PERMUTA:
Do ut des (oggi: contratto consensuale con effetti reali a titolo oneroso), all’epoca era a titolo
non oneroso
Scambio di cosa con cosa
Art. 1152 → la permuta è il contratto che ha per
TRANSAZIONE:
Accordo con cui le parti coinvolte da un rapporto obbligatorio, si fanno delle reciproche
concessioni allo scopo di troncare la controversia esistente o impedire che ne sorga una.
Con queste concessioni reciproche, si persegue lo scopo comune di pacificarsi per evitare le
spese processuali
È un contratto con cui il creditore, se ha un debito di mille, si accontenta di 700, ma magari
pagati subito e non dopo 6 mesi
CONTRATTO ESTIMATORIO:
Do ut des
Convenzione con cui una delle parti contrattuali consegnava all’altra una cosa con una stima
in denaro. Cosa consegnata affinché entro un dato termine quella la parte la venda e poi
deve consegnare il ricavato, se poi non la vende, deve riconsegnare la cosa
Dopo l’adempimento di una delle due, l'obbligazione si estingue
L’accipiente ha il diritto di trattenere la differenza tra il valore concordato della cosa e quanto
effettivamente ricavato dalla vendita ai terzi
Differenze da:
- Compravendita → il ricevente può restituire la cosa invenduta senza pagare prezzo.
Essendo un’obbligazione alternativa, la seconda prestazione alternativa con cui
liberarsi dall’obbligazione è restituire la cosa
- Locatio operis → ma qui l'accipiente non si obbliga a vendere la cosa, proprio perchè
è un’obbligazione alternativa
- Mandato → la differenza è palese, il contratto è a titolo gratuito, qui invece si prevede
il pagamento di un prezzo qualora si venda la cosa
DELITTI:
3 fonte delle obbligazioni
Quando si parla di delitti, illeciti privati, si parla di fattispecie che vengono sanzionate in
termini civilistici e non penali
Gaio nelle due istituzioni → fonti delle obbligazioni che sorgono da contratto o da delitto →
nelle istituzioni Gaio elenca quelli che alla sua epoca erano gli illeciti sanzionati dal diritto
privato → ingiuria, rapina, danneggiamento e furto
L'obbligazione che sorge è di un unico tipo, a differenza di quelle che nascono da contratto
(4 tipologie) → il rapporto obbligatorio sorge in un unico modo
Furto, rapina e ingiuria → sono transmigrate oggi nel codice penale, attratte nella sfera
pubblicistica e non più privatista
Unico illecito di diritto privato → il danneggiamento → danno ingiusto
DANNEGGIAMENTO:
Illecito privato, dal quale si sono enucleati i concetti moderni di diffamazione e calunnia, ecc
Danneggiamento → comportamento ingiusto, non ha una causa riconosciuta
dall’ordinamento giuridico.
La disciplina del danno ingiusto è quella che a portato al nostro 2043 del c.c →
responsabilità extracontrattuale o aquiliana.
Art 2043 c.c → “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga a colui che commesso il fatto a risarcire il danno”
Come si arriva a questo articolo?
Tutto parte del 286 ac → assemblea popolare deve votare una legge (lex aquilia de damno
iniuria dato) → legge restituita nel suo testo originario dalle istituzioni di Gaio → divisa in 3
capi:
1) Se qualcuno ha ucciso ingiustamente uno schiavo o un quadrupede capo di
bestiame (economicamente prezioso) e tenuto a risarcire il proprietario nella somma
corrispondente al maggior valore raggiunto dalla cosa danneggiata in quell’anno →
per la prima volta appare il concetto di risarcimento. Se esiste una causa di
giustificazione scrimina il carattere illecito ad un atto che senza esso sarebbe tale. Il
danno consiste nell’uccisione di una cosa importante e preziosa per l'economia
dell'epoca, in assenza di giustificazione, che obbliga chi ha commesso questo danno
a risarcire il proprietario (punto, oggetto di evoluzione interpretativa, perchè nè il
possessore né l'usufruttuario potevano essere risarciti). Qui si consente di risarcire la
cosa ingiustamente danneggiata, non del valore che aveva al momento in cui è stata
danneggiata, ma del valore più alto che aveva avuto durante l’anno, idoneo che
avrebbe abbassato il prezzo; si consente un risarcimento più elevato
2) In realtà 3 capo → se qualcuno ha arrecato un danno a cose al di fuori dell’uccisione
di schiavi o bestiame, perché le bruciò, infrase o ruppe, dovrà risarcire il valore della
cosa negli ultimi 30 giorni prima del danno → si tratta di un danno ingiusto a cose, si
specifica al di fuori del primo capo. In tutti gli altri casi in cui si danneggia un cosa
altrui ingiustamente, con una condotta qualificata con 3 termini → cosa bruciata,
infranta o rotta. In questo caso bisogna risarcire il valore della cosa degli ultimi 30
giorni, perché è una cosa che vale di meno rispetto a quelle citate nel primo capo
3) In realtà 2 capo → si dà azione per il valore della cosa contro il costipulante che, in
frode allo stipulante, abbia fatto l’acceptilatio del denaro. Non era necessario sancire
una simile azione di danno, bastando al riguardo l’azione di mandato. Peraltro, in
base alle legge, contro chi nega, si agisce il doppio → danneggiamento che non
riguarda un evento dannoso che colpisce una cosa, ma è un danno patrimoniale.
Questo articolo puniva in caso di più creditori → due concreditori si accordano sul
fatto che sia solo uno a dover ricevere il pagamento dal debitore; questo creditore
scelto decide di non chiedere il pagamento dal debitore, perché preferisce sciogliere
l’obbligazione, per questioni proprie, questo però reca un danno all’altro concreditore.
Ecco che il creditore 1 non è adempiente all’obbligo che era sorto, come se fosse un
mandato → creditore 2 dice a creditore 1 a titolo gratuito di riscuotere il denaro dal
debitore, creditore 2 non lo fa, ecco che è inadempiente
Gaio dice che già ai suoi tempi questo capo è caduto in desuetudine, perchè i giuristi
avevano ravvisato in questo danno un danno che è ricondotto al mandato
Interpretazione giurisprudenziale:
1 capo → cosa danneggiata →
Pecudes, si intendono ovini bovini, equini, suini, ma anche cammelli, elefanti
Il soggetto che può chiedere il risarcimento oggi non è solo il proprietario, un danno lo
subisce anche un conduttore, o l’usufruttuario, o il possessore → quindi di incomincia a dire
che può chiedere il risarcimento del danno ingiusto chiunque avesse la cosa (ed è così
anche nel 2043)
3 capo → condotta lesiva →
Descriveva tal condotta con tre verbi: bruciare, infrangere e rompere
La condotta lesiva in cosa consiste? I giuristi fanno leva sul verbo “rompere”, consapevoli
del fatto che più si specifica, più fattispecie rimangono escluse
“rompere “ è il verbo più generico → verbo che include qualunque azione che abbia
provocato il danno, senza che questa venga necessariamente espressa
Si afferma che deve essere
Gli altri due verbi sono riconducibili al verbo “rompere” → ecco che quindi successivamente
diviene rilevante solamente il risultato finale, ovvero la lesione
A differenza del primo capo, nel terzo capo non fare il comparativo (maggior) → “il maggior
valore”: è importante sotto un profilo di risarcimento patrimoniale, il soggetto risarcito riceve
una somma superiore che potrebbe ricevere in assenza di quella parola
I giuristi ritengono che sia conforme ad equità intendere che l’aggettivo maggiore debba
essere sottinteso anche nel caso del 3 capo, perché la ratio del legislatore è la stessa
“È tenuto a risarcire il proprietario" → l’obbligazione di risarcire il danno roge tra colui che
danneggia e il proprietario della cosa danneggiata, è un’obbligazione che vede cme risarcire
il proprietario
LEGITTIMAZIONE ATTIVA:
I giuristi ritennero che fosse giusto concedere azioni (di risarcimento) anche a soggetti
diverso dal proprietario, ma che per una qualche causa avessero comunque la cosa nella
loro disponibilità. Anche il possessore, o titolare di diritti reali minori (usufruttuario), potevano
agire per ricevere un risarcimento.
Concesse azioni utili → non conosciute dal diritto civile, ma concesse dal magistrato,
modellandole sulla base
Queste tutelavano solo i cittadini romani → magistrato concede un’azione fittizia in cui
persisteva il requisito fittizio della cittadinanza → anche lo straniero danneggiato poteva
agire per ricevere il risarcimento del danno stesso
IMPUTABILITA’ (legittimazione passiva):
→ quando il soggetto danneggiante è considerato imputabile? È considerato responsabile
colui che commette l’azione ingiustamente.
“Iniuria” → evidenza il fatto che la condotta lesiva che a provocato il danno, si colloca
contrariamente al diritto, l’evento non ha una causa di giustificazione; in particolare si
considera il danno recato ingiuste e quando chi ha ucciso ha agito o con dolo o con colpa →
risarcimento concesso quando l'evento dannoso
Laddove l’ordinamento, riconosciuta causa di giustificazione, allora quel danno perde il
connotato dell'ingiustizia → ciò che noi chiamiamo legittima difesa.
Ma fino a che punto si parla di legittima difesa → in caso di aggressione armata, la vittima
dell’aggressione poteva reagire, ma alcun tempo altri affermavano che comunque non era
considerato legittima una reazione troppo spropositata
Ciò che conta in modo oggettivo → è che l’evento dannoso sia riconducibile alla condotta
del soggetto agente, in base ad un rapporto eziologico di natura obiettiva
Ricollegare condotta condotta del soggetto dannoso ed evento dannoso, con uno stretto
rapporto di causa-effetto.
NESSO DI CAUSALITA’ (rapporto causa-effetto)
Questo concetto viene sottoposto nuovamente ad un'analisi → il danno deve essere
arrecato con il corpo al corpo → ovvero un danno per essere risarcito deve essere recato
mediante un’attività fisica, alla materialità corporea fisica della cosa danneggiata
In base al testo → una prima tipologia di interpretazione richiede una natura del danno
prettamente corporea e materiale
Qual era il problema a una formula di questo tipo? La sua specificità, perché molte
fattispecie di danno si possono arrecare senza condotte materiali
In che senso?
Se per esempio → mi viene affidato l’incarico di dare da mangiare a degli animali e io non
vado a dargli da mangiare e gli animali muoiono → il problema è che io non ho fatto nie
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