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FONDAMENTI E SVOLGIMENTO DELLA SCIENZA GIURIDICA – SAGGI RECENTI di

Garofalo

CONFINI E TERMINI NEI FASTI DI OVIDIO E OLTRE

I saggi trattano dell’epoca arcaica di Roma. Si tratta del tema dei confini nei Fasti di

Ovidio (calendario delle feste romane). Attenzione al passato e a ciò che caratterizza

l’Italia contemporanea.

Il saggio tratta del regime giuridico riservato ai confini dei fondi e ai segni materiali

(termini) usati per indicarli. Il discorso è costruito (anche) come dialogo tra Roma

antica e Italia contemporanea.

ART. 951 C.C. E L’USO DI MARCARE I CONFINI TRA FONDI CONTIGUI

Art. 951 c.c.: «Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,

ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese

comuni».

L’articolo ci informa della prassi di marcare i confini tra fonti appartenenti a proprietari

differenti con cippi lapidei o altri segni non facilmente rimovibili.

L’origine di questa pratica è molto antica, risalente addirittura all’epoca di fondazione

di Roma, dove i segni per indicare i confini erano parimenti detti «termini» .

Terminus,

Denominazione deriva da il dio protettore dei confini, del quale le pietre

erano considerate proiezioni e quindi sottoposte a un peculiare regime.

DIONIGI DI ALICARNASSO E GLI INTERVENTI DI NUMA IN MATERIA DI COFNINI

Un testo di Dionigi di Alicarnasso, storico del I secolo a.C., ci offre molte informazioni

sul regime giuridico dei confini nel mondo romano. Dionigi di Alicarnasso ha scritto

un’opera sulle antichità romane: il re che ha introdotto il culto del dio Terminus è

Numa Pompilio (es. Numa introduce anche la dea Fides).

Numa aveva imposto a tutti i cittadini di individuare i limiti dei propri domini e di

renderli riconoscibili con pietre di confine. Egli aveva altresì consacrato quelle pietre al

dio competente in materia, con una cerimonia svolta in presenza dei vicini.

termini

Queste pietre erano dette ed erano considerate esse stesse delle divinità (per

far sì che venissero rispettate dai cittadini). Numa aveva sancito l’inamovibilità di tutte

le pietre di confine, fissando con una legge la sanzione per chi avesse violato questo

precetto. sacer.

La sanzione prevista era la sacertà: chi spostava la pietra di confine diventava

I CONFINI PRIMA DI NUMA

I confini, prima di Numa, non sembra venissero sempre e inderogabilmente

evidenziati. Non era doveroso procedere in tal senso.

Terminus

Problema: il culto di è antecedente o meno a Numa?

1. Varrone, Livio e Servio recano indizi a favore dell’alta risalenza storica della

Terminus

devozione di (forse, inizialmente, come manifestazione di Giove). Se è

così, già prima di Numa si marcavano i confini.

2. Innovazioni apportate da Numa riguarderebbero:

Il dovere da lui sancito di indicare i confini con apposite pietre;

 L’individuazione della sanzione (la sacertà) per chi avesse spostato le pietre di

 confine.

Non pensabile, in ogni caso, che al tempo di Romolo si vivesse senza il peso dei

Bina iugera:

confini: (piccola) porzione di terreno per la prima volta distribuita da

Romolo a ciascun cittadino con la facoltà di trasmetterla agli eredi ed età dell’oro

cantata da poeti come Virgilio, Tibullo, Ovidio: terra non era segnata da confini.

LA CONSACRAZIONE DELLE PIETRE DI CONFINE

Non siamo informati su come si svolgessero i riti di consacrazione delle pietre di

confine. Sappiamo che una complessa cerimonia si verificava, quando necessario, per

installare o rendere terminale una pietra di confine (o un elemento dotato del

medesimo valore, come un tronco d’albero):

Procedura ‘anomala’ per il sistema religioso romano.

 L’accordo dei proprietari confermava/consacrava i termini (Siculo Flacco,

 gromatico del II secolo d.C.). terminus

La procedura, per convertire una pietra in necessitava dell’accordo (anche

tacito) dei proprietari dei fondi limitrofi. Sulla scorta però dei titoli di appartenenza di

ciascun fondo.

I soggetti che possono celebrare non possono solo in base al loro accordo cambiare i

confini se non hanno usato lo strumento per trasferire la proprietà.

INDISPONIBILITÀ DEI TERMINI

I proprietari dei fondi limitrofi dovevano accordarsi circa l’individuazione della linea di

confine. Dovevano farlo, però, sulla base dell’estensione dei loro fondi.

CONSEGUENTEMENTE: non potevano né unilateralmente né tramite accordo spostare

la linea di confine. Se l’avessero fatto sarebbero incorsi in sacertà (anche se d’accordo

tra loro).

Potevano mutare la linea di confine solo se cambiavano gli assetti dominicali

sottostanti (trasferimento di proprietà di una porzione di terreno o usucapione).

INDISPONIBILITÀ DEI CONFINI

Principio valevole ancora oggi. L’art. 951 c.c., visto sopra, presuppone confini certi e

termini mancanti o irriconoscibili. Mira a una sentenza che ponga a carico delle parti le

spese per ristabilire i segni di confine

L’art. 950 c.c. concede l’azione di regolamento di confini (corrispondente all’antica

actio finium regundorum):

Presuppone confini incerti.

 Mira a una sentenza che renda certi i confini = corrispondenti a quelli tracciati

 sulla base dell’estensione della titolarità dei fondi contigui.

Disposizione non contempla un accordo modificativo dei confini come strumento

 per alterare le situazioni proprietarie. Eventuale accordo integrerebbe un

contratto nullo per invalidità della causa.

Azione meramente ricognitiva (che comunque può avere funzione

 recuperatoria, essere cioè accompagnata a una pronuncia di condanna di uno

dei litiganti alla restituzione della porzione di terreno abusivamente trattata

come propria).

ART. 950 C.C.

Art. 950 c.c.: «Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può

chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In

mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe

catastali».

Nemmeno con i meccanismi processuali legati al sistema probatorio può accadere che

vi sia una modifica ‘pattizia’ dei confini.

Il giudice, di fronte a un’insufficienza probatoria, si pronuncia in ossequio alle mappe

catastali. Quindi in una logica rispettosa della distribuzione proprietaria.

LA SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE PIETRE DI CONFINE: LA SACERTÀ

sacer.

Legge di Numa stabiliva che chi violava le pietre di confine diventava Chi era

l’homo sacer?

Soggetto che per aver tenuto una certa condotta veniva estromesso dalla comunità

liberi.

cittadina dei Diventava di proprietà della divinità che aveva offeso con la sua

condotta.

Era liberamente uccidibile da chiunque (la legge di Numa sull’omicidio volontario

dell’homo liber, dell’homo sacer).

puniva l’uccisione ossia non

Non era sacrificabile (perché il sacrificio era la procedura rituale che attribuiva

l’homo sacer

qualcosa alla divinità, ma era già nel dominio degli dèi).

CONDOTTE INTEGRANTI SACERTÀ IN EPOCA ARCAICA

Giuramento falso o rimasto inadempiuto (dubbi)

 Legis actio sacramenti

 Omicidio al tempo di Romolo

 Violazione obblighi di fedeltà patrono/cliente

 Percosse inferte dal figlio o dalla nuora al padre o al suocero (necessaria la

 ploratio della vittima) lapis niger

Violazione della prescrizione del

 filius familias,

Vendere la moglie o il se il padre aveva dato il suo benestare alle

 nozze di costui (dubbi)

CONDOTTE INTEGRANTI SACERTA’ IN EPOCA REPUBBLICANA

sacrosanctitas

• Attentato alla dei tribuni della plebe (plebiscito + giuramento del

lex Valeria Horatia de tribunicia potestate

494 a.C., poi del 449 a.C.)

adfectatio regni,

• Responsabile del crimine di consistente nella minaccia al

regolare funzionamento delle istituzioni repubblicane, in vista dell’instaurazione

di un ordine tirannico provocatio ad populum (lex Valeria Horatia

• Istituzione di magistrature esenti da

de provocatione del 449 a.C.)

• Patrono che froda il cliente (XII Tavole)

• Testimoniare il falso (forse; XII Tavole)

Iudex arbiter

• o che si fanno corrompere (forse; XII Tavole)

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA SACERTÀ

Non necessaria alcuna pronuncia di colpevolezza per la caduta in stato di sacertà. Se

homo sacer

qualcuno uccideva un non era punito per omicidio. Probabilmente, durante

l’eventuale processo avviato nei suoi confronti, poteva dimostrare lo stato di sacertà

dell’homo sacer

della vittima. Eliminazione fisica non era inevitabile.

1. I consociati hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di ucciderlo.

homo sacer.

2. Lasciato alla volontà degli dèi, che erano padroni dell’

dell’homo sacer

3. L’uccisione non era vista come un sacrificio, perché – come

detto prima – era già di proprietà degli dèi.

pax deorum dell’homo sacer).

Caduta in sacertà ristabiliva la (non l’uccisione

HOMO SACER E CITTADINANZA ROMANA

l’homo sacer

Con la caduta in sacertà, ormai fuoriusciva dalla comunità di

status civis.

appartenenza e non conservava nemmeno lo di

dell’homo sacer

Non operavano nei confronti le garanzie introdotte nel corso del

civis Romanus.

tempo a favore del Non necessaria una pronuncia di condanna, come

homo indemnatus).

prescritto dalle XII Tavole (vietato mettere a morte un La clausola

de capite civis, che imponeva la pronuncia del comizio centuriato per mettere a morte

homo sacer.

un cittadino romano, non operava nei confronti dell’

homo sacer

PROBLEMA: testimonianza di Festo riferisce che l’ era colui che il popolo

(‘populus iudicavit ob maleficium’.

aveva ’giudicato’ per l’illecito commesso

Per Garofalo: intervento del popolo era nella previsione legislativa delle cause della

sacer

sacertà (popolo ha ‘proclamato’ per l’illecito commesso).

SANZIONI SUCCESSIVE PER IL VIOLATORE DEI TERMINI crimen termini

Garofalo non si occupa di questo argomento. Persecuzione criminale (

moti), con vari interventi dell’imperatore.

Anche per graduare la pena a carico del colpevole; Anche condanna a morte; Talvolta

incidenti sul patrimonio del reo.

Pietre di confine continuano a essere considerate sottratte alla disponibilità degli

uomini (in quanto ancillari all’assetto proprietario che andavano a tratteggiare).

Questa sanzione comincia a perdere di importanza. In epoca avanzata è stato

specificato un crimen specifico.

IL FLAMEN DIALIS NELLE NOTTI ATTICHE PREMESSE PER UNO STUDIO SULLA

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE MEMBRA DEL CORPO UMANO

IL FLAMEN DIALIS

1. Sacerdote consacrato a Giove;

2. La sua istituzione è collegata a Numa;

3. L’intera sua esistenza era regolata da una fitta rete di precetti, di cui ci informa

principalmente Aulo Gellio (II secolo d.C.);

4. Queste regole, talvolta curiose e di difficile comprensione, risultano preziose per

il cultore del diritto romano, il quale può servirsene per ricostruire istituti

giuridici antichi e per scoprire concezioni giuridiche persistenti nel pensiero

romano.

HOMO SACER E FLAMEN DIALIS

homo liber flamen Dialis.

Solamente un poteva tagliare i capelli del Le visioni su

questo punto riguardano il fatto che l’uomo libero è contrapposto a uno schiavo.

Identifica l’uomo liber in colui che non è sacer (sacerdote di Giove aveva questo

divieto, ossia di entrare in rapporto con questa dimensione divina). homo liber

Questa prescrizione, secondo Garofalo, aiuta a decifrare chi fosse l’

contemplato dalla legge di Numa sull’omicidio volontario, che punisce: chiunque

dolo sciens homo liber.

uccida un homo liber

Vari tentativi sono stati avanzati allo scopo di determinare chi fosse l’

contemplato in questa previsione normativa. Una di queste lo identifica in colui che

non è schiavo. homo liber

Se però si assume che = uomo non schiavo, non si spiega la previsione

flamen Dialis. homo liber l’homo

riguardante il Diverso il discorso se si ritiene che sia

sacer.

che non è

Flamen Dialis viveva un’esistenza che testimoniava la presenza di Giove tra i mortali.

Alcune prescrizioni che lo riguardavano erano volte a imporgli comportamenti che

palesavano il suo particolare rapporto con questa dimensione divina.

flamen Dialis

Altre prescrizioni erano tese a vietare il contatto tra il e sfere lontane da

quella di Giove, perché pervase dalla morte:

1. Vietato toccare cadaveri

2. Vietato accedere in luoghi con tombe

3. Vietato guardare gli eserciti pronti a combattere flamen

In queste ultime prescrizioni si inserisce quella riguardante il taglio di capelli. Il

Dialis dall’homo sacer

non può farsi tagliare i capelli perch&e

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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