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I CONTRATTI

Il contratto è la principale fonte di obbligazioni e dei diritti di credito, e si collega con la

proprietà e l'uso dei beni. In tema di attività giuridica, esso è l'esemplare più importante

degli atti giuridici, dei negozi giuridici e dell'autonomia privata. La legge (art.1321) lo

definisce come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto

giuridico patrimoniale. Dunque è un atto negoziale; bilaterale; patrimoniale.

Sappiamo che un atto giuridico è un negozio, quando la volontà dell'autore è diretta a

produrre gli effetti giuridici che derivano dall'atto. Il contratto rientra in questa categoria, in

quanto l'accordo indica la volontà (concorde) delle parti, finalizzata a incidere su un

rapporto giuridico e a produrre effetti giuridici. Il contratto si distingue appunto da altri atti o

fatti (fattispecie) per l'elemento della volontà, che ha un valore fondamentale e centrale. È

l'elemento che raccorda il contratto al principio dell'autonomia privata, facendone il

principale strumento di questa.

All'atto partecipino (almeno) due parti (atto bilaterale), che devono essere tutte d'accordo su

di esso (così il contratto si distingue da atti unilaterali), ed il valore dell'accordo, si coglie dal

principio di autonomia, secondo cui i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica, e

subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, solo se lo vogliono. Il principio si

presenta con la massima evidenza in un contratto come la vendita. la donazione,

remissione del debito.

E’ possibile inoltre classificare i contratti: si hanno contratti bilaterali, quando sono fatti fra

due parti e contratti plurilaterali, quando sono fatti fra più di due parti. Relativamente ad

esso si occupano gli art. 1420, 1446, 1459 e 1466, che affrontano il problema della

sopravvivenza o cancellazione del contratto per eventuali difetti, e suggeriscono un'ulteriore

distinzione, secondo la comunione di scopo. In relazione ad essa, distinguiamo: contratti

plurilaterali con comunione di scopo, in cui le prestazioni delle parti sono dirette al

conseguimento di uno scopo comune: ad esempio, contratti associativi; contratti

plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due parti, le cui prestazioni

non sono dirette a uno scopo comune, ma ciascuna persegue uno scopo proprio e distinto

e dagli altri: ad esempio, cessione di un contratto

Il contratto è un atto giuridico patrimoniale, in quanto incide su situazioni giuridiche

patrimoniali e una delle sue funzioni principali è creare obbligazioni, caratterizzate dal

requisito della patrimonialità, la quale fa sì che sia lo strumento principale per realizzare

operazioni economiche

La disciplina del contratto e i suoi ambiti di applicazione

La disciplina del contratto si divide in due grandi settori: quello della disciplina generale

del contratto, che si applica in linea di principio a qualsiasi contratto; quello delle

discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai contratti del

tipo corrispondente.

A ogni contratto possono applicarsi entrambe le discipline, ma prevalgono sempre le norme

sul singolo tipo contrattuale, in quanto più specifiche, e può dunque accadere che norme

della disciplina generale non si applichino, in certi casi, a certi contratti. Per contro, può

accadere che esse si applichino anche ad atti che non sono contratti, perché sono atti

unilaterali.

FORMAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO

1. La formazione dell'accordo contrattuale: schemi legali per la conclusione del contratto

Il contratto esiste quando si è formato, o concluso, momento in cui inizia a produrre i suoi

effetti. La formazione dell'accordo contrattuale, implica un procedimento (sequenza di

comportamenti umani), che deve risultare conforme al modello stabilito dalla legge, e solo

in tal caso si può affermare che il contratto è concluso. Possono identificarsi: uno schema

base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga qualche

diversa previsione particolare; e svariati schemi particolari, ciascuno dei quali regola la

formazione di una determinata classe di contratti.

Lo schema base: proposta e accettazione

Accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, in quanto le parti

agiscono nello stesso contesto di tempo e di luogo. Il problema si complica quando le parti

contrattano scambiandosi dichiarazioni a distanza formate e trasmesse in tempi diversi. La

legge individua le due componenti elementari dell'accordo contrattuale, la proposta e

l'accettazione (dichiarazioni contrattuali). Lo Schema base presuppone che una parte

(proponente) formuli all'altra parte (oblato) la proposta del contratto, e per avere l'accordo

contrattuale, occorre che l'oblato faccia la relativa accettazione, e secondo di esso il

contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell'accettazione dell'altra parte. Inoltre il proponente ha la possibilità di sostenere che il

contratto non si è formato, provando che nonostante l'arrivo dell'accettazione al suo

indirizzo egli è stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscerla, oppure dimostrando

che sia stata tardiva, in quanto deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso. È

chiaro, poi, che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta, in

caso contrario (difforme), equivale a una nuova proposta: l'oblato si trasforma in

proponente, e all'originario proponente, ora in veste di oblato, spetta dire se accetta la

controproposta.

Il contratto formato mediante esecuzione

Una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale,

comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva

accettazione comunicata al proponente. Ad esempio, il dettagliante ordina al grossista, che

ricevuto l'ordine, spedisce i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di dover accettare la

proposta. In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio

l'esecuzione della prestazione richiesta, l'accettante deve però dare prontamente avviso

all'altra parte dell'iniziata esecuzione.

Il contratto formato mediante proposta non rifiutata

Questo schema di formazione del contratto si applica quando il proponente propone

all'oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponente stesso,

mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell'oblato (contratti con obbligazioni del solo

proponente): è il caso di chi offre una fideiussione o un'opzione gratuite. Qui la particolarità

è che non occorre l'accettazione, né alcun altro gesto dell'oblato, ma il contratto si forma in

base alla proposta, se l'oblato non la rifiuta (mancato rifiuto o silenzio) nel termine richiesto

dalla natura dell'affare o dagli usi. La ragione è che questi contratti si limitano ad attribuire

all’oblato un vantaggio.

I contratti formati mediante consegna della cosa: contratti consensuali e reali

Quando il contratto implica la consegna di una cosa, essa non è necessaria per la

formazione del contratto, ma costituisce esecuzione del contratto (già formato): la vendita si

conclude quando c'è l'accordo fra le parti, anche se la cosa si trova ancora presso il

venditore, si parla in tal caso di contratti consensuali. C'è però una categoria di contratti

che fanno eccezione a questo principio, ossia i contratti reali, il cui schema di formazione

richiede l'accordo fra le parti e la consegna della cosa: es il mutuo. Contratti in cui la

consegna della cosa segnala la volontà di assumere un impegno legalmente vincolante.

L'adesione al contratto aperto

I contratti aperti sono quelli per i quali esiste la possibilità che altre parti entrino nel

contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato: es contratti associativi.

Qui la particolarità riguarda il modo in cui diventano parti del contratto gli aderenti

successivi (per la formazione del contratto originario valgono le regole ordinarie). La loro

adesione ha il valore di accettazione della proposta, contenuta nella clausola di apertura del

contratto originario. In base ad essa, la partecipazione al contratto può formarsi secondo tre

criteri: l’esistenza di modalità per l'adesione, fissate nel contratto originario, per le quali

deve avvenire l'adesione; in mancanza di tali modalità, la partecipazione del nuovo

aderente si forma quando la sua adesione giunge all'organo costituito per l'attuazione del

contratto; e in mancanza di tale organi, occorre che l'adesione pervenga a tutti i contraenti

originari.

L'offerta al pubblico

L'offerta al pubblico è una tipologia di proposta, che ha la caratteristica di essere

indirizzata a una collettività di destinatari: l'esposizione dei prodotti nelle vetrine di un

negozio. Siccome può valere come vera e propria proposta di contratto, ne consegue che

per la formazione basta l'accettazione di un interessato: quando un cliente entra nel

supermercato e manifesta l'intenzione di comprare qualcuno dei prodotti esposti, il contratto

è concluso. Però la regola incontra dei limiti, in quanto vale come proposta solo a due

condizioni, ossia che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere

(sia indicato il prezzo); e che il valore di proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli

usi: ad esempio, l'annuncio sul giornale di un appartamento in locazione, il contratto non si

forma appena un qualsiasi interessato dichiara al proprietario di accettare. In casi come

questi, l'offerta al pubblico vale come invito a proporre

Vicende della formazione del contratto: morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante

Fra il momento in cui proposta o accettazione sono formulate, e il momento in cui il

contratto arriva a concludersi, può passare un periodo di tempo più o meno lungo. Nel

corso di esso, possono verificarsi alcune vicende, capaci di influire sulla conclusione del

contratto: se il proponente o l'accettante morisse o diventasse legalmente incapace, dopo la

conclusione del contratto, se ne occuperà l'erede del defunto o il rappresentante legale

dell'incapace. Se invece l'evento si verifica prima della conclusione del contratto, la

proposta o accettazione perdono efficacia, il procedimento di formazione si interrompe, e il

contratto non può più formarsi. La regola ha però due eccezioni: ossia il caso della proposta

irrevocabile, e la qualità del dichiarante e de

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Publisher
A.A. 2023-2024
151 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kimilory di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bertolini Andrea.