FONDAMENTI E SVOLGIMENTO DELLA SCIENZA GIURIDICA – SAGGI RECENTI di
Garofalo
CONFINI E TERMINI NEI FASTI DI OVIDIO E OLTRE
I saggi trattano dell’epoca arcaica di Roma. Si tratta del tema dei confini nei Fasti di
Ovidio (calendario delle feste romane). Attenzione al passato e a ciò che caratterizza
l’Italia contemporanea.
Il saggio tratta del regime giuridico riservato ai confini dei fondi e ai segni materiali
(termini) usati per indicarli. Il discorso è costruito (anche) come dialogo tra Roma
antica e Italia contemporanea.
ART. 951 C.C. E L’USO DI MARCARE I CONFINI TRA FONDI CONTIGUI
Art. 951 c.c.: «Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese
comuni».
L’articolo ci informa della prassi di marcare i confini tra fonti appartenenti a proprietari
differenti con cippi lapidei o altri segni non facilmente rimovibili.
L’origine di questa pratica è molto antica, risalente addirittura all’epoca di fondazione
di Roma, dove i segni per indicare i confini erano parimenti detti «termini» .
Terminus,
Denominazione deriva da il dio protettore dei confini, del quale le pietre
erano considerate proiezioni e quindi sottoposte a un peculiare regime.
DIONIGI DI ALICARNASSO E GLI INTERVENTI DI NUMA IN MATERIA DI COFNINI
Un testo di Dionigi di Alicarnasso, storico del I secolo a.C., ci offre molte informazioni
sul regime giuridico dei confini nel mondo romano. Dionigi di Alicarnasso ha scritto
un’opera sulle antichità romane: il re che ha introdotto il culto del dio Terminus è
Numa Pompilio (es. Numa introduce anche la dea Fides).
Numa aveva imposto a tutti i cittadini di individuare i limiti dei propri domini e di
renderli riconoscibili con pietre di confine. Egli aveva altresì consacrato quelle pietre al
dio competente in materia, con una cerimonia svolta in presenza dei vicini.
termini
Queste pietre erano dette ed erano considerate esse stesse delle divinità (per
far sì che venissero rispettate dai cittadini). Numa aveva sancito l’inamovibilità di tutte
le pietre di confine, fissando con una legge la sanzione per chi avesse violato questo
precetto. sacer.
La sanzione prevista era la sacertà: chi spostava la pietra di confine diventava
I CONFINI PRIMA DI NUMA
I confini, prima di Numa, non sembra venissero sempre e inderogabilmente
evidenziati. Non era doveroso procedere in tal senso.
Terminus
Problema: il culto di è antecedente o meno a Numa?
1. Varrone, Livio e Servio recano indizi a favore dell’alta risalenza storica della
Terminus
devozione di (forse, inizialmente, come manifestazione di Giove). Se è
così, già prima di Numa si marcavano i confini.
2. Innovazioni apportate da Numa riguarderebbero:
Il dovere da lui sancito di indicare i confini con apposite pietre;
L’individuazione della sanzione (la sacertà) per chi avesse spostato le pietre di
confine.
Non pensabile, in ogni caso, che al tempo di Romolo si vivesse senza il peso dei
Bina iugera:
confini: (piccola) porzione di terreno per la prima volta distribuita da
Romolo a ciascun cittadino con la facoltà di trasmetterla agli eredi ed età dell’oro
cantata da poeti come Virgilio, Tibullo, Ovidio: terra non era segnata da confini.
LA CONSACRAZIONE DELLE PIETRE DI CONFINE
Non siamo informati su come si svolgessero i riti di consacrazione delle pietre di
confine. Sappiamo che una complessa cerimonia si verificava, quando necessario, per
installare o rendere terminale una pietra di confine (o un elemento dotato del
medesimo valore, come un tronco d’albero):
Procedura ‘anomala’ per il sistema religioso romano.
L’accordo dei proprietari confermava/consacrava i termini (Siculo Flacco,
gromatico del II secolo d.C.). terminus
La procedura, per convertire una pietra in necessitava dell’accordo (anche
tacito) dei proprietari dei fondi limitrofi. Sulla scorta però dei titoli di appartenenza di
ciascun fondo.
I soggetti che possono celebrare non possono solo in base al loro accordo cambiare i
confini se non hanno usato lo strumento per trasferire la proprietà.
INDISPONIBILITÀ DEI TERMINI
I proprietari dei fondi limitrofi dovevano accordarsi circa l’individuazione della linea di
confine. Dovevano farlo, però, sulla base dell’estensione dei loro fondi.
CONSEGUENTEMENTE: non potevano né unilateralmente né tramite accordo spostare
la linea di confine. Se l’avessero fatto sarebbero incorsi in sacertà (anche se d’accordo
tra loro).
Potevano mutare la linea di confine solo se cambiavano gli assetti dominicali
sottostanti (trasferimento di proprietà di una porzione di terreno o usucapione).
INDISPONIBILITÀ DEI CONFINI
Principio valevole ancora oggi. L’art. 951 c.c., visto sopra, presuppone confini certi e
termini mancanti o irriconoscibili. Mira a una sentenza che ponga a carico delle parti le
spese per ristabilire i segni di confine
L’art. 950 c.c. concede l’azione di regolamento di confini (corrispondente all’antica
actio finium regundorum):
Presuppone confini incerti.
Mira a una sentenza che renda certi i confini = corrispondenti a quelli tracciati
sulla base dell’estensione della titolarità dei fondi contigui.
Disposizione non contempla un accordo modificativo dei confini come strumento
per alterare le situazioni proprietarie. Eventuale accordo integrerebbe un
contratto nullo per invalidità della causa.
Azione meramente ricognitiva (che comunque può avere funzione
recuperatoria, essere cioè accompagnata a una pronuncia di condanna di uno
dei litiganti alla restituzione della porzione di terreno abusivamente trattata
come propria).
ART. 950 C.C.
Art. 950 c.c.: «Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In
mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe
catastali».
Nemmeno con i meccanismi processuali legati al sistema probatorio può accadere che
vi sia una modifica ‘pattizia’ dei confini.
Il giudice, di fronte a un’insufficienza probatoria, si pronuncia in ossequio alle mappe
catastali. Quindi in una logica rispettosa della distribuzione proprietaria.
LA SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE PIETRE DI CONFINE: LA SACERTÀ
sacer.
Legge di Numa stabiliva che chi violava le pietre di confine diventava Chi era
l’homo sacer?
Soggetto che per aver tenuto una certa condotta veniva estromesso dalla comunità
liberi.
cittadina dei Diventava di proprietà della divinità che aveva offeso con la sua
condotta.
Era liberamente uccidibile da chiunque (la legge di Numa sull’omicidio volontario
dell’homo liber, dell’homo sacer).
puniva l’uccisione ossia non
Non era sacrificabile (perché il sacrificio era la procedura rituale che attribuiva
l’homo sacer
qualcosa alla divinità, ma era già nel dominio degli dèi).
CONDOTTE INTEGRANTI SACERTÀ IN EPOCA ARCAICA
Giuramento falso o rimasto inadempiuto (dubbi)
Legis actio sacramenti
Omicidio al tempo di Romolo
Violazione obblighi di fedeltà patrono/cliente
Percosse inferte dal figlio o dalla nuora al padre o al suocero (necessaria la
ploratio della vittima) lapis niger
Violazione della prescrizione del
filius familias,
Vendere la moglie o il se il padre aveva dato il suo benestare alle
nozze di costui (dubbi)
CONDOTTE INTEGRANTI SACERTA’ IN EPOCA REPUBBLICANA
sacrosanctitas
• Attentato alla dei tribuni della plebe (plebiscito + giuramento del
lex Valeria Horatia de tribunicia potestate
494 a.C., poi del 449 a.C.)
adfectatio regni,
• Responsabile del crimine di consistente nella minaccia al
regolare funzionamento delle istituzioni repubblicane, in vista dell’instaurazione
di un ordine tirannico provocatio ad populum (lex Valeria Horatia
• Istituzione di magistrature esenti da
de provocatione del 449 a.C.)
• Patrono che froda il cliente (XII Tavole)
• Testimoniare il falso (forse; XII Tavole)
Iudex arbiter
• o che si fanno corrompere (forse; XII Tavole)
ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA SACERTÀ
Non necessaria alcuna pronuncia di colpevolezza per la caduta in stato di sacertà. Se
homo sacer
qualcuno uccideva un non era punito per omicidio. Probabilmente, durante
l’eventuale processo avviato nei suoi confronti, poteva dimostrare lo stato di sacertà
dell’homo sacer
della vittima. Eliminazione fisica non era inevitabile.
1. I consociati hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di ucciderlo.
homo sacer.
2. Lasciato alla volontà degli dèi, che erano padroni dell’
dell’homo sacer
3. L’uccisione non era vista come un sacrificio, perché – come
detto prima – era già di proprietà degli dèi.
pax deorum dell’homo sacer).
Caduta in sacertà ristabiliva la (non l’uccisione
HOMO SACER E CITTADINANZA ROMANA
l’homo sacer
Con la caduta in sacertà, ormai fuoriusciva dalla comunità di
status civis.
appartenenza e non conservava nemmeno lo di
dell’homo sacer
Non operavano nei confronti le garanzie introdotte nel corso del
civis Romanus.
tempo a favore del Non necessaria una pronuncia di condanna, come
homo indemnatus).
prescritto dalle XII Tavole (vietato mettere a morte un La clausola
de capite civis, che imponeva la pronuncia del comizio centuriato per mettere a morte
homo sacer.
un cittadino romano, non operava nei confronti dell’
homo sacer
PROBLEMA: testimonianza di Festo riferisce che l’ era colui che il popolo
(‘populus iudicavit ob maleficium’.
aveva ’giudicato’ per l’illecito commesso
Per Garofalo: intervento del popolo era nella previsione legislativa delle cause della
sacer
sacertà (popolo ha ‘proclamato’ per l’illecito commesso).
SANZIONI SUCCESSIVE PER IL VIOLATORE DEI TERMINI crimen termini
Garofalo non si occupa di questo argomento. Persecuzione criminale (
moti), con vari interventi dell’imperatore.
Anche per graduare la pena a carico del colpevole; Anche condanna a morte; Talvolta
incidenti sul patrimonio del reo.
Pietre di confine continuano a essere considerate sottratte alla disponibilità degli
uomini (in quanto ancillari all’assetto proprietario che andavano a tratteggiare).
Questa sanzione comincia a perdere di importanza. In epoca avanzata è stato
specificato un crimen specifico.
IL FLAMEN DIALIS NELLE NOTTI ATTICHE PREMESSE PER UNO STUDIO SULLA
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE MEMBRA DEL CORPO UMANO
IL FLAMEN DIALIS
1. Sacerdote consacrato a Giove;
2. La sua istituzione è collegata a Numa;
3. L’intera sua esistenza era regolata da una fitta rete di precetti, di cui ci informa
principalmente Aulo Gellio (II secolo d.C.);
4. Queste regole, talvolta curiose e di difficile comprensione, risultano preziose per
il cultore del diritto romano, il quale può servirsene per ricostruire istituti
giuridici antichi e per scoprire concezioni giuridiche persistenti nel pensiero
romano.
HOMO SACER E FLAMEN DIALIS
homo liber flamen Dialis.
Solamente un poteva tagliare i capelli del Le visioni su
questo punto riguardano il fatto che l’uomo libero è contrapposto a uno schiavo.
Identifica l’uomo liber in colui che non è sacer (sacerdote di Giove aveva questo
divieto, ossia di entrare in rapporto con questa dimensione divina). homo liber
Questa prescrizione, secondo Garofalo, aiuta a decifrare chi fosse l’
contemplato dalla legge di Numa sull’omicidio volontario, che punisce: chiunque
dolo sciens homo liber.
uccida un homo liber
Vari tentativi sono stati avanzati allo scopo di determinare chi fosse l’
contemplato in questa previsione normativa. Una di queste lo identifica in colui che
non è schiavo. homo liber
Se però si assume che = uomo non schiavo, non si spiega la previsione
flamen Dialis. homo liber l’homo
riguardante il Diverso il discorso se si ritiene che sia
sacer.
che non è
Flamen Dialis viveva un’esistenza che testimoniava la presenza di Giove tra i mortali.
Alcune prescrizioni che lo riguardavano erano volte a imporgli comportamenti che
palesavano il suo particolare rapporto con questa dimensione divina.
flamen Dialis
Altre prescrizioni erano tese a vietare il contatto tra il e sfere lontane da
quella di Giove, perché pervase dalla morte:
1. Vietato toccare cadaveri
2. Vietato accedere in luoghi con tombe
3. Vietato guardare gli eserciti pronti a combattere flamen
In queste ultime prescrizioni si inserisce quella riguardante il taglio di capelli. Il
Dialis dall’homo sacer
non può farsi tagliare i capelli perch&e
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