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FONDAZIONE
Non ha scopo giuridico, a differenza dell’associazione questa è sempre riconosciuta, deve
avere la personalità giuridica. Deve essere costituita o con un atto pubblico o per
testamento. Differenza:
-associazione: aperta, formata da più persone che lavorano per perseguire uno scopo
-fondazione: non è aperta a nessuno, fondatore destina una certa parte del proprio
patrimonio per un determinato scopo, fondazione deve sempre ottenere il riconoscimento
per essere iscritta al registro.
Esempi di fondazione: colui che inventò la dinamite, una volta che si rende conto che la
dinamite causa effetti tragici decide che tutto il patrimonio accumulato grazie alla dinamite
doveva essere destinato a chi nel mondo aveva studiato fisica, medicina ecc… egli riceve il
premio Nobel (che si basa sui fondi che l’associazione Nobel possiede).
La fondazione è un patrimonio confine, ottenuta la personalità giuridica (anche perché
senza la fondazione non esiste), la fondazione viene iscritta a un pubblico registro per i
debiti dell’associazione risponderà il patrimonio versato dal fondatore.
La fondazione nasce da un atto di volontà di una persona, il fondatore, è possibile cambiare
idea? Revocare la fondazione? Si ma fino a quando non è intervenuto il riconoscimento (art
15).
In questa fase il fondatore può ancora revocare l’atto costitutivo, una volta che il
riconoscimento viene concesso la revoca non è più possibile, la fondazione parte.
È compito dei fondatori tenere vivo il patrimonio della fondazione.
Può anche trasformarsi la fondazione, cambiare lo scopo se il primo è stato raggiunto ad
esempio, può destinare i fondi a uno scopo diverso anche se simile a quello originario. La
fondazione riceve sempre controlli da parte dell'autorità amministrativa da cui ha ottenuto il
riconoscimento.
C’è un altro mondo che si affianca al mondo codicistico (fondazioni, associazioni, comitati)
c’è un altro settore, gli enti del terzo settore: quello degli enti no profit.
Anche le associazioni non riconosciute possono iscriversi a registri di enti no profit, questi
consentono alle associazioni di accedere a benefici di carattere fiscale e contributivo.
Si fa questo per incentivare l’esercizio da parte dei cittadini delle associazioni che
perseguono finalità pubbliche (per il principio di sussidiarietà). Queste associazioni iscritte
al no profit sono soggetta controlli molto rigidi sul denaro concesso dallo Stato.
Diritti della personalità
L’ordinamento contempla una pluralità di situazioni giuridiche di cui i soggetti possono
essere titolari. Il termine può è usato perché tutti i diritti come il diritto di credito, di proprietà
possono ma non devono essere attribuiti al soggetto. Non vi è la necessità che un soggetto
abbia la titolarità di questi diritti.
Ogni soggetto possiede diritti di cui il soggetto è titolare in quanto tale, si acquisiscono alla
nascita= diritti della personalità.
1)Prima caratteristica: necessarietà, tutti li hanno, non possono essere privati di questi
diritti, nella nostra concezione moderna.
La nostra Costituzione attribuisce diritti anche a tutti i soggetti in quanto esseri umani, nella
Costituzione sono contemplati una serie di diritti (al movimento, espressione di pensiero ecc)
che sono attribuiti a una vecchia concezione, possono risalire a testi liberali ottocenteschi,
diritti che ti fanno “libero da” di solito dal potere pubblico, dallo Stato, hanno un’impronta
negativa perché vedono questi diritti come una sorta di “cittadella” in cui lo Stato non deve
intromettersi.
Aspetto negativo= evitare che qualcuno si intrometta.
La Costituzione tedesca di Weimar cambia l’ottica in cui si osservano questi diritti, diventa
un’ottica positiva, non è più farsi liberi dallo stato, ma è un diritto di avere ed ottenere
prestazioni dallo Stato, diritti che possiamo far valere nei confronti dello Stato (salute,
istruzione). Nella Costituzione non ci sono solo i diritti inviolabili espressamente contemplati
da articoli precisi, ma abbiamo nella primissima parte il secondo articolo che riconosce e
tutela i diritti inviolabili della persona. Articolo frutto di una visione, si può intravedere in
questo articolo la componente giusnaturalistica. Tutti i soggetti per il fatto di nascere hanno
determinati diritti, l’articolo 2 non dice quali siano questi articoli fondamentali della persona.
Quelli classici sono sicuramente fondamentali e lo sappiamo, però questo articolo è un
catalogo aperto dei diritti della persona, non limitato a quelli che seguono, ma consente di
essere una valvola respiratoria in cui l’ordinamento si può espandere e consentire un
aumento dei diritti della personalità. Un aumento nel senso di riconoscimento di nuove
esigenze sociali come la riservatezze, il diritto alla privacy che oggi sentiamo forte ma una
volta non era così, il diritto all’aborto, tutti nuovi diritti all’epoca non sentiti così forte ma che
oggi sono diritti fondamentali della persona.
Articoli da 5 a 10 del Codice Civile:
I diritti fondamentali= atti di disposizione del proprio corpo (integrità fisica), diritto al
nome (comprensivo dello pseudonimo) e all’immagine.
Non si può fare riferimento solo al Codice, bisogna fare riferimento anche alla Costituzione e
alla giurisprudenza sovranazionale.
Questi diritti si sentono di più o di meno a seconda delle epoche, sono storicamente
influenzati dal sentire delle persone, dalla comunità dei consociati.
Lo Statuto Albertino dichiarava il diritto di proprietà come inviolabile, oggi non è più così. È
tutelata a livello costituzionale, ma non è piu, come prima, il perno del sistema.
La nostra Costituzione pur tutelando il diritto, non lo classifica più come fondamentale.
Diritto di proprieta: nei testi sovranazionali tende a tornare nell’ambito dei diritti fondamentali.
2)Seconda caratteristica: diritti storicamente condizionati
3)Terza caratteristica: diritti solitamente non patrimoniali= ma possono essere soggetti a
sfruttamento patrimoniale, sfruttamento economico dell’immagine, del nome o della fama ad
esempio.
4)Quarta caratteristica: sono diritti assoluti= fatti valere nella generalità dei consociati.
5)Quinta caratteristica: diritti indisponibili= non possiamo disporre di questi diritti, anche se
ci sono alcune eccezioni (in alcuni casi posso farlo purché non comporti una totale perdita
del diritto in questione)
La giurisprudenza ha un ruolo nazionale e sovranazionale
Fonti di livello internazionale=
-Dichiarazione universale dei diritti umani
-CEDU—> convenzione europea dei diritti dell’uomo
-Carta dei diritti fondamentali
Diritto alla vita
Diritto fondamentale, non c'è nella nostra Costituzione, ma c’è nella Dichiarazione universale
e nella CEDU. A livello internazionale si riconosce il diritto alla vita. La nostra Corte
Costituzionale dice che è il primo dei diritti inviolabili, lo pone come condizione, senza la
quale non possiamo esercitare altri diritti.
Problema con il diritto alla vita= non lo acquisiamo alla nascita, lì acquisiamo la capacità
giuridica, abbiamo questo problema perché deve essere posto in relazione, quindi bilanciato
con il diritto della donna alla autodeterminazione, la donna deve poter decidere se
interrompere o meno la gravidanza senza che altri possano interferire in questa scelta
(nuovo diritto fondamentale). C’è il diritto alla vita del soggetto concepito, ma anche il diritto
alla donna all'autodeterminazione (interruzione o meno della gravidanza).
Questo caso non necessita di una lista di soluzioni in base al caso, entro i 90 giorni dal
concepimento la donna può decidere se tenere il bambino.
Il diritto all'autodeterminazione diventa più recessivo rispetto al diritto alla vita del concepito.
Dopo il 90esimo giorno la gravidanza si interrompe solo in situazioni gravi per la salute della
donna. Punto di equilibrio trovato dal legislatore nella legge 40 del 2004 che anche nel
preambolo fa riferimenti e tutela diversi diritti. Viene riconosciuto sia il diritto alla vita del
nascituro sia quello all’autodeterminazione della gestante.
In passato la giurisprudenza si è chiesta se il soggetto nato possa fare causa al medico per
delle malformazioni. Soggetti nati con gravi malformazioni che fanno causa ai medici perché
li hanno fatti nascere con una malformazione, diritto a nascere se non sani. Il nostro
soggetto deve nascere sano, nel caso di malformazione il soggetto nato può fare causa
(abbiamo avuto casi così anche in Italia, anche se questo diritto da noi non è riconosciuto,
ma soprattutto in Francia)
I genitori possono fare causa per risarcimento danni se riguarda la situazione dei genitori.
Il diritto a nascere se non sani non si voleva ricondurre al danno patito dai genitori per il
danno creato alla loro vita in seguito alla nascita del figlio disabilitato, ma qui si tratta del
malformato che fa causa al medico per averlo fatto nascere. Nel nostro ordinamento non c’è
questo diritto. Solo i genitori possono far valere il loro diritto chiedendo il risarcimento “se
avessi saputo che era malato avrei abortito”.
Altro problema in relazione al diritto alla vita: soggetti in condizioni personali tali da non poter
proseguire la loro vita, coloro che non sono in grado di porre fine alla loro vita da soli, ma
necessitano di un altro soggetto che li aiuti (caso DJ Favo che è stato aiutato a suicidarsi).
La Corte Costituzionale ha dovuto bilanciare, con questo caso, l’esigenza che l’ordinamento
sente di evitare che i soggetti fragili siano effettivamente indotti al suicidio, aiuto al suicidio.
In questo caso però il soggetto era lucido. La ratio non impedisce di farlo se il soggetto
decide autonomamente di porre fine alla propria esistenza (eutanasia).
La Corte Costituzionale, con la sentenza 242 del ‘19, pone delle condizioni abbastanza
specifiche, pone 4 condizioni specifiche, requisiti per potere procedere con il suicidio
assistito=
1)il soggetto deve trovarsi in uno stato di malattia irreversibile
2)lo stato patologico del soggetto deve essere fonte di sofferenze fisiche o psichiche
intollerabili per il soggetto (DJ Favo aveva dolori che gli rendevano impossibile l’esistenza)
3)la persona malata deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, soggetto
nutrito artificialmente, ha un respiratore ad esempio, tenuto in vita in una condizione di
sofferenza
4)deve rimanere capace di intendere e di volere, deve poter prendere una decisione
libera e consapevole, deve poterl