Ludovica Curcio
Appunti del manuale di
Istituzioni di Diritto Pubblico
Corso del prof. Carlo Colapietro
“Roma
Università degli Studi Tre”
Facoltà di Giurisprudenza
2023
Diritto Pubblico Ludovica Curcio
Capitolo 1 ORDINAMENTO, DIRITTO, STATO
1. DIRITTO-CARATTERISTICHE ORDINAMENTO-COMMON E CIVIL LAW-CARATTERI DI UNA NORMA
-Il diritto in senso soggettivo indica una pretesa. Il diritto inteso in senso oggettivo indica un insieme di norme
giuridiche, quello che definiamo il fenomeno giuridico, che compongono l’ordinamento giuridico. Esiste una
priorità logica del diritto oggettivo rispetto al diritto soggettivo, perché le singole pretese soggettive
sarebbero inconcepibili senza una norma giuridica che le prevedesse e le disciplinasse. Il diritto, come
materia di studio, ha a che fare con la nozione di diritto in senso oggettivo, tuttavia è molto più vasto
dell’insieme delle regole che lo Stato ha posto. Il diritto è, da un lato, l’insieme delle interpretazioni che di
quelle norme giuridiche hanno dato i giudici, chiamati ad applicarle nei casi specifici (‘GIURISPRUDENZA’),
dall’altro le interpretazioni che hanno dato gli studiosi, che si sono sforzati di ricreare intorno a quelle norme
un sistema coerente che raggruppi quelle norme (DOTTRINA). -> Nessun giurista si avventurerebbe ad
invocare l’applicazione di una norma giuridica senza prima verificare come essa sia stata interpretata dalla
giurisprudenza e dalla dottrina. Le norme vivono per come sono interpretate, non per come sono scritte
(l’interpretazione è consustanziale all’applicazione.)
diritto pubblico tratta dell’organizzazione dei pubblici poteri e dei rapporti tra l’autorità
-Il pubblica ed i
rapporti dominati dalla prevalenza dell’interesse
privati cittadini, pubblico su quello privato; viceversa nel
diritto privato si studiano i rapporti tra soggetti privati, che sono su una posizione di parità.
-Quando parliamo di diritto in senso oggettivo facciamo riferimento a quel complesso di regole di condotta
che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico. Infatti lo studio
del diritto non può non passare per una visione storica: esso si svolge entro una dimensione diacronica di
tipo evolutivo, che rende ragione della sua intima connessione con il divenire costante dei fenomeni sociali.
esiste un nesso molto forte quindi tra il fenomeno giuridico e il fenomeno sociale. Come il fenomeno
giuridico nasce laddove esiste una qualche forma di aggregazione umana, cosi lo sviluppo della società si
svolge all’interno di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono. Il fenomeno giuridico
di un complesso di regole che si applicano all’interno di un certo aggregato sociale,
consiste nella nascita
all’interno di una determinata sfera territoriale attraverso un’organizzazione dotata di un minimo di stabilità.
Il legame intercorrente tra fenomeno giuridico e sociale è tale per cui essi appaiono come due aspetti di un
che segna l’evoluzione della storia dell’uomo sino ai giorni nostri.
unico processo giuridico non si occupa di regolare ogni comportamento umano, ma solo quelli che vengono
-L’ordinamento
definiti giuridicamente rilevanti.
- Il diritto ha molteplici funzioni: a) la repressione di comportamenti ritenuti socialmente pericolosi dal
detentore del potere normativo b) l’allocazione di beni e servizi c) l’istituzione e allocazione di poteri pubblici
comportamentali dei destinatari con l’assorbimento del conflitto sociale
d) la stabilizzazione delle aspettative
- Il diritto nasce nelle società primitive come ripetizione di comportamenti accompagnati dalla convinzione
diffusa dell'obbligatorietà degli stessi: ed è questo il modo di formazione della consuetudine, della quale si
opererà poi una ricezione entro modelli più evoluti, in cui va a crearsi un primo nucleo di diritto moderno
tramite: si è ritenuto che quelle tradizioni e quegli usi dovettero essere codificati all’interno
- scrittura delle norme ->
dell’ordinamento, (passaggio fonti fatto alle fonti atto).
-generarsi di un'autorità, ossia l'affermazione di un potere che assume di tempo in tempo tre modalità:1.
potere carismatico (basato sulla dedizione alla persona), potere tradizionale (fondato sulla legittimità delle
regole tramandate) e potere razionale (che si legittima sulla legalità). Dall'origine consuetudinaria del diritto
primitivo il diritto quindi si trasforma passando per il graduale affermarsi di un'unità di dominio che sia in
grado di imporre regole di comportamento e di pulirne la violazione, dapprima con la sola attività dei giudici,
del sovrano, e poi con la legge, posta da un monarca o un parlamento eletto: da qui sorge la
longa manus 2
concezione della coercitività del diritto: l’ordinamento statale è l’unico ad avere il monopolio della forza
solo l’ordinamento può prevedere come sanzione alla propria violazione l’uso della coercizione
coercitiva:
fisica. Chiunque altro intendesse imporre la coercizione fisica compirebbe un reato.
Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente, ovvero è la stessa costituzione a
indicare gli atti che possono produrre il diritto. Non necessariamente le deve indicare tutte, perché in un
ordinamento piramidale la costituzione indica le fonti ad essa immediatamente inferiori, ossia le fonti
primarie, e saranno poi queste a regolare le fonti secondarie.
- La genesi degli ordinamenti giuridici e ord giur/stato moderno: un primo momento rivoluzionario per la
costituzione del diritto moderno si ha con la grande riforma pontificia operata da Gregorio VII, allorchè si va
lentamente creando per la prima volta un vero e proprio ordinamento canonico che intende disciplinare la
Chiesa Cattolica raccogliendo e sistemando le numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo. Sorge
da qui la reazione che porterà i nascenti stati a generare proprio ordinamenti in grado di contrapporsi a quello
canonico per assicurare la propria indipendenza e identità. Emerge anche parallelamente la percezione della
necessità di un sistema esterno, inteso come giustapposizione di norme in un contesto unitario, e un sistema
interno, inteso come organizzazione di un ambito di sapere tramite la definizione e classificazione dei suoi
oggetti. La creazione di un ordinamento procedette in stretta connessione con lo sviluppo delle istituzioni
politiche della prima modernità: è evidente la connessione con la nuova dimensione nazionale
dell’istituzione statale (da dopo la pace di Augusta e quella di Westfalia la storia della costruzione del diritto
diventa essenzialmente storia dei diritti nazionali). La stessa idea di diritto venne resa funzionale alla
costruzione teorica del principio di divisione dei poteri. Prima di questo passaggio, è bene ricordare che nel
Medioevo, accanto allo ius commune, si delinearono i molti iura propria (diritto degli ordinamenti locali),
che saranno il presupposto della formazione dello stesso Stato moderno. Il grande e progressivo processo di
codificazione che inizia nel 1700 è lo specchio del compimento di una profonda metamorfosi del diritto e ha
concentra l’attenzione dei giuristi
una valenza epocale: sancisce i caratteri degli ordinamenti contemporanei,
sulla disposizione, genera alcuni dogmi come quello della completezza dell’ord, serve a superare l’incerto uso
del diritto romano come diritto comune, rende possibile il monopolio della produzione giuridica detenuto
dallo Stato e consente il distacco dalla prospettiva giusnaturalista.
-Il concetto di ordinamento è fortemente legato all'idea di ordine: l'ordinamento è ordine in senso
strutturale, in quanto sistema, ossia insieme ordinato di parti, e teleologico, cioè finalistico perché volto alla
produzione di un ordine social.
- Il diritto oggettivo definisce le condizioni per quella che noi chiamiamo soggettività giuridica. A questo
proposito la qualificazione di soggetto nell'ordinamento appartiene a tutti gli individui-persone fisiche che
operano nell'ordinamento, anche se privi della capacità di agire, cui si aggiungono enti-persone giuridiche
nonché le collettività e persino l'intero popolo.Le varie posizioni subiettive ascrivibili al singolo soggetto,
quali diritti,doveri,facoltà.. vengono chiamate situazione giuridica soggettiva e l'idoneità ad esserne titolari
si definisce capacità giuridica. Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, la quale si acquista con il
raggiungimento della maggiore età. In presenza di situazioni che rendono il soggetto incapace di curare i
propri interessi, l'ordinamento prevede che la capacità di agire possa essere limitata o esclusa.
- Per l'ordinamento il contrassegno della giuridicità consiste nella capacità qualificatoria della condotta
umana, secondo un modello esclusivo che costituisce l'anticipazione logica della condotta medesima.Pure
giuridico vanno considerate la sua regolazione e la sua regolarità.
è sia
-L’ordinamento ordo ordinans, cioè ordine che ordina, che ordo ordinatus,cioè ordine che è ordinato.
Infatti l'ordinamento se valuta la società deve a sua volta essere valutato. è per questa esigenza di
autodisciplina che accanto alle regole di comportamento, esso annovera altre norme ordinative
dell'ordinamento stesso, note come meta norme (norme sulla normazione). Laddove una norma non risulti
conforme, la conseguenza è la sua invalidità, da intendersi come non idoneità a validamente ordinare.
l'invalidità è per cui il prodotto di un vizio della norma. Tuttavia la norma non conforme è comunque efficace,
cioè in grado di produrre gli effetti da essa previsti. Per questo motivo non vi è assoluta corrispondenza tra
il binomio validità-invalidità e quello di efficacia-inefficacia.Inoltre l'invalidità può presentarsi in una duplice
forma: invalidità in senso forte (a cui consegue la nullità/inesistenza) e invalidità in senso debole ( a cui
consegue l’annullamento/disapplicazione, ossia l'impossibilità che l'atto produca qualsiasi tipo di effetto).
Sia l'annullamento che la disapplicazione rispondono all'esigenza di impedire che la norma continua a
produrre i suoi affetti, perciò l'efficacia presenta uno speciale rapporto più che con la validità stessa con
l'invalidità. dell’ordinamento giuridico sono:
-I caratteri
1.Plurisoggettività, ossia una pluralità di soggetti destinatari delle prescrizioni di un sistema regolatorio.
2.Normazione, in assenza della quale nessun ordinamento giuridico sarebbe neppure pensabile.
in quanto la normazione è l’effetto dell’esercizio di un potere che presuppone un assetto
3.Organizzazione,
organizzato del gruppo sociale, affidato ad un apparato (pubblico) che ne assicura la produzione,
l’applicazione e l’osservanza.
-Altre
-Ogni ordinamento giuridico è un sistema valutativo-deontico tendenzialmente chiuso, vale a dire che
muove sempre da una determinata prospettiva di valori che non può che essere parziale: abbiamo il
succedersi nel corso del tempo di diversi ordinamenti giuridici riferiti al medesimo gruppo sociale, che si
traduce in una successione tra diversi sistemi di valori (es: costituzione repubblica del 48 -> libertà e dignità.
Statuto albertino: libertà e proprietà). Questo significa che quello perseguito da ogni singolo ordinamento
giuridico è solo uno degli ordini possibili e reali, espressione delle forze dominanti in quel determinato
momento storico. questo vuol dire che non esiste un singolo ordinamento giuridico, poiché convivono infiniti
sistemi di valori. È qui la radice da cui scaturisce la pluralità degli ordinamenti giuridici: abbiamo tanti
ordinamenti giuridici quanti sono i possibili fini che in concreto possono determinare un’aggregazione
collettiva. Il nuovo ordinamento sorge sulle ceneri di quello precedente, e il passaggio dialettico non è tra
caos e ordine, bensì fra due ordini diversi. È quindi indiscutibile che nella società convivono potenzialmente
infiniti sistemi di valori, tuttavia non ogni sistema sociale di valori può assurgere a ordinamento giuridico. un
ordinamento per definirsi tale deve possedere almeno due caratteristiche: un sufficiente grado di
organizzazione e una pretesa esclusività dei propri comandi.
-Gli ordinamenti sono suddivisibili in due gruppi:
1.Particolari: sono quelli che si propongono il soddisfacimento di finalità delimitate ad un certo
settore (ordinamento sportivo, religioso…)
2.Generali : si propongono il soddisfacimento di una finalità più ampia, e si distinguono al loro interno in
originari (ricevono da se medesimi la sovranità. Es: UE) e derivati (ricevonoi loro poteri da un altro
ordinamento (regione, provincia, comune...)
di questa pluralità di ordinamenti giuridici crea una serie di problemi che nascono dalle
-L’esistenza relazioni
che vengono a stabilirsi tra tali ordinamenti. E’ necessario assicurare una
reciproche convivenza armonica e
non conflittuale tra i diversi ordinamenti giuridici, riconoscendo all’ordinamento giuridico generale
originario, quindi lo Stato, non solo il compito di regolare i rapporti tra i singoli membri della comunità, ma
anche di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti giuridici che convivono al suo interno. Questi altri
ordinamenti sono riconosciuti e tutelati, se non si pongono in contrasto con gli interessi generali perseguiti
dall’ordinamento statale e con le regole poste in essere da quest’ultimo.
distinzione è quella tra gli ordinamenti giuridici di
-Un’altra Common Law, di matrice anglosassone, e gli
di matrice romanistica. L’elemento differenziale di fondo tra i due modelli
ordinamenti giuridici di Civil law,
riguarda il modo di produzione delle norme giuridiche e i soggetti che sono coinvolti in questo processo.
Gli ordinamenti di Common Law sono generati dalla trasformazione del diritto consuetudinario in diritto
giurisprudenziale mediante l’opera di giudici orientati al law finding: per cui si basano su un complesso di
regole, molte delle quali non scritte, non contenute in specifici atti normativi, ma fondate su decisioni
giurisprudenziali (= della magistratura). In questi ordinamenti la sentenza del giudice acquista un valore
“stare
normativo, ossia è fonte del diritto. Nei paesi anglosassoni di Common Law vige il principio dello
decisis”, ossia il valore obbligatorio del precedente giurisdizionale: nessun giudice si può discostare dai
principi di diritto affermati in un’altra precedente pronuncia riguardante un caso analogo a quello che si trova
a giudicare. In questi ordinamenti la dialettica tra i poteri dello stato risponde ad una logica del tutto
particolare, perché anzichè essere incentrata sul rapporto governo-parlamento è molto più articolata in
ha un’enorme peso).
quanto deve comprendere anche il giudice (la funzione giurisdizionale
Negli ordinamenti di Civil Law possiamo parlare di una norma giuridica solo se questa è contenuta in atti
normativi a cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo. Questi atti
devono essere espressione della volontà di quegli organi dello stato a cui l’ordinamento ha inteso affidare il
potere normativo. Il potere giudiziario è escluso dal circuito decisionale che porta alla produzione di norme
giuridiche, perché questo circuito decisionale è basato solamente sugli organi rappresentativi della volontà
popolare → i giudici dovrebbero essere meri applicatori delle norme poste dal monarca o dal parlamento,
senza quindi poter mai andar a creare diritto. Il diritto scritto relega di fatto quello consuetudinario in una
posizione marginale
- L'ordinamento, in quanto complesso di regole qualificatorie della condotta umana, conosce regole non
normative. è necessario pertanto una ricerca sostanzialistica che vada ad individuare gli elementi
caratteristici della norma giuridica:
che rappresenta l’essenza del concetto stesso di legge, che non può non essere generale ma
1. Generalità,
che si declina di volta in volta in una serie di precetti individuali riguardanti ciascun individuo di questo
insieme. Conserverebbero comunque questa qualità della generalità anche norme che pur non riguardando
l’indeterminatezza a priori del
la totalità dei consociati, conservano la loro qualità di generalità e
destinatario. la prescrizione normativa risponde ad una struttura di carattere ipotetico (se c’è A allora c’è
2. Astrattezza:
B, ove A è la fattispecie astratta prevista dalla norma e B è la conseguenza giuridica che si ricollega al
verificarsi di una fattispecie concreta riconducibile a quella astrattamente configurata). Secondo Crisafulli il
vero nome dell’astrattezza dovrebbe essere la della norma, ovvero la sua idoneità a trovare
ripetibilità
innumerevoli e indefinibili a priori applicazioni concrete. Secondo Crisafulli anche norme che a prima vista
sembrano avere pochi destinatari si rivelano generali, perché applicabili a chiunque venga a trovarsi nella
situazione ipotizzata.
Eccezione alla generalità e astrattezza è costituita dalle norme retro-attive, le quali riguardano una platea
chiusa di destinatari già potenzialmente determinabile e sono volte a disciplinare rapporti giuridici già
esistenti, andando a avere efficacia su situazioni cronologicamente anteriori rispetto alla loro data di vigore.
Negli ultimi 10 anni è stata abbandonata questa prospettiva di ricerca della generalità, a favore di
un’impostazione dogmatico-positiva, ossia che si è preferito ricercare ciò che è normativo, non tanto facendo
leva sui caratteri della norma giuridica (che sia generale e astratta), quanto più semplicemente limitando a
verificare che quell’atto normativo sia prodotto da atti o fatti che l’ordinamento giuridico riconosce
astrattamente idonei a porre norme. Il fuoco dell'attenzione da ciò che è norma si sposta per cui a ciò che è
fonte. Ci si muove per cui in una prospettiva formale e non più sostanziale.
l’ordinamento imprime ordine alla società, si deve rendere riconoscibile ai consociati, attraverso il
-Se
linguaggio scritto, ossia mediante atti documenti e testi. Tra i diversi generi di linguaggio (descrittivo,
espressivo..)I, il linguaggio giuridico appartiene al linguaggio comune di tipo prescrittivo, in quanto le sue
formule possiedono forza precettiva, ossia la capacità di modificare il comportamento del destinatario.Pur
articolandosi, come il linguaggio comune, in termini e proposizioni, il linguaggio giuridico, trova Il suo
effettivo veicolo espressivo nell’enunciato, inteso come espressione linguistica dotata di autonomo
significato. Nell'ambito dei testi normativi l'enunciato linguistico prescrittivo si definisce disposizione.
ATTO-DISPOSIZIONE-NORMA
2. normativo è il documento scritto, dotato di determinate caratteristiche formali, attraverso cui il
-L’atto Come tutti i testi scritti, l’atto
legislatore esprime la volontà di disciplinare una determinata materia.
normativo si articola in enunciati, ossia qualsiasi espressione linguistica di senso compiuto. Essi
dell’atto, e attraverso di essi, il legislatore cerca di esprimere la sua
rappresentano il contenuto prescrittivo
volontà normativa. Per questa loro caratteristica imperativa gli enunciati si chiamano disposizioni. L’atto
può essere inteso come a) attività disciplinata da norme e e rivolta a uno scopo, quindi atto come
il risultato dell’attività, quindi atto come I vizi dell’atto-attività
procedimento b) documento. sono vizi
formali, mentre i vizi dell’atto-documento sono vizi sostanziali. La norma non è altro che il significato dato
dall’interprete alla disposizione, per cui quell’attività attraverso cui l’operatore giuridico trae dalla
disposizione la norma. Pertanto la norma non è un elemento dell’atto normativo, poiché dotata di un proprio
significato che, col passare del tempo, può anche divergere da quello originariamente espresso dalla
rispettiva disposizione. Possiamo definire la disposizione il significante, la norma il significato. Essendo il
rapporto tra significante e significato caratterizzato da un margine di indeterminatezza (Le cui forme
rivelatrici sono la vaghezza, la genericità, la generalità e l'ambiguità) l'attività interpretativa presenta
margini di agibilità.
-La soluzione interpretativa risulta per cui fondamentale: essa è il frutto di un doppio procedimento
esegetico, del diritto e del fatto, il primo letto alla luce del secondo. Tecniche ermeneutiche (interpretative):
-Interpretazione letterale: la disposizione va interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse. Il problema sorge quando i termini possono essere tributari di una
molteplicità di significati. Può soccorrere in questo caso il ricorso all'interpretazione teleologica, che fa
riferimento all’intenzione del legislatore quando ha emanato il precetto in esame e alla ratio del precetto (al
suo fine oggettivo.)Negli atti normativi a fronte di un conflitto fra intenzione soggettiva del legislatore e ratio
della disposizione è a quest'ultima che bisogna assicurare prevalenza.
-Interpretazioni correttive:
1. Interpretazione sistematica (lettura della disposizione nel contesto normativo in cui si inserisce, ossia non
considerarla isolata) (il senso dell’enunciato normativo si ricava alla luce del processo di sviluppo che
2. interpretazione evolutiva
la normazione, il costume, la cultura hanno subito.)
3. Interpretazione adeguatrice (si ha ogni qual volta che si attribuisce alla disposizione il significato che lo
rende conforme o non difforme da quello di una disposizione di rango superiore)
-Interpretazioni private (svolte da soggetti che non sono dotati di specifica autorità riconosciuta
dall'ordinamento → mera proposta di interpretazione. R
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