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PRIMO BLOCCO: SULLE PERSONE E LA FAMIGLIA

Capacità giuridica: idoneità del soggetto di essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la

nascita.

Capacità di agire: capacità di compiere personalmente atti giuridici.

→ Nel mondo romano la prima non era riconosciuta a tutti (es. schiavi, lius familias), ma

potevano avere capacità di agire (persone intellettualmente capaci).

Per avere capacità giuridica dovevi godere di 3 status:

- Status libertatis: Gaio diceva che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. Per essere liberi

manomissione,

o ci nasci (madre libera) o ci diventi (mediante la ossia quando il dominus

decide di liberare uno schiavo) e si diventa così cittadini romani.

La manomissione si distingue tra:

1. Manomissioni civili

- Manomissio vindicta: la “vindicta” è una bacchetta con cui si tocca lo schiavo. Una persona di

libertatis”

ducia del dominus, “adsertor (dichiaratore di libertà) toccava con questa

bacchetta lo schiavo e dichiarava così la sua libertà. Il padrone taceva acconsentendo a tale

liberazione e il magistrato dichiarava u cialmente la sua libertà.

- Manomissio testamentum: particolarmente usato. Il dominus nel testamento dava la libertà allo

schiavo, dichiarandola con termini imperativi; tale libertà iniziava nel momento in cui moriva il

testatore.

- Manomissio censu: i censori ogni 5 anni procedevano a censimento (veri ca delle disponibilità

economiche dei cittadini); se si iscriveva lo schiavo nella lista del censo, signi cava che faceva

parte dei liberi e dei cittadini; tale iscrizione era espressa con parole solenni.

2. Manomissioni pretorie (dall’età repubblicana): non davano grandi garanzie

- Manomissio inter amicos: il dominus era insieme agli amici e davanti a loro dichiarava di voler

dare libertà allo schiavo.

- Manomissio per epistulam: il dominus inviava allo schiavo una lettera per liberarlo.

- Manomissio per mensam: lo schiavo partecipa ad un banchetto con il dominus e suoi amici,

tale partecipazione liberava lo schiavo.

→ Il pretore tentò di renderle più sicure, delegando al dominus la possibilità di farli tornare in

schiavitù.

- Manomissione de commissaria: indiretta, perché il testatore dava all’erede l’incarico di

manomettere il servo. Se l’erede non l’avesse fatto, sarebbe stato costretto a tener fede alla

volontà del testatore.

- Manomissio in ecclesia: il dominus davanti al clero dichiarava la volontà di rendere libero lo

schiavo.

→ Intervennero due leggi per impedire la manomissione:

- Lex Fu a Caninia (2 a.C): gli schiavi non potevano essere manomessi in gruppo e dovevano

ottenere un nome ed un cognome.

- Lex Aelia Sentia (4 d.C): il dominus doveva avere almeno 20 anni e lo schiavo almeno 30. Vietò

le manomissioni in frode ai creditori, nel caso in cui fosse avvenuto ciò avrebbero acquistato la

libertà, ma non la cittadinanza. liberto.

Nascere libero, l’ingenuus ≠ Diventare libero, il

→ I liberti avevano una condizione sociale inferiore rispetto agli ingenui (es. esclusione cariche

pubbliche, matrimonio con persone di rango senatorio, le donne liberte non potevano divorziare

ed erano soggetti comunque al patrono, tramite l’obsequium, ossia l’obbedienza, che doveva

essere rispettato). Il liberto doveva prestare delle giornate lavorative (opere e servizi) per il

dominus.

La schiavitù era un fenomeno sempre più di uso vista l’espansione di Roma (cattura dei

prigionieri). Era un istituto dello ius civile e dello ius gensium. Lo schiavo è un oggetto di proprietà,

res mancipi,

può essere venduto (fa parte infatti delle come gli animali, ossia le res legate alla vita

res pretiosiores).

della famiglia primitiva che rientravano tra le 3

fi fi fi ffi ff fi fi fi

→ Cause schiavitù: nascita da madre schiava, prigionia di guerra (vale il principio di reciprocità,

ossia un romano cattura un nemico e lo rende schiavo, ma anche il contrario). Il ritorno in patria e

liminium”.

la riacquisizione della libertà è chiamata “post

lex Cornelia

Alla ne della Repubblica ci fu la che intervenne a favore dei prigionieri, i quali non

riuscendo a tornare in patria morivano in condizione di schiavitù e perciò non potevano fare

testamento e questo danneggiava potenziali eredi.

→ ctio”,

Si introdusse una “ ossia una nzione con cui si anticipava la morte all’ultimo istante di

libertà, per poter fare un testamento valido.

Nella prassi poteva succedere che un libero si mettesse d’accordo con il venditore per essere

venduto come schiavo e dividere il prezzo con lui e poi si chiedeva di tornare un uomo libero. Il

in libertatem”.

pretore per punirlo lo faceva rimanere schiavo, negando la “vindicatio

→ Qualora una donna libera avesse avuto una relazione sessuale con uno schiavo, il padrone

dello schiavo diventava padrone anche della donna a condizione che il dominus avesse invitato la

donna a cessare tali relazioni con lo schiavo e lei avesse persistito.

→ trans Tiberim”:

“Vendita vendita come schiavo del debitore insolvente.

→ Non tutti gli schiavi erano uguali: nell’età arcaica le condizioni non erano dure, infatti essi

stavano nelle famiglie, si integravano nella vita del padrone e collaboravano nei lavori domestici.

Talvolta adibiti ad insegnamento dei gli del padrone, amministrazione degli averi, ma anche al

comando delle navi commerciali e la gestione di imprese.

→ Successivamente, essendo molti di più numericamente, vennero adibiti anche a lavori pubblici

molto duri (es. lavoro in miniera). Le donne schiave invece venivano utilizzate come prostitute ed i

guadagni andavano al padrone. Il glio della schiava diventa di proprietà del padrone.

→ In età molto avanzata il numero degli schiavi diminuì per la presenza del Cristianesimo,

humanitas,

nasceva infatti il principio della con il quale si ssavano delle sanzioni contro i

proprietari che trattavano duramente gli schiavi.

→ Per i giuristi la considerazione degli schiavi è complessa: Gaio distingue il diritto nelle sue

istituzioni a seconda che riguardi le res, le personae e le ationes ed inserisce gli schiavi nelle

persone.

→ L’unione tra due schiavi non era considerabile “matrimonio”, ma si chiamavano “contubernio”,

iuris”

perché gli schiavi erano “alieni (sottoposti alla potestà del dominus, potere che può arrivare

al potere di diritto e di morte).

→ Le attività dello schiavo potevano solo migliorare le condizioni del padrone, ma non

peggiorarle: se un servo avesse compiuto un delitto, la vittima avrebbe potuto vendicarsi oppure

impossessarsi dello schiavo stesso e il padrone poteva scegliere se pagare una pena tenendo lo

nossale).

schiavo, oppure cedere lo schiavo alla vittima (responsabilità

Allo schiavo si dava un “peculium”, ossia un “gruzzoletto” (denaro, schiavi, immobili), il cui

proprietario rimaneva il dominus e in qualunque momento avrebbe potuto revocarlo. Queste sono

retentio”,

obbligazioni naturali (es. debito di gioco), che seguono la “soluti ossia il diritto a

trattenere quanto ho ricevuto (non posso richiedere quanto avevo dato precedentemente).

→ adiectice qualitatis”

“Actiones (azioni addietizie) il pretore stabiliva che avrebbe dato a terzi

delle azioni, in caso in cui uno schiavo avesse danneggiato proprietà di questi.

trasposizione di soggetti,

Il recupero dei crediti si opera tramite la con la quale il dominus

risponde con il suo patrimonio dei debiti contratti dallo schiavo.

1. Actio quod ius: impegno dello schiavo nei confronti del terzo autorizzato dal dominus.

navis)

2. Actio exercitoria: il dominus (exercitor) aveva preposto lo schiavo (magister al

comando di una nave. Lo schiavo poneva in essere degli atti giuridici con terzi; qualora

avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero potuto agire tramite questa actio per

tutelare i loro crediti.

3. Actio institoria: riguarda un’attività economica terrestre; il dominus aveva preposto lo schiavo

come direttore/sorvegliante. Se lo schiavo avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero

potuto agire con questa actio.

4. Actio de peculio et de in rem verso: limitava la responsabilità del dominus riguardo questo

peculio. Nella seconda si presuppone un arricchimento del dominus e quindi rispondeva dei

debiti contratti dallo schiavo, solo nei limiti dell’arricchimento che aveva avuto. 4

fi fi fi fi fi fi

5. Actio tributoria: il dominus ha autorizzato, anche implicitamente, un’attività commerciale

utilizzando il peculio e c’è stato un guadagno, questo va ripartito tra il dominus ed altri

eventuali creditori in parti uguali. Se il dominus non fosse stato corretto, i creditori potevano

agire con questa actio. mancipatio

Esistevano anche categorie di persone ibride, ossia gli trasferiti con ad un altro

soggetto.

→ Erano persone libere e cittadini, potevano sposarsi ed avere gli, ma non avevano capacità

matrimoniale (alieni iuris) ed inoltre potevano essere manomessi.

- Status civitatis: solo un uomo libero poteva essere cittadino, quindi questo status

ius commerci

presupponeva il primo. Il cittadino romano aveva lo (diritto di concludere dei

connubium

negozi patrimoniali di ius civile), di (matrimonio legittimo), diritto di voto nelle

assemblee popolari (comizio centuriato) sulle proposte di legge dei magistrati, sulla nomina dei

magistrati e solo come cittadino ci si poteva candidare a magistrati. Esisteva il diritto di

provocatium ad popolum (se un cittadino fosse stato condannato a morte da un magistrato,

può chiedere che il giudizio venga sottoposto al popolo tramite un processo).

→ Si può nascere cittadini (padre cittadino, purché fosse procreato all’interno di un matrimonio

iustae nupsie;

legittimo, ossia oppure da madre cittadina anche al di fuori di un matrimonio

legittimo) o diventarlo (con concessione dallo Stato romano come nel 212 d.C Caracalla diede la

cittadinanza a tutti i cittadini dell’Impero; oppure con manomissione).

→ La cittadinanza poteva anche essere persa (esilio che un cittadino poteva scegliere per

sfuggire ad una condanna, ossia prima dell’ultimo voto decisivo per la condanna, egli poteva

deportatio).

scegliere l’esilio; oppure con la condanna all’esilio, la

→ Ai cittadini romani si contrapponevano i peregrini, i quali avevano lo ius commerci, ma non

connubium.

Latini prisci: posizione privilegiata rispetto ai peregrini, abitanti del Lazio e in particolare di città

alleate di Roma, godevano sia dello ius comm

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gggiulsss1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.