazione;
‐ la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi nei 10 giorni successivi alla scadenza del
termine indicato precedentemente, solo nel caso in cui sia strettamente necessaria, nei casi individuati dalla
legge.
Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato. Le
determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso.
Conclusione della Conferenza di servizi semplificata
Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l’amministrazione procedente conclude la
conferenza semplificata nei seguenti modi:
‐ Conclusione positiva: la determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi,
sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, quando sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non
condizionati oppure atti di assenso con condizioni che non apportano modifiche sostanziali alla decisione
oggetto della conferenza.
‐ Conclusione negativa: la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza è adottata entro
5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene
superabili. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice
(entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle
amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni
confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento
di tali osservazioni.
‐ Conferenza simultanea con riunione: quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano
condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà
con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione
della conferenza. I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima
riunione.
LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)
La conferenza simultanea (con la riunione) è prevista unicamente nei seguenti casi:
1) quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano
condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali;
2) nei casi di particolare complessità della decisione da assumere;
3) in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale;
Nella conferenza simultanea, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza (il rappresentante unico).
La conferenza si conclude in 45 giorni (nei casi di decisioni comple