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DECRETO – LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE. Il DECRETO LEGGE

(articolo 77) è un atto con forza di legge, emanato dal Governo in casi di

necessità e urgenza.

Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale,

ma gli effetti prodotti sono provvisori perché i DECRETI – LEGGE perdono

efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro

pubblicazione.

In particolare, il giorno stesso della pubblicazione, il Governo presenta il

DECRETO – LEGGE, alle Camere di produrre la LEGGE DI CONVERSIONE.

Se un decreto legge non viene convertito entro i 60 giorni perde efficacia

sin dall’inizio.

In particolare, la PERDITA DI EFFICACIA del decreto legge è chiamata

DECADENZA.

Dunque, quando il decreto entra in vigore è pienamente efficace ma se decade,

tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto

senza una base legale.

Qualora, tale decreto decade, l’articolo 77 presenta due strumenti

attraverso i quali è possibile trovare una soluzione:

La LEGGE DI SANATORIA in cui le Camere possono regolare, con legge,

 i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ma bisogna

considerare 2 aspetti:

1. Il Parlamento non è tenuto ad approvare la legge di sanatoria.

2. Non è una soluzione tecnicamente praticabile sempre e comunque, in

quanto il Parlamento può regolare i rapporti giuridici sorti ma nel rispetto

dei principi costituzionali. “il Governo adotta,

L’altro strumento è individuabile nell’articolo 77,2:

 sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori”. Non si parla solo di

responsabilità politica, ma si tratta di responsabilità giuridica, nei

suoi vari tipi:

1. Responsabilità penale: i ministri rispondono singolarmente degli

eventuali reati commessi con l’emanazione del decreto legge.

2. Responsabilità civile: i ministri rispondono degli eventuali danni

prodotti ai terzi. Qualunque fatto che cagiona a terzi un danno,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

3. Responsabilità amministrativo contabile: i ministri che hanno

espresso voto favorevole al decreto legge rispondono degli eventuali

danni prodotti allo Stato (danno erariale).

ALTRI ATTI CON FORZA DI LEGGE. Oltre al decreto – legge e al decreto

legislativo, esistono nel nostro ordinamento decreti che occupano una

posizione importante nella gerarchia delle fonti:

I decreti emanati dal Governo in caso di guerra.

 I decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, in cui

 vengono pubblicate le norme di attuazione delle regioni italiane a statuto

speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-

Alto Adige).

Il referendum abrogativo. Il referendum è la richiesta fatta dal corpo

 elettorale di esprimersi su una determinata questione. Esso è uno

democrazia diretta

strumento di in cui è il popolo a chiedere

l'abrogazione totale o parziale di una legge.

LE FONTI SECONDARIE - I REGOLAMENTI. Sono atti normativi emanati da

organismi pubblici e privati. Tuttavia, non possono mai derogare dalla

Costituzione e dalle leggi ordinarie, infatti sono definiti FONTI

SECONDARIE.

I REGOLAMENTI più importanti sono i regolamenti dell’ESECUTIVO, emanati

dal Governo ma, possono essere deliberati da:

CONSIGLIO DEI MINISTRI: in questo caso parleremo di

 REGOLAMENTI GOVERNATIVI.

MINISTRO: in questo caso parleremo di REGOLAMENTI

 MINISTERIALI.

PIU’ MINISTRI: in questo caso parleremo di REGOLAMENTI

 INTERMINISTERIALI.

Prima dell’emanazione devono essere comunicati al Presidente del Consiglio

dei ministri. Successivamente, sono sottoposti al controllo della Corte dei

conti e infine vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, i regolamenti DELL’ESECUTIVO vengono emanati con un D.P.R. e

possono distinguersi in:

1. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE: regolamenti che il

Governo adotta quando avverte la necessità di emanare norme che

assicurino l’operatività della legge, dei decreti con forza di legge e dei

regolamenti UE.

2. REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE: emanati per l’attuazione della legge.

3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI: emanati nelle materie in cui manchi la

disciplina da parte di leggi.

4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: rivolti all’organizzazione ed al

funzionamento degli uffici pubblici.

Inoltre, importanti sono anche i REGOLAMENTI DELEGATI che provocano un

apparente effetto abrogativo delle leggi precedenti. La loro funzione,

infatti, è quella di produrre la cosiddetta DELEGIFICAZIONE, ossia la

sostituzione della precedente disciplina di livello legislativo con una

nuova disciplina di livello regolamentare.

Ma il regolamento, non può produrre l’abrogazione delle leggi perché

violerebbe la gerarchia delle fonti. A tal proposito viene specificato che è la

LEGGE ORDINARIA a disporre l’abrogazione della legislazione

precedente.

LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA. Per quanto riguarda le fonti che formano

l’ordinamento giuridico europeo è importante partire dalla distinzione tra

diritto convenzionale e diritto derivato.

Le fonti del DIRITTO CONVENZIONALE consistono nei TRATTATI in cui sono

disciplinati gli organi dell’Unione Europea e i loro poteri.

Le fonti del DIRITTO DERIVATO si distinguono in:

ATTI NON VINCOLANTI: troviamo le RACCOMANDAZIONI (inviti rivolti

 agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento) e i PARERI (che

esprimono il punto di vista di un organo dell’Unione Europea che può

emanare su un determinato oggetto).

Tali atti non sono del tutto privi di efficacia giuridica perché svolgono

una funzione di guida per l’interprete.

ATTI VINCOLANTI: sono invece atti pienamente normativi e si

 distinguono in tre tipologie:

1. REGOLAMENTI UE: hanno portata generale, nel senso che non si

rivolgono a soggetti specifici, ma pongono norme generali e astratte.

Inoltre, una caratteristica importante è la DIRETTA APPLICABILITA’,

ovvero non è necessario un atto dello Stato che ne ordini

l’esecuzione nell’ordinamento nazionale perché il regolamento si

impone per forza propria.

2. DIRETTIVE UE: sono atti normativi che hanno come destinatario

gli stati membri (e non tutti i soggetti giuridici dell’UE, come i

regolamenti).

Lo Stato ha quindi un obbligo di risultato, da raggiungere entro il

termine fissato dalla direttiva, ma può scegliere in che modo

attuare la direttiva, se con una legge o con un regolamento.

Anche esse hanno EFFETTO DIRETTO, cioè possono creare

direttamente diritti ai singoli anche senza che vi sia l’atto normativo

statale.

3. DECISIONI UE: sono direttamente applicabili, come i regolamenti

UE, ma a differenza di questi, hanno portata particolare, ossia si

rivolgono a soggetti specifici, che possono essere ad esempio uno

Stato membro.

Tuttavia, l’Italia, aderendo alla Comunità europea, ha accettato che le leggi

europee entrassero direttamente nel proprio ordinamento, senza

l’intermediazione del legislatore nazionale.

Successivamente, la Corte di giustizia ha affermato la prevalenza del diritto

europeo su quello interno. Infatti, le norme europee non solo entrano

direttamente nel nostro ordinamento, ma prevalgono sulle norme interne.

In aggiunta, l’Italia ha avuto per anni il record negativo nell’attuazione

delle norme europee.

Per ovviare questa situazione è stata disciplinata l’esecuzione degli OBBLIGHI

COMUNITARI.

In particolare, quando la commissione rileva che uno Stato non ha adempiuto

correttamente ad un obbligo, avvia un PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE, che

si articola nelle seguenti fasi:

1. Invio di una lettera di “messa in mora” da parte della Commissione

Europea, con cui vengono richieste spiegazioni allo Stato membro in

merito alla presunta violazione degli obblighi comunitari, con l’obbligo di

adempiere entro 2 mesi;

2. In caso di mancato adempimento, comporta la presentazione di un

“ricorso” alla Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere in

merito al contegno dello Stato membro ed alla violazione di obblighi

comunitari;

3. Il ricorso può contenere, oltre alla richiesta di rimuovere la violazione,

anche l’imposizione di una sanzione pecuniaria, commisurata alla

gravità e alla durata dell’inadempimento.

LE FONTI REGIONALI. Per quanto riguarda le FONTI DELL’ORDINAMENTO

REGIONALE, esse sono: lo Statuto, legge regionale e il regolamento

regionale.

1. LO STATUTO: tutte le Regioni hanno uno Statuto, che può essere di tipo

diverso: si distinguono le REGIONI A STATUTO SPECIALE da quelle a

STATUTO ORDINARIO.

Gli STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI servono a disciplinare i loro

 poteri, oltre alla loro organizzazione. Dunque hanno una propria

disciplina. (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e

Trentino-Alto Adige).

Gli STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE sono sottoposti invece ad una

 disciplina comune.

In particolare, questi Statuti hanno acquisito una funzione molto

importante: mentre in precedenza era la Costituzione a disciplinare i

tratti fondamentali della forma di governo delle Regioni, ora è demandato

agli Statuti di ridefinire la forma di governo delle Regioni.

2. LE LEGGI REGIONALI: la legge regionale è una LEGGE ORDINARIA

FORMALE che si colloca tra le fonti primarie ed è parificata, quindi,

alla legge statale.

Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato,

in minima parte, dalla Costituzione, in parte, dallo Statuto e per il

resto, dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Successivamente, il nuovo articolo 117 stabilisce:

Un elenco di materie su cui vi è potestà legislativa esclusiva dello

 Stato. Pensiamo a materie quali: il diritto d’asilo dei cittadini non

appartenenti all’UE, l’immigrazione, il sistema valutario, il sistema

tributario e contabile dello Stato…

Un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa.

 Pensiamo a materie quali: il commercio con l’estero, la sicurezza sul

lavoro, l’istruzione, la tutela della salute…

Una clausola contenente tutte le materie che non sono comprese nei

 due elenchi precedenti. In questo caso, spetta alle Regioni la potestà

legislativa.

Questo è lo schema generale, ma per comprendere come esso funziona

bisogna prendere in considerazione alcuni fattori, come:

Gli OBBLIGHI INTERNAZIONALI: in precedenza era solo la

 legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi

internazionali, contratti dallo Stato.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaugoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Bucci Cecilia.