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PRIMO BLOCCO: SULLE PERSONE E LA FAMIGLIA
Capacità giuridica: idoneità del soggetto di essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la
nascita.
Capacità di agire: capacità di compiere personalmente atti giuridici.
→ Nel mondo romano la prima non era riconosciuta a tutti (es. schiavi, lius familias), ma
potevano avere capacità di agire (persone intellettualmente capaci).
Per avere capacità giuridica dovevi godere di 3 status:
- Status libertatis: Gaio diceva che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. Per essere liberi
manomissione,
o ci nasci (madre libera) o ci diventi (mediante la ossia quando il dominus
decide di liberare uno schiavo) e si diventa così cittadini romani.
La manomissione si distingue tra:
1. Manomissioni civili
- Manomissio vindicta: la “vindicta” è una bacchetta con cui si tocca lo schiavo. Una persona di
libertatis”
ducia del dominus, “adsertor (dichiaratore di libertà) toccava con questa
bacchetta lo schiavo e dichiarava così la sua libertà. Il padrone taceva acconsentendo a tale
liberazione e il magistrato dichiarava u cialmente la sua libertà.
- Manomissio testamentum: particolarmente usato. Il dominus nel testamento dava la libertà allo
schiavo, dichiarandola con termini imperativi; tale libertà iniziava nel momento in cui moriva il
testatore.
- Manomissio censu: i censori ogni 5 anni procedevano a censimento (veri ca delle disponibilità
economiche dei cittadini); se si iscriveva lo schiavo nella lista del censo, signi cava che faceva
parte dei liberi e dei cittadini; tale iscrizione era espressa con parole solenni.
2. Manomissioni pretorie (dall’età repubblicana): non davano grandi garanzie
- Manomissio inter amicos: il dominus era insieme agli amici e davanti a loro dichiarava di voler
dare libertà allo schiavo.
- Manomissio per epistulam: il dominus inviava allo schiavo una lettera per liberarlo.
- Manomissio per mensam: lo schiavo partecipa ad un banchetto con il dominus e suoi amici,
tale partecipazione liberava lo schiavo.
→ Il pretore tentò di renderle più sicure, delegando al dominus la possibilità di farli tornare in
schiavitù.
- Manomissione de commissaria: indiretta, perché il testatore dava all’erede l’incarico di
manomettere il servo. Se l’erede non l’avesse fatto, sarebbe stato costretto a tener fede alla
volontà del testatore.
- Manomissio in ecclesia: il dominus davanti al clero dichiarava la volontà di rendere libero lo
schiavo.
→ Intervennero due leggi per impedire la manomissione:
- Lex Fu a Caninia (2 a.C): gli schiavi non potevano essere manomessi in gruppo e dovevano
ottenere un nome ed un cognome.
- Lex Aelia Sentia (4 d.C): il dominus doveva avere almeno 20 anni e lo schiavo almeno 30. Vietò
le manomissioni in frode ai creditori, nel caso in cui fosse avvenuto ciò avrebbero acquistato la
libertà, ma non la cittadinanza. liberto.
Nascere libero, l’ingenuus ≠ Diventare libero, il
→ I liberti avevano una condizione sociale inferiore rispetto agli ingenui (es. esclusione cariche
pubbliche, matrimonio con persone di rango senatorio, le donne liberte non potevano divorziare
ed erano soggetti comunque al patrono, tramite l’obsequium, ossia l’obbedienza, che doveva
essere rispettato). Il liberto doveva prestare delle giornate lavorative (opere e servizi) per il
dominus.
La schiavitù era un fenomeno sempre più di uso vista l’espansione di Roma (cattura dei
prigionieri). Era un istituto dello ius civile e dello ius gensium. Lo schiavo è un oggetto di proprietà,
res mancipi,
può essere venduto (fa parte infatti delle come gli animali, ossia le res legate alla vita
res pretiosiores).
della famiglia primitiva che rientravano tra le 3
fi fi fi ffi ff fi fi fi
→ Cause schiavitù: nascita da madre schiava, prigionia di guerra (vale il principio di reciprocità,
ossia un romano cattura un nemico e lo rende schiavo, ma anche il contrario). Il ritorno in patria e
liminium”.
la riacquisizione della libertà è chiamata “post
lex Cornelia
Alla ne della Repubblica ci fu la che intervenne a favore dei prigionieri, i quali non
riuscendo a tornare in patria morivano in condizione di schiavitù e perciò non potevano fare
testamento e questo danneggiava potenziali eredi.
→ ctio”,
Si introdusse una “ ossia una nzione con cui si anticipava la morte all’ultimo istante di
libertà, per poter fare un testamento valido.
Nella prassi poteva succedere che un libero si mettesse d’accordo con il venditore per essere
venduto come schiavo e dividere il prezzo con lui e poi si chiedeva di tornare un uomo libero. Il
in libertatem”.
pretore per punirlo lo faceva rimanere schiavo, negando la “vindicatio
→ Qualora una donna libera avesse avuto una relazione sessuale con uno schiavo, il padrone
dello schiavo diventava padrone anche della donna a condizione che il dominus avesse invitato la
donna a cessare tali relazioni con lo schiavo e lei avesse persistito.
→ trans Tiberim”:
“Vendita vendita come schiavo del debitore insolvente.
→ Non tutti gli schiavi erano uguali: nell’età arcaica le condizioni non erano dure, infatti essi
stavano nelle famiglie, si integravano nella vita del padrone e collaboravano nei lavori domestici.
Talvolta adibiti ad insegnamento dei gli del padrone, amministrazione degli averi, ma anche al
comando delle navi commerciali e la gestione di imprese.
→ Successivamente, essendo molti di più numericamente, vennero adibiti anche a lavori pubblici
molto duri (es. lavoro in miniera). Le donne schiave invece venivano utilizzate come prostitute ed i
guadagni andavano al padrone. Il glio della schiava diventa di proprietà del padrone.
→ In età molto avanzata il numero degli schiavi diminuì per la presenza del Cristianesimo,
humanitas,
nasceva infatti il principio della con il quale si ssavano delle sanzioni contro i
proprietari che trattavano duramente gli schiavi.
→ Per i giuristi la considerazione degli schiavi è complessa: Gaio distingue il diritto nelle sue
istituzioni a seconda che riguardi le res, le personae e le ationes ed inserisce gli schiavi nelle
persone.
→ L’unione tra due schiavi non era considerabile “matrimonio”, ma si chiamavano “contubernio”,
iuris”
perché gli schiavi erano “alieni (sottoposti alla potestà del dominus, potere che può arrivare
al potere di diritto e di morte).
→ Le attività dello schiavo potevano solo migliorare le condizioni del padrone, ma non
peggiorarle: se un servo avesse compiuto un delitto, la vittima avrebbe potuto vendicarsi oppure
impossessarsi dello schiavo stesso e il padrone poteva scegliere se pagare una pena tenendo lo
nossale).
schiavo, oppure cedere lo schiavo alla vittima (responsabilità
Allo schiavo si dava un “peculium”, ossia un “gruzzoletto” (denaro, schiavi, immobili), il cui
proprietario rimaneva il dominus e in qualunque momento avrebbe potuto revocarlo. Queste sono
retentio”,
obbligazioni naturali (es. debito di gioco), che seguono la “soluti ossia il diritto a
trattenere quanto ho ricevuto (non posso richiedere quanto avevo dato precedentemente).
→ adiectice qualitatis”
“Actiones (azioni addietizie) il pretore stabiliva che avrebbe dato a terzi
delle azioni, in caso in cui uno schiavo avesse danneggiato proprietà di questi.
trasposizione di soggetti,
Il recupero dei crediti si opera tramite la con la quale il dominus
risponde con il suo patrimonio dei debiti contratti dallo schiavo.
1. Actio quod ius: impegno dello schiavo nei confronti del terzo autorizzato dal dominus.
navis)
2. Actio exercitoria: il dominus (exercitor) aveva preposto lo schiavo (magister al
comando di una nave. Lo schiavo poneva in essere degli atti giuridici con terzi; qualora
avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero potuto agire tramite questa actio per
tutelare i loro crediti.
3. Actio institoria: riguarda un’attività economica terrestre; il dominus aveva preposto lo schiavo
come direttore/sorvegliante. Se lo schiavo avesse contratto debiti con terzi, questi avrebbero
potuto agire con questa actio.
4. Actio de peculio et de in rem verso: limitava la responsabilità del dominus riguardo questo
peculio. Nella seconda si presuppone un arricchimento del dominus e quindi rispondeva dei
debiti contratti dallo schiavo, solo nei limiti dell’arricchimento che aveva avuto. 4
fi fi fi fi fi fi
5. Actio tributoria: il dominus ha autorizzato, anche implicitamente, un’attività commerciale
utilizzando il peculio e c’è stato un guadagno, questo va ripartito tra il dominus ed altri
eventuali creditori in parti uguali. Se il dominus non fosse stato corretto, i creditori potevano
agire con questa actio. mancipatio
Esistevano anche categorie di persone ibride, ossia gli trasferiti con ad un altro
soggetto.
→ Erano persone libere e cittadini, potevano sposarsi ed avere gli, ma non avevano capacità
matrimoniale (alieni iuris) ed inoltre potevano essere manomessi.
- Status civitatis: solo un uomo libero poteva essere cittadino, quindi questo status
ius commerci
presupponeva il primo. Il cittadino romano aveva lo (diritto di concludere dei
connubium
negozi patrimoniali di ius civile), di (matrimonio legittimo), diritto di voto nelle
assemblee popolari (comizio centuriato) sulle proposte di legge dei magistrati, sulla nomina dei
magistrati e solo come cittadino ci si poteva candidare a magistrati. Esisteva il diritto di
provocatium ad popolum (se un cittadino fosse stato condannato a morte da un magistrato,
può chiedere che il giudizio venga sottoposto al popolo tramite un processo).
→ Si può nascere cittadini (padre cittadino, purché fosse procreato all’interno di un matrimonio
iustae nupsie;
legittimo, ossia oppure da madre cittadina anche al di fuori di un matrimonio
legittimo) o diventarlo (con concessione dallo Stato romano come nel 212 d.C Caracalla diede la
cittadinanza a tutti i cittadini dell’Impero; oppure con manomissione).
→ La cittadinanza poteva anche essere persa (esilio che un cittadino poteva scegliere per
sfuggire ad una condanna, ossia prima dell’ultimo voto decisivo per la condanna, egli poteva
deportatio).
scegliere l’esilio; oppure con la condanna all’esilio, la
→ Ai cittadini romani si contrapponevano i peregrini, i quali avevano lo ius commerci, ma non
connubium.
Latini prisci: posizione privilegiata rispetto ai peregrini, abitanti del Lazio e in particolare di città
alleate di Roma, godevano sia dello ius comm