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FONDAZIONE

Non ha scopo giuridico, a differenza dell’associazione questa è sempre riconosciuta, deve

avere la personalità giuridica. Deve essere costituita o con un atto pubblico o per

testamento. Differenza:

-associazione: aperta, formata da più persone che lavorano per perseguire uno scopo

-fondazione: non è aperta a nessuno, fondatore destina una certa parte del proprio

patrimonio per un determinato scopo, fondazione deve sempre ottenere il riconoscimento

per essere iscritta al registro.

Esempi di fondazione: colui che inventò la dinamite, una volta che si rende conto che la

dinamite causa effetti tragici decide che tutto il patrimonio accumulato grazie alla dinamite

doveva essere destinato a chi nel mondo aveva studiato fisica, medicina ecc… egli riceve il

premio Nobel (che si basa sui fondi che l’associazione Nobel possiede).

La fondazione è un patrimonio confine, ottenuta la personalità giuridica (anche perché

senza la fondazione non esiste), la fondazione viene iscritta a un pubblico registro per i

debiti dell’associazione risponderà il patrimonio versato dal fondatore.

La fondazione nasce da un atto di volontà di una persona, il fondatore, è possibile cambiare

idea? Revocare la fondazione? Si ma fino a quando non è intervenuto il riconoscimento (art

15).

In questa fase il fondatore può ancora revocare l’atto costitutivo, una volta che il

riconoscimento viene concesso la revoca non è più possibile, la fondazione parte.

È compito dei fondatori tenere vivo il patrimonio della fondazione.

Può anche trasformarsi la fondazione, cambiare lo scopo se il primo è stato raggiunto ad

esempio, può destinare i fondi a uno scopo diverso anche se simile a quello originario. La

fondazione riceve sempre controlli da parte dell'autorità amministrativa da cui ha ottenuto il

riconoscimento.

C’è un altro mondo che si affianca al mondo codicistico (fondazioni, associazioni, comitati)

c’è un altro settore, gli enti del terzo settore: quello degli enti no profit.

Anche le associazioni non riconosciute possono iscriversi a registri di enti no profit, questi

consentono alle associazioni di accedere a benefici di carattere fiscale e contributivo.

Si fa questo per incentivare l’esercizio da parte dei cittadini delle associazioni che

perseguono finalità pubbliche (per il principio di sussidiarietà). Queste associazioni iscritte

al no profit sono soggetta controlli molto rigidi sul denaro concesso dallo Stato.

Diritti della personalità

L’ordinamento contempla una pluralità di situazioni giuridiche di cui i soggetti possono

essere titolari. Il termine può è usato perché tutti i diritti come il diritto di credito, di proprietà

possono ma non devono essere attribuiti al soggetto. Non vi è la necessità che un soggetto

abbia la titolarità di questi diritti.

Ogni soggetto possiede diritti di cui il soggetto è titolare in quanto tale, si acquisiscono alla

nascita= diritti della personalità.

1)Prima caratteristica: necessarietà, tutti li hanno, non possono essere privati di questi

diritti, nella nostra concezione moderna.

La nostra Costituzione attribuisce diritti anche a tutti i soggetti in quanto esseri umani, nella

Costituzione sono contemplati una serie di diritti (al movimento, espressione di pensiero ecc)

che sono attribuiti a una vecchia concezione, possono risalire a testi liberali ottocenteschi,

diritti che ti fanno “libero da” di solito dal potere pubblico, dallo Stato, hanno un’impronta

negativa perché vedono questi diritti come una sorta di “cittadella” in cui lo Stato non deve

intromettersi.

Aspetto negativo= evitare che qualcuno si intrometta.

La Costituzione tedesca di Weimar cambia l’ottica in cui si osservano questi diritti, diventa

un’ottica positiva, non è più farsi liberi dallo stato, ma è un diritto di avere ed ottenere

prestazioni dallo Stato, diritti che possiamo far valere nei confronti dello Stato (salute,

istruzione). Nella Costituzione non ci sono solo i diritti inviolabili espressamente contemplati

da articoli precisi, ma abbiamo nella primissima parte il secondo articolo che riconosce e

tutela i diritti inviolabili della persona. Articolo frutto di una visione, si può intravedere in

questo articolo la componente giusnaturalistica. Tutti i soggetti per il fatto di nascere hanno

determinati diritti, l’articolo 2 non dice quali siano questi articoli fondamentali della persona.

Quelli classici sono sicuramente fondamentali e lo sappiamo, però questo articolo è un

catalogo aperto dei diritti della persona, non limitato a quelli che seguono, ma consente di

essere una valvola respiratoria in cui l’ordinamento si può espandere e consentire un

aumento dei diritti della personalità. Un aumento nel senso di riconoscimento di nuove

esigenze sociali come la riservatezze, il diritto alla privacy che oggi sentiamo forte ma una

volta non era così, il diritto all’aborto, tutti nuovi diritti all’epoca non sentiti così forte ma che

oggi sono diritti fondamentali della persona.

Articoli da 5 a 10 del Codice Civile:

I diritti fondamentali= atti di disposizione del proprio corpo (integrità fisica), diritto al

nome (comprensivo dello pseudonimo) e all’immagine.

Non si può fare riferimento solo al Codice, bisogna fare riferimento anche alla Costituzione e

alla giurisprudenza sovranazionale.

Questi diritti si sentono di più o di meno a seconda delle epoche, sono storicamente

influenzati dal sentire delle persone, dalla comunità dei consociati.

Lo Statuto Albertino dichiarava il diritto di proprietà come inviolabile, oggi non è più così. È

tutelata a livello costituzionale, ma non è piu, come prima, il perno del sistema.

La nostra Costituzione pur tutelando il diritto, non lo classifica più come fondamentale.

Diritto di proprieta: nei testi sovranazionali tende a tornare nell’ambito dei diritti fondamentali.

2)Seconda caratteristica: diritti storicamente condizionati

3)Terza caratteristica: diritti solitamente non patrimoniali= ma possono essere soggetti a

sfruttamento patrimoniale, sfruttamento economico dell’immagine, del nome o della fama ad

esempio.

4)Quarta caratteristica: sono diritti assoluti= fatti valere nella generalità dei consociati.

5)Quinta caratteristica: diritti indisponibili= non possiamo disporre di questi diritti, anche se

ci sono alcune eccezioni (in alcuni casi posso farlo purché non comporti una totale perdita

del diritto in questione)

La giurisprudenza ha un ruolo nazionale e sovranazionale

Fonti di livello internazionale=

-Dichiarazione universale dei diritti umani

-CEDU—> convenzione europea dei diritti dell’uomo

-Carta dei diritti fondamentali

Diritto alla vita

Diritto fondamentale, non c'è nella nostra Costituzione, ma c’è nella Dichiarazione universale

e nella CEDU. A livello internazionale si riconosce il diritto alla vita. La nostra Corte

Costituzionale dice che è il primo dei diritti inviolabili, lo pone come condizione, senza la

quale non possiamo esercitare altri diritti.

Problema con il diritto alla vita= non lo acquisiamo alla nascita, lì acquisiamo la capacità

giuridica, abbiamo questo problema perché deve essere posto in relazione, quindi bilanciato

con il diritto della donna alla autodeterminazione, la donna deve poter decidere se

interrompere o meno la gravidanza senza che altri possano interferire in questa scelta

(nuovo diritto fondamentale). C’è il diritto alla vita del soggetto concepito, ma anche il diritto

alla donna all'autodeterminazione (interruzione o meno della gravidanza).

Questo caso non necessita di una lista di soluzioni in base al caso, entro i 90 giorni dal

concepimento la donna può decidere se tenere il bambino.

Il diritto all'autodeterminazione diventa più recessivo rispetto al diritto alla vita del concepito.

Dopo il 90esimo giorno la gravidanza si interrompe solo in situazioni gravi per la salute della

donna. Punto di equilibrio trovato dal legislatore nella legge 40 del 2004 che anche nel

preambolo fa riferimenti e tutela diversi diritti. Viene riconosciuto sia il diritto alla vita del

nascituro sia quello all’autodeterminazione della gestante.

In passato la giurisprudenza si è chiesta se il soggetto nato possa fare causa al medico per

delle malformazioni. Soggetti nati con gravi malformazioni che fanno causa ai medici perché

li hanno fatti nascere con una malformazione, diritto a nascere se non sani. Il nostro

soggetto deve nascere sano, nel caso di malformazione il soggetto nato può fare causa

(abbiamo avuto casi così anche in Italia, anche se questo diritto da noi non è riconosciuto,

ma soprattutto in Francia)

I genitori possono fare causa per risarcimento danni se riguarda la situazione dei genitori.

Il diritto a nascere se non sani non si voleva ricondurre al danno patito dai genitori per il

danno creato alla loro vita in seguito alla nascita del figlio disabilitato, ma qui si tratta del

malformato che fa causa al medico per averlo fatto nascere. Nel nostro ordinamento non c’è

questo diritto. Solo i genitori possono far valere il loro diritto chiedendo il risarcimento “se

avessi saputo che era malato avrei abortito”.

Altro problema in relazione al diritto alla vita: soggetti in condizioni personali tali da non poter

proseguire la loro vita, coloro che non sono in grado di porre fine alla loro vita da soli, ma

necessitano di un altro soggetto che li aiuti (caso DJ Favo che è stato aiutato a suicidarsi).

La Corte Costituzionale ha dovuto bilanciare, con questo caso, l’esigenza che l’ordinamento

sente di evitare che i soggetti fragili siano effettivamente indotti al suicidio, aiuto al suicidio.

In questo caso però il soggetto era lucido. La ratio non impedisce di farlo se il soggetto

decide autonomamente di porre fine alla propria esistenza (eutanasia).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 242 del ‘19, pone delle condizioni abbastanza

specifiche, pone 4 condizioni specifiche, requisiti per potere procedere con il suicidio

assistito=

1)il soggetto deve trovarsi in uno stato di malattia irreversibile

2)lo stato patologico del soggetto deve essere fonte di sofferenze fisiche o psichiche

intollerabili per il soggetto (DJ Favo aveva dolori che gli rendevano impossibile l’esistenza)

3)la persona malata deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, soggetto

nutrito artificialmente, ha un respiratore ad esempio, tenuto in vita in una condizione di

sofferenza

4)deve rimanere capace di intendere e di volere, deve poter prendere una decisione

libera e consapevole, deve poterl

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Publisher
A.A. 2023-2024
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice.olivero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Benedetti Alberto Maria.