Estratto del documento

PERMUTA:

Do ut des (oggi: contratto consensuale con effetti reali a titolo oneroso), all’epoca era a titolo

non oneroso

Scambio di cosa con cosa

Art. 1152 → la permuta è il contratto che ha per

TRANSAZIONE:

Accordo con cui le parti coinvolte da un rapporto obbligatorio, si fanno delle reciproche

concessioni allo scopo di troncare la controversia esistente o impedire che ne sorga una.

Con queste concessioni reciproche, si persegue lo scopo comune di pacificarsi per evitare le

spese processuali

È un contratto con cui il creditore, se ha un debito di mille, si accontenta di 700, ma magari

pagati subito e non dopo 6 mesi

CONTRATTO ESTIMATORIO:

Do ut des

Convenzione con cui una delle parti contrattuali consegnava all’altra una cosa con una stima

in denaro. Cosa consegnata affinché entro un dato termine quella la parte la venda e poi

deve consegnare il ricavato, se poi non la vende, deve riconsegnare la cosa

Dopo l’adempimento di una delle due, l'obbligazione si estingue

L’accipiente ha il diritto di trattenere la differenza tra il valore concordato della cosa e quanto

effettivamente ricavato dalla vendita ai terzi

Differenze da:

-​ Compravendita → il ricevente può restituire la cosa invenduta senza pagare prezzo.

Essendo un’obbligazione alternativa, la seconda prestazione alternativa con cui

liberarsi dall’obbligazione è restituire la cosa

-​ Locatio operis → ma qui l'accipiente non si obbliga a vendere la cosa, proprio perchè

è un’obbligazione alternativa

-​ Mandato → la differenza è palese, il contratto è a titolo gratuito, qui invece si prevede

il pagamento di un prezzo qualora si venda la cosa

DELITTI:

3 fonte delle obbligazioni

Quando si parla di delitti, illeciti privati, si parla di fattispecie che vengono sanzionate in

termini civilistici e non penali

Gaio nelle due istituzioni → fonti delle obbligazioni che sorgono da contratto o da delitto →

nelle istituzioni Gaio elenca quelli che alla sua epoca erano gli illeciti sanzionati dal diritto

privato → ingiuria, rapina, danneggiamento e furto

L'obbligazione che sorge è di un unico tipo, a differenza di quelle che nascono da contratto

(4 tipologie) → il rapporto obbligatorio sorge in un unico modo

Furto, rapina e ingiuria → sono transmigrate oggi nel codice penale, attratte nella sfera

pubblicistica e non più privatista

Unico illecito di diritto privato → il danneggiamento → danno ingiusto

DANNEGGIAMENTO:

Illecito privato, dal quale si sono enucleati i concetti moderni di diffamazione e calunnia, ecc

Danneggiamento → comportamento ingiusto, non ha una causa riconosciuta

dall’ordinamento giuridico.

La disciplina del danno ingiusto è quella che a portato al nostro 2043 del c.c →

responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Art 2043 c.c → “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga a colui che commesso il fatto a risarcire il danno”

Come si arriva a questo articolo?

Tutto parte del 286 ac → assemblea popolare deve votare una legge (lex aquilia de damno

iniuria dato) → legge restituita nel suo testo originario dalle istituzioni di Gaio → divisa in 3

capi:

1)​ Se qualcuno ha ucciso ingiustamente uno schiavo o un quadrupede capo di

bestiame (economicamente prezioso) e tenuto a risarcire il proprietario nella somma

corrispondente al maggior valore raggiunto dalla cosa danneggiata in quell’anno →

per la prima volta appare il concetto di risarcimento. Se esiste una causa di

giustificazione scrimina il carattere illecito ad un atto che senza esso sarebbe tale. Il

danno consiste nell’uccisione di una cosa importante e preziosa per l'economia

dell'epoca, in assenza di giustificazione, che obbliga chi ha commesso questo danno

a risarcire il proprietario (punto, oggetto di evoluzione interpretativa, perchè nè il

possessore né l'usufruttuario potevano essere risarciti). Qui si consente di risarcire la

cosa ingiustamente danneggiata, non del valore che aveva al momento in cui è stata

danneggiata, ma del valore più alto che aveva avuto durante l’anno, idoneo che

avrebbe abbassato il prezzo; si consente un risarcimento più elevato

2)​ In realtà 3 capo → se qualcuno ha arrecato un danno a cose al di fuori dell’uccisione

di schiavi o bestiame, perché le bruciò, infrase o ruppe, dovrà risarcire il valore della

cosa negli ultimi 30 giorni prima del danno → si tratta di un danno ingiusto a cose, si

specifica al di fuori del primo capo. In tutti gli altri casi in cui si danneggia un cosa

altrui ingiustamente, con una condotta qualificata con 3 termini → cosa bruciata,

infranta o rotta. In questo caso bisogna risarcire il valore della cosa degli ultimi 30

giorni, perché è una cosa che vale di meno rispetto a quelle citate nel primo capo

3)​ In realtà 2 capo → si dà azione per il valore della cosa contro il costipulante che, in

frode allo stipulante, abbia fatto l’acceptilatio del denaro. Non era necessario sancire

una simile azione di danno, bastando al riguardo l’azione di mandato. Peraltro, in

base alle legge, contro chi nega, si agisce il doppio → danneggiamento che non

riguarda un evento dannoso che colpisce una cosa, ma è un danno patrimoniale.

Questo articolo puniva in caso di più creditori → due concreditori si accordano sul

fatto che sia solo uno a dover ricevere il pagamento dal debitore; questo creditore

scelto decide di non chiedere il pagamento dal debitore, perché preferisce sciogliere

l’obbligazione, per questioni proprie, questo però reca un danno all’altro concreditore.

Ecco che il creditore 1 non è adempiente all’obbligo che era sorto, come se fosse un

mandato → creditore 2 dice a creditore 1 a titolo gratuito di riscuotere il denaro dal

debitore, creditore 2 non lo fa, ecco che è inadempiente

Gaio dice che già ai suoi tempi questo capo è caduto in desuetudine, perchè i giuristi

avevano ravvisato in questo danno un danno che è ricondotto al mandato

Interpretazione giurisprudenziale:

1 capo → cosa danneggiata →

Pecudes, si intendono ovini bovini, equini, suini, ma anche cammelli, elefanti

Il soggetto che può chiedere il risarcimento oggi non è solo il proprietario, un danno lo

subisce anche un conduttore, o l’usufruttuario, o il possessore → quindi di incomincia a dire

che può chiedere il risarcimento del danno ingiusto chiunque avesse la cosa (ed è così

anche nel 2043)

3 capo → condotta lesiva →

Descriveva tal condotta con tre verbi: bruciare, infrangere e rompere

La condotta lesiva in cosa consiste? I giuristi fanno leva sul verbo “rompere”, consapevoli

del fatto che più si specifica, più fattispecie rimangono escluse

“rompere “ è il verbo più generico → verbo che include qualunque azione che abbia

provocato il danno, senza che questa venga necessariamente espressa

Si afferma che deve essere

Gli altri due verbi sono riconducibili al verbo “rompere” → ecco che quindi successivamente

diviene rilevante solamente il risultato finale, ovvero la lesione

A differenza del primo capo, nel terzo capo non fare il comparativo (maggior) → “il maggior

valore”: è importante sotto un profilo di risarcimento patrimoniale, il soggetto risarcito riceve

una somma superiore che potrebbe ricevere in assenza di quella parola

I giuristi ritengono che sia conforme ad equità intendere che l’aggettivo maggiore debba

essere sottinteso anche nel caso del 3 capo, perché la ratio del legislatore è la stessa

“È tenuto a risarcire il proprietario" → l’obbligazione di risarcire il danno roge tra colui che

danneggia e il proprietario della cosa danneggiata, è un’obbligazione che vede cme risarcire

il proprietario

LEGITTIMAZIONE ATTIVA:

I giuristi ritennero che fosse giusto concedere azioni (di risarcimento) anche a soggetti

diverso dal proprietario, ma che per una qualche causa avessero comunque la cosa nella

loro disponibilità. Anche il possessore, o titolare di diritti reali minori (usufruttuario), potevano

agire per ricevere un risarcimento.

Concesse azioni utili → non conosciute dal diritto civile, ma concesse dal magistrato,

modellandole sulla base

Queste tutelavano solo i cittadini romani → magistrato concede un’azione fittizia in cui

persisteva il requisito fittizio della cittadinanza → anche lo straniero danneggiato poteva

agire per ricevere il risarcimento del danno stesso

IMPUTABILITA’ (legittimazione passiva):

→ quando il soggetto danneggiante è considerato imputabile? È considerato responsabile

colui che commette l’azione ingiustamente.

“Iniuria” → evidenza il fatto che la condotta lesiva che a provocato il danno, si colloca

contrariamente al diritto, l’evento non ha una causa di giustificazione; in particolare si

considera il danno recato ingiuste e quando chi ha ucciso ha agito o con dolo o con colpa →

risarcimento concesso quando l'evento dannoso

Laddove l’ordinamento, riconosciuta causa di giustificazione, allora quel danno perde il

connotato dell'ingiustizia → ciò che noi chiamiamo legittima difesa.

Ma fino a che punto si parla di legittima difesa → in caso di aggressione armata, la vittima

dell’aggressione poteva reagire, ma alcun tempo altri affermavano che comunque non era

considerato legittima una reazione troppo spropositata

Ciò che conta in modo oggettivo → è che l’evento dannoso sia riconducibile alla condotta

del soggetto agente, in base ad un rapporto eziologico di natura obiettiva

Ricollegare condotta condotta del soggetto dannoso ed evento dannoso, con uno stretto

rapporto di causa-effetto.

NESSO DI CAUSALITA’ (rapporto causa-effetto)

Questo concetto viene sottoposto nuovamente ad un'analisi → il danno deve essere

arrecato con il corpo al corpo → ovvero un danno per essere risarcito deve essere recato

mediante un’attività fisica, alla materialità corporea fisica della cosa danneggiata

In base al testo → una prima tipologia di interpretazione richiede una natura del danno

prettamente corporea e materiale

Qual era il problema a una formula di questo tipo? La sua specificità, perché molte

fattispecie di danno si possono arrecare senza condotte materiali

In che senso?

Se per esempio → mi viene affidato l’incarico di dare da mangiare a degli animali e io non

vado a dargli da mangiare e gli animali muoiono → il problema è che io non ho fatto nie

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 109
Istituzioni di diritto romano  Pag. 1 Istituzioni di diritto romano  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 109.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano  Pag. 91
1 su 109
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camillaa04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bellodi Ansaloni Anna.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community