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I CONTRATTI
Il contratto è la principale fonte di obbligazioni e dei diritti di credito, e si collega con la
proprietà e l'uso dei beni. In tema di attività giuridica, esso è l'esemplare più importante
degli atti giuridici, dei negozi giuridici e dell'autonomia privata. La legge (art.1321) lo
definisce come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto
giuridico patrimoniale. Dunque è un atto negoziale; bilaterale; patrimoniale.
Sappiamo che un atto giuridico è un negozio, quando la volontà dell'autore è diretta a
produrre gli effetti giuridici che derivano dall'atto. Il contratto rientra in questa categoria, in
quanto l'accordo indica la volontà (concorde) delle parti, finalizzata a incidere su un
rapporto giuridico e a produrre effetti giuridici. Il contratto si distingue appunto da altri atti o
fatti (fattispecie) per l'elemento della volontà, che ha un valore fondamentale e centrale. È
l'elemento che raccorda il contratto al principio dell'autonomia privata, facendone il
principale strumento di questa.
All'atto partecipino (almeno) due parti (atto bilaterale), che devono essere tutte d'accordo su
di esso (così il contratto si distingue da atti unilaterali), ed il valore dell'accordo, si coglie dal
principio di autonomia, secondo cui i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica, e
subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, solo se lo vogliono. Il principio si
presenta con la massima evidenza in un contratto come la vendita. la donazione,
remissione del debito.
E’ possibile inoltre classificare i contratti: si hanno contratti bilaterali, quando sono fatti fra
due parti e contratti plurilaterali, quando sono fatti fra più di due parti. Relativamente ad
esso si occupano gli art. 1420, 1446, 1459 e 1466, che affrontano il problema della
sopravvivenza o cancellazione del contratto per eventuali difetti, e suggeriscono un'ulteriore
distinzione, secondo la comunione di scopo. In relazione ad essa, distinguiamo: contratti
plurilaterali con comunione di scopo, in cui le prestazioni delle parti sono dirette al
conseguimento di uno scopo comune: ad esempio, contratti associativi; contratti
plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due parti, le cui prestazioni
non sono dirette a uno scopo comune, ma ciascuna persegue uno scopo proprio e distinto
e dagli altri: ad esempio, cessione di un contratto
Il contratto è un atto giuridico patrimoniale, in quanto incide su situazioni giuridiche
patrimoniali e una delle sue funzioni principali è creare obbligazioni, caratterizzate dal
requisito della patrimonialità, la quale fa sì che sia lo strumento principale per realizzare
operazioni economiche
La disciplina del contratto e i suoi ambiti di applicazione
La disciplina del contratto si divide in due grandi settori: quello della disciplina generale
del contratto, che si applica in linea di principio a qualsiasi contratto; quello delle
discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai contratti del
tipo corrispondente.
A ogni contratto possono applicarsi entrambe le discipline, ma prevalgono sempre le norme
sul singolo tipo contrattuale, in quanto più specifiche, e può dunque accadere che norme
della disciplina generale non si applichino, in certi casi, a certi contratti. Per contro, può
accadere che esse si applichino anche ad atti che non sono contratti, perché sono atti
unilaterali.
FORMAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO
1. La formazione dell'accordo contrattuale: schemi legali per la conclusione del contratto
Il contratto esiste quando si è formato, o concluso, momento in cui inizia a produrre i suoi
effetti. La formazione dell'accordo contrattuale, implica un procedimento (sequenza di
comportamenti umani), che deve risultare conforme al modello stabilito dalla legge, e solo
in tal caso si può affermare che il contratto è concluso. Possono identificarsi: uno schema
base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga qualche
diversa previsione particolare; e svariati schemi particolari, ciascuno dei quali regola la
formazione di una determinata classe di contratti.
Lo schema base: proposta e accettazione
Accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, in quanto le parti
agiscono nello stesso contesto di tempo e di luogo. Il problema si complica quando le parti
contrattano scambiandosi dichiarazioni a distanza formate e trasmesse in tempi diversi. La
legge individua le due componenti elementari dell'accordo contrattuale, la proposta e
l'accettazione (dichiarazioni contrattuali). Lo Schema base presuppone che una parte
(proponente) formuli all'altra parte (oblato) la proposta del contratto, e per avere l'accordo
contrattuale, occorre che l'oblato faccia la relativa accettazione, e secondo di esso il
contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte. Inoltre il proponente ha la possibilità di sostenere che il
contratto non si è formato, provando che nonostante l'arrivo dell'accettazione al suo
indirizzo egli è stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscerla, oppure dimostrando
che sia stata tardiva, in quanto deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso. È
chiaro, poi, che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta, in
caso contrario (difforme), equivale a una nuova proposta: l'oblato si trasforma in
proponente, e all'originario proponente, ora in veste di oblato, spetta dire se accetta la
controproposta.
Il contratto formato mediante esecuzione
Una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale,
comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva
accettazione comunicata al proponente. Ad esempio, il dettagliante ordina al grossista, che
ricevuto l'ordine, spedisce i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di dover accettare la
proposta. In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione della prestazione richiesta, l'accettante deve però dare prontamente avviso
all'altra parte dell'iniziata esecuzione.
Il contratto formato mediante proposta non rifiutata
Questo schema di formazione del contratto si applica quando il proponente propone
all'oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponente stesso,
mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell'oblato (contratti con obbligazioni del solo
proponente): è il caso di chi offre una fideiussione o un'opzione gratuite. Qui la particolarità
è che non occorre l'accettazione, né alcun altro gesto dell'oblato, ma il contratto si forma in
base alla proposta, se l'oblato non la rifiuta (mancato rifiuto o silenzio) nel termine richiesto
dalla natura dell'affare o dagli usi. La ragione è che questi contratti si limitano ad attribuire
all’oblato un vantaggio.
I contratti formati mediante consegna della cosa: contratti consensuali e reali
Quando il contratto implica la consegna di una cosa, essa non è necessaria per la
formazione del contratto, ma costituisce esecuzione del contratto (già formato): la vendita si
conclude quando c'è l'accordo fra le parti, anche se la cosa si trova ancora presso il
venditore, si parla in tal caso di contratti consensuali. C'è però una categoria di contratti
che fanno eccezione a questo principio, ossia i contratti reali, il cui schema di formazione
richiede l'accordo fra le parti e la consegna della cosa: es il mutuo. Contratti in cui la
consegna della cosa segnala la volontà di assumere un impegno legalmente vincolante.
L'adesione al contratto aperto
I contratti aperti sono quelli per i quali esiste la possibilità che altre parti entrino nel
contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato: es contratti associativi.
Qui la particolarità riguarda il modo in cui diventano parti del contratto gli aderenti
successivi (per la formazione del contratto originario valgono le regole ordinarie). La loro
adesione ha il valore di accettazione della proposta, contenuta nella clausola di apertura del
contratto originario. In base ad essa, la partecipazione al contratto può formarsi secondo tre
criteri: l’esistenza di modalità per l'adesione, fissate nel contratto originario, per le quali
deve avvenire l'adesione; in mancanza di tali modalità, la partecipazione del nuovo
aderente si forma quando la sua adesione giunge all'organo costituito per l'attuazione del
contratto; e in mancanza di tale organi, occorre che l'adesione pervenga a tutti i contraenti
originari.
L'offerta al pubblico
L'offerta al pubblico è una tipologia di proposta, che ha la caratteristica di essere
indirizzata a una collettività di destinatari: l'esposizione dei prodotti nelle vetrine di un
negozio. Siccome può valere come vera e propria proposta di contratto, ne consegue che
per la formazione basta l'accettazione di un interessato: quando un cliente entra nel
supermercato e manifesta l'intenzione di comprare qualcuno dei prodotti esposti, il contratto
è concluso. Però la regola incontra dei limiti, in quanto vale come proposta solo a due
condizioni, ossia che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere
(sia indicato il prezzo); e che il valore di proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli
usi: ad esempio, l'annuncio sul giornale di un appartamento in locazione, il contratto non si
forma appena un qualsiasi interessato dichiara al proprietario di accettare. In casi come
questi, l'offerta al pubblico vale come invito a proporre
Vicende della formazione del contratto: morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante
Fra il momento in cui proposta o accettazione sono formulate, e il momento in cui il
contratto arriva a concludersi, può passare un periodo di tempo più o meno lungo. Nel
corso di esso, possono verificarsi alcune vicende, capaci di influire sulla conclusione del
contratto: se il proponente o l'accettante morisse o diventasse legalmente incapace, dopo la
conclusione del contratto, se ne occuperà l'erede del defunto o il rappresentante legale
dell'incapace. Se invece l'evento si verifica prima della conclusione del contratto, la
proposta o accettazione perdono efficacia, il procedimento di formazione si interrompe, e il
contratto non può più formarsi. La regola ha però due eccezioni: ossia il caso della proposta
irrevocabile, e la qualità del dichiarante e de