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DECRETO – LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE. Il DECRETO LEGGE
(articolo 77) è un atto con forza di legge, emanato dal Governo in casi di
necessità e urgenza.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
ma gli effetti prodotti sono provvisori perché i DECRETI – LEGGE perdono
efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione.
In particolare, il giorno stesso della pubblicazione, il Governo presenta il
DECRETO – LEGGE, alle Camere di produrre la LEGGE DI CONVERSIONE.
Se un decreto legge non viene convertito entro i 60 giorni perde efficacia
sin dall’inizio.
In particolare, la PERDITA DI EFFICACIA del decreto legge è chiamata
DECADENZA.
Dunque, quando il decreto entra in vigore è pienamente efficace ma se decade,
tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto
senza una base legale.
Qualora, tale decreto decade, l’articolo 77 presenta due strumenti
attraverso i quali è possibile trovare una soluzione:
La LEGGE DI SANATORIA in cui le Camere possono regolare, con legge,
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ma bisogna
considerare 2 aspetti:
1. Il Parlamento non è tenuto ad approvare la legge di sanatoria.
2. Non è una soluzione tecnicamente praticabile sempre e comunque, in
quanto il Parlamento può regolare i rapporti giuridici sorti ma nel rispetto
dei principi costituzionali. “il Governo adotta,
L’altro strumento è individuabile nell’articolo 77,2:
sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori”. Non si parla solo di
responsabilità politica, ma si tratta di responsabilità giuridica, nei
suoi vari tipi:
1. Responsabilità penale: i ministri rispondono singolarmente degli
eventuali reati commessi con l’emanazione del decreto legge.
2. Responsabilità civile: i ministri rispondono degli eventuali danni
prodotti ai terzi. Qualunque fatto che cagiona a terzi un danno,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
3. Responsabilità amministrativo contabile: i ministri che hanno
espresso voto favorevole al decreto legge rispondono degli eventuali
danni prodotti allo Stato (danno erariale).
ALTRI ATTI CON FORZA DI LEGGE. Oltre al decreto – legge e al decreto
legislativo, esistono nel nostro ordinamento decreti che occupano una
posizione importante nella gerarchia delle fonti:
I decreti emanati dal Governo in caso di guerra.
I decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, in cui
vengono pubblicate le norme di attuazione delle regioni italiane a statuto
speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-
Alto Adige).
Il referendum abrogativo. Il referendum è la richiesta fatta dal corpo
elettorale di esprimersi su una determinata questione. Esso è uno
democrazia diretta
strumento di in cui è il popolo a chiedere
l'abrogazione totale o parziale di una legge.
LE FONTI SECONDARIE - I REGOLAMENTI. Sono atti normativi emanati da
organismi pubblici e privati. Tuttavia, non possono mai derogare dalla
Costituzione e dalle leggi ordinarie, infatti sono definiti FONTI
SECONDARIE.
I REGOLAMENTI più importanti sono i regolamenti dell’ESECUTIVO, emanati
dal Governo ma, possono essere deliberati da:
CONSIGLIO DEI MINISTRI: in questo caso parleremo di
REGOLAMENTI GOVERNATIVI.
MINISTRO: in questo caso parleremo di REGOLAMENTI
MINISTERIALI.
PIU’ MINISTRI: in questo caso parleremo di REGOLAMENTI
INTERMINISTERIALI.
Prima dell’emanazione devono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri. Successivamente, sono sottoposti al controllo della Corte dei
conti e infine vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, i regolamenti DELL’ESECUTIVO vengono emanati con un D.P.R. e
possono distinguersi in:
1. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE: regolamenti che il
Governo adotta quando avverte la necessità di emanare norme che
assicurino l’operatività della legge, dei decreti con forza di legge e dei
regolamenti UE.
2. REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE: emanati per l’attuazione della legge.
3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI: emanati nelle materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi.
4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: rivolti all’organizzazione ed al
funzionamento degli uffici pubblici.
Inoltre, importanti sono anche i REGOLAMENTI DELEGATI che provocano un
apparente effetto abrogativo delle leggi precedenti. La loro funzione,
infatti, è quella di produrre la cosiddetta DELEGIFICAZIONE, ossia la
sostituzione della precedente disciplina di livello legislativo con una
nuova disciplina di livello regolamentare.
Ma il regolamento, non può produrre l’abrogazione delle leggi perché
violerebbe la gerarchia delle fonti. A tal proposito viene specificato che è la
LEGGE ORDINARIA a disporre l’abrogazione della legislazione
precedente.
LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA. Per quanto riguarda le fonti che formano
l’ordinamento giuridico europeo è importante partire dalla distinzione tra
diritto convenzionale e diritto derivato.
Le fonti del DIRITTO CONVENZIONALE consistono nei TRATTATI in cui sono
disciplinati gli organi dell’Unione Europea e i loro poteri.
Le fonti del DIRITTO DERIVATO si distinguono in:
ATTI NON VINCOLANTI: troviamo le RACCOMANDAZIONI (inviti rivolti
agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento) e i PARERI (che
esprimono il punto di vista di un organo dell’Unione Europea che può
emanare su un determinato oggetto).
Tali atti non sono del tutto privi di efficacia giuridica perché svolgono
una funzione di guida per l’interprete.
ATTI VINCOLANTI: sono invece atti pienamente normativi e si
distinguono in tre tipologie:
1. REGOLAMENTI UE: hanno portata generale, nel senso che non si
rivolgono a soggetti specifici, ma pongono norme generali e astratte.
Inoltre, una caratteristica importante è la DIRETTA APPLICABILITA’,
ovvero non è necessario un atto dello Stato che ne ordini
l’esecuzione nell’ordinamento nazionale perché il regolamento si
impone per forza propria.
2. DIRETTIVE UE: sono atti normativi che hanno come destinatario
gli stati membri (e non tutti i soggetti giuridici dell’UE, come i
regolamenti).
Lo Stato ha quindi un obbligo di risultato, da raggiungere entro il
termine fissato dalla direttiva, ma può scegliere in che modo
attuare la direttiva, se con una legge o con un regolamento.
Anche esse hanno EFFETTO DIRETTO, cioè possono creare
direttamente diritti ai singoli anche senza che vi sia l’atto normativo
statale.
3. DECISIONI UE: sono direttamente applicabili, come i regolamenti
UE, ma a differenza di questi, hanno portata particolare, ossia si
rivolgono a soggetti specifici, che possono essere ad esempio uno
Stato membro.
Tuttavia, l’Italia, aderendo alla Comunità europea, ha accettato che le leggi
europee entrassero direttamente nel proprio ordinamento, senza
l’intermediazione del legislatore nazionale.
Successivamente, la Corte di giustizia ha affermato la prevalenza del diritto
europeo su quello interno. Infatti, le norme europee non solo entrano
direttamente nel nostro ordinamento, ma prevalgono sulle norme interne.
In aggiunta, l’Italia ha avuto per anni il record negativo nell’attuazione
delle norme europee.
Per ovviare questa situazione è stata disciplinata l’esecuzione degli OBBLIGHI
COMUNITARI.
In particolare, quando la commissione rileva che uno Stato non ha adempiuto
correttamente ad un obbligo, avvia un PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE, che
si articola nelle seguenti fasi:
1. Invio di una lettera di “messa in mora” da parte della Commissione
Europea, con cui vengono richieste spiegazioni allo Stato membro in
merito alla presunta violazione degli obblighi comunitari, con l’obbligo di
adempiere entro 2 mesi;
2. In caso di mancato adempimento, comporta la presentazione di un
“ricorso” alla Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere in
merito al contegno dello Stato membro ed alla violazione di obblighi
comunitari;
3. Il ricorso può contenere, oltre alla richiesta di rimuovere la violazione,
anche l’imposizione di una sanzione pecuniaria, commisurata alla
gravità e alla durata dell’inadempimento.
LE FONTI REGIONALI. Per quanto riguarda le FONTI DELL’ORDINAMENTO
REGIONALE, esse sono: lo Statuto, legge regionale e il regolamento
regionale.
1. LO STATUTO: tutte le Regioni hanno uno Statuto, che può essere di tipo
diverso: si distinguono le REGIONI A STATUTO SPECIALE da quelle a
STATUTO ORDINARIO.
Gli STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI servono a disciplinare i loro
poteri, oltre alla loro organizzazione. Dunque hanno una propria
disciplina. (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige).
Gli STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE sono sottoposti invece ad una
disciplina comune.
In particolare, questi Statuti hanno acquisito una funzione molto
importante: mentre in precedenza era la Costituzione a disciplinare i
tratti fondamentali della forma di governo delle Regioni, ora è demandato
agli Statuti di ridefinire la forma di governo delle Regioni.
2. LE LEGGI REGIONALI: la legge regionale è una LEGGE ORDINARIA
FORMALE che si colloca tra le fonti primarie ed è parificata, quindi,
alla legge statale.
Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato,
in minima parte, dalla Costituzione, in parte, dallo Statuto e per il
resto, dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Successivamente, il nuovo articolo 117 stabilisce:
Un elenco di materie su cui vi è potestà legislativa esclusiva dello
Stato. Pensiamo a materie quali: il diritto d’asilo dei cittadini non
appartenenti all’UE, l’immigrazione, il sistema valutario, il sistema
tributario e contabile dello Stato…
Un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa.
Pensiamo a materie quali: il commercio con l’estero, la sicurezza sul
lavoro, l’istruzione, la tutela della salute…
Una clausola contenente tutte le materie che non sono comprese nei
due elenchi precedenti. In questo caso, spetta alle Regioni la potestà
legislativa.
Questo è lo schema generale, ma per comprendere come esso funziona
bisogna prendere in considerazione alcuni fattori, come:
Gli OBBLIGHI INTERNAZIONALI: in precedenza era solo la
legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi
internazionali, contratti dallo Stato.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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