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IL CARATTERE DEL PROCESSO PRIVATO ROMANO

Il diritto processuale romano è solo in parte sovrapponibile al nostro processo civile

contemporaneo. Il nostro ordinamento civile è infatti del tutto depenalizzato , nel senso che

ha il solo scopo di riconoscere diritti e risarcire danni, senza prevedere l'applicazione di

pene, che sono invece tipiche del processo penale.

Nel processo privato romano, invece, erano presenti elementi di penalità: oltre al

risarcimento del danno, potevano essere inflitte pene pecuniarie, non come risarcimento, ma

come riparazione del torto subito dalla vittima.

Ad esempio, oggi il furto è considerato un reato penale: lo Stato procede d'ufficio contro il

ladro, che viene punito con una sanzione proporzionata alla gravità del furto. Nel diritto

romano, invece, il furto non rientrava tra i reati perseguiti dallo Stato, ma era oggetto di un

processo privato: il danneggiato denunciava l'illecito subito e il responsabile veniva

condannato a pagare una pena pecuniaria a titolo di riparazione della torto subito dalla

vittima.

Il processo privato romano era quindi iniziato da un privato , il quale denunciava un illecito

commesso nei suoi confronti. Non era la città (lo Stato) a determinante d'ufficio il

responsabile.

A giudicare in questi processi era un giudice privato, scelto tra una lista di cittadini romani.

Questo riflette il principio fondamentale per cui nel diritto romano il diritto esiste solo se

esiste un'azione che lo protegge : se un'azione giuridica non è prevista per tutelare un

determinato diritto, quel diritto di fatto non esiste. In origine, quindi, esistevano poche azioni

e, di conseguenza, pochi diritti. Nel nostro ordinamento moderno, invece, il diritto è

concepito in modo sostanziale: esiste indipendentemente dalla presenza di un'azione

specifica per tutelarlo.

LE TRE FASI DEL PROCESSO ROMANO

Nel corso della sua lunga storia, Roma conobbe diverse riforme processuali, che portarono

all'evoluzione di tre principali forme di processo:

1.​ Processo per legis actiones (età arcaica)

○​ Era un processo fortemente ritualizzato e rigido.

○​ Venne abolito nel 17 aC su iniziativa di Augusto.

○​ Già dal III secolo aC era stato progressivamente sostituito dal processo per

formule .

2.​ Processo per formule (età repubblicana e primo periodo imperiale)

○​ Si sviluppa in gran parte all'attività pretoria.

○​ Fu introdotto per rispondere alla crescente presenza di stranieri a Roma, in

particolare per agevolare le prassi commerciali e tutelare gli interessi dei non

cittadini romani.

○​ Era aperto solo ai cittadini romani.

3.​ Cognitio extra ordinem (età imperiale)

○​ Rappresentava una procedura straordinaria, svolta al di fuori del tradizionale

sistema dei giudici privati.

○​ Augusto stabilì che, oltre ai giudici privati, ottenne giudicare anche i suoi

funzionari di fiducia, scelti direttamente da lui.

○​ Questo segnò un'importante trasformazione del sistema processuale romano,

poiché introdusse un controllo gerarchico sulle decisioni giudiziarie.

L'INTRODUZIONE DELL'APPELLO

Una delle conseguenze della cognitio extra ordinem fu l'introduzione della possibilità di

appello.

L'appello è possibile solo in un sistema gerarchico, in cui esiste un'autorità superiore a cui

rivolgersi per contestare una sentenza. Nei primi due tipi di processo ( per legis actiones e

per formule ), il giudice era un privato cittadino e rappresentava l'espressione del popolo

romano. Poiché nulla era considerato superiore alla volontà del popolo romano, le sue

sentenze erano definitive e non appellabili.

Con l'avvento della cognitio extra ordinem , invece, i giudici non erano più semplici cittadini

privati, ma funzionari imperiali, inseriti in una struttura gerarchica. Di conseguenza, divenne

possibile appellarsi a un'autorità superiore, introducendo un principio che avvicina questo

modello al nostro attuale sistema processuale.

Il Processo per Legis Actiones (Età Arcaica e Preclassica)

Il processo per legis actiones era il procedimento giuridico tradizionale dell'antica Roma

ed era accessibile esclusivamente ai cittadini romani , poiché in questa fase non erano

ancora presenti stranieri nella cittadinanza romana. Questo processo era caratterizzato da

una totale oralità e si svolgeva alla presenza di testimonianze , che avevano il compito di

fornire prove sui fatti in discussione.

Tipi di processo

Esistevano cinque tipi diversi di processi per legis actiones , che si dividevano

principalmente in tre processi di accertamento e due azioni esecutive . I primi erano

destinati ad accertare la titolarità di un diritto in capo a un soggetto, mentre le azioni

esecutive erano finalizzate ad ottenere l'adempimento di una determinata obbligazione.

Le Fasi del Processo

Il processo si articola in due fasi principali:

1.​ Fase "in iure" (davanti al magistrato) : ​

Quando una persona desiderava iniziare una causa, si rivolgeva a un magistrato

(generalmente il console o il preteore ), esponeva le proprie ragioni e chiedeva che

la sua pretesa fosse esaminata per verificarne la fondatezza. La fase in iure era

quella istruttoria, dove il magistrato decideva se accogliere la domanda e farla

procedere al giudice. Se il magistrato riteneva che la domanda fosse fondata,

l'azione veniva inoltrata ad un giudice privato per la seconda fase del processo.

2.​ Fase "apud iudicem" (davanti al giudice) : ​

Dopo che l'azione è stata inoltrata dal magistrato, il giudice aveva il compito di

emettere una sentenza sulla base delle prove e delle argomentazioni presentate

dalle parti in causa.

Litis Contestatio ed Effetto Preclusivo

Tra la fase in iure e la fase apud iudicem , si svolgeva un momento decisivo del processo

chiamato litis contestatio . Questo rappresentava una sorta di "riassunto" ufficiale della

controversa davanti a testimoni , che certificavano i fatti accaduti fino a quel momento. La

litis contestatio segnava anche il termine della fase in iure .

Un aspetto fondamentale legato alla litis contestatio era l'effetto preclusivo , espresso dal

principio ne bis in idem (non due volte sulla stessa cosa). In altre parole, una volta che una

causa veniva decisa, non poteva essere riaperta per la stessa questione davanti a un altro

giudice. Questo principio è ancora valido oggi: una volta che c'è stata una sentenza, non è

possibile riproporre la stessa controversia, a meno che non si presentino cambiamenti

significativi.

Formalismo Rigoroso e Presenza delle Parti

Il processo per legis actiones era segnato da un rigido formalismo , specialmente nella

fase in iure , dove era fondamentale pronunciare le parole esatte e seguire determinati riti.

Entrambe le parti dovevano essere presenti fisicamente durante il processo: l' attore (colui

che promuoveva la causa) doveva citare in giudizio il convenuto (colui contro cui era

intentata l'azione).

Uso della Forza (Manus Iniectio Stragiudiziale)

Nel caso in cui il convenuto rifiutasse di presentarsi in tribunale, l'attore aveva la facoltà di

utilizzare la manus iniectio stragiudiziale , ovvero l'uso della forza per trarre il convenuto

davanti al magistrato . Questo accadeva al di fuori del processo giudiziario vero e

proprio (da cui il termine "stragiudiziale") e comportava l'impadronirsi fisicamente del

convenuto.

Contumacia e Decadimento della Difesa

Nella fase apud iudicem , se il convenuto non si presentava, la causa si svolgeva in

contumacia , cioè in sua assenza. Se una delle due parti non si presentava, la sentenza

veniva emessa automaticamente a favore della parte presente, ovvero dell'attore.

Legis Actio Sacramenti (Processo con Giuramento)

La Legis Actio Sacramenti è un tipo di processo dell'antico diritto romano che prevede un

giuramento come parte del procedimento. Esistono due principali tipologie di Legis Actio

Sacramenti :

1.​ In rem : ​

Queste azioni sono utilizzate per verificare l'esistenza di un diritto reale in capo a una

persona, come ad esempio il diritto di proprietà . Tali azioni sono opponibili erga

omnes , ovvero a chiunque possieda il bene, e non solo alla parte con cui si ha un

contratto.

○​ Esempio : Se un individuo possiede un'auto e la presta a Debora, la quale la

cede a Samanta, l'originale proprietario ha il diritto di rivendicare l'auto da

chiunque la possieda, anche da Samanta, in quanto il suo diritto di proprietà è

valido nei confronti di tutti.

2.​ Fase in Iure (Davanti al Magistrato) :

○​ Tizio, che si considera proprietario di uno schiavo che aveva perso il

possesso, porta Caio , che ora ha lo schiavo, davanti al magistrato. Entrambe

le parti affermano di essere i proprietari dello schiavo.

○​ Tizio proclama il suo diritto di proprietà e Caio lo nega. Per risolvere il

conflitto, entrambe le parti devono sostenere una garanzia (sacramentum)

sulla veridicità delle loro affermazioni.

○​ Il pretore, dopo aver ascoltato le dichiarazioni, ordina che lo schiavo venga

rilasciato e assegna il possesso interinale (momentaneo) dello schiavo alla

parte che sembra più affidabile.

○​ In questa fase si realizza la litis contestatio , il momento in cui la causa

entra nel giudizio.

3.​ Fase Apud Iudicem (Davanti al Giudice Privato) :

○​ In genere, l'onere della prova spetta all'attore, ma nel caso delle azioni in

rem , l'onere della prova è condiviso tra le due parti, in quanto entrambe sono

su un piano uguale.

○​ Le prove possono includere testimonianze o prove relative all'usucapione (

acquisizione di proprietà per possesso continuata nel tempo). Il giudice darà

ragione a chi presenterà si dimostrerà più solido e convincente.

○​ Il vincitore della causa spera che il possessore interinale (colui che ha il

possesso momentaneo della cosa) restituisca il bene spontaneamente. Se il

possessore non restituisce il bene, i garanti (persone che hanno promesso la

restituzione) possono essere chiamati a rispondere.

○​ In caso di inadempimento da parte del garante, potrebbe verificarsi il

fenomeno della liticrescenza , che raddoppia l'importo del debito.

4.​ Nota : La persona che vince non diventa automaticamente il proprietario, poiché

potrebbe essere citata da un altro soggetto che rivendica la proprietà del bene.

5.​ In personam : ​

Queste azioni servono per accertare l'esistenza di un diritto di credito in capo a una

persona, e sono relative , cioè opponibili solo alla persona con cui si è stipulato un

contratto.

○​ Esempio : Se un individuo presta del denaro a Debora, e

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Publisher
A.A. 2024-2025
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina.05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pepe Laura.